XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2013
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende armonizzare l'ordinamento nazionale con le norme della
direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. In
particolare, intende dettare norme per:
1) creare una rete capillare di centri di raccolta dei
veicoli a motore da demolire, che faciliti la loro consegna e
il loro corretto ed effettivo smaltimento negli impianti allo
scopo autorizzati, nonché creare le condizioni perché il
settore possa organizzarsi autonomamente;
2) individuare un elevato standard di messa in
sicurezza, bonifica e trattamento dei veicoli da demolire
negli impianti che effettuano tale attività;
consentire che la radiazione dei veicoli dal Pubblico
registro automobilistico (PRA) avvenga nella maniera più
veloce e sicura, a tutela della pubblica sicurezza, della
responsabilità dell'ultimo intestatario del veicolo,
dell'ambiente e della salute pubblica.
La presente proposta di legge, quindi, intende proporre
l'adeguamento alla citata direttiva comunitaria prescrivendo
il conferimento ad un impianto autorizzato, non solo per tutti
i veicoli fuori uso, ma anche per i componenti e i materiali
derivanti dalla manutenzione dei veicoli, obbligo posto a
carico sia del proprietario che del detentore: nel nostro
Paese, infatti, è tutt'altro che raro che chi debba procedere
alla dismissione di un veicolo non ne sia l'intestatario al
PRA ma, per le più disparate vicende, ne sia il detentore.
Questa previsione, oltre che armonizzarsi con la norma
generale in materia che fa obbligo al detentore di disfarsi
correttamente del rifiuto, contrasterebbe il triste fenomeno
dell'abbandono di tali mezzi.
Inoltre, la norma comunitaria è diretta ai "veicoli fuori
uso", il che significa superare il concetto astratto
dell'intenzione della demolizione, riferendosi a questa come
condizione necessaria e obbligo di legge. Tra gli adempimenti
previsti dalla presente proposta di legge vi è anche la
necessità di adottare idonei provvedimenti affinché gli
operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti
i veicoli fuori uso (e dei componenti asportati al momento
della riparazione), assicurando un'adeguata presenza di centri
di raccolta e trattamento capillare sul territorio
nazionale.
Si precisa che la previsione dei "centri di raccolta" era
contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1982, successivamente abrogato dal decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il quale ne affidava la realizzazione e
la gestione principalmente a livello comunale.
In realtà, un centro di raccolta, ovvero un centro per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali
e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28
del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, è molto più di
un centro di raccolta così come sopra definito: è un impianto
di trattamento. Pertanto per centro di raccolta si deve
intendere il luogo dove avviene la consegna dei veicoli, che
può essere un impianto a ciò deputato, ma anche un semplice
centro di prima raccolta dove avviene il deposito temporaneo
in attesa del conferimento all'impianto di trattamento
autorizzato.
La citata direttiva comunitaria (articolo 5, paragrafo 3)
consente, a discrezione dello Stato membro, la consegna dei
veicoli da demolire presso i produttori o i concessionari,
"sempre che siano registrati presso le competenti autorità" e
garantiscano, sul certificato di ritiro, che il veicolo fuori
uso sarà consegnato a un impianto di trattamento autorizzato.
Nello spirito della direttiva, quindi, pare riduttivo limitare
il ritiro del veicolo fuori uso solo al caso della permuta,
così come indicato dalla vigente normativa italiana. La
previsione del rilascio di un certificato - in linea con la
previsione della direttiva (articolo 5, paragrafo 3) -
necessita dell'identificazione di un modello uniforme, che
dovrà avvenire su indicazione della stessa Unione europea. E'
possibile però facilitare da subito la cancellazione dei
veicoli dal PRA; l'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica n. 358 del 2000 ha istituito la possibilità, per i
soggetti ivi indicati, di effettuare le procedure di
cancellazione dal PRA a mezzo sportello telematico (articolo
7). Tale operatività dovrebbe essere consentita anche ai
gestori degli impianti autorizzati per assicurare la
contestuale cancellazione/demolizione in tempo reale di tutti
i veicoli fuori uso ritirati dalla circolazione.
Il decreto legislativo n. 22 del 1997, delegando ai centri
di raccolta autorizzati ed ai concessionari la radiazione dal
PRA dei veicoli da demolire riteneva di aver assicurato il
corretto smaltimento degli stessi, ma la norma del codice
della strada consente ai proprietari di cancellare i veicoli
dalla circolazione con la causale "ritiro su area privata",
sottraendoli così alla loro corretta demolizione.
La corrente interpretazione dell'articolo 103 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
come modificato dal comma 6-quinqiues dell'articolo 46
del decreto n. 22 del 1997, ha creato notevoli problemi di
inquinamento ambientale così come da me anche rappresentato in
una interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro
dell'ambiente. Si fa rilevare in questa sede che i veicoli non
radiati ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997
rappresentano sul totale delle radiazioni circa il 14 per
cento, ma se si escludono i veicoli esportati il rapporto a
fronte delle demolizioni regolari è di quasi il 18 per
cento.
L'espressione "revisione singola", contemplata dal comma 8
dell'articolo 46, è stata causa di diverse interpretazioni, a
prima lettura, ma questa deve essere stata l'intenzione del
legislatore: per "revisione singola" s'intende che il singolo
ricambio attinente la sicurezza, venduto ad un autoriparatore
autorizzato, deve essere da questi revisionato prima
dell'impiego. La previsione che ciò avvenga ai sensi
dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, però, ha fatto sì che taluni interpretassero la norma nel
senso che dopo avere montato il singolo ricambio usato,
l'intero veicolo dovesse essere sottoposto a revisione.
Tale interpretazione, sostenuta dalle categorie
commerciali, è chiaramente strumentale: si avrebbe in effetti
un "non senso" dell'uso del ricambio usato, se l'intero
veicolo dovesse essere sottoposto a revisione, con un aggravio
economico tale da precludere il vantaggio del riutilizzo. Lo
spirito della direttiva è invece, con ogni cautela per la
sicurezza, quello di "incoraggiare" il reimpiego dei
ricambi.
Inoltre, l'emanazione del decreto interministeriale
previsto dal comma 10 dell'articolo 46 non è ancora avvenuta;
ciò ha creato numerosi disagi agli operatori che stanno
procedendo ad attrezzare i loro impianti in vista
dell'applicazione della direttiva. La norma comunitaria fissa
in maniera schematica, ma efficace, le principali
caratteristiche degli impianti per una adeguata protezione
dell'ambiente ed anche le misure minime di messa in sicurezza
e bonifica dei veicoli da demolire.
L'area della bonifica e messa in sicurezza è quella di
maggiore delicatezza; basti tenere conto del fatto che il
veicolo, fintanto che contiene i liquidi e i fluidi, è
classificato rifiuto pericoloso, ma dopo la bonifica perde
tale qualifica. Per una maggiore sicurezza ambientale, si può
prevedere che almeno l'operatività di questi reparti sia
dotato di una certificazione di qualità con un sistema di
gestione ambientale (ISO 14001).
Infine, è stato previsto un sistema di raccolta e
smaltimento dei veicoli a motore destinati alla demolizione,
che dovrà essere un sistema unitario per tutto il territorio
nazionale e naturalmente non potrà che essere costruito sulle
strutture imprenditoriali già operanti nel settore. Immaginare
un sistema operativo di raccolta e smaltimento dei veicoli a
motore destinati alla demolizione, che inevitabilmente
coinvolgerà un numero enorme di aziende, piccole e grandi,
nelle sue varie fasi di operatività e che dovrà essere
fruibile su tutto il territorio nazionale da qualsiasi
cittadino, non è cosa semplice. La recente esperienza dei
consorzi di filiera, ma anche l'esperienza dell'ARN (Auto
Recycling Nederland), associazione di produttori di
automobili olandese, ci porta ad indicare nel consorzio lo
strumento più adatto, anche se la precedente esperienza dei
consorzi obbligatori di carattere ambientale, di cui, come è
noto, i due tuttora attivi hanno attinenza con le automobili
(Consorzio obbligatorio degli oli usati e Consorzio
obbligatorio per le batterie al piombo e i rifiuti piombosi),
ci avevano finora scoraggiato nel valutare questa forma
organizzativa del sistema.