XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2013




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende armonizzare l'ordinamento nazionale con le norme della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso. In particolare, intende dettare norme per:

            1) creare una rete capillare di centri di raccolta dei veicoli a motore da demolire, che faciliti la loro consegna e il loro corretto ed effettivo smaltimento negli impianti allo scopo autorizzati, nonché creare le condizioni perché il settore possa organizzarsi autonomamente;

            2) individuare un elevato standard di messa in sicurezza, bonifica e trattamento dei veicoli da demolire negli impianti che effettuano tale attività;

            consentire che la radiazione dei veicoli dal Pubblico registro automobilistico (PRA) avvenga nella maniera più veloce e sicura, a tutela della pubblica sicurezza, della responsabilità dell'ultimo intestatario del veicolo, dell'ambiente e della salute pubblica.
        La presente proposta di legge, quindi, intende proporre l'adeguamento alla citata direttiva comunitaria prescrivendo il conferimento ad un impianto autorizzato, non solo per tutti i veicoli fuori uso, ma anche per i componenti e i materiali derivanti dalla manutenzione dei veicoli, obbligo posto a carico sia del proprietario che del detentore: nel nostro Paese, infatti, è tutt'altro che raro che chi debba procedere alla dismissione di un veicolo non ne sia l'intestatario al PRA ma, per le più disparate vicende, ne sia il detentore.
        Questa previsione, oltre che armonizzarsi con la norma generale in materia che fa obbligo al detentore di disfarsi correttamente del rifiuto, contrasterebbe il triste fenomeno dell'abbandono di tali mezzi.
        Inoltre, la norma comunitaria è diretta ai "veicoli fuori uso", il che significa superare il concetto astratto dell'intenzione della demolizione, riferendosi a questa come condizione necessaria e obbligo di legge. Tra gli adempimenti previsti dalla presente proposta di legge vi è anche la necessità di adottare idonei provvedimenti affinché gli operatori economici istituiscano sistemi di raccolta di tutti i veicoli fuori uso (e dei componenti asportati al momento della riparazione), assicurando un'adeguata presenza di centri di raccolta e trattamento capillare sul territorio nazionale.
        Si precisa che la previsione dei "centri di raccolta" era contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, successivamente abrogato dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il quale ne affidava la realizzazione e la gestione principalmente a livello comunale.
        In realtà, un centro di raccolta, ovvero un centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, è molto più di un centro di raccolta così come sopra definito: è un impianto di trattamento. Pertanto per centro di raccolta si deve intendere il luogo dove avviene la consegna dei veicoli, che può essere un impianto a ciò deputato, ma anche un semplice centro di prima raccolta dove avviene il deposito temporaneo in attesa del conferimento all'impianto di trattamento autorizzato.
        La citata direttiva comunitaria (articolo 5, paragrafo 3) consente, a discrezione dello Stato membro, la consegna dei veicoli da demolire presso i produttori o i concessionari, "sempre che siano registrati presso le competenti autorità" e garantiscano, sul certificato di ritiro, che il veicolo fuori uso sarà consegnato a un impianto di trattamento autorizzato. Nello spirito della direttiva, quindi, pare riduttivo limitare il ritiro del veicolo fuori uso solo al caso della permuta, così come indicato dalla vigente normativa italiana. La previsione del rilascio di un certificato - in linea con la previsione della direttiva (articolo 5, paragrafo 3) - necessita dell'identificazione di un modello uniforme, che dovrà avvenire su indicazione della stessa Unione europea. E' possibile però facilitare da subito la cancellazione dei veicoli dal PRA; l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000 ha istituito la possibilità, per i soggetti ivi indicati, di effettuare le procedure di cancellazione dal PRA a mezzo sportello telematico (articolo 7). Tale operatività dovrebbe essere consentita anche ai gestori degli impianti autorizzati per assicurare la contestuale cancellazione/demolizione in tempo reale di tutti i veicoli fuori uso ritirati dalla circolazione.
        Il decreto legislativo n. 22 del 1997, delegando ai centri di raccolta autorizzati ed ai concessionari la radiazione dal PRA dei veicoli da demolire riteneva di aver assicurato il corretto smaltimento degli stessi, ma la norma del codice della strada consente ai proprietari di cancellare i veicoli dalla circolazione con la causale "ritiro su area privata", sottraendoli così alla loro corretta demolizione.
        La corrente interpretazione dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come modificato dal comma 6-quinqiues dell'articolo 46 del decreto n. 22 del 1997, ha creato notevoli problemi di inquinamento ambientale così come da me anche rappresentato in una interrogazione parlamentare a risposta scritta al Ministro dell'ambiente. Si fa rilevare in questa sede che i veicoli non radiati ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 rappresentano sul totale delle radiazioni circa il 14 per cento, ma se si escludono i veicoli esportati il rapporto a fronte delle demolizioni regolari è di quasi il 18 per cento.
        L'espressione "revisione singola", contemplata dal comma 8 dell'articolo 46, è stata causa di diverse interpretazioni, a prima lettura, ma questa deve essere stata l'intenzione del legislatore: per "revisione singola" s'intende che il singolo ricambio attinente la sicurezza, venduto ad un autoriparatore autorizzato, deve essere da questi revisionato prima dell'impiego. La previsione che ciò avvenga ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, però, ha fatto sì che taluni interpretassero la norma nel senso che dopo avere montato il singolo ricambio usato, l'intero veicolo dovesse essere sottoposto a revisione.
        Tale interpretazione, sostenuta dalle categorie commerciali, è chiaramente strumentale: si avrebbe in effetti un "non senso" dell'uso del ricambio usato, se l'intero veicolo dovesse essere sottoposto a revisione, con un aggravio economico tale da precludere il vantaggio del riutilizzo. Lo spirito della direttiva è invece, con ogni cautela per la sicurezza, quello di "incoraggiare" il reimpiego dei ricambi.
        Inoltre, l'emanazione del decreto interministeriale previsto dal comma 10 dell'articolo 46 non è ancora avvenuta; ciò ha creato numerosi disagi agli operatori che stanno procedendo ad attrezzare i loro impianti in vista dell'applicazione della direttiva. La norma comunitaria fissa in maniera schematica, ma efficace, le principali caratteristiche degli impianti per una adeguata protezione dell'ambiente ed anche le misure minime di messa in sicurezza e bonifica dei veicoli da demolire.
        L'area della bonifica e messa in sicurezza è quella di maggiore delicatezza; basti tenere conto del fatto che il veicolo, fintanto che contiene i liquidi e i fluidi, è classificato rifiuto pericoloso, ma dopo la bonifica perde tale qualifica. Per una maggiore sicurezza ambientale, si può prevedere che almeno l'operatività di questi reparti sia dotato di una certificazione di qualità con un sistema di gestione ambientale (ISO 14001).
        Infine, è stato previsto un sistema di raccolta e smaltimento dei veicoli a motore destinati alla demolizione, che dovrà essere un sistema unitario per tutto il territorio nazionale e naturalmente non potrà che essere costruito sulle strutture imprenditoriali già operanti nel settore. Immaginare un sistema operativo di raccolta e smaltimento dei veicoli a motore destinati alla demolizione, che inevitabilmente coinvolgerà un numero enorme di aziende, piccole e grandi, nelle sue varie fasi di operatività e che dovrà essere fruibile su tutto il territorio nazionale da qualsiasi cittadino, non è cosa semplice. La recente esperienza dei consorzi di filiera, ma anche l'esperienza dell'ARN (Auto Recycling Nederland), associazione di produttori di automobili olandese, ci porta ad indicare nel consorzio lo strumento più adatto, anche se la precedente esperienza dei consorzi obbligatori di carattere ambientale, di cui, come è noto, i due tuttora attivi hanno attinenza con le automobili (Consorzio obbligatorio degli oli usati e Consorzio obbligatorio per le batterie al piombo e i rifiuti piombosi), ci avevano finora scoraggiato nel valutare questa forma organizzativa del sistema.




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