XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2013
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 46. - (Veicoli a motore e rimorchi). - 1. Il
proprietario o il detentore di un veicolo a motore o di un
rimorchio fuori uso procede alla demolizione dello stesso
consegnandolo ad un impianto per la messa in sicurezza e la
rottamazione dei veicoli e per il recupero delle parti e dei
materiali provenienti dalla loro demolizione, autorizzato ai
sensi degli articoli 27 e 28. Tali impianti possono ricevere
anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Le case costruttrici e gli importatori di
autoveicoli, e i loro concessionari, possono allestire centri
di prima raccolta per consentire la riconsegna per la
demolizione di veicoli fuori uso da essi immessi sul
mercato.
3. I centri di prima raccolta devono assicurare
entro 15 giorni il successivo conferimento dei veicoli agli
impianti di trattamento di cui al comma 1. Ai centri di prima
raccolta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28,
comma 5.
4. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi
pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti
per occupazione ai sensi degli articoli 923 e da 927 a 929 del
codice civile, sono conferiti agli impianti di cui al comma 1
nei casi e con le procedure determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela
del territorio, delle attività produttive e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Gli impianti di cui al comma 1 rilasciano al
detentore del veicolo o del rimorchio consegnato per la
demolizione un certificato dal quale risulta la data della
consegna, gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto, le
generalità del proprietario o del detentore e gli estremi di
identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del
titolare dell'impianto stesso, dell'impegno a provvedere
direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro automobilistico (PRA).
6. I centri di prima raccolta rilasciano al
detentore del veicolo o del rimorchio consegnato per la
demolizione un certificato dal quale risulta la data della
consegna, gli estremi del centro di prima raccolta dove è
stato ricevuto e dell'autorizzazione dell'impianto di
trattamento, le generalità del proprietario o del detentore e
gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'impegno
di conferirlo, nei termini di cui al comma 3, all'impianto
indicato, affinché provveda alle pratiche di cancellazione dal
PRA.
7. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei
rimorchi avviati alla demolizione avviene esclusivamente a
cura del titolare dell'impianto, senza oneri di agenzia a
carico del proprietario o conferente del veicolo o del
rimorchio. A tale fine, ai sensi e con le procedure previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, entro il giorno
lavorativo successivo alla presa in carico del veicolo o del
rimorchio, il titolare dell'impianto di cui al comma 1
comunica l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo
stesso e provvede entro un mese a consegnare il certificato di
proprietà, la carta di circolazione e le targhe all'ufficio
provinciale del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive
modificazioni.
8. Il possesso del certificato di cui ai commi 5 e 6
libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità
civile, penale e amministrativa connessa alla proprietà dello
stesso.
9. I veicoli destinati alla demolizione non possono
essere alienati, smontati o avviati a distruzione ed alla
successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto
alla comunicazione di cui al comma 7.
10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta
denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti sono annotati sull'apposito registro di entrata e
di uscita dei veicoli da tenere secondo le norme del
regolamento da emanare con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5
sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri
luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo
159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), e successive modificazioni, nel caso di
demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4,
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
12. Agli impianti di cui al comma 1 è consentito il
commercio dei materiali e delle parti di ricambio recuperate
dalla demolizione dei veicoli a motore e dai rimorchi, ad
esclusione dei ricambi che abbiano attinenza con la sicurezza
dei veicoli da individuare mediante apposito decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro delle attività produttive.
13. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza di
cui al comma 12 sono cedute alle imprese esercenti l'attività
di autoriparazione e sono utilizzate previe operazioni di
revisione. Tale disposizione non si applica in caso di
cessione per esportazione.
14. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui
ai commi 12 e 13 da parte delle imprese esercenti l'attività
di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al
cliente.
15. Le operazioni di deposito, trasporto e
stoccaggio dei veicoli da demolire sono effettuate evitando
danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, alle
parti di ricambio reimpiegabili e ai materiali riciclabili.
Per l'allestimento degli impianti di cui al comma 1 e le
operazioni di trattamento, si applicano le prescrizioni
tecniche di cui all'allegato I annesso alla direttiva
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
settembre 2000.
16. Al fine di razionalizzare e organizzare la
gestione dei veicoli a motore e dei rimorchi fuori uso
destinati alla demolizione è istituito il consorzio nazionale
per la gestione dei veicoli a motore e rimorchi fuori uso e
loro parti, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il
consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato dallo statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio di concerto con il Ministro delle
attività produttive entro il 31 dicembre 2002. Al consorzio
partecipano le case costruttrici e importatrici di veicoli, le
imprese che gestiscono gli impianti di cui al comma 1 e le
imprese di frantumazione delle carcasse di veicoli derivanti
dalla demolizione. Il Consorzio assicura che l'accettazione di
tutti i veicoli fuori uso e il successivo smaltimento
avvengano senza oneri per l'ultimo detentore. Le case
costruttrici e importatrici di veicoli che non partecipano al
consorzio sono obbligate a provvedere, con sistemi autonomi di
gestione, al ritiro e allo smaltimento dei veicoli fuori uso
da loro precedentemente immessi sul mercato senza oneri per
l'ultimo detentore del veicolo stesso".
Art. 2.
1. Al comma 1, dell'articolo 103 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole:
"la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di
rimorchi non avviati alla demolizione" sono sostituite dalle
seguenti: "il ritiro della circolazione di veicoli per la
conservazione museale".