XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2013




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 46. - (Veicoli a motore e rimorchi). - 1. Il proprietario o il detentore di un veicolo a motore o di un rimorchio fuori uso procede alla demolizione dello stesso consegnandolo ad un impianto per la messa in sicurezza e la rottamazione dei veicoli e per il recupero delle parti e dei materiali provenienti dalla loro demolizione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali impianti possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
            2. Le case costruttrici e gli importatori di autoveicoli, e i loro concessionari, possono allestire centri di prima raccolta per consentire la riconsegna per la demolizione di veicoli fuori uso da essi immessi sul mercato.
            3. I centri di prima raccolta devono assicurare entro 15 giorni il successivo conferimento dei veicoli agli impianti di trattamento di cui al comma 1. Ai centri di prima raccolta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 5.
            4. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 923 e da 927 a 929 del codice civile, sono conferiti agli impianti di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle infrastrutture e dei trasporti.
            5. Gli impianti di cui al comma 1 rilasciano al detentore del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale risulta la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione dell'impianto, le generalità del proprietario o del detentore e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione, da parte del titolare dell'impianto stesso, dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA).
            6. I centri di prima raccolta rilasciano al detentore del veicolo o del rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale risulta la data della consegna, gli estremi del centro di prima raccolta dove è stato ricevuto e dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento, le generalità del proprietario o del detentore e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'impegno di conferirlo, nei termini di cui al comma 3, all'impianto indicato, affinché provveda alle pratiche di cancellazione dal PRA.
            7. La cancellazione dal PRA dei veicoli e dei rimorchi avviati alla demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare dell'impianto, senza oneri di agenzia a carico del proprietario o conferente del veicolo o del rimorchio. A tale fine, ai sensi e con le procedure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, entro il giorno lavorativo successivo alla presa in carico del veicolo o del rimorchio, il titolare dell'impianto di cui al comma 1 comunica l'avvenuta consegna per la demolizione del veicolo stesso e provvede entro un mese a consegnare il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe all'ufficio provinciale del PRA che provvede ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni.
        8. Il possesso del certificato di cui ai commi 5 e 6 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa alla proprietà dello stesso.
        9. I veicoli destinati alla demolizione non possono essere alienati, smontati o avviati a distruzione ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto alla comunicazione di cui al comma 7.
        10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti sono annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenere secondo le norme del regolamento da emanare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        11. Agli stessi obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi dell'articolo 215, comma 4, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
        12. Agli impianti di cui al comma 1 è consentito il commercio dei materiali e delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e dai rimorchi, ad esclusione dei ricambi che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli da individuare mediante apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive.
        13. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 12 sono cedute alle imprese esercenti l'attività di autoriparazione e sono utilizzate previe operazioni di revisione. Tale disposizione non si applica in caso di cessione per esportazione.
        14. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 12 e 13 da parte delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
        15. Le operazioni di deposito, trasporto e stoccaggio dei veicoli da demolire sono effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi, alle parti di ricambio reimpiegabili e ai materiali riciclabili. Per l'allestimento degli impianti di cui al comma 1 e le operazioni di trattamento, si applicano le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000.
        16. Al fine di razionalizzare e organizzare la gestione dei veicoli a motore e dei rimorchi fuori uso destinati alla demolizione è istituito il consorzio nazionale per la gestione dei veicoli a motore e rimorchi fuori uso e loro parti, al quale è attribuita la personalità giuridica. Il consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato dallo statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive entro il 31 dicembre 2002. Al consorzio partecipano le case costruttrici e importatrici di veicoli, le imprese che gestiscono gli impianti di cui al comma 1 e le imprese di frantumazione delle carcasse di veicoli derivanti dalla demolizione. Il Consorzio assicura che l'accettazione di tutti i veicoli fuori uso e il successivo smaltimento avvengano senza oneri per l'ultimo detentore. Le case costruttrici e importatrici di veicoli che non partecipano al consorzio sono obbligate a provvedere, con sistemi autonomi di gestione, al ritiro e allo smaltimento dei veicoli fuori uso da loro precedentemente immessi sul mercato senza oneri per l'ultimo detentore del veicolo stesso".


Art. 2.

        1. Al comma 1, dell'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "la cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione" sono sostituite dalle seguenti: "il ritiro della circolazione di veicoli per la conservazione museale".



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