XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2012
Onorevoli Colleghi! - 1. Il Protocollo opzionale
alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la
vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la
pornografia rappresentante bambini. - Nel preambolo al
testo del Protocollo in esame viene in primo luogo ravvisata
l'opportunità di garantire la condizione dei bambini
predisponendo specifiche forme di tutela dirette ad evitare la
vendita, la prostituzione e la pornografia e ciò allo scopo di
far progredire la realizzazione degli obiettivi individuati
dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New York
il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
Siffatta esigenza scaturisce dalle preoccupazioni nascenti
sia dalla tratta internazionale di bambini per la loro
vendita, od ai fini di prostituzione e pornografia, sia dal
diffondersi delle pratiche di turismo sessuale, sia
dall'incremento su INTERNET o sui nuovi supporti tecnologici
dell'offerta di materiale pornografico riferito ai bambini.
Avendo ben presenti i principali strumenti giuridici
internazionali adottati per la protezione dei bambini, quali
la Convenzione de L'Aja sulla protezione dei bambini e la
cooperazione in materia di adozioni internazionali, la
Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili del rapimento
internazionale di bambini, la Convenzione de L'Aja sulla
normativa applicabile in materia di responsabilità dei
genitori, la Convenzione n. 182 del 1999 dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) diretta ad impedire le
peggiori forme di lavoro dei bambini ed a predisporre azioni
adeguate per raggiungere la eliminazione di tali forme di
sfruttamento e, al tempo stesso, considerata la necessità di
dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel
Programma di azione per la prevenzione della vendita,
prostituzione e pornografia dei bambini, nonché nella
Dichiarazione e nel Programma di azione adottati nel Congresso
mondiale tenutosi a Stoccolma il 27-31 agosto 1996 contro lo
sfruttamento sessuale dei bambini, si è addivenuti alla
adozione di uno specifico Protocollo.
II testo di tale Protocollo, che si compone di diciassette
articoli, prevede all'articolo 1 l'introduzione del divieto
della vendita, della prostituzione e della pornografia dei
bambini e all'articolo 2 fornisce una puntuale definizione
delle singole condotte illecite.
L'articolo 3, dopo aver posto in capo a ciascuno Stato
parte l'obbligo di recepire nel proprio diritto penale interno
le nuove figure criminose prescindendo dal fatto che possano
essere consumate a livello interno o transnazionale da un
individuo isolato, ovvero in modo organizzato, ulteriormente
precisa il contenuto delle diverse fattispecie di vendita,
prostituzione e pornografia dei bambini specificando, fra
l'altro, come esse debbano essere sanzionate con pene adeguate
alla loro gravità. Quanto ai criteri individuanti la
competenza di ciascun Stato parte a giudicare dei reati
introdotti con il Protocollo in esame, questi sono definiti
dall'articolo 4.
L'articolo 5 statuisce che i reati previsti dal Protocollo
siano inclusi in ogni trattato di estradizione presente e
futuro tra gli Stati contraenti, prevedendo nei paragrafi 2,
3, 4 e 5, specifici casi di applicazione dell'istituto
dell'estradizione.
La problematica della collaborazione tra gli Stati
nell'ambito della raccolta delle prove e della confisca dei
beni ai fini dei procedimenti penali e di estradizione è
definita dagli articoli 6 e 7.
Nell'articolo 8, paragrafo 1, si chiede che gli Stati
contraenti adottino appropriate misure per proteggere i
diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche
proibite dal Protocollo e, in particolare, per assicurare loro
un'appropriata assistenza legale, per proteggere la
privacy e l'identità delle vittime, e per tutelare le
vittime e le loro famiglie ed i testimoni dei reati contro i
bambini da intimidazioni e minacce. Con l'articolo 9 si chiede
agli Stati contraenti di adottare o rafforzare leggi,
provvedimenti amministrativi e politiche sociali volti alla
prevenzione dei crimini indicati nel Protocollo. Inoltre, agli
Stati si chiede di predisporre misure preventive per evitare
abusi sui bambini, attraverso programmi di informazione ed
istruzione, nonché di provvedere all'assistenza psico-fisica
delle vittime, alla loro reintegrazione sociale e al
risarcimento per i danni subiti. L'obiettivo della
cooperazione internazionale per rafforzare la prevenzione, le
indagini e la repressione dei reati indicati nel Protocollo, è
oggetto anche dell'articolo 10.
All'articolo 11 si ribadisce che il dettato del Protocollo
non dovrà in alcun caso annullare normative interne o
internazionali eventualmente esistenti e più efficaci nella
protezione del diritti dei bambini.
L'articolo 12 impegna gli Stati parte a presentare
rapporti nazionali al Comitato dei diritti del fanciullo
dell'ONU, riguardanti l'applicazione del Protocollo stesso.
Infine, gli articoli da 13 a 17 definiscono il rapporto
con la legge interna degli Stati contraenti e la procedura di
ratifica e di emendamento del Protocollo.
2. Il protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti
del fanciullo concenente il coinvolgimento dei bambini nei
conflitti armati.
Partendo dalla incoraggiante constatazione della
favorevole accoglienza ricevuta dalla citata Convenzione sui
diritti del fanciullo del 1989 è ribadita la necessità di
realizzare una speciale protezione degli stessi, nell'intento
di migliorare le condizioni di vita dei bambini, sottoposti a
gravi aggressioni in conseguenza del diffondersi dei conflitti
armati, il Preambolo del Protocollo opzionale, ricordato come
con l'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale
(che ha incluso fra i crimini di guerra la chiamata alle armi
e comunque l'utilizzazione in conflitti di fanciulli di età
inferiore ai quindici anni) erano già state predisposte
significative forme di protezione, ha ritenuto opportuno - in
vista di un ulteriore rafforzamento del diritti dei bambini -
prevedere una elevazione dell'età minima per l'eventuale
arruolamento ed in ogni caso per l'impiego in conflitti
bellici, in linea con gli strumenti internazionali di tutela
fra cui la Convenzione n. 182 del 1999 dell'OIL, ma ancora di
più con le raccomandazioni formulate dalla XXVI Conferenza
internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa,
tenutasi nel dicembre 1995, che hanno invitato le parti in
conflitto ad assumere tutte le possibili misure per evitare
che i fanciulli di età inferiore ai diciotto anni prendano
parte alle ostilità.
Gli articoli 1 e 2 impegnano gli Stati contraenti a
prendere ogni misura possibile affinché i giovani al di sotto
dei diciotto anni non partecipino direttamente alle ostilità
di guerra e, comunque, non siano sottoposti ad
arruolamento.
L'articolo 3, richiamandosi ad alcune disposizioni
fondamentali della citata Convenzione del 1989 relativa ai
diritti del fanciullo, ribadisce il diritto dei giovani al di
sotto dei diciotto anni di età ad una protezione speciale
(paragrafo 1). In base a tale dispositivo, i paragrafi
successivi (2-4) impegnano gli Stati contraenti, al momento
della ratifica o dell'adesione, ad indicare l'età minima a
partire dalla quale è ammesso l'arruolamento volontario,
nonché le garanzie esistenti per evitare forme di arruolamento
forzato. Inoltre, il paragrafo 5 precisa che l'obbligo di età
minima per l'arruolamento volontario non si applica alla
iscrizione agli istituti di istruzione amministrati dalle
Forze armate, conformemente a quanto indicato agli articoli 28
e 29 della Convenzione dei diritti del fanciullo.
L'articolo 4 estende gli impegni di cui agli articoli
precedenti anche ai gruppi armati distinti dalle Forze armate
regolari ed obbliga gli Stati contraenti a prendere le misure
pratiche necessarie per impedire che giovani sotto i diciotto
anni di età siano arruolati o utilizzati da tali gruppi
armati.
Gli articoli 5, 6 e 7 descrivono taluni obblighi che gli
Stati contraenti si impegnano a rispettare nello spirito del
Protocollo. Gli Stati, in particolare, dovranno comunque
applicare la normativa più favorevole ai giovani, dovranno
prendere le misure giuridiche ed amministrative per ottenere
una piena applicazione del Protocollo e ne dovranno diffondere
i precetti alle persone interessate. Inoltre dovranno
attivarsi per ottenere la smobilitazione dei giovani
eventualmente arruolati in contrasto con le norme del
Protocollo ed il reinserimento nella società civile dei
giovani cosi recuperati.
E' anche previsto (articolo 7) che gli Stati attuino forme
di cooperazione internazionale e di aiuti finanziari a favore
dei Paesi più bisognosi impegnati nella mobilitazione,
riqualificazione e reinserimento dei giovani sotto le armi.
Con l'articolo 8 si impegnano gli Stati a sottoporre,
entro due anni dall'avvenuta entrata in vigore del Protocollo,
un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo dell'ONU,
che illustri le misure prese per la sua applicazione. Analoghe
verifiche dovranno corredare i rapporti che, periodicamente,
gli Stati devono sottoporre al Comitato, ai sensi
dell'articolo 44 della Convenzione dei diritti del
fanciullo.
Gli articoli da 9 a 13 disciplinano la procedura per
ratificare, emendare e denunciare il Protocollo opzionale. In
particolare, l'articolo 10 prevede l'entrata in vigore del
Protocollo con il deposito di dieci atti di ratifiche;
un'eventuale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica
per iscritto al Segretario generale dell'ONU, depositario del
Protocollo e comunque solo dopo la conclusione di un conflitto
armato in corso, ai sensi dell'articolo 11.