XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2012




        Onorevoli Colleghi! - 1. Il Protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concernente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini. - Nel preambolo al testo del Protocollo in esame viene in primo luogo ravvisata l'opportunità di garantire la condizione dei bambini predisponendo specifiche forme di tutela dirette ad evitare la vendita, la prostituzione e la pornografia e ciò allo scopo di far progredire la realizzazione degli obiettivi individuati dalla Convenzione dei diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.
        Siffatta esigenza scaturisce dalle preoccupazioni nascenti sia dalla tratta internazionale di bambini per la loro vendita, od ai fini di prostituzione e pornografia, sia dal diffondersi delle pratiche di turismo sessuale, sia dall'incremento su INTERNET o sui nuovi supporti tecnologici dell'offerta di materiale pornografico riferito ai bambini.
        Avendo ben presenti i principali strumenti giuridici internazionali adottati per la protezione dei bambini, quali la Convenzione de L'Aja sulla protezione dei bambini e la cooperazione in materia di adozioni internazionali, la Convenzione de L'Aja sugli aspetti civili del rapimento internazionale di bambini, la Convenzione de L'Aja sulla normativa applicabile in materia di responsabilità dei genitori, la Convenzione n. 182 del 1999 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) diretta ad impedire le peggiori forme di lavoro dei bambini ed a predisporre azioni adeguate per raggiungere la eliminazione di tali forme di sfruttamento e, al tempo stesso, considerata la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel Programma di azione per la prevenzione della vendita, prostituzione e pornografia dei bambini, nonché nella Dichiarazione e nel Programma di azione adottati nel Congresso mondiale tenutosi a Stoccolma il 27-31 agosto 1996 contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, si è addivenuti alla adozione di uno specifico Protocollo.
        II testo di tale Protocollo, che si compone di diciassette articoli, prevede all'articolo 1 l'introduzione del divieto della vendita, della prostituzione e della pornografia dei bambini e all'articolo 2 fornisce una puntuale definizione delle singole condotte illecite.
        L'articolo 3, dopo aver posto in capo a ciascuno Stato parte l'obbligo di recepire nel proprio diritto penale interno le nuove figure criminose prescindendo dal fatto che possano essere consumate a livello interno o transnazionale da un individuo isolato, ovvero in modo organizzato, ulteriormente precisa il contenuto delle diverse fattispecie di vendita, prostituzione e pornografia dei bambini specificando, fra l'altro, come esse debbano essere sanzionate con pene adeguate alla loro gravità. Quanto ai criteri individuanti la competenza di ciascun Stato parte a giudicare dei reati introdotti con il Protocollo in esame, questi sono definiti dall'articolo 4.
        L'articolo 5 statuisce che i reati previsti dal Protocollo siano inclusi in ogni trattato di estradizione presente e futuro tra gli Stati contraenti, prevedendo nei paragrafi 2, 3, 4 e 5, specifici casi di applicazione dell'istituto dell'estradizione.
        La problematica della collaborazione tra gli Stati nell'ambito della raccolta delle prove e della confisca dei beni ai fini dei procedimenti penali e di estradizione è definita dagli articoli 6 e 7.
        Nell'articolo 8, paragrafo 1, si chiede che gli Stati contraenti adottino appropriate misure per proteggere i diritti e gli interessi dei bambini vittime delle pratiche proibite dal Protocollo e, in particolare, per assicurare loro un'appropriata assistenza legale, per proteggere la privacy e l'identità delle vittime, e per tutelare le vittime e le loro famiglie ed i testimoni dei reati contro i bambini da intimidazioni e minacce. Con l'articolo 9 si chiede agli Stati contraenti di adottare o rafforzare leggi, provvedimenti amministrativi e politiche sociali volti alla prevenzione dei crimini indicati nel Protocollo. Inoltre, agli Stati si chiede di predisporre misure preventive per evitare abusi sui bambini, attraverso programmi di informazione ed istruzione, nonché di provvedere all'assistenza psico-fisica delle vittime, alla loro reintegrazione sociale e al risarcimento per i danni subiti. L'obiettivo della cooperazione internazionale per rafforzare la prevenzione, le indagini e la repressione dei reati indicati nel Protocollo, è oggetto anche dell'articolo 10.
        All'articolo 11 si ribadisce che il dettato del Protocollo non dovrà in alcun caso annullare normative interne o internazionali eventualmente esistenti e più efficaci nella protezione del diritti dei bambini.
        L'articolo 12 impegna gli Stati parte a presentare rapporti nazionali al Comitato dei diritti del fanciullo dell'ONU, riguardanti l'applicazione del Protocollo stesso.
        Infine, gli articoli da 13 a 17 definiscono il rapporto con la legge interna degli Stati contraenti e la procedura di ratifica e di emendamento del Protocollo.


2. Il protocollo opzionale alla Convenzione dei diritti del fanciullo concenente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

        Partendo dalla incoraggiante constatazione della favorevole accoglienza ricevuta dalla citata Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 è ribadita la necessità di realizzare una speciale protezione degli stessi, nell'intento di migliorare le condizioni di vita dei bambini, sottoposti a gravi aggressioni in conseguenza del diffondersi dei conflitti armati, il Preambolo del Protocollo opzionale, ricordato come con l'adozione dello Statuto della Corte penale internazionale (che ha incluso fra i crimini di guerra la chiamata alle armi e comunque l'utilizzazione in conflitti di fanciulli di età inferiore ai quindici anni) erano già state predisposte significative forme di protezione, ha ritenuto opportuno - in vista di un ulteriore rafforzamento del diritti dei bambini - prevedere una elevazione dell'età minima per l'eventuale arruolamento ed in ogni caso per l'impiego in conflitti bellici, in linea con gli strumenti internazionali di tutela fra cui la Convenzione n. 182 del 1999 dell'OIL, ma ancora di più con le raccomandazioni formulate dalla XXVI Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, tenutasi nel dicembre 1995, che hanno invitato le parti in conflitto ad assumere tutte le possibili misure per evitare che i fanciulli di età inferiore ai diciotto anni prendano parte alle ostilità.
        Gli articoli 1 e 2 impegnano gli Stati contraenti a prendere ogni misura possibile affinché i giovani al di sotto dei diciotto anni non partecipino direttamente alle ostilità di guerra e, comunque, non siano sottoposti ad arruolamento.
        L'articolo 3, richiamandosi ad alcune disposizioni fondamentali della citata Convenzione del 1989 relativa ai diritti del fanciullo, ribadisce il diritto dei giovani al di sotto dei diciotto anni di età ad una protezione speciale (paragrafo 1). In base a tale dispositivo, i paragrafi successivi (2-4) impegnano gli Stati contraenti, al momento della ratifica o dell'adesione, ad indicare l'età minima a partire dalla quale è ammesso l'arruolamento volontario, nonché le garanzie esistenti per evitare forme di arruolamento forzato. Inoltre, il paragrafo 5 precisa che l'obbligo di età minima per l'arruolamento volontario non si applica alla iscrizione agli istituti di istruzione amministrati dalle Forze armate, conformemente a quanto indicato agli articoli 28 e 29 della Convenzione dei diritti del fanciullo.
        L'articolo 4 estende gli impegni di cui agli articoli precedenti anche ai gruppi armati distinti dalle Forze armate regolari ed obbliga gli Stati contraenti a prendere le misure pratiche necessarie per impedire che giovani sotto i diciotto anni di età siano arruolati o utilizzati da tali gruppi armati.
        Gli articoli 5, 6 e 7 descrivono taluni obblighi che gli Stati contraenti si impegnano a rispettare nello spirito del Protocollo. Gli Stati, in particolare, dovranno comunque applicare la normativa più favorevole ai giovani, dovranno prendere le misure giuridiche ed amministrative per ottenere una piena applicazione del Protocollo e ne dovranno diffondere i precetti alle persone interessate. Inoltre dovranno attivarsi per ottenere la smobilitazione dei giovani eventualmente arruolati in contrasto con le norme del Protocollo ed il reinserimento nella società civile dei giovani cosi recuperati.
        E' anche previsto (articolo 7) che gli Stati attuino forme di cooperazione internazionale e di aiuti finanziari a favore dei Paesi più bisognosi impegnati nella mobilitazione, riqualificazione e reinserimento dei giovani sotto le armi.
        Con l'articolo 8 si impegnano gli Stati a sottoporre, entro due anni dall'avvenuta entrata in vigore del Protocollo, un rapporto al Comitato dei diritti del fanciullo dell'ONU, che illustri le misure prese per la sua applicazione. Analoghe verifiche dovranno corredare i rapporti che, periodicamente, gli Stati devono sottoporre al Comitato, ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione dei diritti del fanciullo.
        Gli articoli da 9 a 13 disciplinano la procedura per ratificare, emendare e denunciare il Protocollo opzionale. In particolare, l'articolo 10 prevede l'entrata in vigore del Protocollo con il deposito di dieci atti di ratifiche; un'eventuale denuncia avrà effetto dopo un anno dalla notifica per iscritto al Segretario generale dell'ONU, depositario del Protocollo e comunque solo dopo la conclusione di un conflitto armato in corso, ai sensi dell'articolo 11.




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