XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2012
PROPOSTA DI LEGGE
Art. l.
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a
ratificare i Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti
del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei
bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia
rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei
conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione č data ai Protocolli di
cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata
in vigore, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 14
del Protocollo concernente la vendita dei bambini, la
prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante
bambini e dall'articolo 10 del Protocollo concernente il
coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.