XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2010
Onorevoli Colleghe e Colleghi! - La riforma degli
organi di governo delle istituzioni scolastiche, anche alla
luce della riforma della Pubblica amministrazione e
dell'autonomia, richiamata, peraltro, nel testo della recente
riforma costituzionale alla parte seconda, titolo V, ed, in
particolare, dell'articolo 117, disposta dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, è ormai indifferibile. Pur
tuttavia, il nostro sistema scolastico si presenta, ancora
oggi, caratterizzato da elementi che non colgono i cambiamenti
costituzionali e le innovazioni sulle norme di governo delle
istituzioni scolastiche sia amministrative che didattiche.
Elementi che si fondano sulla iper-regolazione dello Stato,
sul formalismo e sul controllo delle procedure piuttosto che
dei risultati, su una anacronistica concezione autarchica
dell'organizzazione, su una concezione burocratica del ruolo
dei docenti che non ne valorizza pienamente l'autonomia e la
responsabilità professionali.
La riforma degli organi collegiali degli anni settanta ha
cercato di superare il centralismo dello Stato ma ha mostrato,
quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli
organi collegiali sono stati di fatto esautorati
dall'eccessivo formalismo centralistico e dalle risorse
limitate e ciò ha determinato una continua
deresponsabilizzazione della componente dei genitori e
l'affievolirsi della loro partecipazione.
Queste considerazioni portano a prefigurare una
consistente e radicale modifica del modello di gestione delle
istituzioni scolastiche nella direzione di un rafforzamento
degli organi di governo interni alle stesse istituzioni e alla
distinzione, in ordine alle competenze e alle prerogative
definite dalla riforma costituzionale, dagli organi di livello
politico e amministrativo dell'intero sistema. Ciò anche al
fine di coniugare l'esigenza della piena valorizzazione
dell'autonomia professionale dei docenti e dei dirigenti con
quella della partecipazione degli utenti. La
responsabilizzazione professionale dei dirigenti e dei docenti
e la distinzione degli ambiti di intervento sono i cardini su
cui poggiare un sistema decentrato imperniato
sull'autonomia.
La presente proposta di legge si innesta, pertanto, in una
iniziativa più generale di ammodernamento del sistema
educativo sia in coerenza con il processo autonomistico,
avviato con l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, e
successive modificazioni, che ridefinisce gli organi
collegiali interni come organi di governo, sia nel rispetto
delle prerogative definite dalle recenti modifiche
costituzionali.
La proposta di legge, coerentemente con il dettato
costituzionale dell'articolo 33 ("La Repubblica detta le norme
generali sull'istruzione (...)"), va al nucleo essenziale
delle questioni dell'organizzazione e della gestione delle
scuole, superando la concezione di tipo amministrativo degli
organi collegiali che ha soffocato l'iniziativa delle scuole e
la stessa attività dei docenti.
Una legge generale di princìpi che rispetta, approfondisce
e valorizza le norme sull'autonomia organizzativa legge n. 59
del 1997, e successive modificazioni, di cui realizza
veramente la lettera e lo spirito, dando alle scuole la
potestà regolamentare sulle questioni che riguardano tutto il
funzionamento interno così come raccoglie le nuove istanze
costituzionali. Essa, infatti, rafforza l'autonomia
organizzativa della scuola, ma nello stesso tempo la apre
all'apporto di risorse esterne sia di esperti che di
rappresentanti degli enti locali proprietari delle scuole e
competenti già oggi in molti ambiti che interessano la
gestione della scuola: orientamento, diritto allo studio,
handicap, eccetera.
Il superamento della vecchia concezione del collegio dei
docenti - unico organismo presente nella scuola prima del 1974
- con l'assegnazione all'autoregolazione interna di tipo
professionale delle competenze e dell'articolazione del lavoro
valorizza e rispetta la libertà di insegnamento, perché libera
la scuola e il lavoro dell'insegnante da vincoli esterni e di
tipo burocratico.
La proposta di legge individua nel consiglio di
amministrazione l'organo di gestione della scuola come l'unico
che necessita di una regolazione da parte dello Stato, dato
che le scuole ne usano le risorse finanziarie, e assegna al
regolamento interno tutte le materie che possono essere
risolte a livello di istituto determinando un modello
dinamico, capace di adattarsi sia alle molteplici situazioni
delle istituzioni scolastiche che alla loro evoluzione
organizzativa e didattica.
Il testo, in particolare, recepisce i princìpi e i criteri
della modernizzazione delle pubbliche amministrazioni:
separazione tra organi di indirizzo e organi di gestione;
attribuzione ai dirigenti di poteri di gestione connessi alle
responsabilità in ordine ai risultati; partecipazione degli
studenti e dei genitori come efficace gestione di indirizzo e
di controllo.
Si tratta di restituire alla scuola un ruolo centrale
nella formazione dei giovani e una funzione di sostegno allo
sviluppo sociale e culturale della società.
In particolare, si descrivono in sintesi le disposizioni
di maggiore rilievo dettate dalla proposta di legge, con una
sommaria descrizione dei relativi articoli.
L'articolo 1 fissa i princìpi generali cui si ispirano gli
organi di governo delle istituzioni scolastiche.
L'articolo 2 individua gli organi delle istituzioni
scolastiche.
L'articolo 3 reca norme sul consiglio di amministrazione,
che ha competenze di indirizzo ed approva gli atti più
importanti della gestione della scuola, ovvero il piano
dell'offerta formativa, il bilancio di previsione annuale e il
conto consuntivo. Inoltre, delibera il regolamento interno
(sul suo funzionamento) e quello generale che riguarda
l'organizzazione della scuola e dell'attività dei docenti. Si
lascia libertà all'istituzione scolastica di darsi delle
regole coerenti con il principio di efficacia e con la propria
visione educativa.
L'articolo 4 fissa la composizione del consiglio di
amministrazione, che non può che essere aperta (tenuto sempre
conto delle competenze degli enti locali). Stabilisce la
rappresentanza delle componenti interne ed introduce la
rappresentanza di esperti e dell'ente locale proprietario
dell'edificio in cui ha sede la scuola: si supera così
l'autoreferenzialità delle istituzioni scolastiche e si
favoriscono interazioni territoriali e professionali.
L'articolo 5 ridisegna le modalità organizzative dei
docenti. Questi sono liberati da ogni obbligo collegiale di
tipo burocratico ed organizzativo così da consentire il
massimo impegno nelle attività strettamente inerenti al loro
ruolo di docenti. Essi si riuniscono in gruppi, équipe e
dipartimenti e non in organi (il regolamento relativo alla
loro organizzazione professionale è approvato dal consiglio di
istituto, solo dopo aver acquisito il parere degli stessi
docenti). Anche il consiglio di classe verrà formalizzato dal
regolamento in relazione ai progetti, ai percorsi e ai piani
(o moduli) di studio degli alunni.
Il collegio dei docenti recupera, pertanto, le competenze
propriamente didattiche e perde quelle di tipo
burocratico-assemblearistico. In particolare, restano
assegnate al collegio tutte le competenze attribuite dalla
legislazione vigente in materia di autonomia scolastica e
tutte quelle che rientrano nel piano dell'offerta formativa,
elaborato dagli insegnanti.
L'articolo 6 definisce il funzionamento degli organismi di
valutazione collegiale degli alunni, che si articolano a
seconda dei percorsi didattici.
L'articolo 7 istituisce i nuclei di valutazione del
funzionamento della scuola, anche in relazione con il servizio
nazionale di valutazione. In questo modo si dà concretezza al
principio della misurazione dell'efficacia dei risultati del
processo didattico in ordine ai risultati e alle
responsabilità.
L'articolo 8 fornisce le linee generali per la
partecipazione degli studenti e delle famiglie lasciando ampia
libertà di associazione e di organizzazione.
L'articolo 9, infine, reca norme abrogative.