XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2010
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche).
1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono i
docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i
princìpi della presente legge.
2. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della
propria autonomia, disciplinano la composizione e il
funzionamento degli organi di governo secondo i princìpi della
presente legge.
3. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli
obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi
articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica,
che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta
formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente
espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito
della libertà di insegnamento. Essi valorizzano la funzione
educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla
partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà
di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e
docenti.
4. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche è
improntata al principio della distinzione tra funzioni di
indirizzo, che spettano agli organi di governo, e compiti di
gestione, che spettano al dirigente scolastico.
Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
a) il consiglio di amministrazione di cui agli
articoli 3 e 4;
b) il collegio dei docenti di cui
all'articolo 5;
c) gli organi collegiali di valutazione degli
alunni di cui all'articolo 6;
d) il nucleo di valutazione di cui
all'articolo 7.
Art. 3.
(Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, e nel rispetto delle scelte
didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di
indirizzo generale delle attività dell'istituzione scolastica.
Esso, su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il regolamento relativo al proprio
funzionamento, comprese le modalità di elezione, sostituzione
e designazione dei suoi membri;
b) approva il piano dell'offerta formativa;
c) approva il bilancio di previsione annuale ed il
conto consuntivo;
d) delibera il regolamento di istituto, che
definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento
dell'istituzione scolastica, per la partecipazione degli
studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché
per la designazione dei responsabili dei servizi e dei
progetti;
e) nomina gli esperti di cui all'articolo 4 entro
due mesi dalla prima convocazione successiva alla sua
costituzione.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni
scolastici ed è rinnovato entro il 30 settembre successivo
alla sua scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il
regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato
dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei
mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione può
adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato
ai sensi del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di
impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del
consiglio di amministrazione, il dirigente scolastico, al fine
di assicurare lo svolgimento delle attività della scuola e
l'assolvimento della funzione educativa, provvede al suo
scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta
in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
Art. 4.
(Composizione del consiglio
di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero
non superiore a undici membri, ivi compreso il dirigente
scolastico, che ne è membro di diritto. Nella composizione del
consiglio deve essere assicurata una rappresentanza dei
docenti, dei genitori e, negli istituti di istruzione
secondaria superiore, degli studenti. Ne fanno parte altresì
un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura
dei locali della scuola e, in numero non superiore a tre,
esperti in ambito educativo, tecnico o gestionale.
2. Le modalità di costituzione delle rappresentanze dei
docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal
regolamento di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a).
3. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal
dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del
giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di
almeno i due terzi dei suoi componenti.
4. Partecipa alle riunioni del consiglio di
amministrazione, senza diritto di voto per le delibere
riguardanti il bilancio, il direttore dei servizi generali e
amministrativi, che svolge le funzioni di segretario del
consiglio stesso.
Art. 5.
(Collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo,
programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività
didattiche ed educative. Esso provvede in particolare, alla
elaborazione del piano dell'offerta formativa.
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti
disciplinari, e può anche istituire ulteriori forme
organizzative quali commissioni, gruppi di lavoro e di
progetto, ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti.
Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento di
istituto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d).
3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal
dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei
lavori.
Art. 6.
(Valutazione collegiale degli alunni).
1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità
professionale, valutano in sede collegiale gli alunni,
periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, secondo
modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli
alunni stessi indicate dal regolamento di istituto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d).
Art. 7.
(Nuclei di valutazione di istituto).
1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in
raccordo con il servizio nazionale di valutazione, un nucleo
di valutazione del funzionamento della scuola e della qualità
complessiva del servizio scolastico, composto in prevalenza da
esperti nel campo della valutazione, secondo modalità definite
con il regolamento di istituto di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d).
Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti
e delle famiglie).
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia
organizzativa e didattica riconosciute dalla legge,
valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli
studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di
riunione e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, ultimo
periodo, il regolamento di istituto di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera d), può stabilire altre forme di
partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche
ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2,
commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Art. 9.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I,
titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, incompatibili con la presente legge.