XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2007




        Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge, che ricalca in toto quella presentata dall'onorevole Meleleo il 6 dicembre 1992 e quella presentata dal primo firmatario della presente in data 29 giugno 1994, non propone benefìci, ma solo un atto di giustizia, ormai poco più che simbolico, se si considera l'entità del danno subìto dai destinatari dell'articolo 3 del regio decreto n. 27 del 1942.
        Si tratta di ridare a costoro - e solo da oggi - una minima parte di quello che era loro dovuto per legge da moltissimi anni.
        Il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, riservava metà dei posti messi a concorso dalle Amministrazioni dello Stato a coloro che, per causa di guerra, non potevano al momento parteciparvi.
        I posti riservati sarebbero stati assegnati con successivo concorso.
        All'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 del 1942 era specificato che i vincitori del nuovo concorso, per la seconda metà dei posti, sarebbero stati: "collocati nel ruolo (...) intercalandosi (...) con i nominati per effetto del concorso originario".
        Si stabiliva così chiaramente la concessione della stessa anzianità di servizio - in unica graduatoria - ai vincitori delle due metà di un unico concorso.
        Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che bandì i concorsi per la residua metà dei posti, dimenticò di menzionare tale disposizione, per cui essa non fu applicata.
        Infiniti tentativi di carattere generale per ovviare a ciò fallirono. Alcuni, di carattere particolare, raggiunsero lo scopo: per esempio, la legge 16 luglio 1960, n. 727, recante norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, con gli articoli 4 (che sostituisce il primo comma dell'articolo 7 della legge n. 165 del 1958), 5 e 7, ricostruisce la carriera con corresponsione di arretrati per due anni al personale del Ministero della pubblica istruzione che si trovava in questa particolare condizione. Si noti che tali benefìci ebbero effetto a decorrere da più di 36 anni fa. Al Ministero dei trasporti si applicò subito il regio decreto n. 27 del 1942, così come al Ministero di grazia e giustizia (gruppi A e B del personale delle carceri).
        Per il restante personale dello Stato si è così aggravata la sperequazione di trattamento perché, pur essendo stata riconosciuta una situazione non giusta, tanto da sanarla con apposite leggi, si è agito a favore solo di una parte dei danneggiati.
        Attualmente i destinatari della disposizione di cui al citato articolo 3 del regio decreto n. 27 del 1942 sono tutti pensionati o deceduti. Inoltre si tenga presente che dai 1832 vincitori dei concorsi del 1946 bisogna togliere gli appartenenti ad Amministrazioni in cui si è riusciti ad ottenere provvedimenti riparatori, quelli che avevano potuto partecipare al concorso originario, senza vincerlo, i dimissionari dall'impiego di Stato, coloro che hanno cambiato Amministrazione e coloro che non avevano i requisiti alla data del concorso originario; rimane così una cifra ben misera e quindi una spesa irrisoria che, oltre tutto, va divisa tra i vari Ministeri.
        Tra le varie proposte di legge con cui si chiedeva il riconoscimento per tutti gli aventi diritto ricordiamo, oltre a quelle già citate, solo due presentate al Senato della Repubblica: l'atto Senato n. 422 del 21 febbraio 1964 (Lepore, Carelli, Lombardi, Di Rocco, Jannuzzi) e l'atto Senato n. 95 del 26 luglio 1968 (Lombardi, Baldini, Benaglia, Noè, Limoni, Alessandrini, Bartolomei, Zugno, Mazzoli, Spigaroli e Bonadies). Quest'ultimo progetto di legge - relatore il senatore Bartolomei - fu assegnato, acquisiti i pareri favorevoli in sede referente, in sede deliberante alla Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno del Senato della Repubblica, il 15 gennaio 1969.
        Mentre si era certi finalmente di avviare l'approvazione, un'improvvisa esigenza di fare economia, emersa proprio durante l'esame della Commissione, vanificò ancora una volta ogni cosa.
        Già in precedenza peraltro si era tentato di regolarizzare tale sistema con analoghe proposte di legge (IX legislatura atto Camera n. 4172; X legislatura atto Senato n. 542; XI legislatura atto Camera n. 2020).
        In ordine alla spesa, si fa riferimento alla relazione introduttiva al progetto di legge atto Senato n. 95 del 26 luglio 1968 (V legislatura) in cui la spesa per l'applicazione della suddetta legge fu calcolata dal Ministero per la riforma della pubblica amministrazione in lire cinquanta milioni, in rapporto alla retribuzione del tempo. Ora va rivalutata rapportandola ai livelli attuali, con la stima di circa 2.500.000 euro.
        Poiché l'importo va ripartito tra i vari Ministeri, viene ripetuto nel nuovo testo quanto stabiliva l'articolo 2 del progetto di legge citato, e cioè che la spesa occorrente per l'attuazione graverà sulle ordinarie risorse di bilancio di ciascun Ministero interessato.




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