XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2007
Onorevoli Colleghi! - Questa proposta di legge, che
ricalca in toto quella presentata dall'onorevole Meleleo
il 6 dicembre 1992 e quella presentata dal primo firmatario
della presente in data 29 giugno 1994, non propone benefìci,
ma solo un atto di giustizia, ormai poco più che simbolico, se
si considera l'entità del danno subìto dai destinatari
dell'articolo 3 del regio decreto n. 27 del 1942.
Si tratta di ridare a costoro - e solo da oggi - una
minima parte di quello che era loro dovuto per legge da
moltissimi anni.
Il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, riservava metà dei
posti messi a concorso dalle Amministrazioni dello Stato a
coloro che, per causa di guerra, non potevano al momento
parteciparvi.
I posti riservati sarebbero stati assegnati con successivo
concorso.
All'articolo 3 del citato regio decreto n. 27 del 1942 era
specificato che i vincitori del nuovo concorso, per la seconda
metà dei posti, sarebbero stati: "collocati nel ruolo (...)
intercalandosi (...) con i nominati per effetto del concorso
originario".
Si stabiliva così chiaramente la concessione della stessa
anzianità di servizio - in unica graduatoria - ai vincitori
delle due metà di un unico concorso.
Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n.
141, che bandì i concorsi per la residua metà dei posti,
dimenticò di menzionare tale disposizione, per cui essa non fu
applicata.
Infiniti tentativi di carattere generale per ovviare a ciò
fallirono. Alcuni, di carattere particolare, raggiunsero lo
scopo: per esempio, la legge 16 luglio 1960, n. 727, recante
norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, con
gli articoli 4 (che sostituisce il primo comma dell'articolo 7
della legge n. 165 del 1958), 5 e 7, ricostruisce la carriera
con corresponsione di arretrati per due anni al personale del
Ministero della pubblica istruzione che si trovava in questa
particolare condizione. Si noti che tali benefìci ebbero
effetto a decorrere da più di 36 anni fa. Al Ministero dei
trasporti si applicò subito il regio decreto n. 27 del 1942,
così come al Ministero di grazia e giustizia (gruppi A e B del
personale delle carceri).
Per il restante personale dello Stato si è così aggravata
la sperequazione di trattamento perché, pur essendo stata
riconosciuta una situazione non giusta, tanto da sanarla con
apposite leggi, si è agito a favore solo di una parte dei
danneggiati.
Attualmente i destinatari della disposizione di cui al
citato articolo 3 del regio decreto n. 27 del 1942 sono tutti
pensionati o deceduti. Inoltre si tenga presente che dai 1832
vincitori dei concorsi del 1946 bisogna togliere gli
appartenenti ad Amministrazioni in cui si è riusciti ad
ottenere provvedimenti riparatori, quelli che avevano potuto
partecipare al concorso originario, senza vincerlo, i
dimissionari dall'impiego di Stato, coloro che hanno cambiato
Amministrazione e coloro che non avevano i requisiti alla data
del concorso originario; rimane così una cifra ben misera e
quindi una spesa irrisoria che, oltre tutto, va divisa tra i
vari Ministeri.
Tra le varie proposte di legge con cui si chiedeva il
riconoscimento per tutti gli aventi diritto ricordiamo, oltre
a quelle già citate, solo due presentate al Senato della
Repubblica: l'atto Senato n. 422 del 21 febbraio 1964 (Lepore,
Carelli, Lombardi, Di Rocco, Jannuzzi) e l'atto Senato n. 95
del 26 luglio 1968 (Lombardi, Baldini, Benaglia, Noè, Limoni,
Alessandrini, Bartolomei, Zugno, Mazzoli, Spigaroli e
Bonadies). Quest'ultimo progetto di legge - relatore il
senatore Bartolomei - fu assegnato, acquisiti i pareri
favorevoli in sede referente, in sede deliberante alla
Commissione Affari della Presidenza del Consiglio e
dell'interno del Senato della Repubblica, il 15 gennaio
1969.
Mentre si era certi finalmente di avviare l'approvazione,
un'improvvisa esigenza di fare economia, emersa proprio
durante l'esame della Commissione, vanificò ancora una volta
ogni cosa.
Già in precedenza peraltro si era tentato di regolarizzare
tale sistema con analoghe proposte di legge (IX legislatura
atto Camera n. 4172; X legislatura atto Senato n. 542; XI
legislatura atto Camera n. 2020).
In ordine alla spesa, si fa riferimento alla relazione
introduttiva al progetto di legge atto Senato n. 95 del 26
luglio 1968 (V legislatura) in cui la spesa per l'applicazione
della suddetta legge fu calcolata dal Ministero per la riforma
della pubblica amministrazione in lire cinquanta milioni, in
rapporto alla retribuzione del tempo. Ora va rivalutata
rapportandola ai livelli attuali, con la stima di circa
2.500.000 euro.
Poiché l'importo va ripartito tra i vari Ministeri, viene
ripetuto nel nuovo testo quanto stabiliva l'articolo 2 del
progetto di legge citato, e cioè che la spesa occorrente per
l'attuazione graverà sulle ordinarie risorse di bilancio di
ciascun Ministero interessato.