XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2007
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A coloro che conseguirono la nomina nei ruoli delle
Amministrazioni civili dello Stato, mediante concorso bandito
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, per i posti riservati
dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e che
non poterono partecipare al concorso originario perché in
servizio militare o per altra causa dipendente dallo stato di
guerra, è riconosciuta, a domanda, nella posizione di
quiescenza la qualifica raggiunta nella stessa Amministrazione
da qualsiasi partecipante al concorso originario, se alla data
del bando del medesimo concorso originario possedevano i
requisiti necessari.
2. A coloro che non hanno potuto partecipare a concorsi
successivi, pur se di carriera diversa, nella stessa
Amministrazione, per i quali il riconoscimento della stessa
anzianità di servizio dei vincitori dei concorsi originari
costituiva titolo di accesso, in presenza degli altri
requisiti del bando dei concorsi successivi, è riconosciuta in
tale diversa carriera la qualifica raggiunta da qualsiasi
vincitore del concorso originario. Tale riconoscimento avviene
nella posizione di quiescenza ai fini della liquidazione della
nuova pensione; nella qualifica così riconosciuta si applicano
i benefìci previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e
successive modificazioni.
3. La corresponsione degli incrementi economici di cui ai
commi 1 e 2 decorre dalla data di effettivo collocamento a
riposo.
4. Ai destinatari dei benefici previsti dalla presente
legge è corrisposta la differenza tra l'indennità di fine
rapporto percepita e quella dovuta in relazione al
riconoscimento di cui ai commi 1 e 2.
5. La domanda per il riconoscimento, per coloro nel
frattempo deceduti, può essere presentata dal coniuge o dai
figli.
Art. 2.
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato complessivamente in 2.500.000 euro, è a carico degli
ordinari stanziamenti di bilancio dei singoli Ministeri
interessati.