XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2005
Onorevoli Colleghi! - E' a tutti nota l'esigenza, anzi
l'urgenza di aggiornare la legge fallimentare che risale al
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Vi sono, però, alcuni profili, in tema di dichiarazione di
fallimento e di processo di opposizione alla stessa, la cui
revisione si pone come particolarmente pressante, non solo
perché il tempo ha usurato la normativa generale, ma anche
perché le modifiche intervenute con le novelle al codice di
procedura civile hanno creato e creano delle insostenibili
discrasie.
Ai fini della presente proposta di legge due sono gli
aspetti che si prendono in considerazione.
Uno riguarda gli effetti che la sentenza di primo grado di
opposizione alla dichiarazione di fallimento deve dispiegare
nei confronti della procedura fallimentare in corso e
specialmente per gli atti diretti al realizzo dei beni
fallimentari ai fini della loro monetizzazione. Infatti, il
nuovo articolo 282 del codice di procedura civile stabilisce
che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva
tra le parti. L'articolo 283 del medesimo codice concede al
giudice di secondo grado il potere di sospendere la
provvisoria esecuzione quando ricorrano gravi motivi.
Non si vede perché gli stessi effetti non debbano essere
dispiegati nei confronti della sentenza dichiarativa di
fallimento. A ciò non ostano, infatti, né ragioni di principio
né ragioni di fatto.
In linea di principio, semmai, vi sono motivi ulteriori,
rispetto alle sentenze rese in giudizi non fallimentari, per
l'applicazione degli articoli 282 e 283 del codice di
procedura civile. Se si tiene, invero, presente che la
sentenza fallimentare ha natura cautelare, diretta come è ad
assicurare la par condicio dei creditori, la pronuncia
di merito che cancella la dichiarazione del fallimento deve
rimettere in possesso dei beni l'imprenditore, contro il quale
i creditori, muniti di titolo esecutivo, conservano le azioni
espropriative di merito che di per sé comportano anche tutela
cautelare, sia pure in senso improprio, ma con effetti quanto
mai vincolanti; mentre i creditori, non muniti di titolo,
hanno sempre il potere di ottenere in via ordinaria
provvedimenti di cautela, ovviamente ove ne ricorrano i
presupposti.
In linea di fatto, inoltre, non si comprende perché i beni
debbano essere staggiti in via liquidativa e, quindi, a prezzo
vile quando ormai si è determinata una più che ragionevole
aspettativa dell'imprenditore di poter concludere
vittoriosamente la causa di opposizione al fallimento.
La tesi qui propugnata trova, altresì, conforto
nell'articolo 669-novies del codice di rito, che
espressamente enuncia la caducazione del provvedimento
provvisorio a seguito della dichiarazione contenuta in una
sentenza, priva della efficacia di cosa giudicata, che afferma
l'inesistenza del diritto alla misura cautelare (nel nostro
caso, la funzione cautelare della sentenza dichiarativa di
fallimento) che pure era stata concessa.
Di qui l'articolo 18-bis della cosiddetta "legge
fallimentare" (regio decreto n. 267 del 1942), che è
introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di
legge.
Vi è poi il profilo, dibattuto in dottrina e che, in
giurisprudenza, comincia ad essere recepito, riguardante
l'ammissibilità della misura cautelare innominata in sede di
appello ed a favore dell'imprenditore fallito che sia
risultato vincitore in primo grado in sede di opposizione alla
dichiarazione fallimentare.
L'applicabilità della normativa sul provvedimento
d'urgenza da parte della corte d'appello, investita
dell'impugnazione della sentenza che revoca la dichiarazione
del fallimento, è un tema, come detto, dibattuto da molto
tempo.
Prima della novella del codice di rito, dottrina e
giurisprudenza erano solidamente attestate sulla
inapplicabilità fondando sul fatto che solo la sentenza
definitiva poteva modificare lo stato della dichiarazione
fallimentare.
Successivamente, sia in dottrina che in giurisprudenza, si
sono determinate aperture culminate in ordinanze che,
addirittura, riconsegnano l'azienda al fallito.
Attesa la natura cautelare della sentenza che dichiara il
fallimento (perché non attribuisce alcun bene della vita a
chicchessia, ma si limita a garantire la par condicio
dei creditori, espressione impropriamente trasferita in
politica) non si vede perché questa funzione debba travolgere
ogni diritto del fallito al punto di ridurlo ad una sorta di
ilota del diritto. Ciò è tanto più vero se si considera che il
fallito, chiusa la procedura, non è liberato dai debiti se non
e in quanto i creditori siano stati completamente tacitati.
Di qui l'ulteriore norma che viene proposta per consentire
senza più dubbi l'applicabilità dell'articolo 700 del codice
di procedura civile nella materia. Tale procedura è,
ovviamente, diretta a tutelare sia il debitore che può essere
rimesso nel possesso dei beni aziendali ancora esistenti, sia
i creditori e, per essi, il fallimento nel caso sussistano i
gravi motivi previsti dalla legge.