XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2005




        Onorevoli Colleghi! - E' a tutti nota l'esigenza, anzi l'urgenza di aggiornare la legge fallimentare che risale al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
        Vi sono, però, alcuni profili, in tema di dichiarazione di fallimento e di processo di opposizione alla stessa, la cui revisione si pone come particolarmente pressante, non solo perché il tempo ha usurato la normativa generale, ma anche perché le modifiche intervenute con le novelle al codice di procedura civile hanno creato e creano delle insostenibili discrasie.
        Ai fini della presente proposta di legge due sono gli aspetti che si prendono in considerazione.
        Uno riguarda gli effetti che la sentenza di primo grado di opposizione alla dichiarazione di fallimento deve dispiegare nei confronti della procedura fallimentare in corso e specialmente per gli atti diretti al realizzo dei beni fallimentari ai fini della loro monetizzazione. Infatti, il nuovo articolo 282 del codice di procedura civile stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. L'articolo 283 del medesimo codice concede al giudice di secondo grado il potere di sospendere la provvisoria esecuzione quando ricorrano gravi motivi.
        Non si vede perché gli stessi effetti non debbano essere dispiegati nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento. A ciò non ostano, infatti, né ragioni di principio né ragioni di fatto.
        In linea di principio, semmai, vi sono motivi ulteriori, rispetto alle sentenze rese in giudizi non fallimentari, per l'applicazione degli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile. Se si tiene, invero, presente che la sentenza fallimentare ha natura cautelare, diretta come è ad assicurare la par condicio dei creditori, la pronuncia di merito che cancella la dichiarazione del fallimento deve rimettere in possesso dei beni l'imprenditore, contro il quale i creditori, muniti di titolo esecutivo, conservano le azioni espropriative di merito che di per sé comportano anche tutela cautelare, sia pure in senso improprio, ma con effetti quanto mai vincolanti; mentre i creditori, non muniti di titolo, hanno sempre il potere di ottenere in via ordinaria provvedimenti di cautela, ovviamente ove ne ricorrano i presupposti.
        In linea di fatto, inoltre, non si comprende perché i beni debbano essere staggiti in via liquidativa e, quindi, a prezzo vile quando ormai si è determinata una più che ragionevole aspettativa dell'imprenditore di poter concludere vittoriosamente la causa di opposizione al fallimento.
        La tesi qui propugnata trova, altresì, conforto nell'articolo 669-novies del codice di rito, che espressamente enuncia la caducazione del provvedimento provvisorio a seguito della dichiarazione contenuta in una sentenza, priva della efficacia di cosa giudicata, che afferma l'inesistenza del diritto alla misura cautelare (nel nostro caso, la funzione cautelare della sentenza dichiarativa di fallimento) che pure era stata concessa.
        Di qui l'articolo 18-bis della cosiddetta "legge fallimentare" (regio decreto n. 267 del 1942), che è introdotto dall'articolo 2 della presente proposta di legge.
        Vi è poi il profilo, dibattuto in dottrina e che, in giurisprudenza, comincia ad essere recepito, riguardante l'ammissibilità della misura cautelare innominata in sede di appello ed a favore dell'imprenditore fallito che sia risultato vincitore in primo grado in sede di opposizione alla dichiarazione fallimentare.
        L'applicabilità della normativa sul provvedimento d'urgenza da parte della corte d'appello, investita dell'impugnazione della sentenza che revoca la dichiarazione del fallimento, è un tema, come detto, dibattuto da molto tempo.
        Prima della novella del codice di rito, dottrina e giurisprudenza erano solidamente attestate sulla inapplicabilità fondando sul fatto che solo la sentenza definitiva poteva modificare lo stato della dichiarazione fallimentare.
        Successivamente, sia in dottrina che in giurisprudenza, si sono determinate aperture culminate in ordinanze che, addirittura, riconsegnano l'azienda al fallito.
        Attesa la natura cautelare della sentenza che dichiara il fallimento (perché non attribuisce alcun bene della vita a chicchessia, ma si limita a garantire la par condicio dei creditori, espressione impropriamente trasferita in politica) non si vede perché questa funzione debba travolgere ogni diritto del fallito al punto di ridurlo ad una sorta di ilota del diritto. Ciò è tanto più vero se si considera che il fallito, chiusa la procedura, non è liberato dai debiti se non e in quanto i creditori siano stati completamente tacitati.
        Di qui l'ulteriore norma che viene proposta per consentire senza più dubbi l'applicabilità dell'articolo 700 del codice di procedura civile nella materia. Tale procedura è, ovviamente, diretta a tutelare sia il debitore che può essere rimesso nel possesso dei beni aziendali ancora esistenti, sia i creditori e, per essi, il fallimento nel caso sussistano i gravi motivi previsti dalla legge.




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