XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2005
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il quarto comma dell'articolo 18 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, č
abrogato.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni approvate con
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, č inserito il
seguente:
"Art. 18-bis. - (Applicabilitā degli articoli 282 e 283
del codice di procedura civile). 1. - Gli articoli 282 e
283 del codice di procedura civile si applicano alla sentenza
di primo grado che accoglie l'opposizione contro la sentenza
che dichiara il fallimento del debitore e la cui esecuzione č
sospesa".
Art. 3.
1. I provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 del
codice di procedura civile possono essere adottati nei giudizi
di appello concernenti l'impugnativa di sentenza di primo
grado che accoglie l'opposizione del debitore alla sentenza
che ne dichiara il fallimento.