XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2005




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il quarto comma dell'articolo 18 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, č abrogato.


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, č inserito il seguente:

        "Art. 18-bis. - (Applicabilitā degli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile). 1. - Gli articoli 282 e 283 del codice di procedura civile si applicano alla sentenza di primo grado che accoglie l'opposizione contro la sentenza che dichiara il fallimento del debitore e la cui esecuzione č sospesa".


Art. 3.

        1. I provvedimenti d'urgenza di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile possono essere adottati nei giudizi di appello concernenti l'impugnativa di sentenza di primo grado che accoglie l'opposizione del debitore alla sentenza che ne dichiara il fallimento.



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