XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2002
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in
materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e
donna, che risultano inadeguati a consentire agli operatori
del settore - in massima parte piccoli imprenditori artigiani
- il pieno esercizio della propria attività. Tale proposta
risponde alle sollecitazioni in materia pervenute
unitariamente dalle associazioni di categoria. L'apertura
delle frontiere europee, inoltre, impone una riflessione sulle
modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua
stessa connotazione.
Pertanto, viene qui proposta (articolo 1) una modifica
della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, finalizzata principalmente a ridefinire il
profilo professionale oggetto di regolamentazione, superando
così la vecchia impostazione che vede differenziate varie
specializzazioni, ora riassunte nella realtà imprenditoriale
italiana ed europea nella figura dell'acconciatore che si
rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili,
avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o
sulla barba.
La definizione unitaria del profilo professionale risulta
necessaria per superare una ormai anacronistica
classificazione dei profili professionali che, allo stato
attuale, ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze
di comportamento negli enti amministrativi - i comuni -
deputati alla regolamentazione delle attività considerate, con
effettivi negativi sugli operatori, frequentemente
protagonisti, loro malgrado di un diffuso contenzioso,
amministrativo e giudiziario.
Inoltre, va rilevato come la configurazione unitaria
dell'attività in esame risulti tanto più necessaria in quanto
richiesta dagli interventi normativi comunitari che conseguono
alla liberalizzazione dei mercati europei del 1993.
Infatti, la normativa comunitaria (essendo stata abrogata
la vecchia direttiva 82/489/CEE, del Consiglio, del 19 luglio
1982 specifica per il diritto di stabilimento dei
parrucchieri) contenuta nella nuova direttiva 1999/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie
e che completa il sistema generale di riconoscimento delle
qualifiche (che avrebbe dovuto essere recepita anteriormente
al 31 luglio 2001) non prende più in considerazione, ai fini
del diritto di stabilimento, figure specializzate ulteriori
rispetto a quella generale.
Pertanto, la differenziazione in tre figure (barbiere,
parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora
formalmente in essere nel nostro ordinamento, deve essere
superata anche per consentire alle imprese italiane un
allineamento alla realtà comunitaria.
Il testo della presente proposta di legge dovrà, in fase
di esame, essere integrato per adeguare il nostro ordinamento
alle nuove disposizioni relative al riconoscimento di
qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro.
Contestualmente (articolo 3), vengono rimodulati gli
itinerari formativi sulla base della normativa esistente a
livello europeo, al fine di consentire la migliore
integrazione degli operatori italiani nel contesto
comunitario.
A tale necessità la proposta di legge si incarica di dare
risposte attraverso l'introduzione di apposite norme
individuate a seguito di una attenta analisi
economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad
esse sottesi.
Passando alle altre disposizioni proposte, vale osservare
come nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si
manifesti generalmente l'esigenza di fornire alla propria
clientela alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione nella
prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici,
parrucche ed altri prodotti affini, tutti inerenti la
prestazione stessa e finalizzati anche a consentire la
continuazione o il completamento del trattamento effettuato
nel salone.
Tale esigenza appare aderente alla attuale figura di
acconciatore, quale operatore qualificato e competente ad
orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di
utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché
rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del
servizio.
Con l'articolo 4 si tende, quindi, a semplificare le
procedure di vendita di tali beni, in armonia con le
previsioni contenute nella riforma della disciplina relativa
al settore del commercio (decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114), estendendo la liberalizzazione a tutto il settore, a
prescindere dalla configurazione (artigiana o meno)
dell'impresa.
Un ultimo cenno va fatto al regime transitorio finalizzato
a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola
qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire la
qualifica di acconciatore mediante le frequenza di un apposito
corso regionale, ovvero dimostrare di avere in effetti svolto
le attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa
qualifica, in conseguenza dell'imperfezione della attuale
normativa e della sua - già rilevata - non rispondenza alle
effettive realtà del mercato.
Quindi il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore
potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere
che intenda crescere professionalmente potrà riqualificarsi
con un corso regionale ed, infine, il barbiere che vorrà
restare tale potrà farlo, senza alcun pregiudizio per i suoi
dipendenti, la cui esperienza, con una minima integrazione
formativa (anche in costanza di rapporto di lavoro), potrà
essere considerata valida ai fini dell'eventuale conseguimento
della qualifica di acconciatore.
Il testo che si propone è il risultato di un ampio lavoro
di approfondimento svolto nella XIII legislatura dalla X
Commissione Industria, commercio e turismo del Senato della
Repubblica a partire dalla seduta del 18 giugno 1998. Tale
approfondimento, compiuto anche attraverso lo svolgimento di
specifiche audizioni delle organizzazioni rappresentative
delle categorie professionali interessate, ha condotto alla
elaborazione di un primo testo unificato presentato nella
medesima Commissione nella seduta dell'11 maggio 1999. Sul
testo unificato si è realizzata un'ampia discussione, nella
quale sono intervenuti i rappresentanti dei diversi gruppi
parlamentari, che ha consentito la definizione di ulteriori
modifiche e la formulazione di un nuovo testo unificato
approvato dalla Commissione il 22 giugno 1999, ulteriormente
emendato anche per tener conto dei pareri formulati dalle
Commissioni I Affari costituzionali, VII Istruzione pubblica,
beni culturali, V Bilancio e dalla Commissione parlamentare
per le questioni regionali. Il testo, in quella stesura, era
stato riassegnato alla X Commissione in sede deliberante; ma,
a seguito di un breve esame, il provvedimento è stato rimesso
all'esame dell'Assemblea ed in data 20 luglio 2000 è stata
comunicata alla Presidenza del Senato la relazione della X
Commissione. Tuttavia, il carico soverchio di lavoro dell'Aula
del Senato e le priorità definite nell'agenda dei lavori
parlamentari nell'ultima fase della legislatura non hanno
consentito di procedere all'approvazione della proposta di
legge.
A tale riguardo si provvede a presentare l'identico testo
già approvato dalla X Commissione del Senato in sede referente
nella XIII legislatura e rimesso all'Assemblea, sul quale si
era registrata un'ampia convergenza di consensi sia sotto il
profilo consultivo da parte delle diverse Commissioni
competenti, sia sul piano politico di maggioranza e di
opposizione.