XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2002




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende ridefinire alcuni aspetti della normativa vigente in materia di attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna, che risultano inadeguati a consentire agli operatori del settore - in massima parte piccoli imprenditori artigiani - il pieno esercizio della propria attività. Tale proposta risponde alle sollecitazioni in materia pervenute unitariamente dalle associazioni di categoria. L'apertura delle frontiere europee, inoltre, impone una riflessione sulle modalità di accesso alla professione in esame e sulla sua stessa connotazione.
        Pertanto, viene qui proposta (articolo 1) una modifica della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, finalizzata principalmente a ridefinire il profilo professionale oggetto di regolamentazione, superando così la vecchia impostazione che vede differenziate varie specializzazioni, ora riassunte nella realtà imprenditoriale italiana ed europea nella figura dell'acconciatore che si rivolge indifferentemente a soggetti maschili o femminili, avendo come obiettivo professionale l'intervento sui capelli o sulla barba.
        La definizione unitaria del profilo professionale risulta necessaria per superare una ormai anacronistica classificazione dei profili professionali che, allo stato attuale, ha il solo effetto di ingenerare dubbi ed incertezze di comportamento negli enti amministrativi - i comuni - deputati alla regolamentazione delle attività considerate, con effettivi negativi sugli operatori, frequentemente protagonisti, loro malgrado di un diffuso contenzioso, amministrativo e giudiziario.
        Inoltre, va rilevato come la configurazione unitaria dell'attività in esame risulti tanto più necessaria in quanto richiesta dagli interventi normativi comunitari che conseguono alla liberalizzazione dei mercati europei del 1993.
        Infatti, la normativa comunitaria (essendo stata abrogata la vecchia direttiva 82/489/CEE, del Consiglio, del 19 luglio 1982 specifica per il diritto di stabilimento dei parrucchieri) contenuta nella nuova direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche (che avrebbe dovuto essere recepita anteriormente al 31 luglio 2001) non prende più in considerazione, ai fini del diritto di stabilimento, figure specializzate ulteriori rispetto a quella generale.
        Pertanto, la differenziazione in tre figure (barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna), ancora formalmente in essere nel nostro ordinamento, deve essere superata anche per consentire alle imprese italiane un allineamento alla realtà comunitaria.
        Il testo della presente proposta di legge dovrà, in fase di esame, essere integrato per adeguare il nostro ordinamento alle nuove disposizioni relative al riconoscimento di qualifiche formali rilasciate da un altro Stato membro.
        Contestualmente (articolo 3), vengono rimodulati gli itinerari formativi sulla base della normativa esistente a livello europeo, al fine di consentire la migliore integrazione degli operatori italiani nel contesto comunitario.
        A tale necessità la proposta di legge si incarica di dare risposte attraverso l'introduzione di apposite norme individuate a seguito di una attenta analisi economico-imprenditoriale e tecnico-giuridica dei problemi ad esse sottesi.
        Passando alle altre disposizioni proposte, vale osservare come nel normale svolgimento dell'attività di acconciatore si manifesti generalmente l'esigenza di fornire alla propria clientela alcuni prodotti di ricorrente utilizzazione nella prestazione del servizio, quali ad esempio cosmetici, parrucche ed altri prodotti affini, tutti inerenti la prestazione stessa e finalizzati anche a consentire la continuazione o il completamento del trattamento effettuato nel salone.
        Tale esigenza appare aderente alla attuale figura di acconciatore, quale operatore qualificato e competente ad orientare la clientela sulla scelta e sulle modalità di utilizzazione e applicazione di prodotti specifici, nonché rivolta a consentire il compiuto o migliore svolgimento del servizio.
        Con l'articolo 4 si tende, quindi, a semplificare le procedure di vendita di tali beni, in armonia con le previsioni contenute nella riforma della disciplina relativa al settore del commercio (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), estendendo la liberalizzazione a tutto il settore, a prescindere dalla configurazione (artigiana o meno) dell'impresa.
        Un ultimo cenno va fatto al regime transitorio finalizzato a consentire la riqualificazione degli operatori con la sola qualifica di barbiere, i quali potranno conseguire la qualifica di acconciatore mediante le frequenza di un apposito corso regionale, ovvero dimostrare di avere in effetti svolto le attività tipiche dell'acconciatore, pur sotto la diversa qualifica, in conseguenza dell'imperfezione della attuale normativa e della sua - già rilevata - non rispondenza alle effettive realtà del mercato.
        Quindi il barbiere che in realtà era di fatto acconciatore potrà dimostrarlo ed ottenere la nuova qualifica; il barbiere che intenda crescere professionalmente potrà riqualificarsi con un corso regionale ed, infine, il barbiere che vorrà restare tale potrà farlo, senza alcun pregiudizio per i suoi dipendenti, la cui esperienza, con una minima integrazione formativa (anche in costanza di rapporto di lavoro), potrà essere considerata valida ai fini dell'eventuale conseguimento della qualifica di acconciatore.
        Il testo che si propone è il risultato di un ampio lavoro di approfondimento svolto nella XIII legislatura dalla X Commissione Industria, commercio e turismo del Senato della Repubblica a partire dalla seduta del 18 giugno 1998. Tale approfondimento, compiuto anche attraverso lo svolgimento di specifiche audizioni delle organizzazioni rappresentative delle categorie professionali interessate, ha condotto alla elaborazione di un primo testo unificato presentato nella medesima Commissione nella seduta dell'11 maggio 1999. Sul testo unificato si è realizzata un'ampia discussione, nella quale sono intervenuti i rappresentanti dei diversi gruppi parlamentari, che ha consentito la definizione di ulteriori modifiche e la formulazione di un nuovo testo unificato approvato dalla Commissione il 22 giugno 1999, ulteriormente emendato anche per tener conto dei pareri formulati dalle Commissioni I Affari costituzionali, VII Istruzione pubblica, beni culturali, V Bilancio e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Il testo, in quella stesura, era stato riassegnato alla X Commissione in sede deliberante; ma, a seguito di un breve esame, il provvedimento è stato rimesso all'esame dell'Assemblea ed in data 20 luglio 2000 è stata comunicata alla Presidenza del Senato la relazione della X Commissione. Tuttavia, il carico soverchio di lavoro dell'Aula del Senato e le priorità definite nell'agenda dei lavori parlamentari nell'ultima fase della legislatura non hanno consentito di procedere all'approvazione della proposta di legge.
        A tale riguardo si provvede a presentare l'identico testo già approvato dalla X Commissione del Senato in sede referente nella XIII legislatura e rimesso all'Assemblea, sul quale si era registrata un'ampia convergenza di consensi sia sotto il profilo consultivo da parte delle diverse Commissioni competenti, sia sul piano politico di maggioranza e di opposizione.




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