XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2002
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, assumono la denominazione di "attività di
acconciatura" che comprende tutti i trattamenti ed i servizi
volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei
capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici
estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o
complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma
2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11
ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come
sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n.
1142, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Al fine di assicurare uno sviluppo
del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto
sociale, le regioni emanano norme di programmazione
dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni
per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente
legge".
2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti
comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono
l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma
societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso
apposita sede designata dal committente in locali che
rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale,
purché il soggetto che presta i servizi richiesti dal
committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore
familiare di un'impresa di acconciatura ai sensi della
presente legge.
4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche
presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il
richiedente si uniformi ai requisiti previsti dalla presente
legge e dal regolamento comunale.
5. L'esercizio dell'attività di acconciatura presso la
sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia,
difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme
di impedimento o necessità del cliente, da individuare
attraverso i regolamenti comunali; le relative prestazioni e i
trattamenti debbono essere effettuati dal titolare
dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un
suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle
medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di
acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della
moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali
case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.
6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di
acconciatura in forma ambulante o di posteggio.
Art. 3.
1. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il secondo periodo del primo comma è
soppresso;
b) la lettera c) del secondo comma è
sostituita dalla seguente:
"c) della qualificazione del titolare o del
direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma
societaria, la qualificazione professionale dovrà essere
conseguita dalla maggioranza dei soci, nel caso di impresa di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive
modificazioni o, per le altre imprese, dal direttore di
azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale
nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore
si intende conseguita mediante il superamento di un apposito
esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa fra loro:
1) dallo svolgimento di un corso di qualificazione
seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di
acconciatura. Al termine del corso di qualificazione e
dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, viene rilasciato
un attestato valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi
dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa
qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di
apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e
successive modificazioni, della durata prevista dalla
contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi
corsi di formazione teorica, integrativi delle cognizioni
pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;
3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa
qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di
dipendente collaboratore familiare o socio partecipante al
lavoro, seguito dai corsi di formazione teorica di cui al
numero 2). I predetti corsi possono essere frequentati dal
soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa
qualificata".
2. La durata dei corsi, i programmi e le modalità di
svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del
secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n.
161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono
definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Fra le materie fondamentali di insegnamento dei corsi
di cui al comma 2 devono essere previste le seguenti:
a) cosmetologia;
b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
c) nozioni di chimica e dermatologia;
d) nozioni di tricologia;
e) nozioni di psicologia;
f) legislazione di settore nazionale e
comunitario.
4. Le regioni nello stabilire le modalità dell'esame
teorico-pratico, di cui al comma 2, ne prevedono le relative
sessioni dinanzi a commissioni la cui composizione è definita
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni della categoria a struttura
nazionale.
5. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei corsi
e degli esami previsti dal presente articolo presso scuole
private, previa approvazione delle relative norme di
organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa
vigilanza tecnica e amministrativa.
Art. 4.
1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che
vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori,
inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente
legge, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive
modificazioni.
Art. 5.
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge sono in possesso della qualificazione di
parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o
per donna, assumono di diritto la qualificazione di
acconciatore. Tale qualificazione costituisce il titolo per il
rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui all'articolo 2
della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive
modificazioni, per l'esercizio dell'attività di
acconciatura.
2. I comuni devono rettificare la denominazione delle
autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio
1963, n. 161, e successive modificazioni, già rilasciate per
l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se
limitatamente alle tipologie uomo o donna.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della
presente legge siano in possesso della qualificazione di
barbiere, che intendono conseguire la qualificazione di
acconciatore, sono tenuti in alternativa:
a) a presentare alla competente commissione
provinciale per l'artigianato, entro due anni a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita
domanda volta al riconoscimento della qualificazione di
acconciatore in considerazione delle maturate esperienze
professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e
della documentazione individuati dalle commissioni regionali
dell'artigianato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto
1985, n. 443;
b) a frequentare un corso di qualificazione
professionale di cui al comma 2 dell'articolo 3.
4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al
sostenimento degli esami di cui all'articolo 3 i soggetti che
dimostrino di avere esercitato per almeno tre anni l'attività
lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere, in
qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio
partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione teorica di cui all'articolo 2, secondo comma,
lettera c), numero 3), della legge 14 febbraio 1963, n.
161, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della
presente legge.
Art. 6.
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di
acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla
presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente
la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, con le
procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di
acconciatura senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con
le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione
amministrativa da euro 500 a euro 1000.
Art. 7.
1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n.
161, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142,
sono abrogati.