XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2002




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di "attività di acconciatura" che comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare e proteggere l'aspetto dei capelli e della barba, ivi compresi i trattamenti tricologici estetici complementari, nonché ogni altro servizio inerente o complementare. Resta fermo il disposto dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
        2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, è sostituito dal seguente:

            "Art. 1. - 1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale, le regioni emanano norme di programmazione dell'attività di acconciatura e dettano disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti che si uniformino alla presente legge".

        2. Le disposizioni della presente legge ed i regolamenti comunali si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatura, siano esse individuali o in forma societaria, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
        3. L'attività di acconciatura può essere svolta presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale, purché il soggetto che presta i servizi richiesti dal committente sia titolare, socio, dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di acconciatura ai sensi della presente legge.
        4. L'attività di acconciatura può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che il richiedente si uniformi ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento comunale.
        5. L'esercizio dell'attività di acconciatura presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità del cliente, da individuare attraverso i regolamenti comunali; le relative prestazioni e i trattamenti debbono essere effettuati dal titolare dell'impresa autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto qualificato appositamente incaricato. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di acconciatore a favore di persone impegnate nei settori della moda, dello spettacolo o dello sport, e presso strutture quali case di cura, ricoveri per anziani, ospedali.
        6. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatura in forma ambulante o di posteggio.


Art. 3.

        1. All'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il secondo periodo del primo comma è soppresso;

            b) la lettera c) del secondo comma è sostituita dalla seguente:

            "c) della qualificazione del titolare o del direttore dell'azienda. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, la qualificazione professionale dovrà essere conseguita dalla maggioranza dei soci, nel caso di impresa di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni o, per le altre imprese, dal direttore di azienda e dai soci che esercitano l'attività professionale nell'azienda. La qualificazione professionale di acconciatore si intende conseguita mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico, preceduto, in alternativa fra loro:

                1) dallo svolgimento di un corso di qualificazione seguito da due anni di inserimento presso un'impresa di acconciatura. Al termine del corso di qualificazione e dell'esame per l'accertamento dell'idoneità, viene rilasciato un attestato valido ai fini dell'avviamento al lavoro ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;

                2) dall'esercizio di un anno di attività lavorativa qualificata successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dalla contrattazione nazionale di categoria, e seguito da appositi corsi di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di acconciatura;

                3) dall'esercizio di tre anni di attività lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura, in qualità di dipendente collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, seguito dai corsi di formazione teorica di cui al numero 2). I predetti corsi possono essere frequentati dal soggetto anche durante il terzo anno di attività lavorativa qualificata".

        2. La durata dei corsi, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, sono definiti dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali appartenenti alle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
        3. Fra le materie fondamentali di insegnamento dei corsi di cui al comma 2 devono essere previste le seguenti:

            a) cosmetologia;

            b) nozioni di fisiologia e di anatomia;

            c) nozioni di chimica e dermatologia;

            d) nozioni di tricologia;

            e) nozioni di psicologia;

            f) legislazione di settore nazionale e comunitario.

        4. Le regioni nello stabilire le modalità dell'esame teorico-pratico, di cui al comma 2, ne prevedono le relative sessioni dinanzi a commissioni la cui composizione è definita previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni della categoria a struttura nazionale.
        5. Le regioni possono autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dal presente articolo presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.


Art. 4.

        1. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche ed affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti di cui all'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.


Art. 5.

        1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualificazione di parrucchiere, anche se limitatamente alla tipologia per uomo o per donna, assumono di diritto la qualificazione di acconciatore. Tale qualificazione costituisce il titolo per il rilascio dell'autorizzazione comunale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività di acconciatura.
        2. I comuni devono rettificare la denominazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, già rilasciate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere anche se limitatamente alle tipologie uomo o donna.
        3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso della qualificazione di barbiere, che intendono conseguire la qualificazione di acconciatore, sono tenuti in alternativa:

            a) a presentare alla competente commissione provinciale per l'artigianato, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda volta al riconoscimento della qualificazione di acconciatore in considerazione delle maturate esperienze professionali, secondo modalità e sulla base dei titoli e della documentazione individuati dalle commissioni regionali dell'artigianato di cui all'articolo 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

            b) a frequentare un corso di qualificazione professionale di cui al comma 2 dell'articolo 3.

        4. Ai fini del conseguimento dei titoli necessari al sostenimento degli esami di cui all'articolo 3 i soggetti che dimostrino di avere esercitato per almeno tre anni l'attività lavorativa qualificata presso un'impresa di barbiere, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio partecipante al lavoro, sono tenuti a frequentare i corsi di formazione teorica di cui all'articolo 2, secondo comma, lettera c), numero 3), della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 6.

        1. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza i requisiti professionali di cui alla presente legge, è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        2. Nei confronti di chi esercita l'attività di acconciatura senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000.


Art. 7.

        1. Gli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, sono abrogati.



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