XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2480 - 561 - 580 - 737 - 909 - 1433 - 1487 - 1493 - 1908 - 1972-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2480,
risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,
rilevato che le disposizioni recate dal testo in esame
appaiono riconducibili, per un verso, alla materia "rapporti
tra la Repubblica e le confessioni religiose" e, per altro
verso, alla materia "norme generali sull'istruzione" che
l'articolo 117, secondo comma, lettere c) e n),
riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2480,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 5, dopo il comma 3 siano aggiunti i
seguenti:
"3-bis. Per l'attuazione del presente articolo
è autorizzata una spesa pari ad euro 261.840 per l'anno 2003.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio."
l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati
in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a
decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i
decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati
nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della
citata legge n. 468 del 1978.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2480,
risultante dagli emendamenti approvati in sede referente,
recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di
religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado;
considerato che il testo elaborato dalla Commissione
appare pienamente rispettoso dell'Accordo tra la Repubblica
italiana e la Santa Sede, del 1984, e dell'Intesa tra
l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale
italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle
scuole pubbliche, del 1985, che definiscono le competenze
dello Stato e delle autorità ecclesiastiche nella materia;
ritenuto che il testo in esame soddisfi compiutamente
le aspettative dei docenti di religione cattolica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE