XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2480 - 561 - 580 - 737 - 909 - 1433 - 1487 - 1493 - 1908 - 1972-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


            La I Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2480, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

              rilevato che le disposizioni recate dal testo in esame appaiono riconducibili, per un verso, alla materia "rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose" e, per altro verso, alla materia "norme generali sull'istruzione" che l'articolo 117, secondo comma, lettere c) e n), riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2480, esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 5, dopo il comma 3 siano aggiunti i seguenti:

                "3-bis. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari ad euro 261.840 per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
              3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

              l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, valutati in 7.418.903 euro per l'anno 2003 ed in 19.289.150 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2480, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;

              considerato che il testo elaborato dalla Commissione appare pienamente rispettoso dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, del 1984, e dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, del 1985, che definiscono le competenze dello Stato e delle autorità ecclesiastiche nella materia;

              ritenuto che il testo in esame soddisfi compiutamente le aspettative dei docenti di religione cattolica;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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