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1. Ai fini
dell'insegnamento della
religione cattolica nelle
scuole statali di ogni ordine
e grado, quale previsto
dall'Accordo che apporta
modificazioni al Concordato
lateranense e relativo
Protocollo addizionale, reso
esecutivo ai sensi della
legge 25 marzo 1985, n. 121,
e dall'Intesa tra il Ministro
della pubblica istruzione e
il Presidente della
Conferenza episcopale
italiana, resa esecutiva con
decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, e successive
modificazioni, sono istituiti
due distinti ruoli regionali,
articolati per ambiti
territoriali corrispondenti
alle diocesi, del personale
docente e corrispondenti ai
cicli scolastici previsti
dall'ordinamento. |
1. Identico. |
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2. Agli insegnanti di
religione cattolica inseriti
nei ruoli di cui al comma 1
si applicano, salvo quanto
stabilito dalla presente
legge, le norme di stato
giuridico e il trattamento
economico previsti dal testo
unico delle disposizioni
legislative vigenti in
materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive
modificazioni, di seguito
denominato "testo unico", e
dalla contrattazione
collettiva. |
2. Identico. |
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3. Nella scuola materna e
nella scuola elementare
l'insegnamento della
religione cattolica può
essere affidato ai docenti di
sezione o di classe
riconosciuti idonei dalla
competente autorità
ecclesiastica, ai sensi del
punto 2.6 della Intesa di cui
al comma 1, e successive
modificazioni, che siano
disposti a svolgerlo. |
3. Nella scuola
dell'infanzia e nella
scuola elementare
l'insegnamento della
religione cattolica può
essere affidato ai docenti di
sezione o di classe
riconosciuti idonei dalla
competente autorità
ecclesiastica, ai sensi del
punto 2.6 della Intesa di cui
al comma 1, e successive
modificazioni, che siano
disposti a svolgerlo. |
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1. Con decreto del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per la funzione
pubblica, è stabilita la
consistenza della dotazione
organica degli insegnanti di
religione cattolica,
articolata su base regionale,
determinata nella misura del
70 per cento dei posti
d'insegnamento
complessivamente
funzionanti. |
1. Identico. |
|
2. Le dotazioni
organiche per l'insegnamento
della religione cattolica
nella scuola secondaria sono
stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito
dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi. |
2. Identico. |
|
3. Le dotazioni
organiche per l'insegnamento
della religione cattolica
nella scuola materna e nella
scuola elementare sono
stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito
dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi, tenuto
conto di quanto previsto
all'articolo 1, comma 3. In
sede di prima applicazione
della presente legge, le
predette dotazioni organiche
sono stabilite nella misura
del 70 per cento dei posti
funzionanti nell'anno
scolastico precedente quello
in corso alla data di entrata
in vigore della medesima
legge. |
3. Le dotazioni
organiche per l'insegnamento
della religione cattolica
nella scuola
dell'infanzia e nella
scuola elementare sono
stabilite dal dirigente
dell'ufficio scolastico
regionale, nell'ambito
dell'organico complessivo di
ciascuna regione, nella
misura del 70 per cento dei
posti funzionanti nel
territorio di pertinenza di
ciascuna diocesi, tenuto
conto di quanto previsto
all'articolo 1, comma 3. In
sede di prima applicazione
della presente legge, le
predette dotazioni organiche
sono stabilite nella misura
del 70 per cento dei posti
funzionanti nell'anno
scolastico precedente quello
in corso alla data di entrata
in vigore della medesima
legge. |
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1. L'accesso ai ruoli di
cui all'articolo 1 avviene,
previo superamento di
concorsi per titoli ed esami,
per i posti annualmente
disponibili nelle dotazioni
organiche di cui all'articolo
2, commi 2 e 3. |
1. L'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell'Intesa di cui all'articolo 1, comma 1, per i posti annualmente |
|
disponibili nelle
dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e
3. |
|
2. I concorsi per
titoli ed esami sono indetti
su base regionale, con
frequenza triennale, dal
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, con possibilità di
svolgimento in più sedi
decentrate, in relazione al
numero dei concorrenti, ai
sensi dell'articolo 400,
comma 01, del testo unico, e
successive modificazioni.
Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei
candidati, si ponga
l'esigenza di contenere gli
oneri relativi al
funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il
Ministero dispone
l'aggregazione territoriale
dei concorsi, indicando
l'ufficio scolastico
regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi
così accorpati. |
2. Identico. |
|
3. I titoli di
qualificazione professionale
per partecipare ai concorsi
sono quelli stabiliti al
punto 4 dell'Intesa di cui
all'articolo 1, comma 1, e
successive modificazioni. |
3. Identico. |
|
4. Ciascun candidato
deve inoltre essere in
possesso del riconoscimento
di idoneità di cui al numero
5, lettera a), del
Protocollo addizionale reso
esecutivo ai sensi della
legge 25 marzo 1985, n. 121,
rilasciato dall'ordinario
diocesano competente per
territorio e può concorrere
soltanto per i posti
disponibili nel territorio di
pertinenza della diocesi. |
4. Identico. |
|
5. Relativamente alle
prove d'esame, fatto salvo
quanto stabilito
dall'articolo 5, comma 2,
della presente legge, si
applicano le norme
dell'articolo 400, comma 6,
del testo unico, che
prevedono l'accertamento
della preparazione culturale
generale e didattica come
quadro di riferimento
complessivo, e con esclusione
dei contenuti specifici
dell'insegnamento della
religione cattolica. |
5. Identico. |
|
6. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami sono
presiedute da un professore
universitario o da un
dirigente scolastico o da un
ispettore tecnico, e composte
da due docenti di ruolo, con
almeno cinque anni di
anzianità, titolari di
insegnamento pertinente con
l'accertamento di cui al
comma 5. Il presidente e i
componenti delle commissioni
giudicatrici sono nominati
dal dirigente |
6. Le commissioni
giudicatrici dei concorsi per
titoli ed esami sono
presiedute da un professore
universitario o da un
dirigente scolastico o da un
ispettore tecnico, e composte
da due docenti a tempo
indeterminato, con almeno
cinque anni di anzianità,
titolari di insegnamento
pertinente con l'accertamento
di cui al comma 5. Il
presidente e i componenti
delle commissioni
giudicatrici sono nominati
dal |
| regionale e scelti nell'ambito della regione in cui si svolgono i concorsi. |
dirigente regionale e
scelti nell'ambito della
regione in cui si svolgono i
concorsi. |
|
7. Le commissioni
compilano l'elenco di coloro
che hanno superato il
concorso; l'elenco è
approvato dal dirigente
regionale che ha curato lo
svolgimento del concorso. |
7. Le commissioni
compilano l'elenco di coloro
che hanno superato il
concorso, valutando, oltre
al risultato delle prove,
esclusivamente i titoli di
cui al comma 3. Il dirigente
regionale approva l'elenco ed
invia all'ordinario diocesano
competente per territorio i
nominativi di coloro che si
trovano in posizione utile
per occupare i posti delle
dotazioni organiche di cui
all'articolo 2, commi 2 e 3.
Dall'elenco dei docenti che
hanno superato il concorso il
dirigente regionale attinge
per segnalare all'ordinario
diocesano i nominativi
necessari per coprire i posti
che si rendano eventualmente
vacanti nelle dotazioni
organiche durante il periodo
di validità del concorso. |
|
8. L'assunzione con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato è disposta dal
dirigente regionale, d'intesa
con l'ordinario diocesano
competente per territorio, ai
sensi del numero 5, lettera
a), del Protocollo
addizionale di cui
all'articolo 1, comma 1,
della presente legge, e del
punto 2.5 dell'Intesa resa
esecutiva dal decreto del
Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751,
nell'ambito del regime
autorizzatorio in materia di
assunzioni previsto
dall'articolo 39, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive
modificazioni. |
8. Identico. |
|
9. Ai motivi di
risoluzione del rapporto di
lavoro previsti dalle
disposizioni vigenti si
aggiunge la revoca
dell'idoneità da parte
dell'ordinario diocesano
competente per territorio
divenuta esecutiva a norma
dell'ordinamento canonico,
purché non si fruisca della
mobilità professionale o
della diversa utilizzazione o
mobilità collettiva, di cui
all'articolo 4, comma 3. |
9. Identico. |
|
10. Per tutti i posti
non coperti da insegnanti con
contratto di lavoro a tempo
indeterminato, si provvede
mediante contratti di lavoro
a tempo determinato stipulati
dai dirigenti scolastici, su
indicazione del dirigente
regionale, d'intesa con
l'ordinario diocesano
competente per territorio. |
10. Identico. |
|
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|
1. Agli insegnanti di
religione cattolica inseriti
nei ruoli di cui all'articolo
1, comma 1, si applicano le
disposizioni vigenti in
materia di mobilità
professionale nel comparto
del personale della scuola
limitatamente ai passaggi,
per il medesimo insegnamento,
da un ciclo ad altro di
scuola. Tale mobilità
professionale è subordinata
all'inclusione nell'elenco di
cui all'articolo 3, comma 7,
relativo al ciclo di scuola
richiesto, al riconoscimento
dell'idoneità rilasciata
dall'ordinario diocesano
competente per territorio ed
all'intesa con il medesimo
ordinario. |
Identico. |
|
2. La mobilità
territoriale degli insegnanti
di religione cattolica è
subordinata al possesso del
riconoscimento dell'idoneità
rilasciata dall'ordinario
diocesano competente per
territorio e all'intesa con
il medesimo ordinario. 3. L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
|
|
|
|
1. Il primo concorso
per titoli ed esami,
che sarà bandito dopo
la data di
entrata in vigore della
presente legge,
consistente in una sola
prova, è riservato agli
insegnanti di religione
cattolica che abbiano
prestato servizio
continuativo
nell'insegnamento di
religione cattolica per
almeno quattro anni e per un
orario non inferiore |
1. Il primo concorso per
titoli ed esami,
intendendo per titolo
anche il servizio prestato
nell'insegnamento della
religione cattolica, che
sarà bandito dopo la data di
entrata in vigore della
presente legge, è riservato
agli insegnanti di religione
cattolica che abbiano
prestato continuativamente
servizio per almeno
quattro |
|
alla metà di quello
d'obbligo anche in ordini e
gradi scolastici diversi, e
siano in possesso dei
requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 3 e
4. |
anni nel corso
degli ultimi dieci anni e
per un orario
complessivamente non
inferiore alla metà di quello
d'obbligo anche in ordini e
gradi scolastici diversi, e
siano in possesso dei
requisiti previsti
dall'articolo 3, commi 3 e
4. |
|
2. Il programma di
esame del primo concorso è
volto unicamente
all'accertamento della
conoscenza dell'ordinamento
scolastico, degli
orientamenti didattici e
pedagogici relativi agli
ordini e ai gradi di scuola
ai quali si riferisce il
concorso e degli elementi
essenziali della legislazione
scolastica. |
2. Identico. |
|
3. Per l'attuazione
del presente articolo è
autorizzata una spesa pari a
261.840 euro per l'anno 2003.
Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente
riduzione della proiezione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
3. La presente legge
si applica anche agli
insegnanti di religione
cattolica delle regioni di
confine, ove essa non risulti
in contrasto con le norme
locali tutelate ai sensi del
numero 5, lettera c),
del Protocollo addizionale,
di cui all'articolo 1, comma
1. |
5. Restano ferme le
potestà legislative e
amministrative delle province
autonome di Trento e di
Bolzano in materia di scuola
dell'infanzia e di istruzione
elementare e secondaria, ai
sensi dello Statuto speciale
della regione Trentino-Alto
Adige e delle relative norme
di attuazione. Resta altresì
fermo quanto previsto dal
numero 5, lettera c),
del Protocollo addizionale di
cui all'articolo 1, comma 1,
della presente legge. |
|
|
|
| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 7.680.750 euro per l'anno 2002 ed in 19.289.150 euro |
1. Agli oneri
derivanti dall'attuazione
della presente legge, ad
eccezione di quelli di cui
all'articolo 5, valutati in
7.418.903 |
|
a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
euro per l'anno 2003
ed in 19.289.150 euro a
decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio
dell'attuazione della
presente legge, anche ai fini
dell'applicazione
dell'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da
apposite relazioni, i decreti
che, in presenza dei
presupposti richiesti dalla
legge, dispongano l'utilizzo
del Fondo di cui all'articolo
7 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive
modificazioni. I decreti di
cui al precedente periodo
sono altresì elencati
nell'allegato di cui
all'articolo 11, comma
6-bis, della citata
legge n. 468 del 1978, e
successive modificazioni. |
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