XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2145-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2145;

              rilevato che il provvedimento, collegato alla manovra di finanza pubblica, è volto al riordino della disciplina del sistema previdenziale, con particolare riguardo al sostegno della previdenza complementare;

              considerato altresì che, essendo la finalità del provvedimento il riordino di una materia già oggetto di interventi normativi complessi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, l'adozione di clausole di coordinamento, ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento, della futura normativa con la disciplina attualmente vigente;

              rilevato inoltre che l'articolo 4, commi 2, 7 ed 8, e l'articolo 8, comma 4 del provvedimento prevedono l'adozione di decreti ministeriali, citati senza l'uso della formula richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 2, lettera e) e punto 12 lettera o), e senza peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa;

              rilevato infine che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 8, che delega il Governo all'adozione di un testo unico in materia previdenziale volto a "modificare, correggere, ampliare ed abrogare espressamente" le norme vigenti nelle materie ivi elencate, si individuino, dato il carattere estremamente ampio dell'oggetto del testo unico, i principi e i criteri direttivi cui fare riferimento nell'ambito dei "principi su cui si fonda la legislazione previdenziale" e si chiarisca il rapporto tra il predetto testo unico e le deleghe di cui agli articoli 1 e 5; conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, nella parte in cui si prevede un termine di diciotto mesi per l'adozione di disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare il termine di diciotto mesi per l'esercizio della "delega correttiva", che decorre dall'entrata in vigore dei decreti medesimi, con quello - sempre - di diciotto mesi (dalla data di entrata in vigore della legge) previsto per l'adozione del testo unico di cui all'articolo 8.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera d), nella parte in cui si prevede, tra gli oggetti della delega, l'eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro, si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone la cumulabilità, totale o parziale, tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico, nei casi ivi indicati, nonché dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che estende l'applicazione dell'articolo 72 sopra citato a decorrere dal 1o gennaio 2003;

              all'articolo 1, comma 2, lettera p), nella parte in cui si prevede l'estensione progressiva dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 anche al rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche individuate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito operativo della predetta disposizione, ed in particolare se si intenda estendere integralmente l'applicazione della riforma di cui al provvedimento in esame anche alle predette amministrazioni;

              all'articolo 5, che delega il Governo al riordino degli enti pubblici previdenziali, si valuti l'opportunità di integrare la previsione indicando specifici criteri direttivi, oltre quelli previsti dall'articolo 57 della legge 17 maggio 1999, n. 144, anche in considerazione del fatto che le altre leggi citate nel comma 2 dell'articolo in esame contengono esclusivamente principi generali;

              all'articolo 6, comma 2, nella parte in cui si interpreta l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si valuti l'opportunità di chiarire se la disposizione abbia effettivamente natura interpretativa (e si modifichi, in questo caso, la rubrica dell'articolo, ai sensi della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 3, lettera l)), ovvero si tratti di una modifica sostanziale con effetti retroattivi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 2, lettera g), n. 1, nella parte in cui fa riferimento a forme pensionistiche complementari, che possono essere istituite da determinati enti, sia direttamente che "d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria", si valuti l'opportunità di chiarire il significato della predetta espressione;

              all'articolo 1, comma 2, lettera g), n. 6, che prevede la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche cui destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute, si valuti l'opportunità di accorpare tale disposizione con quella di cui al n. 1, che riguarda le forme di conferimento dell'indennità di fine rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato disegno di legge C. 2145 recante delega al Governo in materia previdenziale;

              rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, in parte, alla materia della "previdenza sociale", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, e in parte, alla materia "previdenza complementare e integrativa" riservata dal terzo comma del medesimo articolo alla legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

              ritenuto che i decreti legislativi previsti in quest'ultima materia dovranno limitarsi a dettare norme di principio, in particolare per quanto attiene alla progressiva applicazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 al rapporto di lavoro con le amministrazioni delle regioni e degli enti locali prevista dal comma 2, lettera p) del medesimo articolo;

              ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.



PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione

              premesso che:

              la delega in esame rappresenta uno dei punti cardine del programma della maggioranza parlamentare, ma anche uno snodo fondamentale per il futuro del paese; la sicurezza economica dell'età matura in cui tutti sono più deboli all'interno della propria famiglia e di una società industrializzata in cui dominano e i criteri dell'efficienza e dell'efficacia è terreno di grande sensibilità; la intrinseca e naturale debolezza dell'età anziana si accompagna spesso a quella solitudine che diventa un moltiplicatore degli effetti di una eventuale insicurezza economica;

              di qui l'esigenza di interpretare la riforma del sistema previdenziale nell'ottica di un approccio solidaristico; ciò non vuol dire dimenticare il valore degli equilibri finanziari del nuovo sistema, ma - al contrario - significa collocare la riforma sul piano di un più generale equilibrio sociale, intrecciandola con la riforma fiscale, con il recupero di competitività del nostro sistema produttivo e con una più moderna assistenza sanitaria;

              visione solidaristica e sostenibilità degli equilibri finanziari sono dunque un tutt'uno in un sistema previdenziale moderno. Di ciò, ad onor del vero, si sono già fatti carico i governi che vararono nel 1992 e nel 1995 le prime due riforme del sistema pensionistico, introducendo taluni elementi di gradualità volti a consentire la praticabilità politica della riforma. Quel cammino riformatore deve essere però completato e la delega in esame risponde con saggezza a questa esigenza;

              la spesa pensionistica dovrebbe infatti aumentare anche quest'anno più della crescita economica del paese. Il recupero dell'inflazione reale dello scorso anno, l'annuale incremento dei flussi pensionistici e la naturale sostituzione dei vecchi pensionati deceduti con bassi trattamenti pensionistici con i nuovi pensionati titolari di prestazioni più alte porteranno l'incremento della spesa pensionistica intorno al 5 per cento. Nel caso in cui siano rispettate le previsioni, la crescita del PIL nominale si collocherà al di sotto del 4 per cento. Di qui l'esigenza di mettere in moto un nuovo sistema previdenziale, capace di liberare risorse per lo sviluppo produttivo del paese e di garantire nel contempo un livello adeguato di protezione previdenziale;
              tale obiettivo potrà essere raggiunto in primo luogo attraverso lo sviluppo della cosiddetta previdenza complementare o integrativa; ciò sarà a sua volta possibile se aumenterà la convenienza fiscale nel trasferimento del trattamento di fine rapporto verso i fondi pensione, che da molti anni illanguidiscono burocraticamente. Il prossimo passo verso la riduzione della pressione fiscale, già avviata con il primo modulo della riforma tributaria nell'ambito della legge finanziaria per il 2003, deve dunque tendere a trasformarsi in un risparmio previdenziale, attraverso un aumento significativo della deducibilità dei contributi versati ai fondi pensione ed una riduzione altrettanto significativa, ancorché transitoria, dell'imposta sui rendimenti finanziari degli stessi fondi pensione, in considerazione dell'alto valore sociale degli stessi. Un intervento di questo genere consentirebbe di intrecciare in maniera virtuosa riforma fiscale e riforma previdenziale, attivando un circuito altrettanto virtuoso in grado in pari tempo di ridurre gradualmente il peso delle pensioni pubbliche e di non diminuire i trattamenti pensionistici, sfuggendo alla ingiusta logica dei tagli;

              la delega legislativa in esame è coerente con la logica sin qui descritta; i criteri previsti per l'esercizio della delega medesima richiedono per altro l'esigenza di una attenta valutazione della copertura finanziaria degli interventi ivi prefigurati;

              per un verso, la delega conferita al Governo impone infatti che i decreti legislativi emanati per la relativa attuazione non determinino nuovi oneri per la finanza pubblica; per altro verso, viene demandata allo strumento della legge finanziaria la definizione degli aspetti di carattere quantitativo, con specifico riferimento alla determinazione delle aliquote fiscali e contributive nonché della platea dei lavoratori interessati;

              le modalità di intervento prospettate, sotto il profilo della copertura finanziaria degli oneri connessi all'attuazione della riforma, risultano sostanzialmente coerenti con il precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione; il ricorso a strumenti legislativi di natura diversa, ma necessariamente correlati, richiede tuttavia uno stretto coordinamento degli interventi da adottare, con particolare riferimento alla determinazione della data di entrata in vigore delle disposizioni recate, da un lato, dai decreti legislativi e, dall'altro, dalle leggi finanziarie destinate ad individuare le risorse di cui la riforma può in concreto disporre;

              poiché dunque, ai fini dell'attuazione della riforma, il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione si fonda prioritariamente sulla garanzia dell'effettiva neutralità finanziaria dei decreti legislativi emanati in materia, si impone che la neutralità medesima possa essere riscontrata dal Parlamento con pienezza di cognizione;
              esprime

sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          all'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

              "e) adottare misure volte a consentire la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione dei supplementi di pensione sino a due anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento";

          all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), le parole: "da 3" siano sostituite dalla seguente: "sino";

          all'articolo 1, comma 2, la lettera o) sia sostituita dalla seguente:

              "o) ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di somma dei periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di contributi, estendendo la facoltà di accesso anche ai superstiti dell'assicurato deceduto prima del compimento dell'età pensionabile";

          all'articolo 4, il comma 7 sia sostituito dal seguente:

              "Per l'istituzione del Casellario di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289";

          l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:

"Art. 7.

(Disposizioni finanziarie e procedure).

          1. Dai decreti legislativi di attuazione di cui agli articoli 1 e 5 non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
          2. Nella sezione del Documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime della previdenza obbligatoria e complementare di cui all'articolo 1.
          3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e ad individuare i lavoratori interessati.
          4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò so renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
          5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni.
          6. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici in relazione allo specifico ambito di competenza delle Commissioni medesime, nei limiti dei criteri e dei princìpi direttivi posti dalla presente legge e nel rispetto dei vincoli stabiliti nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari.
          7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
          8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.";

          all'articolo 8, sia soppresso il comma 4;

e con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione l'opportunità di specificare, all'articolo 1, comma 2, lettera d), che al regime di totale cumulabilità possano accedere alle stesse condizioni previste per coloro che usufruiscono alla pensione di anzianità, anche i lavoratori in regime di prepensionamento.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2145, recante delega al Governo in materia previdenziale;

              valutata positivamente l'opportunità di procedere ad una riforma del sistema previdenziale;

              sottolineata l'esigenza di garantire adeguate forme di tutela dei diritti del lavoratori, nonché di assicurare al tempo stesso, la complessiva tenuta degli equilibri finanziari del sistema pensionistico, anche in proiezione futura;

              rilevata la necessità di sostenere lo sviluppo di forme pensionistiche complementari al sistema di previdenza obbligatoria, anche in considerazione del rilevante ruolo che i fondi pensione potrebbero avere ai fini della crescita del mercato finanziario nazionale;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di adeguare il trattamento fiscale degli enti previdenziali privati a quello dei fondi pensione, eventualmente mediante una riduzione dell'imposizione sui medesimi enti privati;

              b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare le misure di incentivazione fiscale in favore degli strumenti di previdenza integrativa;

              c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di affrontare il tema relativo al differente trattamento fiscale riservato ai fondi pensione integrativi esteri rispetto a quello vigente per i fondi pensione nazionali, anche alla luce della procedura di infrazione che gli organismi comunitari si appresterebbero ad avviare sotto il profilo degli effetti distorsivi sul mercato che tale diverso trattamento potrebbe determinare;
              d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una specifica disposizione volta a chiarire la natura risarcitoria e non reddituale della pensione privilegiata ordinaria per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, nonché ad eliminare ogni disparità tra la disciplina fiscale applicabile a tale trattamento e quella applicabile ad altri trattamenti privilegiati.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

              esaminato il disegno di legge C. 2145, recante "Delega al Governo in materia previdenziale";

              nel testo risultante dagli emendamenti approvati,

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2145 Governo "Delega al Governo in materia previdenziale, misure di sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria";

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare meglio se la liberalizzazione dell'età pensionabile si intenda estesa anche ai rapporti di lavoro stipulati in convenzione o in accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale;
          valuti la Commissione di merito l'opportunità di considerare se quanto già previsto al comma 2, lettera o), dell'articolo 1 possa creare disparità di trattamento tra gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria e le Casse professionali o gli Enti privatizzi già riconosciuti con il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509. La norma richiamata, infatti, prevedendo che la totalizzazione dei periodi assicurativi, con pagamento della pensione pro-quota da parte dei diversi Enti o Casse professionali interessate, possa essere esercitata non soltanto dal lavoratore di 65 anni di età (secondo il principio normativo già in vigore) ma anche dal lavoratore che abbia complessivamente maturato 40 anni di anzianità contributiva, potrebbe determinare disparità di trattamento per quelle Casse professionali o Enti privatizzati che, non prevedendo pensioni di anzianità, dovrebbero liquidare il trattamento di loro competenza prima dei 65 anni ma non potrebbero sospendere l'obbligo di versamento a carico del loro iscritto sino al raggiungimento dell'età fissata per il trattamento della vecchiaia;

          valuti la Commissione di merito se l'ampia delega di funzioni assegnate all'istituendo Casellario centrale sia conforme alle peculiarità normative già vigenti per le Casse professionali od Enti privatizzati e se l'eccessivo numero di funzioni in capo al Casellario centrale, se non adeguatamente coordinato, possa determinare ritardi o errori nell'espletamento delle funzioni stesse che nell'intenzione della norma dovrebbero determinare maggiore efficienza ed organicità.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione Agricoltura,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2145, recante "Delega al Governo in materia previdenziale";

              considerato che l'articolo 8, comma 1, del disegno di legge conferisce una delega al Governo, nell'ambito del testo unico in materia previdenziale, ad adottare disposizioni previdenziali di semplificazione e razionalizzazione per il settore agricolo;

              considerato che la delega previdenziale per il settore agricolo necessita di apposita previsione normativa, non legata al testo unico;

              considerato che gli interventi legislativi in campo previdenziale agricolo dovrebbero prevedere ulteriori disposizioni, con particolare riferimento alla stagionalità ed alla occasionalità che caratterizzano gran parte delle prestazioni lavorative rese in agricoltura;

              rilevato che il disegno di legge collegato contenente disposizioni in materia di agricoltura, attualmente all'esame del Senato in seconda lettura (A.S. n. 1599-A), delega il Governo, tra l'altro, a coordinare e armonizzare la normativa statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 226 e n. 228 del 2001 (articolo 1, comma 2, lettere f e h);

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, siano soppresse le seguenti parole: "per quanto riguarda la disciplina relativa alla determinazione induttiva della manodopera occupata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".



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