XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2145-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2145;
rilevato che il provvedimento, collegato alla manovra
di finanza pubblica, è volto al riordino della disciplina del
sistema previdenziale, con particolare riguardo al sostegno
della previdenza complementare;
considerato altresì che, essendo la finalità del
provvedimento il riordino di una materia già oggetto di
interventi normativi complessi, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei principi e criteri
direttivi, l'adozione di clausole di coordinamento, ai sensi
dell'articolo 79, comma 11, del regolamento, della futura
normativa con la disciplina attualmente vigente;
rilevato inoltre che l'articolo 4, commi 2, 7 ed 8, e
l'articolo 8, comma 4 del provvedimento prevedono l'adozione
di decreti ministeriali, citati senza l'uso della formula
richiesta dalla circolare dei Presidenti della Camera e del
Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto
2, lettera e) e punto 12 lettera o), e senza
peraltro indicare ove essi abbiano natura normativa;
rilevato infine che il disegno di legge non risulta
corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), disciplinate
dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
27 marzo 2000;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata
la seguente condizione,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 8, che delega il Governo all'adozione di
un testo unico in materia previdenziale volto a "modificare,
correggere, ampliare ed abrogare espressamente" le norme
vigenti nelle materie ivi elencate, si individuino, dato il
carattere estremamente ampio dell'oggetto del testo unico, i
principi e i criteri direttivi cui fare riferimento
nell'ambito dei "principi su cui si fonda la legislazione
previdenziale" e si chiarisca il rapporto tra il predetto
testo unico e le deleghe di cui agli articoli 1 e 5;
conseguentemente, all'articolo 7, comma 2, nella parte in cui
si prevede un termine di diciotto mesi per l'adozione di
disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare il
termine di diciotto mesi per l'esercizio della "delega
correttiva", che decorre dall'entrata in vigore dei decreti
medesimi, con quello - sempre - di diciotto mesi (dalla data
di entrata in vigore della legge) previsto per l'adozione del
testo unico di cui all'articolo 8.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, commi 1, lettera d) e 2, lettera
d), nella parte in cui si prevede, tra gli oggetti della
delega, l'eliminazione progressiva del divieto di cumulo tra
pensioni e reddito da lavoro, si valuti l'opportunità di
coordinare la disposizione con quanto previsto dall'articolo
72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone la
cumulabilità, totale o parziale, tra reddito da lavoro e
trattamento pensionistico, nei casi ivi indicati, nonché
dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che
estende l'applicazione dell'articolo 72 sopra citato a
decorrere dal 1o gennaio 2003;
all'articolo 1, comma 2, lettera p), nella parte
in cui si prevede l'estensione progressiva dei principi e
criteri direttivi di cui all'articolo 1 anche al rapporto di
lavoro con le amministrazioni pubbliche individuate
nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito
operativo della predetta disposizione, ed in particolare se si
intenda estendere integralmente l'applicazione della riforma
di cui al provvedimento in esame anche alle predette
amministrazioni;
all'articolo 5, che delega il Governo al riordino degli
enti pubblici previdenziali, si valuti l'opportunità di
integrare la previsione indicando specifici criteri direttivi,
oltre quelli previsti dall'articolo 57 della legge 17 maggio
1999, n. 144, anche in considerazione del fatto che le altre
leggi citate nel comma 2 dell'articolo in esame contengono
esclusivamente principi generali;
all'articolo 6, comma 2, nella parte in cui si
interpreta l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104, si valuti l'opportunità di chiarire se
la disposizione abbia effettivamente natura interpretativa (e
si modifichi, in questo caso, la rubrica dell'articolo, ai
sensi della circolare dei Presidenti della Camera e del Senato
e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, punto 3,
lettera l)), ovvero si tratti di una modifica
sostanziale con effetti retroattivi;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 2, lettera g), n. 1, nella
parte in cui fa riferimento a forme pensionistiche
complementari, che possono essere istituite da determinati
enti, sia direttamente che "d'intesa con le fonti istitutive
rappresentative della categoria", si valuti l'opportunità di
chiarire il significato della predetta espressione;
all'articolo 1, comma 2, lettera g), n. 6, che
prevede la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche cui destinare in via
residuale le quote del trattamento di fine rapporto non
altrimenti devolute, si valuti l'opportunità di accorpare tale
disposizione con quella di cui al n. 1, che riguarda le forme
di conferimento dell'indennità di fine rapporto maturando alle
forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato disegno di legge C. 2145 recante delega al
Governo in materia previdenziale;
rilevato che le disposizioni da esso recate sono
riconducibili, in parte, alla materia della "previdenza
sociale", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o),
della Costituzione, e in parte, alla materia "previdenza
complementare e integrativa" riservata dal terzo comma del
medesimo articolo alla legislazione concorrente dello Stato e
delle regioni;
ritenuto che i decreti legislativi previsti in
quest'ultima materia dovranno limitarsi a dettare norme di
principio, in particolare per quanto attiene alla progressiva
applicazione dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 1 al rapporto di lavoro con le amministrazioni
delle regioni e degli enti locali prevista dal comma 2,
lettera p) del medesimo articolo;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione
premesso che:
la delega in esame rappresenta uno dei punti cardine
del programma della maggioranza parlamentare, ma anche uno
snodo fondamentale per il futuro del paese; la sicurezza
economica dell'età matura in cui tutti sono più deboli
all'interno della propria famiglia e di una società
industrializzata in cui dominano e i criteri dell'efficienza e
dell'efficacia è terreno di grande sensibilità; la intrinseca
e naturale debolezza dell'età anziana si accompagna spesso a
quella solitudine che diventa un moltiplicatore degli effetti
di una eventuale insicurezza economica;
di qui l'esigenza di interpretare la riforma del
sistema previdenziale nell'ottica di un approccio
solidaristico; ciò non vuol dire dimenticare il valore degli
equilibri finanziari del nuovo sistema, ma - al contrario -
significa collocare la riforma sul piano di un più generale
equilibrio sociale, intrecciandola con la riforma fiscale, con
il recupero di competitività del nostro sistema produttivo e
con una più moderna assistenza sanitaria;
visione solidaristica e sostenibilità degli equilibri
finanziari sono dunque un tutt'uno in un sistema previdenziale
moderno. Di ciò, ad onor del vero, si sono già fatti carico i
governi che vararono nel 1992 e nel 1995 le prime due riforme
del sistema pensionistico, introducendo taluni elementi di
gradualità volti a consentire la praticabilità politica della
riforma. Quel cammino riformatore deve essere però completato
e la delega in esame risponde con saggezza a questa
esigenza;
la spesa pensionistica dovrebbe infatti aumentare anche
quest'anno più della crescita economica del paese. Il recupero
dell'inflazione reale dello scorso anno, l'annuale incremento
dei flussi pensionistici e la naturale sostituzione dei vecchi
pensionati deceduti con bassi trattamenti pensionistici con i
nuovi pensionati titolari di prestazioni più alte porteranno
l'incremento della spesa pensionistica intorno al 5 per cento.
Nel caso in cui siano rispettate le previsioni, la crescita
del PIL nominale si collocherà al di sotto del 4 per cento. Di
qui l'esigenza di mettere in moto un nuovo sistema
previdenziale, capace di liberare risorse per lo sviluppo
produttivo del paese e di garantire nel contempo un livello
adeguato di protezione previdenziale;
tale obiettivo potrà essere raggiunto in primo luogo
attraverso lo sviluppo della cosiddetta previdenza
complementare o integrativa; ciò sarà a sua volta possibile se
aumenterà la convenienza fiscale nel trasferimento del
trattamento di fine rapporto verso i fondi pensione, che da
molti anni illanguidiscono burocraticamente. Il prossimo passo
verso la riduzione della pressione fiscale, già avviata con il
primo modulo della riforma tributaria nell'ambito della legge
finanziaria per il 2003, deve dunque tendere a trasformarsi in
un risparmio previdenziale, attraverso un aumento
significativo della deducibilità dei contributi versati ai
fondi pensione ed una riduzione altrettanto significativa,
ancorché transitoria, dell'imposta sui rendimenti finanziari
degli stessi fondi pensione, in considerazione dell'alto
valore sociale degli stessi. Un intervento di questo genere
consentirebbe di intrecciare in maniera virtuosa riforma
fiscale e riforma previdenziale, attivando un circuito
altrettanto virtuoso in grado in pari tempo di ridurre
gradualmente il peso delle pensioni pubbliche e di non
diminuire i trattamenti pensionistici, sfuggendo alla ingiusta
logica dei tagli;
la delega legislativa in esame è coerente con la logica
sin qui descritta; i criteri previsti per l'esercizio della
delega medesima richiedono per altro l'esigenza di una attenta
valutazione della copertura finanziaria degli interventi ivi
prefigurati;
per un verso, la delega conferita al Governo impone
infatti che i decreti legislativi emanati per la relativa
attuazione non determinino nuovi oneri per la finanza
pubblica; per altro verso, viene demandata allo strumento
della legge finanziaria la definizione degli aspetti di
carattere quantitativo, con specifico riferimento alla
determinazione delle aliquote fiscali e contributive nonché
della platea dei lavoratori interessati;
le modalità di intervento prospettate, sotto il profilo
della copertura finanziaria degli oneri connessi
all'attuazione della riforma, risultano sostanzialmente
coerenti con il precetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione; il ricorso a strumenti legislativi di natura
diversa, ma necessariamente correlati, richiede tuttavia uno
stretto coordinamento degli interventi da adottare, con
particolare riferimento alla determinazione della data di
entrata in vigore delle disposizioni recate, da un lato, dai
decreti legislativi e, dall'altro, dalle leggi finanziarie
destinate ad individuare le risorse di cui la riforma può in
concreto disporre;
poiché dunque, ai fini dell'attuazione della riforma,
il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione
si fonda prioritariamente sulla garanzia dell'effettiva
neutralità finanziaria dei decreti legislativi emanati in
materia, si impone che la neutralità medesima possa essere
riscontrata dal Parlamento con pienezza di cognizione;
esprime
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione
di merito:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, comma 2, sostituire la lettera e)
con la seguente:
"e) adottare misure volte a consentire la
progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la
liquidazione dei supplementi di pensione sino a due anni dalla
data di decorrenza della pensione o del precedente
supplemento";
all'articolo 1, comma 2, lettera g), numero 7), le
parole: "da 3" siano sostituite dalla seguente: "sino";
all'articolo 1, comma 2, la lettera o) sia
sostituita dalla seguente:
"o) ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare
progressivamente le possibilità di somma dei periodi
assicurativi previste dalla legislazione vigente, con
l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione al
lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di
età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato
quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente
dall'età anagrafica, e che abbia effettuato presso ogni cassa,
gestione o fondo previdenziale almeno cinque anni di
contributi, estendendo la facoltà di accesso anche ai
superstiti dell'assicurato deceduto prima del compimento
dell'età pensionabile";
all'articolo 4, il comma 7 sia sostituito dal
seguente:
"Per l'istituzione del Casellario di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno
2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da
ultimo rideterminata dalla Tabella D allegata alla legge 27
dicembre 2002, n. 289";
l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:
"Art. 7.
(Disposizioni finanziarie e procedure).
1. Dai decreti legislativi di attuazione di cui agli
articoli 1 e 5 non debbono derivare oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica.
2. Nella sezione del Documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono indicate annualmente le
variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le
modifiche da introdurre al regime della previdenza
obbligatoria e complementare di cui all'articolo 1.
3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con
la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle
aliquote contributive e fiscali e ad individuare i lavoratori
interessati.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi
della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato
di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, sono deliberati dal Consiglio
dei ministri previo confronto con le organizzazioni
maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di
lavoro e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione
dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei
medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per
l'espressione del parere, qualora ciò so renda necessario per
la complessità della materia o per il numero dei decreti
trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.
5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga
del termine per l'espressione del parere, i termini per
l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti
giorni.
6. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo è
tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario nelle parti in cui essi esprimono
indirizzi identici in relazione allo specifico ambito di
competenza delle Commissioni medesime, nei limiti dei criteri
e dei princìpi direttivi posti dalla presente legge e nel
rispetto dei vincoli stabiliti nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni
parlamentari.
7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo,
ovvero quello prorogato ai sensi del comma 4, secondo periodo,
senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
8. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti
legislativi possono essere emanate entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto
dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e
5 e con le stesse modalità di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del
presente articolo.";
all'articolo 8, sia soppresso il comma 4;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di specificare,
all'articolo 1, comma 2, lettera d), che al regime di
totale cumulabilità possano accedere alle stesse condizioni
previste per coloro che usufruiscono alla pensione di
anzianità, anche i lavoratori in regime di
prepensionamento.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2145,
recante delega al Governo in materia previdenziale;
valutata positivamente l'opportunità di procedere ad
una riforma del sistema previdenziale;
sottolineata l'esigenza di garantire adeguate forme di
tutela dei diritti del lavoratori, nonché di assicurare al
tempo stesso, la complessiva tenuta degli equilibri finanziari
del sistema pensionistico, anche in proiezione futura;
rilevata la necessità di sostenere lo sviluppo di forme
pensionistiche complementari al sistema di previdenza
obbligatoria, anche in considerazione del rilevante ruolo che
i fondi pensione potrebbero avere ai fini della crescita del
mercato finanziario nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di
adeguare il trattamento fiscale degli enti previdenziali
privati a quello dei fondi pensione, eventualmente mediante
una riduzione dell'imposizione sui medesimi enti privati;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di
rafforzare le misure di incentivazione fiscale in favore degli
strumenti di previdenza integrativa;
c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di
affrontare il tema relativo al differente trattamento fiscale
riservato ai fondi pensione integrativi esteri rispetto a
quello vigente per i fondi pensione nazionali, anche alla luce
della procedura di infrazione che gli organismi comunitari si
appresterebbero ad avviare sotto il profilo degli effetti
distorsivi sul mercato che tale diverso trattamento potrebbe
determinare;
d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di
introdurre una specifica disposizione volta a chiarire la
natura risarcitoria e non reddituale della pensione
privilegiata ordinaria per infermità o lesioni dipendenti da
causa di servizio, nonché ad eliminare ogni disparità tra la
disciplina fiscale applicabile a tale trattamento e quella
applicabile ad altri trattamenti privilegiati.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione (Attività produttive, commercio e
turismo),
esaminato il disegno di legge C. 2145, recante "Delega
al Governo in materia previdenziale";
nel testo risultante dagli emendamenti approvati,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2145
Governo "Delega al Governo in materia previdenziale, misure di
sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione
stabile e riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria";
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
precisare meglio se la liberalizzazione dell'età pensionabile
si intenda estesa anche ai rapporti di lavoro stipulati in
convenzione o in accreditamento con il Servizio Sanitario
Nazionale;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
considerare se quanto già previsto al comma 2, lettera o),
dell'articolo 1 possa creare disparità di trattamento tra
gli Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria e
le Casse professionali o gli Enti privatizzi già riconosciuti
con il decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 509. La
norma richiamata, infatti, prevedendo che la totalizzazione
dei periodi assicurativi, con pagamento della pensione
pro-quota da parte dei diversi Enti o Casse professionali
interessate, possa essere esercitata non soltanto dal
lavoratore di 65 anni di età (secondo il principio normativo
già in vigore) ma anche dal lavoratore che abbia
complessivamente maturato 40 anni di anzianità contributiva,
potrebbe determinare disparità di trattamento per quelle Casse
professionali o Enti privatizzati che, non prevedendo pensioni
di anzianità, dovrebbero liquidare il trattamento di loro
competenza prima dei 65 anni ma non potrebbero sospendere
l'obbligo di versamento a carico del loro iscritto sino al
raggiungimento dell'età fissata per il trattamento della
vecchiaia;
valuti la Commissione di merito se l'ampia delega di
funzioni assegnate all'istituendo Casellario centrale sia
conforme alle peculiarità normative già vigenti per le Casse
professionali od Enti privatizzati e se l'eccessivo numero di
funzioni in capo al Casellario centrale, se non adeguatamente
coordinato, possa determinare ritardi o errori
nell'espletamento delle funzioni stesse che nell'intenzione
della norma dovrebbero determinare maggiore efficienza ed
organicità.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2145,
recante "Delega al Governo in materia previdenziale";
considerato che l'articolo 8, comma 1, del disegno di
legge conferisce una delega al Governo, nell'ambito del testo
unico in materia previdenziale, ad adottare disposizioni
previdenziali di semplificazione e razionalizzazione per il
settore agricolo;
considerato che la delega previdenziale per il settore
agricolo necessita di apposita previsione normativa, non
legata al testo unico;
considerato che gli interventi legislativi in campo
previdenziale agricolo dovrebbero prevedere ulteriori
disposizioni, con particolare riferimento alla stagionalità ed
alla occasionalità che caratterizzano gran parte delle
prestazioni lavorative rese in agricoltura;
rilevato che il disegno di legge collegato contenente
disposizioni in materia di agricoltura, attualmente all'esame
del Senato in seconda lettura (A.S. n. 1599-A), delega il
Governo, tra l'altro, a coordinare e armonizzare la normativa
statale tributaria e previdenziale con le disposizioni di cui
ai decreti legislativi n. 226 e n. 228 del 2001 (articolo 1,
comma 2, lettere f e h);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, siano soppresse
le seguenti parole: "per quanto riguarda la disciplina
relativa alla determinazione induttiva della manodopera
occupata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".