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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
contenenti norme intese a: |
1. Identico: |
|
a) certificare il
conseguimento del diritto
alla pensione di anzianità al
momento della maturazione dei
requisiti per la pensione
stessa; |
a) identica; |
|
b) introdurre
sistemi di incentivazione di
carattere fiscale e
contributivo che rendano
conveniente, per i lavoratori
che maturino i requisiti per
la pensione di anzianità, la
continuazione dell'attività
lavorativa; |
b) identica; |
|
c) liberalizzare
l'età pensionabile; |
c) identica; |
|
d) eliminare
progressivamente il divieto
di cumulo tra pensioni e
redditi da lavoro; |
d) identica; |
|
e) sostenere e
favorire lo sviluppo di forme
pensionistiche
complementari. |
e) identica; |
|
f) rivedere il
principio della
totalizzazione dei periodi
assicurativi estendendone
l'operatività anche alle
ipotesi in cui si raggiungano
i requisiti minimi per il
diritto alla pensione in uno
dei fondi presso cui sono
accreditati i
contributi; g) estendere ai lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, adattandole alle caratteristiche di questi soggetti, le prestazioni e le garanzie a carattere sociale e formativo previste per i lavoratori dipendenti e autonomi, in modo che sia comunque garantito, per ogni tipologia di prestazione, l'equilibrio finanziario delle apposite evidenze contabili da istituire presso l'INPS. |
|
2. Il Governo,
nell'esercizio della delega
di cui al comma 1, si atterrà
ai seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
2. Identico: |
|
a) garantire al
lavoratore che matura i
requisiti per la pensione di
anzianità, tempo per tempo
vigenti nel regime
previdenziale a cui è
iscritto, l'ottenimento da
parte dell'ente di competenza
della certificazione della
propria posizione
previdenziale, nella quale si
attesta il diritto al
conseguimento della pensione
stessa; tale diritto potrà
essere liberamente esercitato
dal lavoratore in qualsiasi
momento successivo alla data
di maturazione dei requisiti
di cui sopra,
indipendentemente da ogni
diversa previsione
legislativa; |
a) garantire al
lavoratore che matura i
requisiti per la pensione di
anzianità, tempo per tempo
vigenti nel regime
previdenziale a cui è
iscritto, l'ottenimento da
parte dell'ente di competenza
della certificazione della
propria posizione
previdenziale, nella quale si
attesta il diritto al
conseguimento della pensione
stessa; i periodi di
anzianità contributiva
maturati fino alla data di
conseguimento del diritto
alla pensione sono computati,
ai fini del calcolo
dell'ammontare della
pensione, secondo i criteri
vigenti alla data
predetta; tale diritto
potrà essere liberamente
esercitato dal lavoratore in
qualsiasi momento successivo
alla data di maturazione dei
requisiti di cui sopra,
indipendentemente da ogni
diversa previsione
legislativa; |
| b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati al lavoratore in misura non inferiore al 50 per cento e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata non inferiore al medesimo periodo, a condizioni economiche almeno equivalenti e con retribuzione | b) consentire al lavoratore di cui alla lettera a) l'esercizio del diritto di proseguire l'attività lavorativa con le ordinarie regole previdenziali ovvero di optare per l'applicazione di incentivi consistenti in un regime fiscale e contributivo speciale; prevedere in particolare che il regime contributivo, fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita, consista nell'esenzione totale dal versamento dei contributi sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro; prevedere che tali contributi siano destinati, in misura non inferiore al 50 per cento, al lavoratore, il quale può decidere di destinarli in tutto o in parte alla previdenza complementare, fermi restando i limiti di deducibilità fiscale, e che la parte rimanente sia destinata alla riduzione del costo del lavoro; prevedere che l'opzione sia esercitabile a condizione che il lavoratore si impegni, al momento dell'esercizio dell'opzione medesima, a posticipare l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione a condizione che il lavoratore e il datore di lavoro |
|
soggetta a
tassazione separata;
prevedere che l'opzione sia
esercitabile più volte e che
dopo il primo periodo possa
essere esercitata, previo
accordo tra le parti, anche
per periodi di durata
inferiore; |
stipulino un contratto a
tempo determinato di durata
non inferiore al medesimo
periodo, a condizioni
economiche almeno equivalenti
e con retribuzione soggetta a
tassazione separata;
prevedere che l'opzione sia
esercitabile più volte e che
dopo il primo periodo possa
essere esercitata, previo
accordo tra le parti, anche
per periodi di durata
inferiore; |
|
c) liberalizzare
l'età pensionabile,
prevedendo il preventivo
accordo del datore di lavoro
per il proseguimento
dell'attività lavorativa
qualora il lavoratore abbia
conseguito i requisiti per la
pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli
incentivi di cui alla lettera
b) e fatte salve le
disposizioni di legge vigenti
in materia di pensionamento
di vecchiaia per le
lavoratrici; |
c) liberalizzare
l'età pensionabile,
prevedendo il preventivo
accordo del datore di lavoro
per il proseguimento
dell'attività lavorativa
qualora il lavoratore abbia
conseguito i requisiti per la
pensione di vecchiaia, con
l'applicazione degli
incentivi di cui alla lettera
b) e fatte salve le
disposizioni di legge vigenti
in materia di pensionamento
di vecchiaia per le
lavoratrici, e facendo
comunque salva la facoltà per
il lavoratore, il cui
trattamento pensionistico sia
liquidato esclusivamente
secondo il sistema
contributivo, di proseguire
in modo automatico la propria
attività lavorativa fino
all'età di 65 anni; |
|
d) ampliare
progressivamente la
possibilità di totale
cumulabilità tra pensione di
anzianità e redditi da lavoro
dipendente o autonomo, in
funzione dell'anzianità
contributiva e dell'età; |
d) identica; |
|
e) adottare
misure volte a consentire la
progressiva anticipazione
della facoltà di richiedere
la liquidazione del
supplemento di pensione sino
a due anni dalla data di
decorrenza della pensione o
del precedente
supplemento; |
| e) ridefinire il trattamento previdenziale dei lavoratori iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo l'applicazione graduale delle aliquote vigenti per i lavoratori iscritti alla gestione commercianti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, relativamente ai lavoratori non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria; escludere dall'elevazione dell'aliquota coloro che ricoprono incarichi di amministratore, sindaco o revisore di società e coloro che percepiscono trattamenti pensionistici a carico di altre forme di previdenza obbligatoria; prevedere che |
f)
identica; |
|
una parte dell'incremento
dell'aliquota sia destinata a
prestazioni di carattere
sociale e formativo a favore
dei lavoratori medesimi; |
|
f) adottare
misure finalizzate ad
incrementare l'entità dei
flussi di finanziamento alle
forme pensionistiche
complementari con contestuale
incentivazione di nuova
occupazione con carattere di
stabilità, prevedendo a tale
fine: |
g)
identico: |
|
1) il conferimento
del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni,
individuando le eccezioni
connesse all'anzianità
contributiva, all'età
anagrafica o a particolari
esigenze del lavoratore
stesso e garantendo che il
lavoratore abbia una adeguata
informazione sulla facoltà di
scegliere il fondo a cui
conferire il trattamento di
fine rapporto; |
1) il conferimento
del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme
pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni,
che possono essere
istituite anche dagli enti
privatizzati di cui ai
decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, sia
direttamente che d'intesa con
le fonti istitutive
rappresentative della
categoria, individuando le
eccezioni connesse
all'anzianità contributiva,
all'età anagrafica o a
particolari esigenze del
lavoratore stesso e
garantendo che il lavoratore
abbia una adeguata
informazione sulla facoltà di
scegliere il fondo a cui
conferire il trattamento di
fine rapporto; |
|
2) l'individuazione
di forme tacite di
conferimento del trattamento
di fine rapporto ai fondi
istituiti in base ai
contratti e accordi
collettivi di cui alla
lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 e al comma 2
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive
modificazioni, nel caso in
cui il lavoratore non
eserciti la facoltà di cui al
numero 1); |
2) identica; |
|
3) la possibilità
che, qualora il lavoratore
abbia diritto ad un
contributo del datore di
lavoro da destinare alla
previdenza complementare,
detto contributo affluisca
alla forma pensionistica
prescelta dal lavoratore
stesso o alla quale egli
intenda trasferirsi ovvero
alla quale il contributo
debba essere conferito ai
sensi del numero 2); 4) la rimozione dei vincoli posti dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive |
|
modificazioni, al fine
della equiparazione tra forme
pensionistiche; l'attuazione
di quanto necessario al fine
di favorire le adesioni in
forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonché il
riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca
volontariamente da un fondo
pensione negoziale ad un
fondo pensione aperto del
diritto al trasferimento del
contributo del datore di
lavoro in precedenza goduto,
oltre alle quote del
trattamento di fine
rapporto; 5) il ricorso a persone particolarmente qualificate e indipendenti per il conferimento dell'incarico di responsabile del fondo pensione aperto e di direttore generale dei fondi contrattuali nonché l'incentivazione dell'attività di eventuali organismi di sorveglianza previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni; 6) la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute; |
|
3) la riduzione da 3
a 5 punti percentuali degli
oneri contributivi dovuti dal
datore di lavoro, senza
effetti negativi sulla
determinazione dell'importo
pensionistico del lavoratore,
per le nuove assunzioni con
contratto a tempo
indeterminato delle categorie
di lavoratori che saranno
definite in sede di
attuazione della delega; |
7) la riduzione
sino a 5 punti
percentuali degli oneri
contributivi dovuti dal
datore di lavoro, senza
effetti negativi sulla
determinazione dell'importo
pensionistico del lavoratore,
per le nuove assunzioni con
contratto a tempo
indeterminato delle categorie
di lavoratori che saranno
definite in sede di
attuazione della delega; |
|
4) la subordinazione
del conferimento del
trattamento di fine rapporto
all'assenza di oneri per le
imprese, attraverso
l'individuazione delle
necessarie compensazioni in
termini di facilità di
accesso al credito, in
particolare per le piccole e
medie imprese, di equivalente
riduzione del costo del
lavoro e di eliminazione del
contributo relativo al
finanziamento del fondo di
garanzia del trattamento di
fine rapporto; |
8)
identico; |
|
g) prevedere
l'elevazione fino ad un punto
percentuale del limite
massimo di esclusione
dall'imponibile contributivo
delle erogazioni previste dai
contratti collettivi
aziendali o di secondo
livello; |
h)
identica; |
|
h) perfezionare
l'unitarietà e l'omogeneità
del sistema di vigilanza
sull'intero settore della
previdenza complementare, con
riferimento a tutte le forme
pensionistiche collettive e
individuali previste
dall'ordinamento e
semplificare le procedure
amministrative tramite: |
i)
identica; |
|
1) l'esercizio da
parte del Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali dell'attività di alta
vigilanza mediante l'adozione
di direttive generali in
materia; 2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad essa attribuite, del compito di impartire disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, e di vigilare sulle modalità di offerta al pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari; 3) la semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione e di approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche la possibilità di utilizzare strumenti quale il silenzio assenso e di escludere l'applicazione di procedure di approvazione preventiva per modifiche conseguenti a sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari; i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza complementare introdotta dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare la deducibilità fiscale della contribuzione ai fondi pensione tramite la fissazione di limiti in valore assoluto |
l)
identica; |
|
ovvero in valore
percentuale del reddito
imponibile, anche con la
previsione di meccanismi di
rivalutazione e di
salvaguardia dei livelli
contributivi dei fondi
preesistenti; superare il
condizionamento fiscale
nell'esercizio della facoltà
di cui all'articolo 7, comma
6, lettera a), del
decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la
tassazione dei rendimenti
delle attività delle forme
pensionistiche rendendone più
favorevole il trattamento in
ragione della finalità
pensionistica; |
|
l) realizzare
misure specifiche volte
all'emersione del lavoro
sommerso di pensionati in
linea con quelle previste
dalla legge 18 ottobre 2001,
n. 383, in materia di
emersione dall'economia
sommersa, relative ai redditi
da lavoro dipendente ed ai
redditi di impresa e di
lavoro autonomo ad essi
connessi; |
m)
identica; |
|
m) completare il
processo di separazione tra
assistenza e previdenza; |
n)
identica; |
|
o) ridefinire la
disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi
assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le
possibilità di sommare i
periodi assicurativi previste
dalla legislazione vigente,
con l'obiettivo di consentire
l'accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia
compiuto il
sessantacinquesimo anno di
età sia al lavoratore che
abbia complessivamente
maturato quaranta anni di
anzianità contributiva,
indipendentemente dall'età
anagrafica, e che abbia
effettuato presso ogni cassa,
gestione o fondo
previdenziale almeno cinque
anni di contributi. Ogni ente
presso cui sono stati versati
i contributi sarà tenuto
pro quota al pagamento
del trattamento
pensionistico, secondo le
proprie regole di calcolo.
Tale facoltà è estesa anche
ai superstiti di assicurato
deceduto prima del compimento
dell'età pensionabile; |
| n) applicare progressivamente i princìpi e i criteri direttivi di cui al presente articolo al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, |
p)
identica; |
|
n. 165, in quanto
compatibili e tenuto conto
delle specificità dei singoli
settori, considerando
prioritariamente il principio
della cumulabilità tra
pensione di anzianità e
redditi da lavoro dipendente
o autonomo. |
|
q) abrogare
espressamente le disposizioni
incompatibili con la
disciplina prevista nei
decreti legislativi. |
|
|
|
|
1. Tutti i maggiori
risparmi e tutte le maggiori
entrate derivanti dalle
misure previste dall'articolo
1 sono destinati alla
riduzione del costo del
lavoro nonché a specifici
incentivi per promuovere lo
sviluppo delle forme
pensionistiche complementari
anche per i lavoratori
autonomi. |
Identico |
|
(Associati in partecipazione e prestatori 1. I soggetti che, nell'ambito di una associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile, conferiscono prestazioni lavorative, i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle casse di previdenza a cui accedono in virtù dell'iscrizione agli albi professionali. 2. I titolari di redditi derivanti da prestazioni lavorative occasionali per importi superiori a 4.500 euro annui sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora non sussistano altri obblighi assicurativi. |
|
(Istituzione del Casellario centrale delle posizioni previdenziali 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, di seguito denominato "Casellario", per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative ai lavoratori iscritti: a) all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti anche con riferimento ai periodi di fruizione di trattamenti di disoccupazione o altre indennità o sussidi che prevedano una contribuzione figurativa; b) ai regimi obbligatori di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne abbiano comunque comportato l'esclusione o l'esonero; c) ai regimi pensionistici obbligatori dei lavoratori autonomi, dei liberi professionisti e dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; d) a qualunque altro regime previdenziale a carattere obbligatorio; e) ai regimi facoltativi gestiti dagli enti previdenziali. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e le amministrazioni interessati, sono definite le informazioni da trasmettere al Casellario, ivi comprese quelle contenute nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d'imposta, le modalità, la periodicità e i protocolli di trasferimento delle stesse. 3. In sede di prima applicazione, le amministrazioni interessate trasmettono i dati relativi a tutte le posizioni risultanti nei propri archivi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2. |
|
4. Il Casellario
costituisce l'anagrafe
generale delle posizioni
assicurative condivisa tra
tutte le amministrazioni
dello Stato e gli organismi
gestori di forme di
previdenza e assistenza
obbligatorie, secondo
modalità di consultazione e
di scambio di dati
disciplinate dal decreto di
cui al comma 2. Con le
necessarie integrazioni, il
Casellario consente
prioritariamente di: a) emettere l'estratto conto contributivo annuale previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) calcolare la pensione sulla base della storia contributiva dell'assicurato che, avendone maturato il diritto, chiede la certificazione dei diritti acquisiti o presenta domanda di pensionamento. 5. Oltre alle informazioni di cui al comma 1 trasmesse secondo le modalità e la periodicità di cui al comma 2, il Casellario, al fine di monitorare lo stato dell'occupazione e di verificare il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, provvede a raccogliere e ad organizzare in appositi archivi: a) i dati delle denunce nominative degli assicurati relative ad assunzioni, variazioni e cessazioni di rapporto di lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'INAIL ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; b) le informazioni trasmesse dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui al comma 2, relative ai permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini extracomunitari. 6. Le informazioni costantemente aggiornate contenute nel Casellario costituiscono insieme a quelle del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare sulle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale. Il Casellario elabora i dati in proprio possesso anche per favorirne |
|
l'utilizzo in
forma aggregata da parte del
Nucleo di valutazione del
sistema previdenziale e da
parte delle amministrazioni e
degli enti autorizzati a fini
di programmazione, nonché per
adempiere agli impegni
assunti in sede europea e
internazionale. 7. Per l'istituzione del Casellario di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla Tabella D allegata alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. 8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fornite agli enti previdenziali direttive in merito all'individuazione del settore economico di appartenenza delle aziende e dei lavoratori autonomi, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anche al fine della rimodulazione dei termini di scadenza della comunicazione di inizio e cessazione di attività e degli adempimenti contributivi a carico delle aziende e dei lavoratori autonomi e parasubordinati, al fine di favorire la tempestività della trasmissione dei dati e l'aggiornamento delle posizioni individuali dei lavoratori. |
|
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|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro dodici mesi
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
contenenti norme intese a
riordinare gli enti pubblici
di previdenza e di assistenza
obbligatoria, perseguendo
l'obiettivo di una maggiore
funzionalità ed efficacia
dell'attività ad essi
demandata e di una
complessiva riduzione dei
costi gestionali. |
Identico. |
|
2. Il Governo si
attiene ai princìpi generali
e ai criteri direttivi
desumibili dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, dal
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dalla legge 14
gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni,
nonché da quelli indicati
nell'articolo 57 della legge
17 maggio 1999, n. 144, ad
esclusione, con riferimento
alla lettera a) del
comma 1, delle parole da:
"tendenzialmente" a: "altro
beneficiario". |
|
(Disposizioni relative agli enti previdenziali 1. La normativa statutaria e regolamentare degli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, può prevedere, nell'ambito delle prestazioni assistenziali a favore degli iscritti, anche forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione. 2. L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, si interpreta nel senso che la disciplina afferente alla gestione dei beni, alle forme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari contenuta nel medesimo decreto, non si applica agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ancorché la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sia intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104. |
|
|
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|
V. comma 3 |
1. Dai decreti
legislativi di cui agli
articoli 1 e 5 non debbono
derivare oneri aggiuntivi a
carico della finanza
pubblica. |
|
2. Nella sezione
del Documento di
programmazione
economico-finanziaria di cui
all'articolo 1, comma 5,
della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono indicate
annualmente le variazioni
dell'ammontare delle entrate
connesse con le modifiche da
introdurre al regime della
previdenza obbligatoria e
complementare ai sensi
dell'articolo 1. 3. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e ad individuare i lavoratori interessati. |
|
1. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui
alla presente legge,
deliberati dal Consiglio dei
ministri, previo confronto
con le organizzazioni
maggiormente rappresentative
dei lavoratori e dei datori
di lavoro, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle
competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro
il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del
termine previsto per
l'esercizio della delega. Le
competenti Commissioni
parlamentari esprimono il
parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione.
Qualora il termine per
l'espressione del parere
decorra inutilmente, i
decreti legislativi possono
essere comunque emanati. |
4. Gli schemi dei
decreti legislativi adottati
ai sensi della presente
legge, ciascuno dei quali
deve essere corredato di
relazione tecnica sugli
effetti finanziari delle
disposizioni in esso
contenute, sono deliberati
dal Consiglio dei ministri
previo confronto con le
organizzazioni maggiormente
rappresentative dei
lavoratori e dei datori di
lavoro e sono trasmessi alle
Camere ai fini
dell'espressione dei pareri
da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze
di carattere finanziario, che
sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione
dei medesimi schemi di
decreto. Le Commissioni
possono chiedere ai
Presidenti delle Camere una
proroga di venti giorni per
l'espressione del parere,
qualora ciò si renda
necessario per la complessità
della materia o per il numero
dei decreti trasmessi nello
stesso periodo all'esame
delle Commissioni. 5. Qualora sia concessa, ai sensi del comma 4, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. 6. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi esprimono indirizzi identici in relazione allo specifico ambito di |
|
competenza delle
Commissioni medesime, nei
limiti dei criteri e dei
princìpi direttivi posti
dalla presente legge e nel
rispetto dei vincoli
stabiliti nel Documento di
programmazione
economico-finanziaria, come
approvato dalle risoluzioni
parlamentari. 7. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del comma 4, secondo periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. |
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2. Disposizioni
correttive ed integrative dei
decreti legislativi possono
essere emanate entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti medesimi,
nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui
agli articoli 1 e 3 e con le
stesse modalità di cui al
comma 1 del presente
articolo. |
8. Disposizioni
correttive ed integrative dei
decreti legislativi possono
essere emanate entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti medesimi,
nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi di cui
agli articoli 1 e 5 e
con le stesse modalità di cui
ai commi 4, 5, 6 e 7
del presente articolo.
Nel caso in cui sia stato
già emanato il testo unico di
cui all'articolo 8, le
disposizioni correttive ed
integrative andranno
formulate con riferimento al
citato testo unico, se
riguardanti disposizioni in
esso comprese. |
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3. L'attuazione delle
deleghe di cui alla presente
legge non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. |
V. comma 1 |
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(Testo unico in materia |
| 1. Nel rispetto dei principi su cui si fonda la legislazione previdenziale, con particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio, quale risulta dalla vigente disciplina e dalle norme introdotte dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia previdenziale che, in funzione di una più precisa |
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determinazione dei campi di
applicazione delle diverse
competenze, di una maggiore
speditezza e semplificazione
delle procedure
amministrative, anche con
riferimento alle correlazioni
esistenti tra le diverse
gestioni, e di una
armonizzazione delle aliquote
contributive, sia volto a
modificare, correggere,
ampliare e abrogare
espressamente norme vigenti
relative a contribuzione,
erogazione delle prestazioni,
attività amministrativa e
finanziaria degli enti
preposti all'assicurazione
obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti, erogazione
degli assegni sociali. Il
Governo è altresì delegato ad
adottare, nell'ambito del
testo unico, disposizioni per
la semplificazione e la
razionalizzazione delle
disposizioni previdenziali
per il settore agricolo,
uniformandolo agli altri
settori produttivi. 2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro il novantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le Commissioni esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al comma 2. 4. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è costituito un gruppo di lavoro composto da esperti, fino ad un massimo di cinque, e da personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
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All'onere derivante
dall'attuazione del presente
comma, stabilito nel limite
massimo di 500.000 euro per
l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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