XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2074 - 1721-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
rilevato che le disposizioni recate dal disegno di
legge in esame attengono alle materie "politica estera e
rapporti internazionali dello Stato" e "ordinamento penale"
che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e
l), della Costituzione demanda alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che l'articolo 3 del presente progetto di
legge introduce una nuova fattispecie di reato;
rilevato che il comma 4 dello stesso articolo 3 prevede
un aggravio di pena ogni qualvolta dal fatto derivi la porte o
la lesione gravissima di una o più persone, nulla prevedendo
in caso di lesione grave o semplice e così implicitamente
rimandando per l'aspetto sanzionatorio dell'articolo 586 del
codice penale;
rilevato altresì che il comma 4 dell'articolo 3,
prevede una stessa sanzione sia per l'evento morte che per
quello di lesione gravissima,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
per le considerazioni esposte in premessa, valuti la
Commissione la ragionevolezza delle disposizioni recate
dall'articolo 3 comma 4;
alla luce della nuova formulazione dell'articolo
270-bis del codice penale, così come modificato
dall'articolo 1 della legge n. 438 del 2001, valuti la
Commissione l'opportunità di inserire all'articolo
280-bis del codice penale, introdotto con l'articolo 3
del presente progetto di legge, alla rubrica le parole: "anche
internazionale" dopo quelle: "atto di terrorismo" e al primo
comma le parole: "anche internazionale o di eversione
dell'ordinamento democratico" dopo quelle: "finalità di
terrorismo".
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalle
Commissioni di merito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE