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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione
internazionale per la
repressione degli attentati
terroristici mediante
utilizzo di esplosivo,
adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite
a New York il 15 dicembre
1997. |
Identico. |
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1. Piena ed intera
esecuzione è data alla
Convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere
dalla data della sua entrata
in vigore, in conformità a
quanto disposto dall'articolo
22 della Convenzione
stessa. |
Identico. |
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1. Dopo l'articolo 280
del codice penale sono
inseriti i seguenti: |
1. Dopo l'articolo 280
del codice penale è
inserito il seguente: |
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"Art. 280-bis - (Atto
di terrorismo con ordigni
esplosivi o micidiali)-
Chiunque per finalità di
terrorismo compie atti
diretti a danneggiare cose
mobili o immobili altrui
mediante l'uso di armi ed
esplosivi è punito con la
reclusione da due a cinque
anni. |
"Art. 280-bis-
(Atto di terrorismo con
ordigni micidiali o
esplosivi) - Chiunque per
finalità di terrorismo compie
atti diretti a danneggiare
cose mobili o immobili altrui
mediante l'uso di ordigni
micidiali o di esplosivi è
punito con la reclusione da
due a cinque anni. |
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Se il fatto è diretto
contro la sede della
Presidenza della Repubblica,
delle Assemblee legislative,
del Governo, di altro organo
istituzionale o altro ente
pubblico, la pena è aumentata
della metà. |
Identico. |
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Se dal fatto deriva
pericolo per l'incolumità
pubblica ovvero un grave
danno per l'economia
nazionale si applica la
reclusione da sette a dodici
anni. |
Identico. |
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La pena è della
reclusione da dieci a
quindici anni se dal fatto
deriva la morte ovvero
lesioni gravissime a una o
più persone. |
Identico. |
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Le circostanze
attenuanti concorrenti con le
circostanze aggravanti
previste nel presente
articolo non possono essere
ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a
queste. |
Identico". |
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Art. 280-ter -
(Esclusione di attenuanti) -
Per tutti i reati commessi
per finalità di terrorismo è
esclusa l'applicabilità delle
attenuanti di cui
all'articolo
62-bis". |
Soppresso. |
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1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
Frontespizio |
Pareri |