XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2074 - 1721-A




TESTO
del disegno di legge
n. 2074
TESTO
delle Commissioni


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
Identico.


Art. 2.
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della Convenzione stessa.
Identico.


Art. 3.
Art. 3.

1. Dopo l'articolo 280 del codice penale sono inseriti i seguenti:
1. Dopo l'articolo 280 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 280-bis - (Atto di terrorismo con ordigni esplosivi o micidiali)- Chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di armi ed esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.
"Art. 280-bis- (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) - Chiunque per finalità di terrorismo compie atti diretti a danneggiare cose mobili o immobili altrui mediante l'uso di ordigni micidiali o di esplosivi è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, del Governo, di altro organo istituzionale o altro ente pubblico, la pena è aumentata della metà.
Identico.
Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale si applica la reclusione da sette a dodici anni.
Identico.
La pena è della reclusione da dieci a quindici anni se dal fatto deriva la morte ovvero lesioni gravissime a una o più persone.
Identico.
Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
Identico".

Art. 280-ter - (Esclusione di attenuanti) - Per tutti i reati commessi per finalità di terrorismo è esclusa l'applicabilità delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis".
Soppresso.


Art. 4.
Soppresso.

1. Il secondo comma
dell'articolo 6 del codice
penale è sostituito dal
seguente:

"Il reato si considera
commesso nel territorio dello
Stato:

1) quando l'azione o
l'omissione che lo
costituisce è ivi avvenuta in
tutto o in parte, ovvero si è
verificato l'evento che è la
conseguenza dell'azione o
dell'omissione;

2) quando l'azione
che lo costituisce è diretta
contro una sede o
rappresentanza diplomatica
italiana all'estero, contro
strutture o mezzi militari
italiani all'estero, contro
sedi o impianti delle
organizzazioni di cui
all'articolo 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e
all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, e successive
modificazioni, all'estero
ovvero contro apparecchiature
di comunicazione utilizzate
in via esclusiva dalla
pubblica amministrazione
italiana all'estero".


Art. 5.
Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico.



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