XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2032-A




PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 2032,

              rilevato che il disegno di legge non è corredato della relazione contenente l'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione contenente l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

              rilevato che il disegno di legge risulta privo di clausole di coordinamento con la normativa vigente, così come richiesto dall'articolo 79, comma 11 del regolamento, e che anche in ragione dell'assenza delle predette clausole non è sempre facilmente individuabile il rapporto esistente tra le introducende disposizioni e quelle già vigenti (integrazione, deroga, abrogazione implicita),

              ribadita la necessità di seguire le regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi, indicate nella Circolare adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera nell'aprile del 2001, anche con riferimento ad un corretto uso della terminologia, facendo ricorso a denominazioni identiche per individuare i medesimi concetti ed istituti,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 5, commi 4 e 5, si sopprimano le relative disposizioni in quanto volte a novellare impropriamente un atto normativo di rango secondario; tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, peraltro, risulta espressamente censurata anche al punto 3, lettera e), della citata Circolare;

              all'articolo 19, comma 4, si integri la previsione di delegificazione, determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire le parole "soggetti gestori" con il termine "concessionari", in analogia a quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo 112 del 1998 che qualifica i medesimi soggetti come "concessionari sulle dighe di ritenuta";

          sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, 11, comma 1, dovrebbe essere precisato se i decreti ministeriali ivi previsti hanno natura normativa, ove essi avessero tale carattere se ne dovrebbe prevedere l'emanazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; fra questi, in particolare, il decreto previsto dall'articolo 4, comma 2 - in quanto recante una " disciplina" - sembra avere natura regolamentare;

              all'articolo 5, comma 1, lettera a), poiché l'espressione "progetti cantierabili", non è giuridicamente definita, dovrebbe valutarsi se essa sia adeguata a rappresentare con sufficiente grado di certezza un criterio per l'individuazione delle priorità o se essa necessiti di alcune precisazioni;

              agli articoli 5, comma 1, lettera g), nonché all'articolo 12, comma 4, dovrebbe verificarsi la correttezza dei riferimenti interni: nel primo caso il rinvio corretto appare essere non già "l'articolo 14, comma 8", bensì il comma 2 del medesimo articolo; nel secondo caso, il rinvio pare doversi fare al comma 2 e non già al comma 1, come attualmente disposto;

              all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire le parole "viabilità esistente" con le seguenti "sistema stradale", al fine di evitare possibili ambiguità rispetto all'ambito di applicazione della norma; tale locuzione risulta già utilizzata per definire lo stesso oggetto nella rubrica e nel primo periodo del comma;

              all'articolo 19, comma 6, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di meglio chiarire le finalità delle operazioni finanziarie e la tipologia di soggetti che potranno beneficiare del fondo.

(Parere espresso il 12 febbraio 2002)


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2032,

              rilevato che il disegno di legge risulta tuttora privo di clausole di coordinamento con la normativa vigente,

              rilevato che, dopo la fase emendativa svolta presso le Commissioni riunite, il testo presenta un più spiccato carattere di disomogeneità,

              constatato che il disegno di legge contiene numerose modifiche ad atti legislativi anche assai recenti e adottati nel corso della XIV legislatura, nonché proroghe o differimenti di termini previsti dalla legislazione vigente e che tali interventi sono - generalmente - indice di una pregressa legislazione non sufficientemente "progettata",

              constatato che numerose disposizioni sono dettate "nelle more" della predisposizione di interventi di riforma di più ampio respiro, e che tale rinvio ad una futura e diversa disciplina genera aspettative e incertezze per i destinatari delle disposizioni in questione,

              ritenuta comunque necessaria una maggiore attenzione nella redazione del testo con particolare riferimento ad un corretto uso della terminologia, alle modalità di citazione degli atti richiamati e all'individuazione dei termini,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              la tecnica della novellazione sia utilizzata conformemente a quanto indicato nel punto 9 della circolare n. 1 del 2001, secondo la quale "l'unità minima del testo da sostituire <...> è preferibilmente il comma (o comunque un periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola parola o un insieme di parole" e "che ogni norma recante una "novella" ad un determinato atto costituisca un articolo a sé stante, anziché un comma di un articolo recante più "novelle" a diversi atti legislativi". La prima raccomandazione è stata disattesa in numerose disposizioni: all'articolo 5, all'articolo 5-bis, all'articolo 14-bis, all'articolo 16, all'articolo 20-ter. La seconda non è stata rispettata né all'articolo 5 che novella due atti distinti: la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e la legge 19 marzo 1990, n. 55 (commi 2 e 2-ˆâ1bis), la rubrica di tale articolo - peraltro - da conto solo delle prime modifiche; né all'articolo 16 che novella la legge 28 dicembre 2001, n. 448, la legge 27 febbraio 1998, n. 30 e la legge 7 marzo 2001, n. 51. Novelle al medesimo atto, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono, invece, contenute in due distinti articoli: l'articolo 14-bis e l'articolo 16, comma 01;

              le norme di delegazione legislativa al Governo siano contenute in autonomi articoli, così come richiesto al punto 2, lettera d), della menzionata circolare: diversamente avviene all'articolo 5, comma 1-bis, e all'articolo 7, comma 2-bis;

              agli articoli 5, comma 1, lettera d)-octies n. 3 e comma 4 e 18, comma 3-ter, le disposizioni abrogative siano formulate in modo coerente rispetto a quanto stabilito dal punto 3, lettera g) della circolare che censura le clausole di abrogazione innominata; parimenti l'abrogazione di cui all'articolo 7, comma 1-octies, sia formulata intervenendo sugli atti normativi in questione e non con la formula "limitatamente alla parte in cui ...";
              all'articolo 10, si riformulino i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, in modo da chiarire il rapporto tra i diversi atti normativi e amministrativi previsti ed esplicitando, in particolare, la funzione del regolamento di delegificazione, di cui al comma 2-quater, individuando altresì - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - le norme generali regolatrici della materia;

              all'articolo 19, comma 4, si ribadisce la necessità di integrare la previsione di delegificazione, determinando le norme generali regolatrici della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari, così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della citata legge n. 400 del 1988;

              agli articoli 9-bis, comma 1, lettera e), 11, comma 4-bis, 11-ter, comma 2, coerentemente con quanto stabilito dal punto 2, lettera h), della predetta circolare, non si individuino espressamente né gli atti, né gli organi competenti ad adottarli in relazione agli adempimenti previsti nelle relative disposizioni.

          Il Comitato osserva altresì che:

          sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              agli articoli 18, comma 3-bis e 9, comma 2-bis, dovrebbe - in primo luogo - verificarsi se le norme qualificate di interpretazione autentica siano effettivamente tali e non configurino modifiche sostanziali alla legislazione vigente con effetti retroattivi; ove effettivamente si trattasse di norme di interpretazione autentica, ai sensi del punto 3, lettera l), si provveda a riformulare le relative disposizioni e a collocarle in singoli articoli, opportunamente rubricati".

(Parere espresso il 27 febbraio 2002).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:

              considerato che:

                il disegno di legge in esame, che è uno dei provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002, interviene in materia di infrastrutture e di trasporti;

                la materia comunemente definita "lavori pubblici", alla quale sono riconducibili numerose tra le disposizioni recate dal provvedimento, non è espressamente compresa dall'articolo 117 della Costituzione tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato o di legislazione concorrente, e parrebbe di conseguenza doversi includere nell'ambito di competenza esclusiva "residuale" delle regioni, di cui all'articolo 117, quarto comma;

                non può tuttavia disconoscersi in via generale la stretta connessione - che può risolversi in una almeno parziale sovrapposizione - tra la materia dei "lavori pubblici" ed altre materie indicate dall'articolo 117: in primo luogo il "governo del territorio", ma anche le "grandi reti di trasporto e di navigazione", i "porti e aeroporti civili", la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia": materie assegnate alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;

                anche le disposizioni del disegno di legge più direttamente correlate alla materia dei trasporti attengono per la gran parte alla definizione di procedure e modalità per la realizzazione di infrastrutture delle reti di trasporto, oltre che alla concessione di incentivi e contributi volti a favorire la realizzazione di alcune opere, ovvero volti a incentivare determinate forme di trasporto, anche al fine di liberalizzare il mercato e di assicurare un minor impatto ambientale;

                sono dunque connessi alle materie trattate dal testo in esame, dal punto di vista delle finalità degli interventi - e appare opportuno considerare nell'apprezzamento del riparto di competenze - anche alcuni criteri che possono avere un'incidenza "trasversale", quali la "tutela della concorrenza" ovvero la "tutela dell'ambiente", che la Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s));

                al primo comma dell'articolo 5, nel testo emendato dalle Commissioni riunite VIII e IX, si precisa che le modificazioni recate da tale articolo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), hanno natura transitoria, "nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche del titolo V della Costituzione";

                l'articolo 7, nel testo emendato dalle Commissioni di merito, introduce modifiche alla recente legge 21 dicembre 2001, n. 443 (così detta "legge obiettivo") anche al fine di potenziare le competenze delle regioni all'interno dell'iter procedurale di individuazione delle opere di interesse strategico;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) nei limiti in cui le disposizioni recate dal provvedimento in esame intervengono su materia afferente alla competenza legislativa concorrente, si invitano le Commissioni di merito a valutare in quale misura le disposizioni medesime possano rivestire effettivamente il carattere di princìpi fondamentali, secondo quanto esige l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

              b) all'articolo 5-bis, comma 2, valutino le Commissioni l'incidenza della disposizione sull'autonomia finanziaria degli enti locali, sancita dall'articolo 119, primo comma, della Costituzione;

              c) all'articolo 11, ove le relative norme si intendessero interamente riconducibili alle materie di legislazione concorrente "governo del territorio" e "grandi reti di trasporto", vogliano le Commissioni di merito riformulare il testo - con particolare riguardo ai commi 4-bis e 4-ter- al fine di ricondurlo nell'ambito della determinazione dei princìpi fondamentali, rinviando alla legislazione regionale la disciplina di dettaglio e rimettendo alla potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 117, sesto comma, della Costituzione l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni a tali enti conferite;

                d) valutino le Commissioni se l'autorizzazione all'adozione di regolamenti di delegificazione, di cui agli articoli 10, comma 2-quater, 17, comma 1, e 19, comma 4, in relazione alle materie trattate, appaia compatibile con il sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, il quale dispone che la potestà regolamentare spetta alle regioni in tutte le materie che non ricadono nella competenza esclusiva dello Stato.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La Commissione Giustizia,

              esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,
              ritenuto che, all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, rischia di suscitare dubbi interpretativi di non semplice soluzione il riferimento alla formalizzazione della controversia entro il 31 dicembre 2001, quale criterio per circoscrivere nel tempo la possibilità di ricorrere alla definizione transattiva delle controversie;

              rilevato che la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, dell'applicazione di un coefficiente di rivalutazione forfettario del 5 per cento annuo all'ammontare definito in sede transattiva non presenta dubbi di costituzionalità, in quanto il ricorso alla definizione transattiva delle controversie è rimesso alla libera scelta delle parti;

              sottolineata l'esigenza di precisare che le possibili deroghe al codice civile che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5, possono essere apportate in occasione dell'esercizio della delega intesa ad agevolare il finanziamento, da parte degli istituti di credito, delle società di progetto concessionarie o contraenti generali possono essere solamente quelle dirette ad attuare i principi e criteri direttivi espressamente previsti dalla delega stessa;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, la Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le parole: "formalizzate al 31 dicembre 2001" con le seguenti: "per le liti pendenti al 31 dicembre 2001";

              b) la Commissione di merito valuti l'opportunità di un approfondimento della natura e degli effetti giuridici del comma 1, lettera 0a), n. 1, dell'articolo 5 sotto il profilo del rispetto del principio di tutela della concorrenza, stabilito all'articolo 4 del Trattato europeo anche in ordine alle diverse conseguenze di natura giurisdizionale;

              c) all'articolo 5, comma 1-bis, la Commissione di merito valuti, altresì, l'opportunità di precisare che le deroghe al codice civile, alle quali si può procedere in occasione dell'esercizio della delega prevista da tale comma, possono essere solamente quelle dirette ad attuare i principi e criteri direttivi espressamente previsti dalla delega stessa.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La Commissione Difesa,

              esaminato il disegno di legge C. 2032: "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti";

              condivisa la previsione di cui all'articolo 12, commi da 2 a 7, di predisporre un programma straordinario di interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti per i Corpi militari dello Stato e per la Polizia di Stato, nonché la previsione di cui all'articolo 15, recante disposizioni in materia di Capitanerie di porto-guardia costiera,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
          con la seguente condizione:

              all'articolo 12, comma 4, valutino le Commissioni di merito la necessità di modificare il riferimento al comma 1 ivi previsto con un richiamo al comma 2 della medesima disposizione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

              ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 2, sia soppresso il comma 7-bis;

              all'articolo 5, comma 1, lettera 0a.2), sia soppresso il punto 2);

              all'articolo 5, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

          "5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
          5-bis. In apposita unità previsionale di base da istituirsi nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 1 è trasferita, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, contenuta nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità "Opere pubbliche ed edilizia".
          5-ter. Ai fini di cui al comma 1, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2002.";

          Conseguentemente, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "Al centro di responsabilità" siano sostituite dalle seguenti: "All'unità previsionale di base di cui al comma 5-bis.";

          Conseguentemente, al comma 5-ter siano soppresse le parole: per gli anni 2002, 2003 e 2004.
              all'articolo 6, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente:

          "3-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in euro 1.808.000 per l'anno 2002 e in euro 2.583.000 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 582.285 per l'anno 2002, ad euro 1.465.344 per l'anno 2003 e ad euro 1.244.505 a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti; quanto ad euro 1.117.656 per l'anno 2003 e ad euro 1.338.495 a decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto ad euro 1.225.715 per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali";

              all'articolo 6, sia soppresso il comma 4;

              all'articolo 9, al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: impegni registrati nelle sia aggiunta la seguente: proprie;

              all'articolo 9, al comma 2-ter, le parole: recati da legge di spesa siano sostituite dalle seguenti: iscritti nel bilancio dell'ANAS;

              all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: per ciascuno degli anni 2003 e 2004 siano sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2003;

              all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: si provvede, siano soppresse le seguenti: per l'anno 2002;

              sopprimere l'articolo 10-bis;

              all'articolo 12, comma 5, primo periodo, dopo le parole: è istituito siano aggiunte le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

              sia soppresso l'articolo 14-bis;

              all'articolo 17, comma 4, le parole da: per i medesimi anni fino a: riduzione siano sostituite dalle seguenti: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004;

              all'articolo 18, sia soppresso il comma 2;

              all'articolo 19, siano soppressi i commi 5 e 5-bis;

              all'articolo 19, il comma 6 sia sostituito dal seguente:

          "6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato "Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in relazione alla contribuzione al trasporto merci", per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare.";

              nonché con le seguenti ulteriori condizioni:

              all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3), sia espressamente precisato che la disposizione di cui si prevede l'introduzione non si riferisce agli immobili da dismettere ai sensi della legge n. 410 del 2001;

              dopo l'articolo 20-ter sia aggiunto il seguente:

          20-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

              con la seguente osservazione:

              con riferimento all'articolo 9-ter, valuti la Commissione l'opportunità di ridurre gli oneri derivanti dagli interventi ivi previsti alla misura di euro 5.164.569 per l'anno 2002, di euro 10.329.138 per l'anno 2003 ed euro 10.493.707 a decorrere dall'anno 2004, in conformità con le risorse preordinate allo svolgimento dei mondiali di sci alpino in Valtellina nell'apposita voce programmatica prevista nell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale;

              e nel presupposto che:

              a seguito della proroga del termine di cui all'articolo 20-bis, comma 1, non è dovuto alcun indennizzo, come previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 6 del 1998;

              gli oneri connessi alla nomina dei commissari straordinari di cui all'articolo 2, comma 7-ter, siano posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi ivi previsti.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La Commissione Finanze,

          esaminato il disegno di legge n. 2032, nel testo modificato dalle Commissioni riunite VIII e IX;

          valutate positivamente le disposizioni dallo stesso recate dirette a promuovere e agevolare la realizzazione di opere e infrastrutture;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
          con le seguenti osservazioni:

                a) relativamente al comma 1-bis dell'articolo 5, valutino le Commissioni di merito che l'espressione: "istituti di credito" potrebbe non risultare corretta, qualora si intenda fare riferimento a soggetti esercenti l'attività creditizia propriamente intesa, alla luce delle disposizioni recate dal testo unico in materia bancaria, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che, in proposito, utilizza la dizione: "banche";

              b) con riferimento alla lettera b) del medesimo comma, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di individuare il soggetto a cui favore verrebbe costituito il privilegio generale su tutti i beni e i crediti della società finanziata e in particolare se si tratti del soggetto finanziatore;

              c) con riferimento all'articolo 5-bis, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare l'esatto contenuto dell'affermazione per cui il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, va determinato in modo da "comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", ed in particolare se debba intendersi nel senso che la misura del medesimo canone non possa essere inferiore alla entità della tassa dovuta per la medesima fattispecie.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La Commissione Attività, produttive, commercio e turismo,

              esaminato il disegno di legge C. 2032, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, nel testo risultante dagli emendamenti approvati;

              valutato positivamente un intervento legislativo volto a consentire di accelerare la realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche e di eliminare i vincoli che penalizzano il sistema italiano dei trasporti e della logistica, dal momento che tale politica appare suscettibile di positivi effetti per il sistema produttivo nazionale attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto per le imprese;

              rilevato che la Camera ha recentemente approvato il disegno di legge C. 2031, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, il cui articolo 26 prevede una integrazione all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel senso di prevedere che il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, proceda anche sulla base della finalità di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese,

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 7, comma 1-bis, capoverso 1, terzo periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese";

          e con le seguenti osservazioni:

              a) valutino le Commissioni l'opportunità di riformulare l'articolo 3, comma 1-ter, chiarendo quali fattispecie e condizioni consentano all'autorità pubblica di disporre l'acquisizione di un bene immobile oggetto di servitù al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze che svolgano servizi di pubblica utilità, nonché chi sia il soggetto tenuto al pagamento del risarcimento del danno spettante al proprietario del bene immobile;

              b) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 13, valutino le Commissioni la possibilità di prevedere una proroga biennale dei termini relativi alle scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a fune, ferma restando in ogni caso l'esigenza primaria dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza di tali impianti;

              c) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 18, valutino le Commissioni l'opportunità di evitare che, attraverso la modifica dell'articolo 24, comma 1, lettera e), della legge n. 57 del 2001, si determini una eccessiva dispersione delle risorse finanziarie a disposizione per il completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale, apparendo preferibile impiegare tutte le risorse disponibili per il completamento funzionale degli interporti già individuati e ammessi al finanziamento;

              d) valutino le Commissioni la possibilità di incrementare le risorse per il finanziamento dei fondi di cui all'articolo 10, comma 1, ed all'articolo 19, comma 6, al fine di realizzare necessari interventi aeroportuali e di favorire lo sviluppo del trasporto per ferrovia.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La Commissione Politiche dell'Unione europea,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2032, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti;

              considerato che il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria per il 2002, reca un complesso di misure volte a favorire lo sviluppo della dotazione infrastrutturale del Paese e che tali misure presentano forti elementi di collegamento con le politiche ed i principi dell'ordinamento comunitario;

              considerato che l'Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, con la comunicazione del 12 febbraio 2002, ha evidenziato, con riferimento all'articolo 6, preoccupazioni relative alla compatibilità comunitaria delle disposizioni ivi contenute in relazione al rispetto del principio comunitario della tutela della concorrenza;

              rilevato, a tale ultimo proposito, che i lavori oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 si riferiscono ad un periodo precedente all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia di appalti;

              considerato che appare opportuno verificare, alla luce della normativa comunitaria in materia di appalti nei "settori esclusi", l'effettiva corrispondenza tra la definizione, contenuta all'articolo 18, comma 3-bis, di lavori connessi all'intermodalità e la definizione recata dalla normativa comunitaria concernente il settore dei trasporti;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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