XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2032-A
PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2032,
rilevato che il disegno di legge non è corredato della
relazione contenente l'analisi tecnico-normativa (ATN), né
della relazione contenente l'analisi di impatto della
regolamentazione (AIR),
rilevato che il disegno di legge risulta privo di
clausole di coordinamento con la normativa vigente, così come
richiesto dall'articolo 79, comma 11 del regolamento, e che
anche in ragione dell'assenza delle predette clausole non è
sempre facilmente individuabile il rapporto esistente tra le
introducende disposizioni e quelle già vigenti (integrazione,
deroga, abrogazione implicita),
ribadita la necessità di seguire le regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi, indicate nella Circolare adottata dal Presidente
del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Senato e dal
Presidente della Camera nell'aprile del 2001, anche con
riferimento ad un corretto uso della terminologia, facendo
ricorso a denominazioni identiche per individuare i medesimi
concetti ed istituti,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 5, commi 4 e 5, si sopprimano le relative
disposizioni in quanto volte a novellare impropriamente un
atto normativo di rango secondario; tale modalità di
intervento sulla normativa secondaria, peraltro, risulta
espressamente censurata anche al punto 3, lettera e),
della citata Circolare;
all'articolo 19, comma 4, si integri la previsione di
delegificazione, determinando le norme generali regolatrici
della materia e disponendo l'abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari,
così come previsto dall'articolo 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di sostituire le parole "soggetti gestori" con
il termine "concessionari",
in analogia a quanto previsto dall'articolo 91, comma 1, del
decreto legislativo 112 del 1998 che qualifica i medesimi
soggetti come "concessionari sulle dighe di ritenuta";
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
agli articoli 2, comma 2, 4, comma 2, 11, comma 1,
dovrebbe essere precisato se i decreti ministeriali ivi
previsti hanno natura normativa, ove essi avessero tale
carattere se ne dovrebbe prevedere l'emanazione ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
fra questi, in particolare, il decreto previsto dall'articolo
4, comma 2 - in quanto recante una " disciplina" - sembra
avere natura regolamentare;
all'articolo 5, comma 1, lettera a), poiché
l'espressione "progetti cantierabili", non è giuridicamente
definita, dovrebbe valutarsi se essa sia adeguata a
rappresentare con sufficiente grado di certezza un criterio
per l'individuazione delle priorità o se essa necessiti di
alcune precisazioni;
agli articoli 5, comma 1, lettera g), nonché
all'articolo 12, comma 4, dovrebbe verificarsi la correttezza
dei riferimenti interni: nel primo caso il rinvio corretto
appare essere non già "l'articolo 14, comma 8", bensì il comma
2 del medesimo articolo; nel secondo caso, il rinvio pare
doversi fare al comma 2 e non già al comma 1, come attualmente
disposto;
all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di sostituire le parole "viabilità
esistente" con le seguenti "sistema stradale", al fine di
evitare possibili ambiguità rispetto all'ambito di
applicazione della norma; tale locuzione risulta già
utilizzata per definire lo stesso oggetto nella rubrica e nel
primo periodo del comma;
all'articolo 19, comma 6, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di meglio
chiarire le finalità delle operazioni finanziarie e la
tipologia di soggetti che potranno beneficiare del fondo.
(Parere espresso il 12 febbraio 2002)
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
2032,
rilevato che il disegno di legge risulta tuttora privo
di clausole di coordinamento con la normativa vigente,
rilevato che, dopo la fase emendativa svolta presso le
Commissioni riunite, il testo presenta un più spiccato
carattere di disomogeneità,
constatato che il disegno di legge contiene numerose
modifiche ad atti legislativi anche assai recenti e adottati
nel corso della XIV
legislatura, nonché proroghe o differimenti di termini
previsti dalla legislazione vigente e che tali interventi sono
- generalmente - indice di una pregressa legislazione non
sufficientemente "progettata",
constatato che numerose disposizioni sono dettate
"nelle more" della predisposizione di interventi di riforma di
più ampio respiro, e che tale rinvio ad una futura e diversa
disciplina genera aspettative e incertezze per i destinatari
delle disposizioni in questione,
ritenuta comunque necessaria una maggiore attenzione
nella redazione del testo con particolare riferimento ad un
corretto uso della terminologia, alle modalità di citazione
degli atti richiamati e all'individuazione dei termini,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
la tecnica della novellazione sia utilizzata
conformemente a quanto indicato nel punto 9 della circolare n.
1 del 2001, secondo la quale "l'unità minima del testo da
sostituire <...> è preferibilmente il comma (o comunque un
periodo, o una lettera di un comma, o un numero contenuto in
una lettera), anche quando si tratti di modificare una singola
parola o un insieme di parole" e "che ogni norma recante una
"novella" ad un determinato atto costituisca un articolo a sé
stante, anziché un comma di un articolo recante più "novelle"
a diversi atti legislativi". La prima raccomandazione è stata
disattesa in numerose disposizioni: all'articolo 5,
all'articolo 5-bis, all'articolo 14-bis,
all'articolo 16, all'articolo 20-ter. La seconda non è
stata rispettata né all'articolo 5 che novella due atti
distinti: la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e la legge 19
marzo 1990, n. 55 (commi 2 e 2-ˆâ1bis), la rubrica di
tale articolo - peraltro - da conto solo delle prime
modifiche; né all'articolo 16 che novella la legge 28 dicembre
2001, n. 448, la legge 27 febbraio 1998, n. 30 e la legge 7
marzo 2001, n. 51. Novelle al medesimo atto, la legge 28
dicembre 2001, n. 448 sono, invece, contenute in due distinti
articoli: l'articolo 14-bis e l'articolo 16, comma
01;
le norme di delegazione legislativa al Governo siano
contenute in autonomi articoli, così come richiesto al punto
2, lettera d), della menzionata circolare: diversamente
avviene all'articolo 5, comma 1-bis, e all'articolo 7,
comma 2-bis;
agli articoli 5, comma 1, lettera d)-octies n. 3
e comma 4 e 18, comma 3-ter, le disposizioni abrogative
siano formulate in modo coerente rispetto a quanto stabilito
dal punto 3, lettera g) della circolare che censura le
clausole di abrogazione innominata; parimenti l'abrogazione di
cui all'articolo 7, comma 1-octies, sia formulata
intervenendo sugli atti normativi in questione e non con la
formula "limitatamente alla parte in cui ...";
all'articolo 10, si riformulino i commi 2-bis,
2-ter, 2-quater, in modo da chiarire il rapporto
tra i diversi atti normativi e amministrativi previsti ed
esplicitando, in particolare, la funzione del regolamento di
delegificazione, di cui al comma 2-quater, individuando
altresì - ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 - le norme generali regolatrici della
materia;
all'articolo 19, comma 4, si ribadisce la necessità di
integrare la previsione di delegificazione, determinando le
norme generali regolatrici della materia e disponendo
l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in
vigore delle norme regolamentari, così come previsto
dall'articolo 17, comma 2 della citata legge n. 400 del
1988;
agli articoli 9-bis, comma 1, lettera e),
11, comma 4-bis, 11-ter, comma 2, coerentemente
con quanto stabilito dal punto 2, lettera h), della
predetta circolare, non si individuino espressamente né gli
atti, né gli organi competenti ad adottarli in relazione agli
adempimenti previsti nelle relative disposizioni.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
agli articoli 18, comma 3-bis e 9, comma
2-bis, dovrebbe - in primo luogo - verificarsi se le
norme qualificate di interpretazione autentica siano
effettivamente tali e non configurino modifiche sostanziali
alla legislazione vigente con effetti retroattivi; ove
effettivamente si trattasse di norme di interpretazione
autentica, ai sensi del punto 3, lettera l), si provveda
a riformulare le relative disposizioni e a collocarle in
singoli articoli, opportunamente rubricati".
(Parere espresso il 27 febbraio 2002).
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali, ha adottato la seguente decisione:
considerato che:
il disegno di legge in esame, che è uno dei
provvedimenti collegati alla manovra finanziaria per il 2002,
interviene in materia di infrastrutture e di trasporti;
la materia comunemente definita "lavori pubblici",
alla quale sono riconducibili numerose tra le disposizioni
recate dal provvedimento, non è espressamente compresa
dall'articolo 117 della Costituzione
tra le materie riservate alla legislazione esclusiva dello
Stato o di legislazione concorrente, e parrebbe di conseguenza
doversi includere nell'ambito di competenza esclusiva
"residuale" delle regioni, di cui all'articolo 117, quarto
comma;
non può tuttavia disconoscersi in via generale la
stretta connessione - che può risolversi in una almeno
parziale sovrapposizione - tra la materia dei "lavori
pubblici" ed altre materie indicate dall'articolo 117: in
primo luogo il "governo del territorio", ma anche le "grandi
reti di trasporto e di navigazione", i "porti e aeroporti
civili", la "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia": materie assegnate alla competenza legislativa
concorrente tra Stato e regioni;
anche le disposizioni del disegno di legge più
direttamente correlate alla materia dei trasporti attengono
per la gran parte alla definizione di procedure e modalità per
la realizzazione di infrastrutture delle reti di trasporto,
oltre che alla concessione di incentivi e contributi volti a
favorire la realizzazione di alcune opere, ovvero volti a
incentivare determinate forme di trasporto, anche al fine di
liberalizzare il mercato e di assicurare un minor impatto
ambientale;
sono dunque connessi alle materie trattate dal testo
in esame, dal punto di vista delle finalità degli interventi -
e appare opportuno considerare nell'apprezzamento del riparto
di competenze - anche alcuni criteri che possono avere
un'incidenza "trasversale", quali la "tutela della
concorrenza" ovvero la "tutela dell'ambiente", che la
Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva
dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere e) ed
s));
al primo comma dell'articolo 5, nel testo emendato
dalle Commissioni riunite VIII e IX, si precisa che le
modificazioni recate da tale articolo alla legge 11 febbraio
1994, n. 109 (legge quadro sui lavori pubblici), hanno natura
transitoria, "nelle more della revisione della legge quadro
sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle
modifiche del titolo V della Costituzione";
l'articolo 7, nel testo emendato dalle Commissioni di
merito, introduce modifiche alla recente legge 21 dicembre
2001, n. 443 (così detta "legge obiettivo") anche al fine di
potenziare le competenze delle regioni all'interno
dell'iter procedurale di individuazione delle opere di
interesse strategico;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) nei limiti in cui le disposizioni recate dal
provvedimento in esame intervengono su materia afferente alla
competenza legislativa concorrente, si invitano le Commissioni
di merito a valutare in quale misura le disposizioni medesime
possano rivestire effettivamente il
carattere di princìpi fondamentali, secondo quanto esige
l'articolo 117, comma 3, della Costituzione;
b) all'articolo 5-bis, comma 2, valutino le
Commissioni l'incidenza della disposizione sull'autonomia
finanziaria degli enti locali, sancita dall'articolo 119,
primo comma, della Costituzione;
c) all'articolo 11, ove le relative norme si
intendessero interamente riconducibili alle materie di
legislazione concorrente "governo del territorio" e "grandi
reti di trasporto", vogliano le Commissioni di merito
riformulare il testo - con particolare riguardo ai commi
4-bis e 4-ter- al fine di ricondurlo nell'ambito
della determinazione dei princìpi fondamentali, rinviando alla
legislazione regionale la disciplina di dettaglio e rimettendo
alla potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo
117, sesto comma, della Costituzione l'organizzazione e lo
svolgimento delle funzioni a tali enti conferite;
d) valutino le Commissioni se l'autorizzazione
all'adozione di regolamenti di delegificazione, di cui agli
articoli 10, comma 2-quater, 17, comma 1, e 19, comma 4,
in relazione alle materie trattate, appaia compatibile con il
sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, il quale
dispone che la potestà regolamentare spetta alle regioni in
tutte le materie che non ricadono nella competenza esclusiva
dello Stato.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo del disegno di legge in oggetto,
ritenuto che, all'articolo 2, comma 1, capoverso 2,
rischia di suscitare dubbi interpretativi di non semplice
soluzione il riferimento alla formalizzazione della
controversia entro il 31 dicembre 2001, quale criterio per
circoscrivere nel tempo la possibilità di ricorrere alla
definizione transattiva delle controversie;
rilevato che la previsione di cui all'articolo 2, comma
1, capoverso 2, dell'applicazione di un coefficiente di
rivalutazione forfettario del 5 per cento annuo all'ammontare
definito in sede transattiva non presenta dubbi di
costituzionalità, in quanto il ricorso alla definizione
transattiva delle controversie è rimesso alla libera scelta
delle parti;
sottolineata l'esigenza di precisare che le possibili
deroghe al codice civile che, ai sensi del comma 1-bis
dell'articolo 5, possono essere apportate in occasione
dell'esercizio della delega intesa ad agevolare il
finanziamento, da parte degli istituti di credito, delle
società di progetto concessionarie o contraenti generali
possono essere solamente quelle dirette ad attuare i principi
e criteri direttivi espressamente previsti dalla delega
stessa;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, capoverso 2, la
Commissione di merito valuti l'opportunità di sostituire le
parole: "formalizzate al 31 dicembre 2001" con le seguenti:
"per le liti pendenti al 31 dicembre 2001";
b) la Commissione di merito valuti l'opportunità
di un approfondimento della natura e degli effetti giuridici
del comma 1, lettera 0a), n. 1, dell'articolo 5 sotto il
profilo del rispetto del principio di tutela della
concorrenza, stabilito all'articolo 4 del Trattato europeo
anche in ordine alle diverse conseguenze di natura
giurisdizionale;
c) all'articolo 5, comma 1-bis, la
Commissione di merito valuti, altresì, l'opportunità di
precisare che le deroghe al codice civile, alle quali si può
procedere in occasione dell'esercizio della delega prevista da
tale comma, possono essere solamente quelle dirette ad attuare
i principi e criteri direttivi espressamente previsti dalla
delega stessa.
PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La Commissione Difesa,
esaminato il disegno di legge C. 2032: "Disposizioni in
materia di infrastrutture e trasporti";
condivisa la previsione di cui all'articolo 12, commi
da 2 a 7, di predisporre un programma straordinario di
interventi per la realizzazione di infrastrutture ed impianti
per i Corpi militari dello Stato e per la Polizia di Stato,
nonché la previsione di cui all'articolo 15, recante
disposizioni in materia di Capitanerie di porto-guardia
costiera,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 12, comma 4, valutino le Commissioni di
merito la necessità di modificare il riferimento al comma 1
ivi previsto con un richiamo al comma 2 della medesima
disposizione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 2, sia soppresso il comma 7-bis;
all'articolo 5, comma 1, lettera 0a.2), sia
soppresso il punto 2);
all'articolo 5, il comma 5 sia sostituito dai
seguenti:
"5. Per garantire la piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità
amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del
predetto organo tecnico consultivo.
5-bis. In apposita unità previsionale di base da
istituirsi nell'ambito del centro di responsabilità di cui al
comma 1 è trasferita, nella misura da determinarsi con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità
previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, contenuta nello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al centro di responsabilità "Opere pubbliche ed
edilizia".
5-ter. Ai fini di cui al comma 1, è altresì
autorizzata la spesa aggiuntiva di un milione di euro annui a
decorrere dall'anno 2002.";
Conseguentemente, al comma 5-bis, primo periodo, le
parole: "Al centro di responsabilità" siano sostituite
dalle seguenti: "All'unità previsionale di base di cui al
comma 5-bis.";
Conseguentemente, al comma 5-ter siano soppresse le
parole: per gli anni 2002, 2003 e 2004.
all'articolo 6, dopo il comma 3 sia aggiunto il
seguente:
"3-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei
commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in euro
1.808.000 per l'anno 2002 e in euro 2.583.000 a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro
582.285 per l'anno 2002, ad euro 1.465.344 per l'anno 2003 e
ad euro 1.244.505 a decorrere dal 2004, l'accantonamento
relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti; quanto
ad euro 1.117.656 per l'anno 2003 e ad euro 1.338.495 a
decorrere dal 2004, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze; quanto ad euro 1.225.715 per
l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali";
all'articolo 6, sia soppresso il comma 4;
all'articolo 9, al comma 2-bis, primo periodo,
dopo le parole: impegni registrati nelle sia aggiunta la
seguente: proprie;
all'articolo 9, al comma 2-ter, le parole:
recati da legge di spesa siano sostituite dalle seguenti:
iscritti nel bilancio dell'ANAS;
all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: per
ciascuno degli anni 2003 e 2004 siano sostituite dalle
seguenti: a decorrere dall'anno 2003;
all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: si
provvede, siano soppresse le seguenti: per l'anno 2002;
sopprimere l'articolo 10-bis;
all'articolo 12, comma 5, primo periodo, dopo le
parole: è istituito siano aggiunte le seguenti: senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
sia soppresso l'articolo 14-bis;
all'articolo 17, comma 4, le parole da: per i
medesimi anni fino a: riduzione siano sostituite dalle
seguenti: mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2003 e 2004;
all'articolo 18, sia soppresso il comma 2;
all'articolo 19, siano soppressi i commi 5 e
5-bis;
all'articolo 19, il comma 6 sia sostituito dal
seguente:
"6. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo
denominato "Fondo da ripartire fra le imprese ferroviarie in
relazione alla contribuzione al trasporto merci", per il quale
sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000
euro per l'anno 2002, di 5.000.000 euro per l'anno 2003 e di
13.000.000 euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie
che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad
effettuare.";
nonché con le seguenti ulteriori condizioni:
all'articolo 5, comma 1, lettera b), numero 3),
sia espressamente precisato che la disposizione di cui si
prevede l'introduzione non si riferisce agli immobili da
dismettere ai sensi della legge n. 410 del 2001;
dopo l'articolo 20-ter sia aggiunto il
seguente:
20-quater. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 9-ter, valuti la
Commissione l'opportunità di ridurre gli oneri derivanti dagli
interventi ivi previsti alla misura di euro 5.164.569 per
l'anno 2002, di euro 10.329.138 per l'anno 2003 ed euro
10.493.707 a decorrere dall'anno 2004, in conformità con le
risorse preordinate allo svolgimento dei mondiali di sci
alpino in Valtellina nell'apposita voce programmatica prevista
nell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle
finanze, nell'ambito del Fondo speciale di conto capitale;
e nel presupposto che:
a seguito della proroga del termine di cui all'articolo
20-bis, comma 1, non è dovuto alcun indennizzo, come
previsto dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 6 del
1998;
gli oneri connessi alla nomina dei commissari
straordinari di cui all'articolo 2, comma 7-ter, siano
posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi
ivi previsti.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La Commissione Finanze,
esaminato il disegno di legge n. 2032, nel testo
modificato dalle Commissioni riunite VIII e IX;
valutate positivamente le disposizioni dallo stesso
recate dirette a promuovere e agevolare la realizzazione di
opere e infrastrutture;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) relativamente al comma 1-bis
dell'articolo 5, valutino le Commissioni di merito che
l'espressione: "istituti di credito" potrebbe non risultare
corretta, qualora si intenda fare riferimento a soggetti
esercenti l'attività creditizia propriamente intesa, alla luce
delle disposizioni recate dal testo unico in materia bancaria,
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 che, in
proposito, utilizza la dizione: "banche";
b) con riferimento alla lettera b) del
medesimo comma, valutino le Commissioni di merito
l'opportunità di individuare il soggetto a cui favore verrebbe
costituito il privilegio generale su tutti i beni e i crediti
della società finanziata e in particolare se si tratti del
soggetto finanziatore;
c) con riferimento all'articolo 5-bis,
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
precisare l'esatto contenuto dell'affermazione per cui il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
all'articolo 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997, va
determinato in modo da "comprendere nel suo ammontare la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", ed in
particolare se debba intendersi nel senso che la misura del
medesimo canone non possa essere inferiore alla entità della
tassa dovuta per la medesima fattispecie.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La Commissione Attività, produttive, commercio e
turismo,
esaminato il disegno di legge C. 2032, recante
disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, nel
testo risultante dagli emendamenti approvati;
valutato positivamente un intervento legislativo volto
a consentire di accelerare la realizzazione di infrastrutture
ed opere pubbliche e di eliminare i vincoli che penalizzano il
sistema italiano dei trasporti e della logistica, dal momento
che tale politica appare suscettibile di
positivi effetti per il sistema produttivo nazionale
attraverso la riduzione dei tempi e dei costi di trasporto per
le imprese;
rilevato che la Camera ha recentemente approvato il
disegno di legge C. 2031, recante misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, il cui
articolo 26 prevede una integrazione all'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nel senso di prevedere
che il Governo, nell'individuazione delle infrastrutture e
degli insediamenti strategici, proceda anche sulla base della
finalità di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del
Paese,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 7, comma 1-bis, capoverso 1, terzo
periodo, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di
contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del
Paese";
e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni l'opportunità di
riformulare l'articolo 3, comma 1-ter, chiarendo quali
fattispecie e condizioni consentano all'autorità pubblica di
disporre l'acquisizione di un bene immobile oggetto di servitù
al patrimonio di soggetti, pubblici o privati, titolari di
concessioni, autorizzazioni o licenze che svolgano servizi di
pubblica utilità, nonché chi sia il soggetto tenuto al
pagamento del risarcimento del danno spettante al proprietario
del bene immobile;
b) con riferimento alle disposizioni recate
dall'articolo 13, valutino le Commissioni la possibilità di
prevedere una proroga biennale dei termini relativi alle
scadenze temporali riguardanti la durata della vita tecnica,
le revisioni speciali e le revisioni generali degli impianti a
fune, ferma restando in ogni caso l'esigenza primaria
dell'idoneità al funzionamento e della sicurezza di tali
impianti;
c) con riferimento alle disposizioni recate
dall'articolo 18, valutino le Commissioni l'opportunità di
evitare che, attraverso la modifica dell'articolo 24, comma 1,
lettera e), della legge n. 57 del 2001, si determini una
eccessiva dispersione delle risorse finanziarie a disposizione
per il completamento e il riequilibrio della rete
interportuale nazionale, apparendo preferibile impiegare tutte
le risorse disponibili per il completamento funzionale degli
interporti già individuati e ammessi al finanziamento;
d) valutino le Commissioni la possibilità di
incrementare le risorse per il finanziamento dei fondi di cui
all'articolo 10, comma 1, ed all'articolo 19, comma 6, al fine
di realizzare necessari interventi aeroportuali e di favorire
lo sviluppo del trasporto per ferrovia.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2032,
recante disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti;
considerato che il provvedimento, collegato alla
manovra finanziaria per il 2002, reca un complesso di misure
volte a favorire lo sviluppo della dotazione infrastrutturale
del Paese e che tali misure presentano forti elementi di
collegamento con le politiche ed i principi dell'ordinamento
comunitario;
considerato che l'Autorità Garante per la concorrenza
ed il mercato, con la comunicazione del 12 febbraio 2002, ha
evidenziato, con riferimento all'articolo 6, preoccupazioni
relative alla compatibilità comunitaria delle disposizioni ivi
contenute in relazione al rispetto del principio comunitario
della tutela della concorrenza;
rilevato, a tale ultimo proposito, che i lavori oggetto
delle disposizioni di cui all'articolo 6 si riferiscono ad un
periodo precedente all'entrata in vigore delle disposizioni
comunitarie in materia di appalti;
considerato che appare opportuno verificare, alla luce
della normativa comunitaria in materia di appalti nei "settori
esclusi", l'effettiva corrispondenza tra la definizione,
contenuta all'articolo 18, comma 3-bis, di lavori
connessi all'intermodalità e la definizione recata dalla
normativa comunitaria concernente il settore dei trasporti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE