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1. Per le finalità
indicate al comma 3
dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, è
autorizzata la spesa di
1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004. |
1. Per le finalità
indicate al comma 3
dell'articolo 10 del
decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, è
autorizzata la spesa di
700.000 euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004. |
|
2. E' facoltà del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti concedere ad
associazioni e società
private l'accesso, a titolo
oneroso, alle procedure
elaborative, agli strumenti
di analisi dei risultati ed
alla banca dati del Sistema
informativo per il
monitoraggio e la
pianificazione dei trasporti
(SIMPT) del Servizio
pianificazione e
programmazione dell'ex
Ministero dei trasporti e
della navigazione. Le
modalità ed i corrispettivi
per l'accesso da parte dei
soggetti di cui al presente
comma sono definiti con
apposito decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Per le finalità di cui al
presente comma, è istituito
apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato. I
corrispettivi per l'accesso
alle procedure elaborative,
agli strumenti di analisi dei
risultati ed alla banca dati
del SIMPT sono versati
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti e destinati alle
finalità di cui al presente
articolo. |
2. Identico. |
|
3. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede, per
i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
3. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
700.000 euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede, per
i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. I commi 2, 2-bis
e 3 dell'articolo 9-bis
del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni,
sono sostituiti dai
seguenti: |
1. Identico: |
|
"2. Le controversie
relative ai progetti speciali
e alle altre opere di cui al
comma 1 possono essere
definite transattivamente su
iniziativa d'ufficio ovvero
su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre
il 30 giugno 2002, nel limite
del 25 per cento delle
pretese di maggiori compensi,
al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese
ed onorari. Detto
procedimento è altresì
applicato a tutti gli
interventi per i quali
risultano iscritte
esclusivamente riserve nella
contabilità dei lavori.
Qualora sulla controversia
sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione
giurisdizionale non
definitiva, il limite per la
definizione transattiva è
elevabile ad un massimo del
50 per cento dell'importo
riconosciuto al netto di
rivalutazione monetaria ed
interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva
si applica un coefficiente di
maggiorazione forfettario
pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione
monetaria e di interessi. |
"2. Le controversie
relative ai progetti speciali
e alle altre opere di cui al
comma 1, per le liti
pendenti al 31 dicembre 2001,
possono essere definite
transattivamente su
iniziativa d'ufficio ovvero
su istanza del creditore da
presentare entro e non oltre
il 30 giugno 2002, nel limite
del 25 per cento delle
pretese di maggiori compensi,
al netto di rivalutazione
monetaria, interessi, spese
ed onorari. Detto
procedimento è altresì
applicato a tutti gli
interventi per i quali
risultano iscritte
esclusivamente riserve nella
contabilità dei lavori.
Qualora sulla controversia
sia intervenuto un lodo
arbitrale o una decisione
giurisdizionale non
definitiva, il limite per la
definizione transattiva è
elevabile ad un massimo del
50 per cento dell'importo
riconosciuto al netto di
rivalutazione monetaria ed
interessi. All'ammontare
definito in sede transattiva
si applica un coefficiente di
maggiorazione forfettario
pari al 5 per cento annuo
comprensivo di rivalutazione
monetaria e di
interessi. |
|
2-bis. L'esame e
la definizione delle domande
avvengono entro tre mesi
dalla data di ricezione di
ciascuna istanza. Per la
procedura d'ufficio lo stesso
termine decorre dalla data
dell'avvio del procedimento.
Nel caso di accettazione
della proposta il termine è
interrotto per il tempo
occorrente
all'Amministrazione ad
acquisire il parere
dell'Avvocatura generale
dello Stato sullo schema di
transazione secondo le norme
di contabilità pubblica.
L'Amministrazione provvede al
pagamento degli importi entro
il mese successivo
dall'acquisizione del parere
dell'Avvocatura generale
dello Stato. |
2-bis. L'esame e
la definizione delle domande
avvengono entro tre mesi
dalla data di ricezione di
ciascuna istanza. Per la
procedura d'ufficio lo stesso
termine decorre dalla data
dell'avvio del procedimento.
Nel caso di accettazione
della proposta il termine è
interrotto per il tempo
occorrente
all'Amministrazione ad
acquisire il parere
dell'Avvocatura generale
dello Stato sullo schema di
transazione secondo le norme
di contabilità pubblica.
L'Amministrazione provvede al
pagamento degli importi entro
i due mesi successivi
dall'acquisizione del
parere dell'Avvocatura
generale dello Stato. |
|
3. La
presentazione dell'istanza
sospende fino al 30 giugno
2002 i termini relativi ai
giudizi pendenti anche in
fase esecutiva. Tale
procedimento si applica
altresì ai progetti speciali
ed alle opere previste dalla
delibera CIPE 8 aprile 1987,
n. 157, individuati
all'articolo 2, comma 2,
della legge 19 dicembre 1992,
n. 488, già trasferiti dal
commissario ad acta ai
sensi dell'articolo 9 del
presente decreto". |
3. Identico". |
|
2. Alla definizione degli
atti di trasferimento delle
opere di cui al comma 1
dell'articolo 9 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.
96, provvede il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti con le procedure di
cui all'articolo 20-bis
del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sulla
base di autocertificazione
della rendicontazione della
spesa finale approvata
dall'organo deliberante e
sottoscritta dal
rappresentante legale
dell'ente destinatario del
trasferimento, per importi
non superiori a 103.000.000
di euro. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentito il
Ministro per gli affari
regionali, sono individuati i
criteri e le modalità di
formazione del campione di
progetti non inferiore al 10
per cento delle opere
definite, da sottoporre a
controllo ai sensi della
presente legge. |
2. Identico. |
|
3. E' istituito presso
il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, senza oneri per il
bilancio dello Stato, un
collegio di revisione per la
verifica dei rendiconti |
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio |
|
presentati dal
commissario ad acta
nominato ai sensi degli
articoli 9 e 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, come da ultimo
modificato dal presente
articolo. Il collegio è
costituito da un magistrato
della Corte dei conti con
qualifica non inferiore a
consigliere che lo presiede,
da un dirigente generale del
Ministero dell' economia e
delle finanze e da un
dirigente generale del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. La verifica dei
rendiconti dovrà riguardare
le attività del commissario
ad acta sotto l'aspetto
dell'efficienza, efficacia ed
economicità della gestione,
nel rispetto delle normative
vigenti. Le delibere del
collegio sono atti
definitivi. |
dello Stato, un collegio
di revisione per la verifica
dei rendiconti presentati dal
commissario ad acta
nominato ai sensi degli
articoli 9 e 9-bis del
decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, come da ultimo
modificato dal presente
articolo. Il collegio è
costituito da un magistrato
della Corte dei conti con
qualifica non inferiore a
consigliere che lo presiede,
da un dirigente generale del
Ministero dell' economia e
delle finanze e da un
dirigente generale del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. La verifica dei
rendiconti dovrà riguardare
le attività del commissario
ad acta sotto l'aspetto
dell'efficienza, efficacia ed
economicità della gestione,
nel rispetto delle normative
vigenti. Le delibere del
collegio sono atti
definitivi. |
|
4. Qualora sia andata
deserta la gara di appalto
per gli affidamenti dei
lavori relativi
all'intervento di edilizia
sovvenzionata di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, la
regione, il comune o
l'istituto autonomo case
popolari, comunque
denominato, possono
contribuire con fondi propri
all'incremento del
finanziamento statale fino al
raggiungimento dei limiti
massimi di costo per gli
interventi di edilizia
residenziale sovvenzionata di
cui al decreto del Ministro
dei lavori pubblici 5 agosto
1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
194 del 20 agosto 1994, ai
fini della completa
realizzazione dell'opera. In
assenza di interesse da parte
di tali soggetti, tramite
accordo di programma tra
regione e comune si provvede
al ridimensionamento
dell'intervento da realizzare
adottando i citati limiti di
costo, fino alla capienza del
finanziamento statale
concesso. |
4. Agli
interventi di edilizia
sovvenzionata di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, si
applicano i limiti di costo
di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici
5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale
n. 194 del 20 agosto
1994, nel caso in cui le gare
di appalto per la
realizzazione dei lavori
siano andate deserte per
almeno due volte. In tale
ultimo caso si può procedere
ad una eventuale riduzione
del numero degli alloggi da
realizzare. In alternativa,
il concessionario del
programma di cui al predetto
articolo 18 può contribuire
con fondi propri
all'incremento del
finanziamento statale, nei
limiti massimi di costo di
cui al citato decreto del
Ministro dei lavori pubblici
5 agosto 1994, ai fini della
completa realizzazione
dell'opera. |
| 5. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 4 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, territorialmente competenti. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo |
|
2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, in
favore dei dipendenti
pubblici impegnati nella
lotta alla criminalità. |
|
5. La scadenza dei
termini di centottanta giorni
e di centoventi giorni,
previsti rispettivamente
dall'articolo 11, comma 2, e
dall'articolo 12, comma 2,
della legge 30 aprile 1999,
n. 136, già differita, da
ultimo, al 31 ottobre 2001
dall'articolo 145, comma 81,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è ulteriormente
differita al 31 ottobre 2002.
Il finanziamento degli
interventi così attivati è
comunque subordinato alle
disponibilità esistenti alla
data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione
del programma di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
6. La scadenza
dei termini di centottanta
giorni e di centoventi
giorni, previsti
rispettivamente dall'articolo
11, comma 2, e dall'articolo
12, comma 2, della legge 30
aprile 1999, n. 136, già
differita, da ultimo, al 31
ottobre 2001 dall'articolo
145, comma 81, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è
ulteriormente differita a
nove mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. Il
finanziamento degli
interventi così attivati è
comunque subordinato alle
disponibilità esistenti alla
data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione
del programma di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
|
6. A seguito della
mancata attivazione da parte
della regione degli accordi
di programma ai sensi
dell'articolo 11 della legge
30 aprile 1999, n. 136, per
la localizzazione degli
interventi di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, si
procede, su richiesta del
soggetto proponente, con
contemporanea comunicazione
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, alla
rilocalizzazione del
programma in altra regione.
In tale caso, il presidente
della giunta regionale e il
sindaco del comune
interessati alla nuova
localizzazione, sottoscrivono
un accordo di programma, ai
sensi dell'articolo 34 del
testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, da ratificare entro
il 30 giugno 2002. Il
finanziamento dei programmi è
comunque subordinato alle
disponibilità esistenti alla
data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione
del programma di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
7. A seguito
della mancata attivazione da
parte della regione degli
accordi di programma ai sensi
dell'articolo 11 della legge
30 aprile 1999, n. 136, per
la localizzazione degli
interventi di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, si
procede, su richiesta del
soggetto proponente, con
contemporanea comunicazione
alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, alla
rilocalizzazione del
programma in altra regione.
In tale caso, il presidente
della giunta regionale e il
sindaco del comune
interessati alla nuova
localizzazione, sottoscrivono
un accordo di programma, ai
sensi dell'articolo 34 del
testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, da ratificare
entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. Il
finanziamento dei programmi è
comunque subordinato alle
disponibilità esistenti alla
data di ratifica da parte del
comune dell'accordo di
programma, sullo stanziamento
destinato alla realizzazione
del programma di cui
all'articolo 18 del
decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203. |
|
7. Ai programmi
integrati, localizzati o
rilocalizzati ai sensi
dell'articolo 11 della legge
30 aprile 1999, n. 136, non
si applica il punto 3 della
delibera CIPE 20 dicembre
1991, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.
15 del 20 gennaio 1992, per
quanto attiene la richiesta
di attestazione di conformità
ai prefetti competenti per
territorio. |
Soppresso. |
|
8. Per i lavori
di rilevante interesse
nazionale per le implicazioni
occupazionali ed i connessi
riflessi sociali di cui
all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135,
individuati con i decreti del
Presidente del Consiglio dei
ministri ivi previsti, la cui
esecuzione non sia ancora
iniziata o proseguita,
ovvero, se iniziata o
proseguita, risulti comunque
sospesa alla data di entrata
in vigore della presente
legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri
dispone, di norma,
l'utilizzazione delle somme
non impiegate ai sensi di
quanto disposto al comma 5
del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 67 del 1997,
revocando contestualmente la
nomina dei relativi
commissari straordinari. Per
tutti gli interventi ritenuti
prioritari il Presidente del
Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, dispone la nomina
di uno o più nuovi commissari
straordinari, cui spetterà
l'assunzione di ogni
determinazione, anche di
carattere contrattuale,
ritenuta necessaria e
comunque utile per pervenire
all'avvio ovvero alla
prosecuzione dei lavori,
anche sospesi. Le
determinazioni assunte dai
commissari straordinari sono
vincolanti per le
amministrazioni competenti.
Restano applicabili i commi
2, 3, 4, 4-bis e
4-quater dell'articolo
13 del citato decreto-legge
n. 67 del 1997. |
| 9. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione del decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, |
|
con modificazioni, dalla
legge 16 ottobre 1975, n.
492, ed agli articoli 2 e 10
della legge 8 agosto 1977, n.
513, è dimostrato dai singoli
mutuatari attraverso la
presentazione della relativa
autocertificazione
all'istituto mutuante. Il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti è autorizzato ad
effettuare controlli a
campione per verificare le
dichiarazioni contenute nelle
autocertificazioni. |
|
10. Al comma 49
dell'articolo 52 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "Il commissario ad
acta previsto
dall'articolo 10 del
decreto-legge 4 settembre
1987, n. 366, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
novembre 1987, n. 452, con
propria determinazione,
affida entro due mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti nomina un
commissario ad acta
che, con propria
determinazione, affida entro
sei mesi". |
|
|
|
|
1. Le procedure
impositive di servitù
previste dalle leggi in
materia di trasporti,
telecomunicazioni, acque,
energia, si applicano anche
per gli impianti già eseguiti
e utilizzati, fatti salvi i
diritti acquisiti dagli
aventi titolo fino alla
imposizione della servitù
medesima. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del
testo unico di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, si applica alle servitù
di cui al presente comma la
procedura di cui all'articolo
43 del medesimo testo
unico. |
1. Le procedure
impositive di servitù
previste dalle leggi in
materia di trasporti,
telecomunicazioni, acque,
energia, relative a
servizi di interesse
pubblico, si applicano anche
per gli impianti che siano
stati eseguiti e utilizzati
prima della data di entrata
in vigore della presente
legge, fermo restando il
diritto dei proprietari delle
aree interessate alle
relative indennità. |
|
2. Ai fini di
cui al comma 1, sono fatti
salvi i diritti acquisiti
dagli aventi titolo fino
all'imposizione della
servitù. |
| 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'autorità pubblica può procedere, ai sensi dell'articolo 43 del medesimo testo unico, disponendo, con oneri di esproprio a carico dei soggetti |
|
beneficiari, l'eventuale
acquisizione del bene
immobile sul quale sia stata
imposta la servitù, al
patrimonio di soggetti,
privati o pubblici, titolari
di concessioni,
autorizzazioni o licenze che
svolgano, anche in base alla
legge, servizi di interesse
pubblico nei settori di cui
al comma 1. |
|
(Disposizioni in |
|
1. All'articolo 58,
comma 1, numero 62), del
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica
utilità, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, sono aggiunte, in fine,
le parole: "limitatamente
alle norme riguardanti
l'espropriazione". |
|
|
|
|
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del
provvedimento attuativo del
Registro italiano dighe (RID)
di cui all'articolo 91 del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive
modificazioni, i soggetti
gestori delle dighe di cui
all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 1994,
n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono
tenuti ad iscriversi al RID
ed a corrispondere al
medesimo un contributo annuo
per le attività di vigilanza
e controllo svolte dallo
stesso. Per le altre attività
che, in base alle vigenti
norme, il RID è tenuto ad
espletare nelle fasi di
progettazione e costruzione
delle predette dighe, è
stabilito altresì, a carico
dei richiedenti, un diritto
di istruttoria. |
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore del
provvedimento attuativo del
Registro italiano dighe (RID)
di cui all'articolo 91 del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e successive
modificazioni, i
concessionari delle
dighe di cui all'articolo 1
del decreto-legge 8 agosto
1994, n. 507, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21
ottobre 1994, n. 584, sono
tenuti ad iscriversi al RID
ed a corrispondere al
medesimo un contributo annuo
per le attività di vigilanza
e controllo svolte dallo
stesso. Per le altre attività
che, in base alle vigenti
norme, il RID è tenuto ad
espletare nelle fasi di
progettazione e costruzione
delle predette dighe, è
stabilito altresì, a carico
dei richiedenti, un diritto
di istruttoria. |
| 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, nel rispetto | 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e dei diritti previsti al comma 1, nonché |
|
del principio di copertura
dei costi sostenuti e delle
modalità di riscossione degli
stessi. |
delle modalità di
riscossione degli stessi, nel
rispetto del principio di
copertura dei costi sostenuti
dal RID. |
|
3. Con il decreto di
cui al comma 2 è altresì
determinato, in sede di prima
applicazione della presente
legge, l'ammontare dei
contributi e diritti di cui
al medesimo comma 2, nonché
la quota parte delle entrate,
da destinare ad investimenti
e potenziamento, che dovrà
essere compresa tra il 50 e
il 70 per cento. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Alla legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
1. Nelle more della
revisione della legge quadro
sui lavori pubblici, allo
scopo di adeguare la stessa
alle modifiche al titolo V
della parte seconda della
Costituzione, alla legge
11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti
modificazioni: |
|
a) all'articolo
2: 1) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993"; 2) al comma 4, le parole: "Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con |
|
espressa previsione del
contratto di concessione, di
affidare a terzi appalti
corrispondenti a una
percentuale minima del 30 per
cento del valore globale dei
lavori oggetto della
concessione, pur prevedendo
la facoltà per i candidati di
aumentare tale percentuale,
oppure invitare i candidati
concessionari a dichiarare
nelle loro offerte la
percentuale, ove sussista,
del valore globale dei lavori
oggetto della concessione che
essi intendono affidare a
terzi"; b) all'articolo 4, comma 17, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "500.000 euro"; le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"; le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale"; c) all'articolo 8: 1) al comma 2, le parole: "150.000 Ecu" sono sostituite dalle seguenti: "150.000 euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro"; 2) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento"; d) all'articolo 12: 1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile"; |
|
2) dopo il
comma 8, è aggiunto il
seguente: "8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio"; e) all'articolo 13: 1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1"; 2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque ai lavori afferenti la progettazione, la posa in opera e la manutenzione programmata di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, qualora gli stessi superino in valore l'1 per cento dell'importo totale dei lavori"; |
|
a) all'articolo
14, comma 1, dopo le parole:
"L'attività di realizzazione
dei lavori di cui alla
presente legge" sono inserite
le seguenti: "di singolo
importo superiore a 200.000
euro". Il comma 3 è
sostituito dal seguente: |
f) all'articolo
14: 1) al comma 1, dopo le parole: "L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge" sono inserite le seguenti: "di singolo importo superiore a 200.000 euro"; |
|
2) il comma 3 è
sostituito dal seguente: |
| "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di | "3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di |
|
recupero del patrimonio
esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i
progetti cantierabili, nonché
gli interventi per i quali
ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale
privato maggioritario"; |
recupero del patrimonio
esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi
approvati, nonché gli
interventi per i quali
ricorra la possibilità di
finanziamento con capitale
privato maggioritario"; |
|
3) al comma 6,
dopo le parole: "è
subordinata" sono inserite le
seguenti: ",per i lavori di
importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa
approvazione di uno studio di
fattibilità e, per i lavori
di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro,"; 4) al comma 7, sono soppresse le parole: "o un tronco di lavoro a rete"; g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: "e momenti di verifica" è inserita la seguente: "tecnica"; h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: "10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste. 11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico. |
|
12. Per
l'affidamento di incarichi di
progettazione il cui importo
stimato sia inferiore a
100.000 euro le stazioni
appaltanti possono procedere
all'affidamento ai soggetti
di cui al comma 1, lettere
d), e), f) e g),
di loro fiducia, previa
verifica dell'esperienza e
della capacità professionale
degli stessi e con
motivazione della scelta in
relazione al progetto da
affidare"; |
|
b) all'articolo
19, comma 1, lettera
b), le parole da:
"qualora" fino ad:
"archeologici" sono
sostituite dalle seguenti: ";
in tal caso l'appaltatore
risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla
necessità di introdurre
varianti in corso d'opera a
causa di carenze del progetto
esecutivo dallo stesso
redatto". Al comma 4 dello
stesso articolo le parole:
"in ogni caso" sono
sostituite dalle seguenti:
"salvo il caso di cui al
comma 5,"; e le parole:
"numero 1)," sono
soppresse; |
i) all'articolo
19: 1) al comma 1, lettera b), le parole da: "qualora" fino ad: "archeologici" sono sostituite dalle seguenti: "; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto"; |
|
2) dopo il comma
1-bis, è inserito il
seguente: "1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto al di sotto della soglia comunitaria ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta"; |
|
c) all'articolo
19, comma 2, le parole: ",
che comunque non può superare
il 50 per cento dell'importo
totale dei lavori. Il prezzo
può essere corrisposto a
collaudo effettuato in
un'unica rata o in più rate
annuali, costanti o
variabili" sono soppresse. Al
comma 2-bis dello
stesso articolo, le parole:
"La durata della concessione
non può essere superiore a
trenta anni" sono
soppresse; |
3) al comma 2, le parole: "Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora necessario"; le parole: ", che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili" sono soppresse; |
|
è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "A titolo
di prezzo, i soggetti
aggiudicatori possono cedere
in proprietà o diritto di
godimento beni immobili nella
propria disponibilità, o allo
scopo espropriati, la cui
utilizzazione sia strumentale
o connessa all'opera da
affidare in concessione,
nonché beni immobili che non
assolvono più a funzioni di
interesse pubblico, già
indicati nel programma di cui
all'articolo 14"; |
|
vedi lettera c) |
4) al comma
2-bis, le parole: "La
durata della concessione non
può essere superiore a trenta
anni" sono sostituite
dalle seguenti:
"L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di
assicurare il perseguimento
dell'equilibrio
economico-finanziario degli
investimenti del
concessionario, può stabilire
che la concessione abbia una
durata anche superiore a
trenta anni, tenendo conto
del rendimento della
concessione, della
percentuale del prezzo di cui
al comma 2 sull'importo
totale dei lavori, e dei
rischi connessi alle
modifiche delle condizioni
del mercato"; 5) dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: "2-ter. Le amministrazioni aggiudicatici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera. 2-quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza, con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti"; |
|
vedi lettera b) |
6) al comma 4,
le parole: "in ogni caso"
sono sostituite dalle
seguenti: "salvo il caso di
cui al comma 5,"; e le
parole: "numero 1)," sono
soppresse; |
|
7) al comma 5,
dopo le parole: "i contratti"
sono inserite le seguenti: "
di cui al comma 1, lettera
a), di importo
inferiore a 500.000 euro e i
contratti"; |
|
d) all'articolo
20, comma 4, dopo le parole:
"previo parere del Consiglio
superiore dei lavori
pubblici" sono inserite le
seguenti: "per i lavori di
importo pari o superiore a
25.000.000 di euro"; |
l) identica; |
|
m) all'articolo
21: 1) al comma 1-bis, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio"; 2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore"; n) all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: "Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui |
|
al decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio
2000, n. 34, di non trovarsi
in nessuna delle cause di
esclusione dalle gare
d'appalto e di non aver
presentato domanda in numero
superiore a quanto previsto
al secondo periodo del
presente comma. Le stazioni
appaltanti procedono a
verifiche a campione sui
soggetti concorrenti e
comunque sui soggetti
aggiudicatari"; o) all'articolo 24: 1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente: "0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;" 2) al comma 1, lettera a), le parole: "non superiore a 300.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro"; alle lettere b) e c), la parola: "ECU" è sostituita dalla seguente: "euro"; 3) al comma 5, le parole: "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere 0a) e b)." p) all'articolo 26: 1) al comma 1, è premesso il seguente: "01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554"; |
|
2) al comma 4,
dopo le parole: "inflazione
reale" sono inserite le
seguenti: "accertato su base
nazionale con riferimento
alla specifica categoria di
lavoro da eseguire"; dopo le
parole: "nell'anno
precedente" sono inserite le
seguenti: "a quello di
presentazione
dell'offerta"; 3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: "Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento"; q) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione"; r) all'articolo 30: 1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento"; il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento"; |
| e) all'articolo 30, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero | 2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero da altri soggetti |
|
da altri soggetti
autorizzati secondo i criteri
stabiliti dal regolamento.
Fino alla data di entrata in
vigore delle norme
regolamentari relative alla
predetta autorizzazione tale
verifica può essere
effettuata anche da soggetti
esperti in possesso di
adeguata qualificazione,
individuati secondo i criteri
stabiliti dalle stazioni
appaltanti"; |
autorizzati secondo i
criteri stabiliti dal
regolamento. Fino alla data
di entrata in vigore delle
norme regolamentari relative
alla predetta autorizzazione
tale verifica può essere
effettuata anche da soggetti
esperti in possesso di
adeguata qualificazione,
individuati secondo i criteri
stabiliti dalle stazioni
appaltanti. Gli incarichi
di validazione di ammontare
inferiore a 200.000 euro
possono essere affidati a
soggetti di fiducia della
stazione appaltante. La
validazione deve essere
affidata a soggetti esterni
nel caso in cui il progetto
sia stato redatto dagli
uffici tecnici e la stazione
appaltante non disponga di un
sistema interno di controllo
di qualità. In ogni caso, il
soggetto che effettua la
verifica del progetto deve
essere munito di una polizza
di responsabilità civile
professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento
dell'attività di propria
competenza per tutta la
durata dei lavori"; |
|
f) all'articolo
30, comma 7-bis è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il
sistema, una volta istituito,
è obbligatorio per tutti i
contratti di cui all'articolo
19, comma 1, lettera
b), di importo
superiore a 75 milioni di
euro"; |
3) al comma
7-bis è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Il sistema, una volta
istituito, è obbligatorio per
tutti i contratti di cui
all'articolo 19, comma 1,
lettera b), di importo
superiore a 75 milioni di
euro."; |
|
s) all'articolo
32: 1) al comma 2, sono premesse, le parole: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge,"; 2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento"; 3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di |
|
risoluzione delle
controversie nella materia
dei lavori pubblici come
definita all'articolo 2"; |
|
g) all'articolo
37-bis sono
apportate le seguente
modificazioni: al comma 1, le
parole:"Entro il 30
giugno di ogni anno" sono
soppresse; è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"2-bis. Le
amministrazioni
aggiudicatrici rendono nota
la presentazione delle
proposte entro quindici
giorni dalla ricezione,
pubblicando un avviso nelle
forme di cui all'articolo 14,
comma 8, della presente
legge, nonché a decorrere
dalla sua istituzione, sul
sito informatico individuato
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'articolo 24 della
legge 24 novembre 2000, n.
340"; |
t) all'articolo
37-bis: 1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti"; 2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agicoltura possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1"; |
|
3) dopo il
comma 2, sono aggiunti i
seguenti: "2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo. 2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono: a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento; b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione; c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis"; |
| h) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla | u) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla |
|
pubblicazione dell'avviso
relativo alla presentazione
della prima proposta."; |
pubblicazione dell'avviso
relativo alla presentazione
della prima proposta. Ove
necessario, il responsabile
del procedimento concorda per
iscritto con il promotore un
più lungo programma di esame
e valutazione. Qualora una
delle proposte presentate nei
due mesi successivi alla
pubblicazione dell'avviso
risulti più conveniente della
prima, le amministrazioni
aggiudicatrici devono
invitare il primo proponente
ad adeguare la propria. In
tal caso il primo proponente
verrà designato come
promotore; nel caso
contrario, si passerà alla
proposta più conveniente. La
procedura di cui sopra è
estesa anche alle proposte
già ricevute dalle
amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora
istruite. In questo caso i
termini si intendono
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
presente disposizione"; |
|
i) all'articolo
37-quater, comma 1, le
parole: "31 dicembre" sono
sostituite dalle seguenti:
"tre mesi dalla pronuncia di
cui all'articolo
37-ter". |
v) all'articolo
37-quater: 1) al comma 1, all'alinea, le parole: "31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso;"; 2) al comma 5, primo periodo, le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo."; 3) il comma 6 è abrogato; 4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo"; z) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: "1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, i affidatari soggetti |
|
della concessione
sono responsabili del buon
adempimento della stessa, in
solido con la società di
progetto. Il contratto di
concessione stabilisce le
modalità per la eventuale
cessione delle quote della
società di progetto, fermo
restando che i soci che hanno
concorso a formare i
requisiti per la
qualificazione sono tenuti a
partecipare alla società ed a
garantire, nei limiti del
contratto di concessione, il
buon adempimento degli
obblighi del concessionario,
sino a che l'opera sia
realizzata e collaudata.
L'ingresso nel capitale
sociale della società di
progetto e lo smobilizzo
delle partecipazioni da parte
di banche ed altri
investitori istituzionali che
non abbiano concorso a
formare i requisiti per la
qualificazione possono
tuttavia avvenire in
qualsiasi momento."; aa) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente: "Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). - 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti". 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto; b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i |
|
finanziamenti, privilegio
generale su tutti i beni ed i
crediti della società stessa,
anche a consistenza
variabile; c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese; d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento. 3. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. |
|
2. Al fine di ampliare
l'area del subappalto, al
comma 3 dell'articolo 18
della legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive
modificazioni, le parole: "30
per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "50 per
cento". |
4. Identico. |
|
5. All'articolo
18, comma 12, della legge 19
marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni, il
primo periodo è sostituito
dai seguenti: "Le
disposizioni di cui al
presente articolo si
applicano ai soli subappalti
che siano singolarmente di
importo superiore al 2 per
cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo
superiore a 100.000 euro; si
applicano altresì alle sole
forniture con posa in opera e
noli a caldo che siano
singolarmente di importo
superiore al 2 per cento
dell'importo dei lavori
affidati o di importo
superiore a 100.000 euro e
per le quali, inoltre,
l'incidenza del costo della
mano d'opera e del personale,
relativamente al cantiere cui
si riferisce l'appalto, sia
superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto.
L'appaltatore trasmette al
committente, prima
dell'inizio delle
prestazioni, una
comunicazione concernente il
nome del subaffidatario,
l'oggetto e l'importo del
subcontratto". |
|
3. Nell'esercizio del
potere regolamentare di cui
all'articolo 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni, il
Governo provvede ad adeguare
il regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, alle previsioni della
presente legge apportando
altresì allo stesso le
modificazioni la cui
opportunità sia emersa nel
corso del primo periodo di
applicazione della medesima
legge. Il Governo provvede
altresì a modificare il
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, anche al fine di
aggiornare i requisiti
richiesti alle imprese,
secondo regole che migliorino
la qualificazione del mercato
e la adeguata concorrenza. |
6. Identico. |
|
4. Dopo il comma 2
dell'articolo 188 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, è inserito il
seguente: "2-bis. Possono far parte, inoltre, delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici". |
7. All'articolo 28,
comma 4, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Possono far
parte delle commissioni di
collaudo, limitatamente ad un
solo componente, i funzionari
amministrativi che abbiano
prestato servizio per almeno
5 anni in uffici pubblici. E'
abrogata ogni diversa
disposizione, anche di natura
regolamentare". |
|
5. Al comma 5
dell'articolo 151 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera: "d-bis) funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici". |
Vedi comma 7. |
|
8. Per garantire la
piena autonomia funzionale ed
organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici
ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è
istituito un apposito centro
di responsabilità
amministrativa nello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti per il
funzionamento del predetto
organo tecnico consultivo. 9. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 8 è |
|
trasferita, nella misura
da determinare con decreto
del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia
e delle finanze, quota parte
delle risorse iscritte per
l'anno finanziario 2002
nell'unità previsionale di
base 3.1.1.0 - Funzionamento,
dello stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, al centro di
responsabilità "Opere
pubbliche ed edilizia". 10. Ai fini di cui al comma 8, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002. 11. All'unità previsionale di base di cui al comma 9 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili. 12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello |
|
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di |
|
1. Il canone per
l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche di cui
all'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, applicato alle
occupazioni permanenti e
temporanee per la
realizzazione di
infrastrutture pubbliche e
private di preminente
interesse nazionale destinate
all'erogazione di servizi di
pubblica utilità, è
determinato in modo da
comprendere nel suo ammontare
la tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche di
cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, nonché ogni altro
onere imposto dalle province
e dai comuni per le
occupazioni connesse con la
realizzazione di dette
infrastrutture. 2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" sono sostituite dalle seguenti: "di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori". |
|
|
|
|
1. Il comma 2
dell'articolo 131 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato; proseguono
pertanto, senza soluzione |
1. Identico. |
|
di continuità, le
concessioni rilasciate alla
TAV Spa dall'ente Ferrovie
dello Stato il 7 agosto 1991
e il 16 marzo 1992, ivi
comprese le successive
modificazioni ed
integrazioni, ed i
sottostanti rapporti di
general contracting
instaurati dalla TAV Spa
pertinenti le opere di cui
all'articolo 2, lettera
h), della legge 17
maggio 1985, n. 210, e
successive modificazioni. |
|
2. Il comma 4
dell'articolo 131 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è
abrogato; conseguentemente
prosegue il programma di
ammodernamento e
potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie
previsto dalla legge 22
dicembre 1986, n. 910, e
successive modificazioni.
Nelle more dell'assunzione da
parte delle regioni delle
attività amministrative sulle
aziende ferroviarie in
concessione ed in gestione
commissariale, il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti svolge, proseguendo
nei rapporti già in essere, i
compiti di coordinamento e
vigilanza, dandone
informazione alla Presidenza
del Consiglio dei
ministri. |
2. Identico. |
|
3. Le società
costituite ai sensi
dell'articolo 31 della legge
17 maggio 1999, n. 144,
subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi
imputabili alle
corrispondenti gestioni
commissariali governative
alla data del 31 dicembre
2000. |
3. Le società
costituite ai sensi
dell'articolo 31 della legge
17 maggio 1999, n. 144,
subentrano in tutti i
rapporti attivi e passivi
imputabili alle
corrispondenti gestioni
commissariali governative
alla data del 31 dicembre
2000. Il periodo
transitorio di affidamento,
da parte delle regioni, della
gestione dei servizi alle
suddette società, fissato al
31 dicembre 2003 dal comma
3-bis dell'articolo 18
del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e
successive modificazioni, è
prorogabile per un biennio;
ad esso si applicano le
disposizioni di cui ai commi
3 e 4 dell'articolo 35 della
legge 28 dicembre 2001, n.
448. |
|
4. Le disponibilità in
conto competenza ed in conto
residui iscritte nei capitoli
7094, 7098 e 7099 dell'unità
previsionale di base 2.2.1.9
"Ferrovie dello Stato" del
centro di responsabilità
amministrativa "Trasporti
terrestri" dello stato di
previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione
per l'anno 2001, non
impegnate entro il 31
dicembre 2001, possono essere
impegnate entro l'anno
2002. |
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, determinato in euro 1.808.000 per l'anno 2002 e in 2.583.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero |
|
dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente
utilizzando, quanto a 582.285
euro per l'anno 2002,
1.465.344 euro per l'anno
2003 e 1.244.505 euro a
decorrere dal 2004,
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e trasporti;
quanto a 1.117.656 euro per
l'anno 2003 e 1.338.495 euro
a decorrere dal 2004,
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e
delle finanze; quanto a
1.225.715 euro per l'anno
2002, l'accantonamento
relativo al Ministero delle
politiche agricole e
forestali. |
|
(Regolazione di partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale |
|
1. La regolazione
delle partite debitorie con
le ferrovie concesse ed in ex
gestione commissariale
governativa prevista
dall'articolo 145, comma 30,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è effettuata, nei
limiti delle risorse ivi
assentite, sulla base dei
disavanzi maturati alla data
del 31 dicembre 2000,
relativi ai servizi di
competenza statale,
comprensivi degli oneri per
trattamento di fine rapporto
e ferie non godute del
personale dipendente, come
risultanti dai bilanci
debitamente certificati dagli
organi di controllo,
procedendo a compensare in
diminuzione del disavanzo,
così determinato, eventuali
partite creditorie per lo
Stato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende. |
|
|
|
|
1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere
strategiche di preminente
interesse nazionale,
individuate in apposito
programma approvato dal
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica (CIPE), e per le
attività di istruttoria e
monitoraggio sulle stesse,
nonché per opere di
captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a
garantire continuità
dell'approvvigionamento
idrico per quanto di
competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, sono autorizzati
limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di
190.400.000 euro per l'anno
2003 e di 149.400.000 euro
per l'anno 2004. Le predette
risorse, unitamente a quelle
provenienti da rimborsi
comunitari, integrano i
finanziamenti pubblici,
comunitari e privati allo
scopo disponibili. Con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, sono
individuati i soggetti
autorizzati a contrarre mutui
o ad effettuare altre
operazioni finanziarie e le
quote a ciascuno assegnate,
sono stabilite le modalità di
erogazione delle somme dovute
dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da
utilizzare per le attività di
progettazione, istruttoria e
monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della
realizzazione delle opere
sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo
da istituire nello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi
di cui al presente
articolo. |
1. Per la progettazione e
realizzazione delle opere
strategiche di preminente
interesse nazionale,
individuate in apposito
programma approvato dal
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica (CIPE), e per le
attività di istruttoria e
monitoraggio sulle stesse,
nonché per opere di
captazione ed adduzione di
risorse idriche necessarie a
garantire continuità
dell'approvvigionamento
idrico per quanto di
competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, sono autorizzati
limiti di impegno
quindicennali di 193.900.000
euro per l'anno 2002, di
190.400.000 euro per l'anno
2003 e di 149.400.000 euro
per l'anno 2004. Le predette
risorse, che, ai fini del
soddisfacimento del principio
di addizionalità, devono
essere destinate, per almeno
il trenta per cento, al
Mezzogiorno, unitamente a
quelle provenienti da
rimborsi comunitari,
integrano i finanziamenti
pubblici, comunitari e
privati allo scopo
disponibili. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono
individuati i soggetti
autorizzati a contrarre mutui
o ad effettuare altre
operazioni finanziarie e le
quote a ciascuno assegnate,
sono stabilite le modalità di
erogazione delle somme dovute
dagli istituti finanziatori
ai mutuatari e le quote da
utilizzare per le attività di
progettazione, istruttoria e
monitoraggio. Le somme non
utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della
realizzazione delle opere
sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad apposito capitolo
da istituire nello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti per gli interventi
di cui al presente
articolo. 2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, è sostituito dal seguente: "1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, individua |
| le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. L'individuazione è operata, a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti. Nell'individuare le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica e di contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese. Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L'inserimento nel programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-ter), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma. In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al |
|
fine del congiunto
coordinamento e realizzazione
delle opere". 3. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Il programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni: a) elenco delle infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare; b) costi stimati per ciascuno degli interventi; c) risorse disponibili e relative fonti di finanziamento; d) stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati; e) quadro delle risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per il completamento degli interventi". 4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) attribuzione al CIPE, integrato dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo, di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione dell'opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le proposte ed assicura il supporto necessario per l'attività del CIPE, avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione offerta dalle regioni o province autonome interessate, con oneri a proprio carico;". |
|
5. All'articolo
1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, dopo il comma
3, è inserito il seguente:
"3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l'approvazione dei progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell'intervento nonché la pubblica utilità dell'opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato". 6. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto Universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004. 7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 8. L'articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni, è abrogato limitatamente alla parte in cui dispone la sospensione della realizzazione delle tratte, successive alla prima, dell'autostrada Livorno-Grosseto- Civitavecchia. |
|
2. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 193.900.000
euro per l'anno 2002,
384.300.000 euro per l'anno
2003 e 533.700.000 euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per gli anni 2002,
2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
9. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 1, pari a
193.900.000 euro per l'anno
2002, 384.300.000 euro per
l'anno 2003 e 533.700.000
euro a decorrere dall'anno
2004, si provvede, per gli
anni 2002, 2003 e 2004,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
10. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sentito il
parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che
si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, un
decreto legislativo inteso a
riformare ed aggiornare la
legge 17 dicembre 1971, n.
1158, relativa
all'attraversamento stabile
dello Stretto di Messina,
attenendosi ai seguenti
principi e criteri
direttivi: a) riconduzione della procedura di approvazione del progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e relative norme di attuazione, applicabili all'opera in oggetto, in virtù della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della medesima legge n. 443 del 2001; b) qualificazione della società "Stretto di Messina" quale organismo di diritto pubblico cui sono demandate le attività per la realizzazione dell'opera, in conformità alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998. |
|
|
|
| 1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al | 1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al |
|
miglioramento della
sicurezza stradale sulla rete
classificata nazionale,
approvato dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti in coerenza con il
Piano nazionale della
sicurezza stradale approvato
dal CIPE, è autorizzato un
limite di impegno
quindicennale di 20.000.000
di euro per l'anno 2002,
quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da mutui
o altre operazioni
finanziarie che l'Ente
nazionale per le strade
(ANAS) è autorizzato ad
effettuare. |
miglioramento della
sicurezza stradale sulla rete
classificata nazionale,
con priorità per le strade ad
elevata incidentalità,
approvato dal Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti in coerenza con il
Piano nazionale della
sicurezza stradale approvato
dal CIPE, è autorizzato un
limite di impegno
quindicennale di 20.000.000
di euro per l'anno 2002,
quale concorso dello Stato
agli oneri derivanti da
mutui o altre operazioni
finanziarie che l'Ente
nazionale per le strade
(ANAS) è autorizzato ad
effettuare. |
|
2. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
20.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2002, si
provvede, per gli anni 2002,
2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
2. Identico. |
|
3. All'articolo
59, comma 1, del testo unico
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, dopo la
lettera b) è aggiunta
la seguente: "b-bis) il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma)". |
|
|
|
| 1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni | 1. Al fine di ridurre l'impatto del sistema stradale ed autostradale sul territorio e di migliorarne la qualità, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il fondo di rotazione per la progettazione di opere di compensazione ambientale. Per la costituzione del suddetto fondo è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da |
|
finanziarie che l'ANAS è
autorizzato ad effettuare. Il
fondo di rotazione è
destinato al finanziamento di
interventi diretti a
migliorare la qualità
ambientale della viabilità
esistente anche attraverso la
realizzazione di
compensazione, nonché alla
promozione di iniziative
pilota che, nel caso di
territori di particolare
fragilità dal punto di vista
naturalistico e
paesaggistico, possono fare
ricorso ai concorsi per
idee. |
mutui o altre operazioni
finanziarie che l'ANAS è
autorizzato ad effettuare. Il
fondo di rotazione è
destinato al finanziamento di
interventi diretti a
migliorare la qualità
ambientale della viabilità
esistente anche attraverso
la realizzazione di
compensazione, nonché alla
promozione di iniziative
pilota che, nel caso di
territori di particolare
fragilità dal punto di vista
naturalistico e
paesaggistico, possono fare
ricorso ai concorsi di
idee. |
|
2. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio,
sono definite le modalità e
le procedure per
l'utilizzazione del fondo. |
2. Identico. |
|
3. Il disposto
dell'articolo 55, comma 22,
della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, si intende nel senso
che l'ANAS procede con
cadenza periodica alla
ricognizione dei residui
passivi derivanti da impegni
registrati nelle proprie
scritture contabili, non
utilizzabili entro il periodo
di tempo di validità del
piano o programma nel quale
erano originariamente
inseriti, per sopravvenute,
oggettive circostanze
accertate dal collegio dei
revisori. I residui passivi
risultanti da tale
accertamento vanno ad
integrare il fondo di riserva
dell'Ente, da utilizzare per
i fini istituzionali. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai fondi iscritti nel bilancio dell'ANAS, in relazione ad opere specifiche non più realizzabili. All'individuazione delle predette opere si procede con decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta dell'ANAS, previo accertamento delle sopravvenute, oggettive circostanze ostative alla realizzazione delle stesse opere. Le somme che si rendono disponibili sono destinate a copertura di investimenti per opere infrastrutturali sulla rete viaria nazionale individuate dagli accordi di programma tra l'ANAS e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. |
| 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10.000.000 di |
5. Identico. |
|
euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede,
per gli anni 2003 e 2004,
mediante utilizzo delle
proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
(Realizzazione di opere |
|
1. Al fine di
garantire il miglioramento
della viabilità di
particolari realtà
territoriali, sono attribuiti
agli enti rispettivamente
interessati stanziamenti
destinati alle seguenti
iniziative nei limiti
finanziari indicati: a) per la progettazione e realizzazione del prolungamento della strada statale Cimpello-Sequals fino a Gemona, I lotto funzionale Sequals-strada provinciale della Valcosa, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da assegnare alla provincia di Pordenone; b) per la progettazione e realizzazione di opere per la messa in sicurezza della ex strada statale n. 668, tratto Lonato-Orzinuovi, secondo le priorità individuate dalla provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Brescia; c) per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade statali n. 36 e n. 38, nel tratto Lecco-Sondrio, è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alla provincia di Lecco e ai comuni di Piantedo, Delebio, Rogolo e Andalo, per essere utilizzati, previa convenzione con l'ANAS e la regione |
|
Lombardia, secondo i
limiti e le finalità di
seguito elencati: 1) provincia di Lecco: 1.180.000 euro per il collegamento dello svincolo di Dervio sulla strada statale n. 36 con la strada provinciale n. 72; 2) comune di Piantedo: 904.000 euro per la sistemazione del tratto della strada statale n. 38 compreso tra l'uscita della strada statale n. 36 e la curva della "Veronesa" e per la creazione di una rotonda di smistamento del traffico; 3) comune di Delebio: 396.000 euro per il sottopasso pedonale sulla strada statale n. 38; 4) comune di Rogolo: 520.000 euro per il sottopasso carraio-pedonale e opere di viabilità urbana, sull'incrocio tra la strada statale n. 38, la strada provinciale per Mantello e la strada comunale; d) per la progettazione delle varianti sulle ex strade statali n. 639 e n. 342, tratto Bergamo-Lecco, secondo le priorità concordate tra le province di Bergamo e di Lecco, è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, da assegnare alle medesime province di Bergamo e di Lecco; e) per la progettazione e realizzazione del Ponte al lago del Corlo e del suo collegamento con la valle di Carazzagno nel comune di Arsiè, in provincia di Belluno, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare al comune di Arsiè. Il comune di Arsiè può attribuire, mediante apposita convenzione, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione dell'opera di cui alla presente lettera, al provveditorato regionale alle opere pubbliche; f) per gli interventi di messa in sicurezza della rete viaria individuati dalla provincia di Treviso secondo il progetto "strade sicure", è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2002, da assegnare alla stessa provincia di Treviso; g) per la progettazione e realizzazione del nuovo ponte sul fiume Mincio "Bypass ponte Visconteo di Valeggio sul |
|
Mincio - variante alla
strada provinciale n. 55" e
del suo collegamento con la
ex strada statale n. 249, è
autorizzata la spesa di
4.000.000 di euro per l'anno
2002, da assegnare alla
provincia di Verona. 2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in difformità alla programmazione triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero agli strumenti di programmazione formalmente approvati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 17.000.000 di euro per l'anno 2002, 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e 2.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
|
(Interventi per i campionati mondiali di sci alpino del 2005 in |
| 1. Per la realizzazione di strutture viarie e di trasporto, di impianti sportivi e di servizio, funzionali allo svolgimento dei campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che la regione Lombardia è autorizzata ad effettuare. Le relative rate di ammortamento per |
|
capitale ed interessi sono
corrisposte agli istituti
finanziatori da parte del
Ministero dell'economia e
delle finanze. 2. Ai fini dell'individuazione delle infrastrutture di cui al comma 1, la regione Lombardia stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10.000.000 di euro per l'anno 2002, e 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. |
|
(Interventi per le Universiadi invernali |
|
1. E' autorizzata la
spesa di 2.500.000 euro per
l'anno 2002, e di 5.000.000
di euro per l'anno 2003, da
assegnare alla regione
Friuli-Venezia Giulia per il
finanziamento delle
iniziative e delle opere
connesse alla preparazione e
allo svolgimento delle
Universiadi invernali
"Tarvisio 2003". 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 2.500.000 euro per l'anno 2002 e 5.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno |
|
2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. |
|
|
|
|
1. Per le finalità di cui
all'articolo 5 del
decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, è
autorizzato l'ulteriore
limite di impegno
quindicennale di 5.000.000 di
euro a decorrere dall'anno
2002, da destinare
prioritariamente alla
realizzazione di interventi
aeroportuali diretti ad
assicurare un migliore
funzionamento, ivi compresi
gli interventi per
l'abbattimento della
rumorosità e la sicurezza
degli aeroporti. |
1. Identico. |
|
2. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
5.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2002, si
provvede, per l'anno
2002, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
2. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
5.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
3. Al
recepimento degli annessi
alla Convenzione
internazionale per
l'aviazione civile
internazionale stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944,
resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n.
616, ratificato con legge 17
aprile 1956, n. 561, si
provvede in via
amministrativa, sulla base
dei principi generali
stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n. 461, emanato
in attuazione dell'articolo
687 del codice della
navigazione, anche mediante
l'emanazione di regolamenti
tecnici dell'Ente nazionale
per l'aviazione civile. 4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 si provvede alla predisposizione delle norme di adeguamento alle eventuali |
|
modifiche degli annessi e
al recepimento dell'ulteriore
normativa tecnica applicativa
degli stessi. 5. Il Governo è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 1985, le disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto del recepimento. |
|
|
|
|
1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con i Ministri interessati,
di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri e le
modalità di predisposizione,
di valutazione, di
finanziamento, di controllo e
di monitoraggio di programmi
volti alla riabilitazione di
immobili ed attrezzature di
livello locale e al
miglioramento della
accessibilità e mobilità
urbana, denominati "programmi
di riabilitazione urbana". |
1. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto
con i Ministri interessati,
di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri e le
modalità di predisposizione,
di valutazione, di
finanziamento, di controllo e
di monitoraggio di programmi
volti alla riabilitazione di
immobili ed attrezzature di
livello locale e al
miglioramento della
accessibilità e mobilità
urbana, denominati "programmi
di riabilitazione urbana",
nonché di programmi volti
al riordino delle reti di
trasporto e di infrastrutture
di servizio per la mobilità
attraverso una rete nazionale
di autostazioni per le grandi
aree urbane. |
|
2. I programmi sono
promossi dagli enti locali,
di intesa con gli enti e le
amministrazioni competenti
sulle opere e sull'assetto
del territorio. |
2. Identico. |
|
3. Le opere ricomprese
nei programmi possono
riguardare interventi di
demolizione e ricostruzione
di edifici e delle relative
attrezzature e spazi di
servizio, finalizzati alla
riqualificazione di porzioni
urbane caratterizzate da
degrado fisico, economico e
sociale, nel rispetto della
normativa in materia di
tutela storica,
paesaggistico-ambientale e
dei beni culturali. |
3. Identico. |
|
4. Le opere che
costituiscono i programmi
possono essere cofinanziate
da risorse private, rese
disponibili dai soggetti
interessati dalle
trasformazioni urbane. |
4. Le opere che costituiscono i programmi possono essere cofinanziate da risorse private, rese disponibili dai soggetti interessati dalle trasformazioni urbane. A cura degli enti locali promotori è trasmessa al Ministro delle infrastrutture e |
|
dei trasporti, con
cadenza annuale, una
relazione sull'attuazione dei
programmi di riabilitazione
urbana e sugli effetti di
risanamento ambientale e
civile ottenuti. 5. E' di competenza della giunta comunale l'approvazione dei piani urbanistici attuativi conformi allo strumento urbanistico generale. 6. Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all'imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell'intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a promuovere l'avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permute di altre proprietà immobiliari site nel comune. |
|
(Modifica all'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in tema di riqualificazione |
|
1. All'articolo 49
della legge 27 dicembre 1997
n. 449, il comma 18 è
sostituito dal seguente: "18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici adottati dagli enti per i quali deve intendersi maturato il silenzio |
|
assenso previsto dai
decreti-legge 27 settembre
1994, n. 551, 25 novembre
1994, n. 649, 26 gennaio
1995, n. 24, 27 marzo 1995,
n. 88, 26 maggio 1995, n.
193, 26 luglio 1995, n. 310,
20 settembre 1995, n. 400, 25
novembre 1995, n. 498, 24
gennaio 1996, n. 30, 25 marzo
1996, n. 154, 25 maggio 1996,
n. 285, 22 luglio 1996, n.
388, e 24 settembre 1996, n.
495, i cui effetti sono fatti
salvi, ai sensi dell'articolo
2, comma 61, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Ai
fini della presente
disposizione, il termine di
centottanta giorni previsto
per la formazione del
silenzio assenso, non
maturato nel periodo di
vigenza del singolo
decreto-legge, si intende
raggiunto nel periodo di
vigenza dei successivi
decreti-legge. La presente
disposizione si applica agli
strumenti urbanistici che,
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
risultino adottati e non
ancora approvati". |
|
(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree |
|
1. All'articolo 338
del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio
decreto 24 luglio 1934, n.
1265, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: "I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici e ampliare quelli preesistenti, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge"; b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente |
|
azienda sanitaria locale,
la costruzione di nuovi
cimiteri o l'ampliamento di
quelli già esistenti ad una
distanza inferiore a 200
metri dal centro abitato,
purché non oltre il limite di
50 metri, quando ricorrano,
anche alternativamente, le
seguenti condizioni: a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti; b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento di pubblica utilità, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto con il limite inderogabile di 50 metri dal centro abitato, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al quinto comma si applica, con identica procedura, per la realizzazione di parchi, giardini o parcheggi pubblici. Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente". 2. All'articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati. |
|
|
|
| 1. Gli immobili demaniali già in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori |
1. Identico. |
|
pubblici e dei trasporti
e della navigazione, non
trasferiti alle regioni,
inclusi gli alloggi di
pertinenza, sono conferiti in
uso governativo al Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti al fine di
assicurare, nel rispetto
della normativa in materia di
tutela storica,
paesaggistico-ambientale e
dei beni culturali,
tempestivi ed efficaci
provvedimenti di adeguamento
funzionale delle strutture
centrali, decentrate e
periferiche, inclusa la
mobilità del personale, per
il cantieramento e la
realizzazione delle
infrastrutture di rilievo
nazionale ed internazionale.
Le entrate derivanti dalla
concessione temporanea degli
alloggi e delle foresterie
sono conferiti
dall'amministrazione delle
infrastrutture e dei
trasporti all'amministrazione
finanziaria competente. |
|
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e
dell'economia e delle
finanze, predispone un
programma pluriennale
straordinario di interventi
per il triennio 2002-2004, al
fine di realizzare
infrastrutture ed impianti
necessari allo sviluppo e
all'ammodernamento delle
strutture della Polizia di
Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e del
Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. |
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i
Ministri dell'interno e
dell'economia e delle
finanze, predispone un
programma pluriennale
straordinario di interventi
per il triennio 2002-2004, al
fine di realizzare
infrastrutture ed impianti
necessari allo sviluppo e
all'ammodernamento delle
strutture della Polizia di
Stato, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, del
Corpo delle capitanerie di
porto, del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco. |
|
3. Per l'attuazione
del programma di cui al comma
2 l'amministrazione può
assumere impegni pluriennali,
corrispondenti alla durata
dei finanziamenti. |
3. Identico. |
|
4. Per le finalità di
cui al comma 1 sono
autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 5.000.000 di
euro per l'anno 2002,
10.000.000 di euro per l'anno
2003 e 15.000.000 di euro per
l'anno 2004. |
4. Per le finalità di
cui al comma 2 sono
autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 5.000.000 di
euro per l'anno 2002,
10.000.000 di euro per l'anno
2003 e 15.000.000 di euro per
l'anno 2004. |
|
5. Presso il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito un
Comitato avente il compito di
formulare pareri sullo schema
del programma di cui al comma
2, sul suo coordinamento ed
integrazione interforze. Il
Comitato, presieduto dal
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti o da un suo
delegato, è composto: |
5. Presso il Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti è istituito,
senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello
Stato, un Comitato avente
il compito di formulare
pareri sullo schema del
programma di cui al comma 2,
sul suo coordinamento ed
integrazione interforze. Il
Comitato, presieduto dal
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti o da un suo
delegato, è composto: |
|
a) dal Capo della
Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, o
da un suo delegato; |
a) identica; |
|
b) dal
Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, o da un suo
delegato; |
b) identica; |
|
c) dal Comandante
generale del Corpo della
guardia di finanza, o da un
suo delegato; |
c) identica; |
|
d) dal Comandante
generale del Corpo delle
capitanerie di porto, o da un
suo delegato; |
|
d) dal Comandante
del Corpo forestale dello
Stato, o da un suo
delegato; |
e) identica; |
|
e) dal Capo
dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico
e difesa civile, o da un suo
delegato; |
f) identica; |
|
f) da un
rappresentante per ciascuno
dei Ministeri delle
infrastrutture e dei
trasporti, dell'economia e
delle finanze e
dell'interno. |
g) identica. |
|
6. Le funzioni di
segretario del Comitato di
cui al comma 5 sono espletate
da un funzionario designato
dal Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
6. Identico. |
|
7. Il Comitato
di cui al comma 5 trasmette
annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato di
attuazione degli
interventi. |
|
7. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5.000.000 di
euro per l'anno 2002,
15.000.000 di euro per l'anno
2003 e 30.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per gli anni 2002,
2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
8. Identico. |
|
|
|
| 1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "Gli impianti di cui si prevede l'ammodernamento con i benefìci di cui all'articolo |
Identico. |
|
8, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140," sono
sostituite dalle seguenti:
"Gli impianti di cui si
prevede l'ammodernamento con
i benefìci di cui
all'articolo 8, comma 3,
della legge 11 maggio 1999,
n. 140, o con altri benefici
pubblici statali, regionali o
di enti locali". |
|
|
|
|
1. La lettera a)
del comma 1 dell'articolo 3
della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, come modificata
dall'articolo 13, comma 8,
della legge 7 dicembre 1999,
n. 472, è sostituita dalla
seguente: |
1. Identico. |
|
"a) essere
corredati dalla progettazione
preliminare, dallo studio di
valutazione di impatto
ambientale, dal piano
economico-finanziario volto
ad assicurare l'equilibrio
finanziario, che deve, tra
l'altro, indicare
l'investimento complessivo,
ivi compresi gli oneri
finanziari, i costi di
manutenzione delle
infrastrutture e degli
impianti, i costi di
gestione, i proventi vari e
di esercizio, calcolati sulla
base delle tariffe definite
per conseguire l'equilibrio
del piano
economico-finanziario
medesimo, nonché gli
investimenti privati e
pubblici derivanti da leggi
statali e regionali e da
impegni di bilancio
comunale;". |
|
2. All'articolo 5, comma
2, della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive
modificazioni, le parole da:
"Entro 240 giorni" fino a:
"distinta per lotti
funzionali," sono sostituite
dalle seguenti: "Entro 270
giorni dalla data di
approvazione dei programmi di
interventi, i soggetti
interessati trasmettono al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti la progettazione
definitiva, indicando
contestualmente se intendono
procedere secondo quanto
previsto dai commi 3 o 4
dell'articolo 13 della legge
7 dicembre 1999, n. 472,". |
2. All'articolo 5, comma
2, della legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive
modificazioni, le parole da:
"Entro 240 giorni" fino a:
"distinta per lotti
funzionali," sono sostituite
dalle seguenti: "Entro 270
giorni dalla data di
approvazione dei programmi di
interventi, i soggetti
interessati trasmettono al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti la progettazione
definitiva, indicando
contestualmente se intendono
procedere secondo quanto
previsto dai commi 3 e
4 dell'articolo 13 della
legge 7 dicembre 1999, n.
472,". |
|
3. All'articolo 5
della legge 26 febbraio 1992,
n. 211, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: |
3. Identico. |
| "2-bis. Contestualmente alla trasmissione della progettazione definitiva dovrà |
|
essere presentato un
programma temporale delle
scadenze relative agli
adempimenti successivi del
soggetto beneficiario, fino
alla consegna dei lavori, per
consentire il monitoraggio da
parte del Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti sull'esito degli
investimenti finanziati. Il
soggetto beneficiario è
tenuto a comunicare
tempestivamente e a
documentare le cause di
scostamento rispetto al
programma; il conseguimento
degli obiettivi di programma
costituirà elemento di
valutazione nella
destinazione di ulteriori
contributi per nuovi
progetti". |
|
4. All'articolo 13
della legge 7 dicembre 1999,
n. 472, il comma 5 è
sostituito dal seguente: |
4. Identico. |
|
"5. Ad avvenuta
approvazione dei progetti
definitivi, verificato il
possesso di tutti i pareri,
nulla osta ed autorizzazioni
necessari per la
realizzazione delle opere,
sono trasferiti agli enti
beneficiari, in relazione
all'avanzamento dei lavori, i
contributi necessari alla
realizzazione delle
opere". |
|
5. Le disposizioni di cui
al presente articolo si
applicano agli interventi
finanziati con delibere CIPE
successive alla data di
entrata in vigore della
presente legge; per gli
interventi finanziati con
delibere CIPE antecedenti, il
soggetto beneficiario può
avvalersi delle procedure
introdotte dal presente
articolo. |
5. Identico. |
|
|
|
|
1. Ai fini
dell'accertamento di
conformità previsto
dall'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n.
383, le opere di edilizia
relative a fabbricati,
pertinenze e opere accessorie
destinate o da destinare a
comandi e reparti delle
capitanerie di porto -
guardia costiera, comprese
quelle per sistemi di
controllo dei traffici
marittimi, sono equiparate
alle opere destinate alla
difesa militare. |
1. Identico. |
|
2. Nei limiti delle
disponibilità di bilancio,
per avviare la sostituzione
graduale di 3.325 militari di
leva del Corpo delle
capitanerie di porto con
altrettante unità di
volontari di truppa in
attuazione della legge 14
novembre 2000, n. 331, è
autorizzata la spesa di
1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004. |
2. Al fine di
avviare la necessaria
progressiva sostituzione dei
militari in servizio
obbligatorio di leva nel
Corpo delle capitanerie di
porto con volontari di
truppa, sono autorizzati
l'immissione in servizio
permanente di 495 volontari e
l'arruolamento di 145
volontari, in ferma
volontaria prefissata, breve
e in rafferma, ad incremento
delle dotazioni organiche
fissate dagli articoli 2 e 7
del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, per lo
stesso Corpo, secondo la
seguente progressione: 140
volontari in servizio
permanente e 35 volontari in
ferma volontaria, nell'anno
2002; 170 volontari in
servizio permanente e 59
volontari in ferma
volontaria, nell'anno 2003;
185 volontari in servizio
permanente e 51 volontari in
ferma volontaria, nell'anno
2004. Contestualmente il
contingente dei 3.325
militari di truppa chiamati
ad assolvere il servizio
militare obbligatorio nel
Corpo delle capitanerie di
porto si riduce nell'anno
2002 a 3.150 unità, nell'anno
2003 a 2.921 unità e
nell'anno 2004 a 2.685
unità. |
|
3. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, si provvede, per
i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
3. All'onere
derivante dall'attuazione del
comma 2, valutato
complessivamente in 5.000.000
di euro per l'anno 2002,
10.000.000 di euro per l'anno
2003 e 15.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. All'articolo 52,
comma 32, della legge 28
dicembre 2001, n. 448,
l'ultimo periodo è
soppresso. |
| 1. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso | 2. A decorrere dall'anno 2002 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 8.000.000 di euro quale concorso |
|
dello Stato agli oneri
derivanti da mutui, o altre
operazioni finanziarie, che
le imprese armatoriali che
esercitano in via prevalente
nel corso dell'anno attività
di cabotaggio, individuate
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti, sono autorizzate
ad effettuare. |
dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie a
favore delle imprese
armatoriali che esercitano,
anche in via non
esclusiva, per l'intero anno
attività di cabotaggio,
individuate con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti. Con
proprio decreto, da emanare
entro un mese dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, il Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti stabilisce le
modalità e i termini di
applicazione del presente
articolo. |
|
2. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
8.000.000 di euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede,
per gli anni 2002, 2003 e
2004, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
3. Identico. |
|
4. All'articolo
1, comma 5, del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, e
successive modificazioni,
dopo le parole: "diretto
verso un altro Stato" sono
inserite le seguenti: ", se
si osservano i criteri di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c).
Le predette navi possono
effettuare servizi di
cabotaggio nel limite massimo
di quattro viaggi mensili, se
osservano i criteri di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera a)". 5. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 51, le parole: "da lire 2 milioni a lire 12 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da 1.033 euro a 6.197 euro" e le parole: "lire 5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2,58 euro". |
|
(Programma di ricerca in materia di cabotaggio e navigazione a corto |
| 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere, nel |
|
quadro della disciplina
comunitaria per gli aiuti di
Stato alla ricerca e allo
sviluppo, al Centro per gli
studi di tecnica navale
S.p.a. (Cetena) di Genova, un
contributo sulle spese
sostenute per uno specifico
programma straordinario di
ricerca, da condurre
congiuntamente con il
Consorzio
Confitarma-Fedarlinea per la
ricerca (Cofir) di Genova e
da completare entro tre anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
per lo sviluppo del
cabotaggio marittimo, delle
autostrade del mare e della
navigazione a corto
raggio. 2. Per l'approvazione del programma di ricerca di cui al comma 1, nonché per la determinazione e corresponsione del relativo contributo, si applica l'articolo 6 della legge 31 luglio 1997, n. 261, tenendo altresì conto delle attività di ricerca nelle discipline scientifico-economiche di potenziale interesse per la navigazione marittima e fluviale. 3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
|
|
|
|
1. Il termine di adozione
del regolamento di cui
all'articolo 100 della legge
21 novembre 2000, n. 342, è
prorogato al 30 giugno
2002. |
1, Identico. |
| 2. Al fine del proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione |
2. Identico. |
|
delle infrastrutture
portuali di cui all'articolo
9 della legge 30 novembre
1998, n. 413, sono
autorizzati ulteriori limiti
di impegno quindicennali di
34.000.000 di euro per l'anno
2003 e di 64.000.000 di euro
per l'anno 2004, quale
concorso dello Stato agli
oneri derivanti da mutui o
altre operazioni finanziarie
che i soggetti individuati
con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati ad
effettuare. |
|
3. Il sistema
informativo del demanio
marittimo può essere
sottoposto a particolari
procedure per assicurare la
sicurezza dei dati. |
3. Identico. |
|
4. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
34.000.000 di euro per l'anno
2003 e a 98.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede, per i medesimi
anni, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
4. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
34.000.000 di euro per l'anno
2003 e a 98.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2004, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. Il termine della
delega di cui all'articolo
24, comma 1, della legge 5
marzo 2001, n. 57, per il
completamento della rete
interportuale nazionale è
prorogato al 31 dicembre
2002. |
1. Identico. |
|
2. Le disponibilità
in conto competenza ed in
conto residui iscritte sul
capitolo 7045 dell'unità
previsionale di base 2.2.1.4
"Trasporto intermodale" del
centro di responsabilità
amministrativa "Trasporti
terrestri" dello stato di
previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione
per l'anno 2001, non
impegnate entro il 31
dicembre 2001, possono essere
impegnate entro l'anno
2002. |
Soppresso. |
|
3. Al comma 1
dell'articolo 24 della legge
5 marzo 2001, n. 57, la
lettera e) è sostituita
dalla seguente: |
2. Al comma 1
dell'articolo 24 della legge
5 marzo 2001, n. 57, la
lettera e) è sostituita
dalla seguente: |
|
"e) includere
nell'ambito degli interventi
da ammettere a finanziamento
i centri merci, le
piattaforme logistiche ed i
magazzini generali
rispondenti alle esigenze
operative sia dei vettori sia
degli utenti e, ove
necessario, completare
funzionalmente gli interporti
già individuati e ammessi al
finanziamento;". |
"e) includere
nell'ambito degli interventi
da ammettere a finanziamento
i centri merci, i
magazzini generali e le
piattaforme logistiche,
compresi quelli multimodali,
i terminali intermodali
nonché quelli dedicati al
transito ed allo stoccaggio
delle merci pericolose, e,
ove necessario, completare
funzionalmente gli interporti
già individuati e ammessi al
finanziamento;". |
|
3. L'articolo 5,
comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, è da
intendere nel senso che sono
ricomprese nel settore dei
trasporti le opere funzionali
alla realizzazione dei
sistemi di trasporto, quali
strutture finalizzate
all'intermodalità, alla
realizzazione di parcheggi e
ad ogni altra attività volta
a rendere funzionali i
collegamenti tra le reti
infrastrutturali, anche in
concessione, e la viabilità
ordinaria. 4. Alle attività di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; ogni disposizione incompatibile è abrogata. |
|
|
|
| 1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regola mento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso |
1. Identico. |
|
contratto dal bilancio di
previsione dello Stato. Il
Ministero dell'economia e
delle finanze è autorizzato a
corrispondere alla società
Trenitalia spa alle singole
scadenze, le somme
spettanti. |
|
2. Per i servizi di
trasporto ferroviario
viaggiatori di interesse
nazionale da sottoporre al
regime degli obblighi di
servizio pubblico, con
particolare riferimento al
trasporto passeggeri notturno
e fatti salvi gli obblighi di
servizio pubblico consistenti
in agevolazioni tariffarie
che saranno disciplinati con
il regolamento di cui al
comma 4, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti provvede, allo
scopo di incentivare il
superamento degli assetti
monopolistici e di introdurre
condizioni di
concorrenzialità dei servizi
stessi, ad avviare procedure
concorsuali per la scelta
delle imprese ferroviarie per
l'erogazione del servizio
sulla base dei princìpi
stabiliti con il decreto
legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive
modificazioni. |
2. Identico. |
|
3. Fino alla
definitiva individuazione dei
servizi di cui al comma 2 ed
all'espletamento delle
procedure di cui al medesimo
comma, e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, al fine
di garantire la continuità
del servizio e tenuto conto
degli attuali assetti del
mercato, con contratto di
servizio, da stipulare con la
società Trenitalia spa sono
definiti gli obblighi di
servizio pubblico, i relativi
oneri a carico dello Stato,
nonché le compensazioni
spettanti alla medesima
società in ragione degli
obblighi di servizio previsti
dalle norme vigenti. |
3. Identico. |
|
4. Nel quadro della
liberalizzazione del
trasporto ferroviario il
Governo, su proposta del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, adotta,
entro quattro mesi dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, un
regolamento, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, per disciplinare gli
interventi di cui al comma 5
del presente articolo, nonché
la materia relativa
all'incentivazione del
trasporto merci su ferrovia e
a criteri e modalità per
l'erogazione della connessa
contribuzione pubblica. Dalla
data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogate le
disposizioni vigenti, anche
di legge, con esso
incompatibili. |
4. Identico. |
|
5. Alle imprese che
si impegnano contrattualmente
con il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti a realizzare o a
far realizzare in un
quantitativo minimo annuo
treni completi di trasporto
combinato o di merci
pericolose, è riconosciuto un
contributo in funzione dei
treni-chilometro effettuati
sul territorio italiano nel
triennio 2002-2004
nell'ambito dei fondi di cui
ai capitoli 1539 e 1543
dell'unità previsionale di
base 3.1.2.8 del centro di
responsabilità amministrativa
"Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002. Per
trasporto combinato si
intende il trasporto merci
per cui l'autocarro, il
rimorchio, il semirimorchio
con o senza il veicolo
trattore, la cassa mobile o
il contenitore effettuano la
parte iniziale o terminale
del tragitto su strada e
l'altra parte per ferrovia.
Per trasporto ferroviario
merci pericolose, anche in
carri tradizionali, si
intende il trasporto delle
merci classificate dal
regolamento internazionale
per il trasporto di merci
pericolose-RID. |
Soppresso. |
|
6. E' istituito,
nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti, un fondo
denominato "Fondo da
ripartire fra le imprese
ferroviarie in relazione alla
contribuzione al trasporto
merci", per il quale sono
autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 14.500.000
euro per l'anno 2002, di
5.000.000 euro per l'anno
2003 e di 13.000.000 euro per
l'anno 2004, quale concorso
dello Stato agli oneri
derivanti da mutui o altre
operazioni finanziarie che i
soggetti individuati con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati ad
effettuare. |
5. Nell'ambito
dello stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, è istituito
un fondo denominato "Fondo
da ripartire fra le imprese
ferroviarie in relazione alla
contribuzione al trasporto
merci", per il quale sono
autorizzati limiti di impegno
quindicennali di 14.500.000
euro per l'anno 2002, di
5.000.000 di euro per
l'anno 2003 e di 13.000.000
di euro per l'anno
2004, quale concorso dello
Stato agli oneri derivanti da
mutui o altre operazioni
finanziarie che i soggetti
individuati con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sono
autorizzati ad effettuare. |
|
7. A valere sul fondo
di cui al comma 6, il
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti può affidare
incarichi di studio e di
consulenza per elaborare
studi di settore a supporto
della definizione degli
interventi dello Stato
disciplinati dal presente
articolo e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle
relative procedure. |
6. A valere sul
fondo di cui al comma
5, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti può affidare
incarichi di studio e di
consulenza per elaborare
studi di settore a supporto
della definizione degli
interventi dello Stato
disciplinati dal presente
articolo e per l'assistenza
tecnica per la gestione delle
relative procedure. |
| 7. Il comma 2 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei |
|
termini e con le modalità
di cui all'articolo 8, comma
6-bis, del decreto
legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive
modificazioni, previa
integrazione degli accordi di
programma sottoscritti ai
sensi dell'articolo 8, comma
3, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e
ratificati con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri 16 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30
dicembre 2000, sono
trasferite alle regioni
territorialmente competenti,
con le modalità di cui
all'articolo 8, comma 4, del
citato decreto legislativo n.
422 del 1997. Alla
realizzazione degli
interventi funzionali al
potenziamento delle
infrastrutture ferroviarie
delle linee Parma-Suzzara e
Ferrara-Suzzara,
coerentemente ai programmi di
utilizzo delle risorse
nell'ambito di itinerari di
rilievo nazionale ed
internazionale, si provvederà
attraverso una intesa
generale quadro, con la quale
saranno individuate le
risorse necessarie. |
|
8. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, pari a
14.500.000 euro per l'anno
2002, 19.500.000 euro per
l'anno 2003 e 32.500.000 euro
a decorrere dall'anno 2004,
si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
8. Identico. |
|
|
|
|
1. Nell'ambito delle
risorse disponibili in
bilancio, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti può stipulare per
il settore informatico
contratti di prestazione
d'opera ai sensi degli
articoli 2222 e seguenti del
codice civile o contratti di
collaborazione a tempo
determinato. |
1. Identico. |
|
2. Per la gestione e
lo sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti sono autorizzati
limiti di impegno
quindicennali di 5.728.000
euro per l'anno 2002, di
6.229.000 euro per l'anno
2003 e di 18.228.000 euro per
l'anno 2004. |
2. Identico. |
|
3. All'onere derivante
dall'attuazione del presente
articolo, pari a 5.728.000
euro per l'anno 2002,
11.957.000 euro per l'anno
2003 e 30.185.000 euro per
l'anno 2004, si provvede, per
i medesimi anni, mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
3. Identico. |
|
4. E' facoltà del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti concedere a
soggetti pubblici o privati
l'accesso, a titolo oneroso,
alla consultazione delle
banche dati, alle procedure
elaborative, agli strumenti
di analisi dei risultati dei
sistemi informativi e
statistici del Ministero. Le
modalità ed i corrispettivi
per l'accesso da parte dei
soggetti di cui al presente
comma sono definiti con
decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze e con il
Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, ai sensi
dell'articolo 17, com- ma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
I corrispettivi di cui al
presente articolo sono
versati all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnati, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, ad appositi capitoli
dello stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti per far fronte agli
oneri derivanti dalla
gestione dei sistemi
informativi e statistici,
nonché dalla formazione e
dall'attuazione del piano
informativo e statistico. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio per l'attuazione
della presente legge. |
Soppresso. |
|
(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori di Marche ed Umbria colpiti dal sisma del |
|
1. Il termine per
l'occupazione temporanea
degli immobili da parte dei
comuni indicato all'articolo
3, comma 6, del decreto-legge
30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, è
prorogabile una sola volta
per ulteriori tre anni. 2. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal comune per la realizzazione dei lavori di riparazione dei danni e di ricostruzione di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono assistite da privilegio speciale e immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. 3. All'articolo 4, comma 4, del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non costituisce causa di decadenza l'alienazione dell'immobile, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, a fondazioni o a società a partecipazione pubblica, a condizione che l'immobile venga destinato a pubblici servizi o a scopi di pubblica utilità". |
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(Modifiche all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto |
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1. All'articolo 120
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'azionista privato, qualora sia in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti |
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dalle vigenti norme
legislative e regolamentari
in materia di lavori
pubblici, può eseguire i
lavori di competenza della
società nei limiti della
propria qualificazione."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione degli immobili interessati dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione degli stessi. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune"; c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono individuati con delibera del consiglio comunale. L'individuazione degli immobili equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di proprietà degli enti locali interessati dall'intervento possono essere conferiti alla società anche a titolo di concessione". |
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(Variazioni di |
|
1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione
della presente legge. |
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