XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2031-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e tecnico-normativa (ATN), e che tali relazioni si sarebbero rilevate particolarmente utili nel corso dell'istruttoria legislativa, poiché il disegno di legge contiene disposizioni relative ad un ampio e diversificato numero di materie, realizzando interventi di diversa portata, che vanno dal conferimento di ampie deleghe legislative per il riordino della disciplina in alcuni settori sino alla modifica puntuale della normativa vigente,

              segnalato che disposizioni analoghe a quelle recate dall'articolo 25 del disegno di legge in esame sono contenute nell'articolo 38 del disegno di legge comunitaria 2001 (C. 1533-B), all'esame della Camera, e che pertanto appare opportuno coordinare i due testi, al fine di evitare la riproposizione in due diversi atti della stessa norma (considerazioni analoghe valgono per l'articolo 24 del disegno di legge in esame, di cui si chiede la soppressione per le ragioni successivamente indicate, contenuto anche nell'articolo 36 del disegno di legge comunitaria 2001);

              ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 1, si riconduca la disposizione - volta a consentire la deroga ad una normativa di rango legislativo, ad opera di un provvedimento di carattere non regolamentare - al modello generale di delegificazione, individuato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

              all'articolo 24, si sopprima la relativa disposizione in quanto volta a novellare impropriamente un atto normativo di rango secondario; tale modalità di intervento sulla normativa secondaria, peraltro, risulta espressamente censurata anche al punto 3, lettera e), dalla Circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, si adeguino le rispettive disposizioni a quanto indicato al punto 2, lettera d), della citata Circolare, che stabilisce che al conferimento delle deleghe legislative si procede utilizzando la dizione: "Il Governo è delegato ad adottare..."; rispetto all'articolo 7, comma 1, si provveda ad indicare espressamente la denominazione dell'atto in cui devono essere contenute le "nuove norme", secondo quanto stabilito dalla medesima lettera della richiamata Circolare;
          il Comitato osserva altresì che:

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              con riferimento alle rubriche degli articoli che recano novelle ad altri atti normativi, talvolta formulate con riferimento all'atto novellato (esempio articoli 23 e 24), talvolta con riferimento al contenuto sostanziale delle disposizioni recate dal provvedimento in esame (esempio articoli 1, 11, 12 e 21), dovrebbe valutarsi l'opportunità di ricorrere ad un unico criterio per la redazione delle stesse; con specifico riferimento all'articolo 13, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare, nella relativa rubrica, la presenza di una modifica del codice penale;

              all'articolo 5, comma 1, dovrebbe chiarirsi la portata della nozione di "riassetto delle disposizioni vigenti", stante il fatto che essa non risulta normativamente definita;

              agli articoli 3, comma 2, 9, comma 2 e 10, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente e in modo omogeneo la tipologia dell'atto cui si fa rinvio.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              considerato che il presente disegno di legge prevede agevolazioni alle imprese che operano nelle aree depresse e che possono quindi essere ricondotti alle funzioni di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale nelle diverse aree del paese affidate allo Stato dal nuovo articolo 119 della Costituzione;

              considerato che il presente disegno di legge incide su discipline quali quelle concernenti l'ordinamento civile e penale, le armi, munizioni ed esplosivi, la tutela della concorrenza nonché la difesa e le forze armate che l'articolo 117, comma 2, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

              considerato che il presente disegno di legge incide altresì su discipline quali quelle concernenti il sostegno all'innovazione per i settori produttivi, la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia nonché il governo del territorio, che l'articolo 117, comma 3, della Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni per le quali è riservata allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali;
              tenuto conto che, pur prevedendo una disciplina per alcuni aspetti di dettaglio in una materia quale quella del governo del territorio che l'articolo 117, comma 3, iscrive tra quelle per le quali è prevista una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, l'articolo 4-quinquies non appare ledere l'autonomia degli enti locali poiché demanda comunque alla scelta dei comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi;

              osservato che l'articolo 3-quater contiene una disciplina in parte analoga a quella contenuta nell'articolato del disegno di legge n. 2033 "Disposizioni in materia ambientali" approvato nella giornata odierna dell'Assemblea della Camera dei deputati;

              osservato altresì che l'articolo 22 contiene una disciplina sostanzialmente identica a quella contenuta nel testo unificato dei progetti di legge 435, 1251, 1320, 1389 e 1673 attualmente all'esame presso la IX Commissione;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione la compatibilità con il principio dell'autonomia contrattuale dei privati, direttamente collegabile al dettato dell'articolo 41 della Costituzione, della disciplina prevista dall'articolo 18-bis in tema di termini per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari deteriorabili.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              osservato che l'articolo 7 delega il Governo ad emanare norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di concorrenza sleale, marchi, brevetti, disegni o modelli e modelli di utilità, segni distintivi e diritti d'autore, prevedendo l'istituzione presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni specializzate;
              rilevato che la concentrazione della competenza in materia di proprietà industriale e intellettuale nei soli tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e, in secondo grado, nelle corti d'appello si traduce di fatto in un accentramento del servizio-giustizia, che pregiudica quei cittadini i cui interessi trovano la loro tutela presso le sedi giudiziarie territoriali più decentrate;

              sottolineata l'esigenza di dare comunque attuazione all'articolo 91 del regolamento comunitario n. 40 del 1994, che obbliga gli Stati membri a istituire nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di "tribunali dei marchi comunitari", ovvero tribunali nazionali di prima e di seconda istanza competenti in materia di contraffazione e validità dei marchi comunitari;

              rilevato che, ai sensi dell'articolo 12, il danneggiato, nel caso in cui promuova una azione legale prima di ricevere l'offerta dell'assicuratore, o comunque prima che sia decorso il termine previsto per la proposizione della offerta stessa, non ha diritto il rimborso delle spese, fatte salve quelle mediche, sostenute per l'azione di risarcimento anteriormente alla scadenza, per cui in sostanza la disposizione in esame esclude la possibilità che il danneggiato possa avvalersi dell'assistenza legale nella fase immediatamente successiva al sinistro;

              sottolineato che, nel caso di danni alla persona, l'assistenza legale al danneggiato nelle fasi immediatamente successive al sinistro rappresenta una esigenza spesso indefettibile per una tutela effettiva degli interessi dello stesso;

              rilevato che i commi 1 e 2 dell'articolo 13, introducendo nell'ordinamento il reato di truffa in assicurazione la cui condotta è riconducibile a fattispecie di reato già previste, appaiono essere superflui, ingenerando, pertanto, incertezze interpretative circa l'applicazione della nuova norma penale;

              considerato che il comma 3 dell'articolo 13, integrando il contenuto dell'articolo 640 del codice penale, introduce ingiustificatamente, non riscontrandosi alcun interesse di rilevanza particolare da tutelare, una nuova aggravante del reato di truffa nel caso in cui questa sia commessa ai danni delle imprese di assicurazione della responsabilità civile nella circolazione dei veicoli e dei natanti;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

                a) l'articolo 7 sia sostituito dal seguente: "Articolo 7. (Delega al Governo per l'istituzione di sezione di tribunale specializzate). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni e diritto d'autore, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) istituire presso un numero ristretto, comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante Corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

                b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

                c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

          2. Nell'emenare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio".

                b) sostituire l'articolo 12 con il seguente: "Articolo 12. (Esclusione di spese legali). 1. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, le spese, la cui liquidazione risarcitoria avvenga entro sessanta giorni dal sinistro, sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono rimborsabili se maturate anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, salvo per quelle sostenute per attività indifferibili".

                c) sopprimere l'articolo 13.
PARERI DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione (Difesa),

              esaminato il disegno di legge C. 2031,

              valutata positivamente l'esigenza di apportare modifiche in senso evolutivo alla attuale disciplina di sostegno ai settori aerospaziale e dell'elettronica tali da consentire l'avvio e la prosecuzione di una linea di strategia industriale che porti il Paese ad affermare in Europa un ruolo consono alle proprie capacità, cosi come previsto dall'articolo 4,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di merito la necessità di modificare il riferimento all'articolo 11, comma 3, lettera e), con il richiamo all'articolo 11, comma 3, lettera f).

              (parere espresso il 30 gennaio 2002).


          La IV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza";

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              
(parere espresso il 6 febbraio 2002).
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

              all'articolo 4, al comma 2, le parole da: "nei limiti" sino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti massimi del quindici per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento";

              sia soppresso l'articolo 4-bis;

              all'articolo 7, al comma 1, all'alinea, dopo la parola: "legge" siano aggiunte le seguenti: "previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari";
              all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

                "2-bis. Dall'attuazione del comma 2 non debbono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

              all'articolo 19, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

                "2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.";

              all'articolo 19, al comma 4, primo periodo, sia soppressa la parola: "non". Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo;

              all'articolo 20, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

                "4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive".

              nonché con la seguente ulteriore condizione:

              siano soppressi gli articoli 1-ter e 3-ter, in quanto suscettibili di generare effetti negativi sulla Tesoreria in relazione all'esigenza di provvedere alle conseguenti disponibilità finanziarie in anticipo rispetto agli attuali flussi di cassa;

              e con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione di merito la congruità della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 3-quater, che subordina, in deroga alla legislazione vigente, l'erogazione dei contributi pubblici alla stipula degli accordi di programma, configurata per altro dal comma 1 dello stesso articolo come meramente facoltativa.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 2031, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e la concorrenza";
              preso atto che tale provvedimento, che si compone di un complesso di misure volte a favorire l'iniziativa economica privata, la crescita delle piccole e medie imprese e la competitività del sistema Italia, rappresenta uno dei punti qualificanti del programma di Governo;

              considerato che, per i profili di competenza della Commissione, le disposizioni di cui al Capo III sono finalizzate a contrastare gli effetti inflattivi provocati dai sistematici aumenti delle tariffe dell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che si sono succeduti a seguito della liberalizzazione del mercato assicurativo, a partire dal luglio 1994;

              rilevato peraltro come l'articolo 10, comma 2, seppur diretto a contenere il costo delle riparazioni dei veicoli e a frenare l'aumento dei premi contrastando comportamenti fraudolenti, non preveda la possibilità per il danneggiato di ottenere un mero risarcimento pecuniario nell'eventualità in cui il danno non sia riparabile ovvero la riparazione risulti antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo;

              considerato inoltre come l'articolo 12, recante disposizioni concernenti l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, appaia lesivo del diritto del danneggiato ad ottenere nel risarcimento anche il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute prima del termine di sessanta giorni entro il quale l'assicuratore può compiere l'offerta di risarcimento del danno; l'eventuale superfluità delle spese di cui trattasi andrebbe, infatti, valutata di volta in volta, piuttosto che essere presupposta;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 12, in quanto l'esclusione dal diritto al rimborso delle spese legali sostenute anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo 22 di cui alla legge n. 990 del 1969 non appare equa nei confronti del danneggiato, comprimendo indebitamente il suo diritto ad ottenere un integrale risarcimento del danno; in subordine, valuti la Commissione di merito la possibilità di riformulare l'articolo 12, nel senso di prevedere l'esclusione del rimborso delle spese legali nelle sole fattispecie in cui non sussistono danni alla persona;

                b) valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-bis, il quale appare superfluo in considerazione del fatto che l'articolo 6 della legge n. 317 del 1991 riconosce, in maniera univoca, il credito di imposta sugli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
              e con la seguente condizione:

              provveda la Commissione di merito ad integrare le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, nel senso di includervi la facoltà per il danneggiato di ottenere un risarcimento pecuniario nel caso in cui la riparazione del veicolo non risulti oggettivamente possibile, ovvero la stessa risulti antieconomica in quanto avente un costo del tutto sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


        La VII Commissione,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 2031, come risultante dagli emendamenti approvati;

              pur considerata l'esigenza di non comprimere il confronto politico sul tema della brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, le cui implicazioni economiche, etiche e sociali richiedono un esame adeguatamente approfondito,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 2031 recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza", nel testo risultante dall'approvazione degli emendamenti presso la Commissione di merito;

              ritenute condivisibili, in particolare, le finalità di cui agli articoli 3-bis e 3-ter;

              considerato che l'articolo 4-quinquies prevede la possibilità per i comuni di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi (P.I.P.), creando in tal modo le condizioni per un incremento del gettito a favore degli enti locali, che non appare peraltro in contrasto con i principi della normativa urbanistica vigente;

              rilevato che l'articolo 15, che prevede stanziamenti per il potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale, in particolare per la realizzazione e lo studio di fattibilità relativi ad impianti in Algeria e nel Nord Africa, pone tali stanziamenti in concorrenza con quelli finalizzati alla realizzazione di terminali di rigassificazione, che in realtà appaiono maggiormente idonei a rendere il Paese meno dipendente rispetto agli approvvigionamenti provenienti dai Paesi esteri;

              considerato infine che appare assolutamente incongrua la formulazione dell'articolo 3-quater, che dispone misure per il recupero e la riconversione produttiva dei siti inquinati in palese difformità rispetto all'articolo 12 del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2002, recante "Disposizioni in materia ambientale" (C. 2033-A), vertente su identica materia e già approvato dall'Assemblea;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              sia soppresso l'articolo 3-quater;

              e con la seguente osservazione:

              con riferimento all'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare, anche mediante una adeguata differenziazione dei relativi stanziamenti, l'obiettivo della realizzazione di terminali di rigassificazione rispetto a quello della costruzione di nuovi impianti per l'approvvigionamento da Paesi esteri, anche al fine di promuovere investimenti maggiormente compatibili con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il disegno di legge recante: "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza" (2031), per le parti di competenza,
              tenuto conto, in particolare, che l'articolo 4-bis, prevede che il contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali non è dovuto in caso di perdite di esercizio per i soggetti che abbiano investito nella relazione delle infrastrutture di rete a larga banda realizzando un fatturato, al netto delle predette spese di investimento, inferiore a 200 miliardi di lire nell'anno di riferimento;

              considerato che quanto previsto all'articolo 22, in materia di disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet, risulta in parte coincidente con il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 435 ed abbinate, approfonditamente esaminate dalla IX Commissione in sede referente ed in merito alle quali la Commissione trasporti ha elaborato un testo unificato sul quale ha avviato le procedure per il trasferimento in sede legislativa;

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione:

              al fine di evitare il rischio di possibili sovrapposizioni normative, provveda la Commissione di merito a sopprimere l'articolo 22, in materia di accesso ad Internet, considerato che risultano assegnate alla IX Commissione le proposte di legge C. 435 ed abbinate, vertenti su analoga materia, in merito alle quali la Commissione Trasporti ha elaborato, nel corso dell'esame, un testo unificato sul quale ha avviato le procedure per richiedere il trasferimento in sede legislativa;

              e con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 4-bis, si valuti l'opportunità di definire con chiarezza la fattispecie delle "infrastrutture di rete a larga banda", considerato che tale categoria non appare finora definita con precisione dalla legislazione vigente;

                b) all'articolo 4-bis, valuti la Commissione di merito se precisare, in fine, che il riferimento è al fatturato "nell'anno di riferimento per il computo del contributo", come attualmente prevede il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del 1998;

                c) si valuti altresì l'opportunità di ripristinare l'agevolazione recata dal medesimo articolo 20, comma 2, della legge n. 448, sul quale interviene l'articolo 4-bis del disegno di legge, prevedendo che essa di applichi a tutte le imprese titolari di concessione o di licenza individuale, anche qualora non abbiano effettuato investimenti nel settore della "larga banda".



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              ritenuto, in relazione all'articolo 7, che vada data più puntuale esecuzione alle direttive comunitarie, evitando di impegnare personale in quantità incompatibili con le oggettive disponibilità,

              considerato inutile e fuorviante, all'articolo 19, comma 3, il richiamo dell'articolo 3 della legge n. 557 del 1971, poiché non inerente al trattamento previdenziale ed assistenziale,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              si riformuli l'articolo 7, nel senso di prevedere un ristretto numero di tribunali del marchio e del brevetto comunitari con competenza esclusiva su tali precise materie e su territori adeguatamente ampi;

              all'articolo 19, comma 3, si sopprimano le parole "e 3".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La Commissione XII,

              esaminato il testo del disegno di legge C. 2031, "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza";

              rilevata la necessità di recepire la normativa comunitaria in materia di protezione giuridica di invenzioni biotecnologiche, procedendo a colmare un vuoto legislativo in un settore che riguarda diritti fondamentali dell'ordinamento nel rispetto degli obblighi internazionali assunti dall'Italia;

              considerato che la protezione giuridica delle invenzioni si è dimostrata di straordinaria utilità sia per il finanziamento della ricerca, sia per lo sviluppo e la diffusione di conoscenze scientifiche che, nel settore delle biotecnologie hanno un effetto rilevante per la tutela della vita umane degli animali e dei vegetali;
              preso atto che la delega dell'esercizio delle funzioni legislative stabilisce specifici principi e criteri direttivi in ordine alle limitazioni di brevettabilità del materiale biologico e dei processi di ottenimento di materiale biologico, al fine di garantire il rispetto della dignità umana e degli equilibri ambientali;

              rilevata l'opportunità che la Commissione di merito proponga all'Assemblea lo stralcio della materia contenuta nell'articolo 6,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              dopo il comma 2, lettera a) dell'articolo 6, aggiungere: "a-bis) prevedere l'eventuale deroga temporanea dagli accordi TRIPS per i motivi precauzionali di cui alla successiva lettera g)";

              al comma 2, lettera c) dell'articolo 6, sostituire le parole: "nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo" con le parole: "sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo";

              dopo il comma 2, lettera d) dell'articolo 6, aggiungere: "d-bis) gli elementi isolati e brevettati, se sequenze di DNA, non devono essere troppo estesi in modo da non bloccare altre linee di ricerca e strettamente limitati alle sequenze di DNA che producono le funzioni e le applicazioni industriali";

              al comma 2, lettera e) dell'articolo 6, sostituire le parole: "dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico" con le seguenti: "dei metodi di prevenzione, di trattamento chirurgico o terapeutico e di riabilitazione";

              al comma 2, lettera f) dell'articolo 6, dopo le parole: "è contrario" aggiungere le seguenti: "alla dignità umana" e dopo le parole: "dei vegetali" aggiungere le seguenti: "e della biodiversità";

              al comma 2, lettera f), numero 1) dell'articolo 6, prima delle parole: "i procedimenti" inserire la seguente: "tutti";

              dopo il comma 2, lettera f), numero 1) dell'articolo 6), aggiungere: "1-bis) I procedimenti di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia ai fini procreativi sia ai fini di ricerca";

              dopo il comma 2, lettera f), numero 2) dell'articolo 6, aggiungere: "2-bis) Gli ibridi, le chimere e le linee di cellule staminali umane";

              al comma 2, lettera f), numero 3) dell'articolo 6, aggiungere infine: "sin dal momento del concepimento";

              al comma 2, lettera g) dell'articolo 6, aggiungere: "g-bis) prevedere che prima di procedere al rilascio del brevetto ai sensi della presente legge, siano garantite adeguate fasi di sperimentazione e l'applicazione rigorosa del principio di precauzione, al fine di evitare rischi per la salute e per la vita delle persone e degli animali";
              dopo il comma 2, lettera g) dell'articolo 6, aggiungere: "g-ter) Prevedere una riduzione della durata e dei diritti d'uso del brevetto nei casi in cui il suo utilizzo da parte del settore pubblico sia indirizzato alla ricerca di terapie per le malattie rare";

              al comma 2 dell'articolo 6, sostituire la lettera n) con la seguente: "n) Prevedere, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto relativa ad un'invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, l'obbligo della presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti il consenso libero e informato al prelievo, in base alla vigente normativa, della persona dalla quale è stato prelevato tale materiale";

              al comma 2 dell'articolo 6, sostituire la lettera s) con la seguente: "s) Prevedere l'obbligo che la provenienza del materiale biologico di origine vegetale o animale posto alla base dell'invenzione venga dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al luogo geografico di origine, al fine di accertare il rispetto della legislazione di accesso e di esportazione, sia in relazione all'organismo dal quale è stato isolato";

              e con le seguenti osservazioni:

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire dopo il comma 2), lettera g) dell'articolo 6, la lettera g-quater) che riproduca l'articolo 13 della direttiva europea 98/44/CE che disciplina il deposito, l'accesso e il nuovo deposito del materiale biologico;

              valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, metta in atto idonei strumenti di verifica delle disposizioni ivi previste e di controllo dell'applicazione delle medesime, con particolare riferimento ai settori biomedico, agricolo e ambientale, vigilando, altresì, in ordine agli effetti sociali derivanti dal recepimento della direttiva 98/44/CE.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031 Governo, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni riferite all'articolo 6:

              in considerazione della complessità dei temi oggetto della direttiva 98/44/CE, delle loro evidenti implicazioni etiche, politiche ed economiche, nonché dell'elevato numero di competenze e, quindi, di dicasteri coinvolti nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, i termini per il recepimento della direttiva medesima siano allungati da sei a dodici mesi;

              nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo tenga conto delle peculiarità del settore agricolo e, in particolare, consideri il complesso dei rischi di impatto sanitario, ambientale ed economico che la brevettibilità di scoperte genetiche riguardanti i fattori della produzione agricola, i quali, ad esempio, le sementi possono comportare per l'intero sistema agricolo ed agroalimentare nazionale;

              nel decreto legislativo di cui sopra siano contenute specifiche disposizioni che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, lettera g) ed alla luce del fatto che la particolare orografia del territorio italiano e la conseguente alta densità di coltivazioni contigue, limitrofe anche alle restanti aree di flora selvatica locale, espongono la nostra agricoltura al rischio di un inquinamento genico irreversibile, prevedano rigorosi meccanismi di salvaguardia nei confronti di tutte quelle invenzioni, rispetto alle quali non sia stata provata l'assoluta assenza di effetti dannosi per l'ambiente e la salute umana ed animale;

              nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1, siano contenute disposizioni chiaramente e rigorosamente volte a subordinare la brevettibilità e l'autorizzazione al commercio ed al consumo dei prodotti transgenici, all'assoluto rispetto del principio di precauzione;

              nel decreto legislativo di cui sopra, ferma restando la necessità di rispettare gli obblighi di cui al comma 2, lettera a), siano contenute norme che, in considerazione del recente avvio di un nuovo negoziato multilaterale sul commercio in sede WTO, ed alla luce delle vigenti regole multilaterali sul commercio, prevedano la possibilità di deroga temporanea degli attuali cosiddetti accordi TRIPS per i motivi precauzionali di cui alla lettera g) del medesimo comma 2.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031;

              considerato che numerose disposizioni del provvedimento sono volte a realizzare, attraverso il conferimento di apposite deleghe legislative, l'adeguamento dell'ordinamento interno a disposizioni comunitarie e che la valutazione in ordine alla conformità con la normativa comunitaria potrà essere condotta più adeguatamente con riferimento ai successivi provvedimenti attuativi delle deleghe medesime;

              considerato che appare opportuno verificare la coincidenza tra le competenze delle sezioni specializzate dei tribunali in materia di marchi e proprietà industriale previste dall'articolo 7 e le competenze così come definite dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che la sanatoria della concessione dei benefici già disposti per le piccole e medie imprese non risulti in contrasto con gli indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato;

                b) all'articolo 3-quater, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'eventuale ricorso a procedure di appalto deve comunque avvenire nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

                c) all'articolo 18-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare che tale disposizione non definisca un vincolo alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento.



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