XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 2031-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
dalle relazioni sull'analisi di impatto della regolamentazione
(AIR) e tecnico-normativa (ATN), e che tali relazioni si
sarebbero rilevate particolarmente utili nel corso
dell'istruttoria legislativa, poiché il disegno di legge
contiene disposizioni relative ad un ampio e diversificato
numero di materie, realizzando interventi di diversa portata,
che vanno dal conferimento di ampie deleghe legislative per il
riordino della disciplina in alcuni settori sino alla modifica
puntuale della normativa vigente,
segnalato che disposizioni analoghe a quelle recate
dall'articolo 25 del disegno di legge in esame sono contenute
nell'articolo 38 del disegno di legge comunitaria 2001 (C.
1533-B), all'esame della Camera, e che pertanto appare
opportuno coordinare i due testi, al fine di evitare la
riproposizione in due diversi atti della stessa norma
(considerazioni analoghe valgono per l'articolo 24 del disegno
di legge in esame, di cui si chiede la soppressione per le
ragioni successivamente indicate, contenuto anche
nell'articolo 36 del disegno di legge comunitaria 2001);
ritiene che per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, si riconduca la disposizione -
volta a consentire la deroga ad una normativa di rango
legislativo, ad opera di un provvedimento di carattere non
regolamentare - al modello generale di delegificazione,
individuato dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
all'articolo 24, si sopprima la relativa disposizione
in quanto volta a novellare impropriamente un atto normativo
di rango secondario; tale modalità di intervento sulla
normativa secondaria, peraltro, risulta espressamente
censurata anche al punto 3, lettera e), dalla Circolare
recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica
dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del
Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei
ministri dell'aprile 2001;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
agli articoli 5, comma 1, 6, comma 1 e 7, comma 1, si
adeguino le rispettive disposizioni a quanto indicato al punto
2, lettera d), della citata Circolare, che stabilisce
che al conferimento delle deleghe legislative si procede
utilizzando la dizione: "Il Governo è delegato ad
adottare..."; rispetto all'articolo 7, comma 1, si provveda ad
indicare espressamente la denominazione dell'atto in cui
devono essere contenute le "nuove norme", secondo quanto
stabilito dalla medesima lettera della richiamata
Circolare;
il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
con riferimento alle rubriche degli articoli che recano
novelle ad altri atti normativi, talvolta formulate con
riferimento all'atto novellato (esempio articoli 23 e 24),
talvolta con riferimento al contenuto sostanziale delle
disposizioni recate dal provvedimento in esame (esempio
articoli 1, 11, 12 e 21), dovrebbe valutarsi l'opportunità di
ricorrere ad un unico criterio per la redazione delle stesse;
con specifico riferimento all'articolo 13, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di indicare, nella relativa rubrica, la presenza
di una modifica del codice penale;
all'articolo 5, comma 1, dovrebbe chiarirsi la portata
della nozione di "riassetto delle disposizioni vigenti",
stante il fatto che essa non risulta normativamente
definita;
agli articoli 3, comma 2, 9, comma 2 e 10, comma 2,
dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare espressamente e
in modo omogeneo la tipologia dell'atto cui si fa rinvio.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
considerato che il presente disegno di legge prevede
agevolazioni alle imprese che operano nelle aree depresse e
che possono quindi essere ricondotti alle funzioni di
promozione dello sviluppo economico, della coesione e della
solidarietà sociale nelle diverse aree del paese affidate allo
Stato dal nuovo articolo 119 della Costituzione;
considerato che il presente disegno di legge incide su
discipline quali quelle concernenti l'ordinamento civile e
penale, le armi, munizioni ed esplosivi, la tutela della
concorrenza nonché la difesa e le forze armate che l'articolo
117, comma 2, della Costituzione demanda alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che il presente disegno di legge incide
altresì su discipline quali quelle concernenti il sostegno
all'innovazione per i settori produttivi, la produzione, il
trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia nonché il
governo del territorio, che l'articolo 117, comma 3, della
Costituzione demanda alla competenza legislativa concorrente
tra lo Stato e le regioni per le quali è riservata allo Stato
esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali;
tenuto conto che, pur prevedendo una disciplina per
alcuni aspetti di dettaglio in una materia quale quella del
governo del territorio che l'articolo 117, comma 3, iscrive
tra quelle per le quali è prevista una competenza legislativa
concorrente tra Stato e Regioni, l'articolo 4-quinquies
non appare ledere l'autonomia degli enti locali poiché demanda
comunque alla scelta dei comuni la possibilità di cedere in
proprietà le aree già concesse in diritto di superficie
nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti
produttivi;
osservato che l'articolo 3-quater contiene una
disciplina in parte analoga a quella contenuta nell'articolato
del disegno di legge n. 2033 "Disposizioni in materia
ambientali" approvato nella giornata odierna dell'Assemblea
della Camera dei deputati;
osservato altresì che l'articolo 22 contiene una
disciplina sostanzialmente identica a quella contenuta nel
testo unificato dei progetti di legge 435, 1251, 1320, 1389 e
1673 attualmente all'esame presso la IX Commissione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione la compatibilità con il principio
dell'autonomia contrattuale dei privati, direttamente
collegabile al dettato dell'articolo 41 della Costituzione,
della disciplina prevista dall'articolo 18-bis in tema
di termini per il pagamento dei corrispettivi alla cessione
dei prodotti alimentari deteriorabili.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
osservato che l'articolo 7 delega il Governo ad emanare
norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace
definizione dei procedimenti giudiziari in materia di
concorrenza sleale, marchi, brevetti, disegni o modelli e
modelli di utilità, segni distintivi e diritti d'autore,
prevedendo l'istituzione presso i tribunali aventi sede nei
capoluoghi di distretto e presso le corti d'appello, sezioni
specializzate;
rilevato che la concentrazione della competenza in
materia di proprietà industriale e intellettuale nei soli
tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto e, in
secondo grado, nelle corti d'appello si traduce di fatto in un
accentramento del servizio-giustizia, che pregiudica quei
cittadini i cui interessi trovano la loro tutela presso le
sedi giudiziarie territoriali più decentrate;
sottolineata l'esigenza di dare comunque attuazione
all'articolo 91 del regolamento comunitario n. 40 del 1994,
che obbliga gli Stati membri a istituire nei rispettivi
territori un numero per quanto possibile ridotto di "tribunali
dei marchi comunitari", ovvero tribunali nazionali di prima e
di seconda istanza competenti in materia di contraffazione e
validità dei marchi comunitari;
rilevato che, ai sensi dell'articolo 12, il
danneggiato, nel caso in cui promuova una azione legale prima
di ricevere l'offerta dell'assicuratore, o comunque prima che
sia decorso il termine previsto per la proposizione della
offerta stessa, non ha diritto il rimborso delle spese, fatte
salve quelle mediche, sostenute per l'azione di risarcimento
anteriormente alla scadenza, per cui in sostanza la
disposizione in esame esclude la possibilità che il
danneggiato possa avvalersi dell'assistenza legale nella fase
immediatamente successiva al sinistro;
sottolineato che, nel caso di danni alla persona,
l'assistenza legale al danneggiato nelle fasi immediatamente
successive al sinistro rappresenta una esigenza spesso
indefettibile per una tutela effettiva degli interessi dello
stesso;
rilevato che i commi 1 e 2 dell'articolo 13,
introducendo nell'ordinamento il reato di truffa in
assicurazione la cui condotta è riconducibile a fattispecie di
reato già previste, appaiono essere superflui, ingenerando,
pertanto, incertezze interpretative circa l'applicazione della
nuova norma penale;
considerato che il comma 3 dell'articolo 13, integrando
il contenuto dell'articolo 640 del codice penale, introduce
ingiustificatamente, non riscontrandosi alcun interesse di
rilevanza particolare da tutelare, una nuova aggravante del
reato di truffa nel caso in cui questa sia commessa ai danni
delle imprese di assicurazione della responsabilità civile
nella circolazione dei veicoli e dei natanti;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
a) l'articolo 7 sia sostituito dal seguente:
"Articolo 7. (Delega al Governo per l'istituzione di sezione
di tribunale specializzate). 1. Il Governo è delegato ad
emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nuove norme dirette ad assicurare una più
rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in
materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti, modelli di
utilità, modelli e disegni e diritto d'autore, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire presso un numero ristretto,
comunque non superiore ad otto, di tribunali e di altrettante
Corti d'appello, sezioni specializzate per la trattazione
delle controversie riguardanti le materie indicate, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di
dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate
le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del
tribunale ed al presidente della corte d'appello spettino al
presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di
dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui
alla lettera a) la pertinente competenza
territoriale.
2. Nell'emenare le necessarie disposizioni transitorie,
il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate
cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico
iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente
avvio".
b) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
"Articolo 12. (Esclusione di spese legali). 1. Nel caso di
sinistri con soli danni a cose, le spese, la cui liquidazione
risarcitoria avvenga entro sessanta giorni dal sinistro,
sostenute dai soggetti indicati all'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come
modificato dall'articolo 5, comma 7, della legge 5 marzo 2001,
n. 57, non sono rimborsabili se maturate anteriormente alla
scadenza del termine previsto dall'articolo 22 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, salvo per quelle sostenute per attività
indifferibili".
c) sopprimere l'articolo 13.
PARERI DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione (Difesa),
esaminato il disegno di legge C. 2031,
valutata positivamente l'esigenza di apportare
modifiche in senso evolutivo alla attuale disciplina di
sostegno ai settori aerospaziale e dell'elettronica tali da
consentire l'avvio e la prosecuzione di una linea di strategia
industriale che porti il Paese ad affermare in Europa un ruolo
consono alle proprie capacità, cosi come previsto
dall'articolo 4,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 4, comma 2, valuti la Commissione di
merito la necessità di modificare il riferimento all'articolo
11, comma 3, lettera e), con il richiamo all'articolo
11, comma 3, lettera f).
(parere espresso il 30 gennaio 2002).
La IV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031,
recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza";
esprime
PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 6 febbraio 2002).
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
all'articolo 4, al comma 2, le parole da: "nei limiti"
sino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: "nei
limiti massimi del quindici per cento delle quote autorizzate
a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla
parte disponibile dello stanziamento";
sia soppresso l'articolo 4-bis;
all'articolo 7, al comma 1, all'alinea, dopo la parola:
"legge" siano aggiunte le seguenti: "previa acquisizione del
parere delle competenti Commissioni parlamentari";
all'articolo 14-bis, dopo il comma 2, sia
aggiunto il seguente:
"2-bis. Dall'attuazione del comma 2 non debbono
discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato";
all'articolo 19, il comma 2 sia sostituito dal
seguente:
"2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1
si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.";
all'articolo 19, al comma 4, primo periodo, sia
soppressa la parola: "non". Conseguentemente, sia soppresso il
secondo periodo;
all'articolo 20, il comma 4 sia sostituito dal
seguente:
"4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per
gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive".
nonché con la seguente ulteriore condizione:
siano soppressi gli articoli 1-ter e 3-ter,
in quanto suscettibili di generare effetti negativi sulla
Tesoreria in relazione all'esigenza di provvedere alle
conseguenti disponibilità finanziarie in anticipo rispetto
agli attuali flussi di cassa;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito la congruità della
disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 3-quater,
che subordina, in deroga alla legislazione vigente,
l'erogazione dei contributi pubblici alla stipula degli
accordi di programma, configurata per altro dal comma 1 dello
stesso articolo come meramente facoltativa.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 2031, collegato alla
manovra di finanza pubblica per il 2002, recante "Misure per
favorire l'iniziativa privata e la concorrenza";
preso atto che tale provvedimento, che si compone di un
complesso di misure volte a favorire l'iniziativa economica
privata, la crescita delle piccole e medie imprese e la
competitività del sistema Italia, rappresenta uno dei punti
qualificanti del programma di Governo;
considerato che, per i profili di competenza della
Commissione, le disposizioni di cui al Capo III sono
finalizzate a contrastare gli effetti inflattivi provocati dai
sistematici aumenti delle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti che si sono succeduti a seguito della liberalizzazione
del mercato assicurativo, a partire dal luglio 1994;
rilevato peraltro come l'articolo 10, comma 2, seppur
diretto a contenere il costo delle riparazioni dei veicoli e a
frenare l'aumento dei premi contrastando comportamenti
fraudolenti, non preveda la possibilità per il danneggiato di
ottenere un mero risarcimento pecuniario nell'eventualità in
cui il danno non sia riparabile ovvero la riparazione risulti
antieconomica rispetto al valore di mercato del veicolo;
considerato inoltre come l'articolo 12, recante
disposizioni concernenti l'azione per il risarcimento di danni
causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i
quali vi è obbligo di assicurazione, appaia lesivo del diritto
del danneggiato ad ottenere nel risarcimento anche il rimborso
delle spese legali eventualmente sostenute prima del termine
di sessanta giorni entro il quale l'assicuratore può compiere
l'offerta di risarcimento del danno; l'eventuale superfluità
delle spese di cui trattasi andrebbe, infatti, valutata di
volta in volta, piuttosto che essere presupposta;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità
di espungere dal testo l'articolo 12, in quanto l'esclusione
dal diritto al rimborso delle spese legali sostenute
anteriormente alla scadenza del termine previsto dall'articolo
22 di cui alla legge n. 990 del 1969 non appare equa nei
confronti del danneggiato, comprimendo indebitamente il suo
diritto ad ottenere un integrale risarcimento del danno; in
subordine, valuti la Commissione di merito la possibilità di
riformulare l'articolo 12, nel senso di prevedere l'esclusione
del rimborso delle spese legali nelle sole fattispecie in cui
non sussistono danni alla persona;
b) valuti la Commissione l'opportunità di
sopprimere l'articolo 1-bis, il quale appare superfluo
in considerazione del fatto che l'articolo 6 della legge n.
317 del 1991 riconosce, in maniera univoca, il credito di
imposta sugli investimenti al netto dell'imposta sul valore
aggiunto;
e con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad integrare le
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, nel senso di
includervi la facoltà per il danneggiato di ottenere un
risarcimento pecuniario nel caso in cui la riparazione del
veicolo non risulti oggettivamente possibile, ovvero la stessa
risulti antieconomica in quanto avente un costo del tutto
sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo
medesimo.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2031, come
risultante dagli emendamenti approvati;
pur considerata l'esigenza di non comprimere il
confronto politico sul tema della brevettabilità delle
invenzioni biotecnologiche, le cui implicazioni economiche,
etiche e sociali richiedono un esame adeguatamente
approfondito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2031 recante "Misure
per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza", nel testo risultante dall'approvazione degli
emendamenti presso la Commissione di merito;
ritenute condivisibili, in particolare, le finalità di
cui agli articoli 3-bis e 3-ter;
considerato che l'articolo 4-quinquies prevede la
possibilità per i comuni di cedere in proprietà le aree già
concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle
aree destinate a insediamenti produttivi (P.I.P.), creando in
tal modo le condizioni per un incremento del gettito a favore
degli enti locali, che non appare peraltro in contrasto con i
principi della normativa urbanistica vigente;
rilevato che l'articolo 15, che prevede stanziamenti
per il potenziamento delle infrastrutture internazionali di
approvvigionamento di gas naturale, in particolare per la
realizzazione e lo studio di fattibilità relativi ad impianti
in Algeria e nel Nord Africa, pone tali stanziamenti in
concorrenza con quelli finalizzati alla realizzazione di
terminali di rigassificazione, che in realtà appaiono
maggiormente idonei a rendere il Paese meno dipendente
rispetto agli approvvigionamenti provenienti dai Paesi
esteri;
considerato infine che appare assolutamente incongrua
la formulazione dell'articolo 3-quater, che dispone
misure per il recupero e la riconversione produttiva dei siti
inquinati in palese difformità rispetto all'articolo 12 del
provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per
il 2002, recante "Disposizioni in materia ambientale" (C.
2033-A), vertente su identica materia e già approvato
dall'Assemblea;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia soppresso l'articolo 3-quater;
e con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 15, valuti la Commissione
di merito l'opportunità di rafforzare, anche mediante una
adeguata differenziazione dei relativi stanziamenti,
l'obiettivo della realizzazione di terminali di
rigassificazione rispetto a quello della costruzione di nuovi
impianti per l'approvvigionamento da Paesi esteri, anche al
fine di promuovere investimenti maggiormente compatibili con
le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge recante: "Misure per
favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"
(2031), per le parti di competenza,
tenuto conto, in particolare, che l'articolo
4-bis, prevede che il contributo sulle attività di
installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni
pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia
vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali non è
dovuto in caso di perdite di esercizio per i soggetti che
abbiano investito nella relazione delle infrastrutture di rete
a larga banda realizzando un fatturato, al netto delle
predette spese di investimento, inferiore a 200 miliardi di
lire nell'anno di riferimento;
considerato che quanto previsto all'articolo 22, in
materia di disciplina relativa alla fornitura di servizi di
accesso ad Internet, risulta in parte coincidente con il
contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 435
ed abbinate, approfonditamente esaminate dalla IX Commissione
in sede referente ed in merito alle quali la Commissione
trasporti ha elaborato un testo unificato sul quale ha avviato
le procedure per il trasferimento in sede legislativa;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
al fine di evitare il rischio di possibili
sovrapposizioni normative, provveda la Commissione di merito a
sopprimere l'articolo 22, in materia di accesso ad
Internet, considerato che risultano assegnate alla IX
Commissione le proposte di legge C. 435 ed abbinate, vertenti
su analoga materia, in merito alle quali la Commissione
Trasporti ha elaborato, nel corso dell'esame, un testo
unificato sul quale ha avviato le procedure per richiedere il
trasferimento in sede legislativa;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4-bis, si valuti
l'opportunità di definire con chiarezza la fattispecie delle
"infrastrutture di rete a larga banda", considerato che tale
categoria non appare finora definita con precisione dalla
legislazione vigente;
b) all'articolo 4-bis, valuti la
Commissione di merito se precisare, in fine, che il
riferimento è al fatturato "nell'anno di riferimento per il
computo del contributo", come attualmente prevede il terzo
periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 448 del
1998;
c) si valuti altresì l'opportunità di
ripristinare l'agevolazione recata dal medesimo articolo 20,
comma 2, della legge n. 448, sul quale interviene l'articolo
4-bis del disegno di legge, prevedendo che essa di
applichi a tutte le imprese titolari di concessione o di
licenza individuale, anche qualora non abbiano effettuato
investimenti nel settore della "larga banda".
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
ritenuto, in relazione all'articolo 7, che vada data
più puntuale esecuzione alle direttive comunitarie, evitando
di impegnare personale in quantità incompatibili con le
oggettive disponibilità,
considerato inutile e fuorviante, all'articolo 19,
comma 3, il richiamo dell'articolo 3 della legge n. 557 del
1971, poiché non inerente al trattamento previdenziale ed
assistenziale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
si riformuli l'articolo 7, nel senso di prevedere un
ristretto numero di tribunali del marchio e del brevetto
comunitari con competenza esclusiva su tali precise materie e
su territori adeguatamente ampi;
all'articolo 19, comma 3, si sopprimano le parole "e
3".
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La Commissione XII,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2031,
"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza";
rilevata la necessità di recepire la normativa
comunitaria in materia di protezione giuridica di invenzioni
biotecnologiche, procedendo a colmare un vuoto legislativo in
un settore che riguarda diritti fondamentali dell'ordinamento
nel rispetto degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia;
considerato che la protezione giuridica delle
invenzioni si è dimostrata di straordinaria utilità sia per il
finanziamento della ricerca, sia per lo sviluppo e la
diffusione di conoscenze scientifiche che, nel settore delle
biotecnologie hanno un effetto rilevante per la tutela della
vita umane degli animali e dei vegetali;
preso atto che la delega dell'esercizio delle funzioni
legislative stabilisce specifici principi e criteri direttivi
in ordine alle limitazioni di brevettabilità del materiale
biologico e dei processi di ottenimento di materiale
biologico, al fine di garantire il rispetto della dignità
umana e degli equilibri ambientali;
rilevata l'opportunità che la Commissione di merito
proponga all'Assemblea lo stralcio della materia contenuta
nell'articolo 6,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
dopo il comma 2, lettera a) dell'articolo 6,
aggiungere: "a-bis) prevedere l'eventuale deroga
temporanea dagli accordi TRIPS per i motivi precauzionali di
cui alla successiva lettera g)";
al comma 2, lettera c) dell'articolo 6,
sostituire le parole: "nei vari stadi della sua costituzione e
del suo sviluppo" con le parole: "sin dal momento del
concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo";
dopo il comma 2, lettera d) dell'articolo 6,
aggiungere: "d-bis) gli elementi isolati e brevettati,
se sequenze di DNA, non devono essere troppo estesi in modo da
non bloccare altre linee di ricerca e strettamente limitati
alle sequenze di DNA che producono le funzioni e le
applicazioni industriali";
al comma 2, lettera e) dell'articolo 6,
sostituire le parole: "dei metodi per il trattamento
chirurgico o terapeutico" con le seguenti: "dei metodi di
prevenzione, di trattamento chirurgico o terapeutico e di
riabilitazione";
al comma 2, lettera f) dell'articolo 6, dopo le
parole: "è contrario" aggiungere le seguenti: "alla dignità
umana" e dopo le parole: "dei vegetali" aggiungere le
seguenti: "e della biodiversità";
al comma 2, lettera f), numero 1) dell'articolo
6, prima delle parole: "i procedimenti" inserire la seguente:
"tutti";
dopo il comma 2, lettera f), numero 1)
dell'articolo 6), aggiungere: "1-bis) I procedimenti di
scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia ai fini
procreativi sia ai fini di ricerca";
dopo il comma 2, lettera f), numero 2)
dell'articolo 6, aggiungere: "2-bis) Gli ibridi, le
chimere e le linee di cellule staminali umane";
al comma 2, lettera f), numero 3) dell'articolo
6, aggiungere infine: "sin dal momento del concepimento";
al comma 2, lettera g) dell'articolo 6,
aggiungere: "g-bis) prevedere che prima di procedere al
rilascio del brevetto ai sensi della presente legge, siano
garantite adeguate fasi di sperimentazione e l'applicazione
rigorosa del principio di precauzione, al fine di evitare
rischi per la salute e per la vita delle persone e degli
animali";
dopo il comma 2, lettera g) dell'articolo 6,
aggiungere: "g-ter) Prevedere una riduzione della durata
e dei diritti d'uso del brevetto nei casi in cui il suo
utilizzo da parte del settore pubblico sia indirizzato alla
ricerca di terapie per le malattie rare";
al comma 2 dell'articolo 6, sostituire la lettera
n) con la seguente: "n) Prevedere, nell'ambito
della procedura di deposito di una domanda di brevetto
relativa ad un'invenzione che ha per oggetto o utilizza
materiale biologico di origine umana, l'obbligo della
presentazione di una dichiarazione dalla quale risulti il
consenso libero e informato al prelievo, in base alla vigente
normativa, della persona dalla quale è stato prelevato tale
materiale";
al comma 2 dell'articolo 6, sostituire la lettera
s) con la seguente: "s) Prevedere l'obbligo che la
provenienza del materiale biologico di origine vegetale o
animale posto alla base dell'invenzione venga dichiarata
all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al
luogo geografico di origine, al fine di accertare il rispetto
della legislazione di accesso e di esportazione, sia in
relazione all'organismo dal quale è stato isolato";
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
inserire dopo il comma 2), lettera g) dell'articolo 6,
la lettera g-quater) che riproduca l'articolo 13 della
direttiva europea 98/44/CE che disciplina il deposito,
l'accesso e il nuovo deposito del materiale biologico;
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere che il Governo, nell'esercizio della delega, metta
in atto idonei strumenti di verifica delle disposizioni ivi
previste e di controllo dell'applicazione delle medesime, con
particolare riferimento ai settori biomedico, agricolo e
ambientale, vigilando, altresì, in ordine agli effetti sociali
derivanti dal recepimento della direttiva 98/44/CE.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2031
Governo, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni riferite all'articolo
6:
in considerazione della complessità dei temi oggetto
della direttiva 98/44/CE, delle loro evidenti implicazioni
etiche, politiche ed economiche, nonché dell'elevato numero di
competenze e, quindi, di dicasteri coinvolti nell'emanazione
del decreto legislativo di cui al comma 1, i termini per il
recepimento della direttiva medesima siano allungati da sei a
dodici mesi;
nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma
1, il Governo tenga conto delle peculiarità del settore
agricolo e, in particolare, consideri il complesso dei rischi
di impatto sanitario, ambientale ed economico che la
brevettibilità di scoperte genetiche riguardanti i fattori
della produzione agricola, i quali, ad esempio, le sementi
possono comportare per l'intero sistema agricolo ed
agroalimentare nazionale;
nel decreto legislativo di cui sopra siano contenute
specifiche disposizioni che, ai sensi di quanto previsto dal
comma 2, lettera g) ed alla luce del fatto che la
particolare orografia del territorio italiano e la conseguente
alta densità di coltivazioni contigue, limitrofe anche alle
restanti aree di flora selvatica locale, espongono la nostra
agricoltura al rischio di un inquinamento genico
irreversibile, prevedano rigorosi meccanismi di salvaguardia
nei confronti di tutte quelle invenzioni, rispetto alle quali
non sia stata provata l'assoluta assenza di effetti dannosi
per l'ambiente e la salute umana ed animale;
nell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma
1, siano contenute disposizioni chiaramente e rigorosamente
volte a subordinare la brevettibilità e l'autorizzazione al
commercio ed al consumo dei prodotti transgenici, all'assoluto
rispetto del principio di precauzione;
nel decreto legislativo di cui sopra, ferma restando la
necessità di rispettare gli obblighi di cui al comma 2,
lettera a), siano contenute norme che, in considerazione
del recente avvio di un nuovo negoziato multilaterale sul
commercio in sede WTO, ed alla luce delle vigenti regole
multilaterali sul commercio, prevedano la possibilità di
deroga temporanea degli attuali cosiddetti accordi TRIPS per i
motivi precauzionali di cui alla lettera g) del medesimo
comma 2.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
2031;
considerato che numerose disposizioni del provvedimento
sono volte a realizzare, attraverso il conferimento di
apposite deleghe legislative, l'adeguamento dell'ordinamento
interno a disposizioni comunitarie e che la valutazione in
ordine alla conformità con la normativa comunitaria potrà
essere condotta più adeguatamente con riferimento ai
successivi provvedimenti attuativi delle deleghe medesime;
considerato che appare opportuno verificare la
coincidenza tra le competenze delle sezioni specializzate dei
tribunali in materia di marchi e proprietà industriale
previste dall'articolo 7 e le competenze così come definite
dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre
1993, sul marchio comunitario;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1-bis, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di verificare che la
sanatoria della concessione dei benefici già disposti per le
piccole e medie imprese non risulti in contrasto con gli
indirizzi comunitari in materia di aiuti di Stato;
b) all'articolo 3-quater, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di chiarire che
l'eventuale ricorso a procedure di appalto deve comunque
avvenire nel rispetto della normativa comunitaria in
materia;
c) all'articolo 18-bis, valuti la
Commissione di merito l'opportunità di verificare che tale
disposizione non definisca un vincolo alla libera prestazione
di servizi e alla libertà di stabilimento.