|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Al comma 1
dell'articolo 106 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "ad elevato
impatto tecnologico" sono
inserite le seguenti: "ovvero
per il rafforzamento
patrimoniale delle piccole e
medie imprese localizzate
nelle aree dell'obiettivo 1
di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999". |
1. Al comma 1
dell'articolo 106 della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
dopo le parole: "ad elevato
impatto tecnologico" sono
inserite le seguenti: "ovvero
per il rafforzamento
patrimoniale delle piccole e
medie imprese localizzate
nelle aree dell'obiettivo 1
e dell'obiettivo 2 di
cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999". |
|
(Disposizioni per la definizione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 |
|
1. Ai fini della revoca
delle agevolazioni erogate ai
sensi degli articoli 6 e 12
della legge 5 ottobre 1991,
n. 317, l'importo
dell'investimento complessivo
agevolabile comprende anche
le somme riferite alle spese
sostenute per il versamento
dell'IVA connessa
all'acquisto dei beni oggetto
di agevolazioni qualora la
disciplina di attuazione
dell'intervento vigente alla
data della concessione
includa anche le imposte
nell'investimento lordo
agevolabile. |
|
(Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole |
|
1. All'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, è aggiunto, in fine,
il seguente comma: "Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili". |
|
|
|
|
1. Il Ministro delle
attività produttive, per
accelerare la definizione dei
programmi di investimento
agevolati ai sensi della
legge 1^ aprile 1986, n. 64,
e delle altre normative per
l'intervento straordinario
per il Mezzogiorno, con
proprio provvedimento avente
natura non regolamentare,
anche in deroga alla
previgente disciplina
legislativa, fissa termini
perentori per gli adempimenti
a carico delle imprese e
degli istituti istruttori il
cui mancato rispetto può
essere sanzionato con la
revoca delle agevolazioni.
Con lo stesso provvedimento
può essere prevista, fra
l'altro, l'utilizzazione di
dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2000,
n. 445, nonché di relazioni
standardizzate. |
1. Per accelerare la
definizione dei programmi di
investimento agevolati ai
sensi della legge 1^
marzo 1986, n. 64, e
delle altre normative per
l'intervento straordinario
per il Mezzogiorno, con
regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Ministro delle attività
produttive, sono fissati
termini perentori per gli
adempimenti a carico delle
imprese e degli istituti
istruttori il cui mancato
rispetto può essere
sanzionato con la revoca
delle agevolazioni. Con lo
stesso regolamento può
essere prevista, fra l'altro,
l'utilizzazione di
dichiarazioni sostitutive ai
sensi degli articoli 46 e 47
del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 2000,
n. 445, nonché di relazioni
standardizzate. |
|
2. A seguito
dell'emissione dei
provvedimenti di concessione
definitiva il Ministero delle
attività produttive effettua
controlli a campione
sui programmi di investimento
destinatari degli
interventi. |
2. A seguito
dell'emissione dei
provvedimenti di concessione
definitiva il Ministero delle
attività produttive effettua
controlli sui programmi di
investimento destinatari
degli interventi. |
|
3. In caso di
pendenza, in capo ai legali
rappresentanti delle imprese
beneficiarie, di procedimenti
penali per reati attinenti
alle agevolazioni di cui alla
legge 1^ aprile 1986, n. 64,
per i quali è stato disposto
il rinvio a giudizio, i
competenti uffici del
Ministero delle attività
produttive possono sospendere
l'iter procedurale
delle pratiche di
agevolazione fino al
passaggio in giudicato della
sentenza. |
3. In caso di
pendenza, in capo ai legali
rappresentanti delle imprese
beneficiarie, di procedimenti
penali per reati attinenti
alle agevolazioni di cui alla
legge 1^ marzo 1986, n.
64, per i quali è stato
disposto il rinvio a
giudizio, i competenti uffici
del Ministero delle attività
produttive devono
sospendere l'iter
procedurale delle pratiche
di agevolazione fino al
passaggio in giudicato della
sentenza. |
|
(Modifica all'articolo 17 |
|
1. Il comma 3
dell'articolo 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, come
sostituito dall'articolo 12,
comma 7, della legge 5 marzo
2001, n. 57, è sostituito dal
seguente: "3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione; per una quota pari al 50 per cento, in relazione a quelle, fra le società finanziarie suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente Titolo; e, per la restante quota, da importi proporzionali ai valori delle partecipazioni assunte ai sensi del medesimo Titolo come risultanti dall'ultimo bilancio approvato". |
|
(Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 |
| 1. I commissari straordinari nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno |
|
successivo alla data
di entrata in vigore della
presente legge. 2. Entro la data di cui al comma 1, i commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della procedura. 3. Nei dieci giorni successivi al termine di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario. 4. E' abrogato l'articolo 107 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. |
|
|
|
| 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e | 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e |
|
medie imprese, specie
nelle aree depresse, è
autorizzata la spesa di 5.620
migliaia di euro per l'anno
2002, di 7.950 migliaia di
euro per l'anno 2003 e di
9.240 migliaia di euro per
l'anno 2004. |
medie imprese, di cui
all'articolo 1 della
Raccomandazione 96/280/CE
della Commissione, del 3
aprile 1996, specie nelle
aree depresse, è autorizzata
la spesa di 5.620 migliaia di
euro per l'anno 2002, di
7.950 migliaia di euro per
l'anno 2003 e di 9.240
migliaia di euro per l'anno
2004. |
|
2. I criteri per la
realizzazione degli
interventi di cui al comma 1
sono stabiliti con
provvedimento amministrativo
del Ministro delle attività
produttive, sentiti i
Ministri per l'innovazione e
le tecnologie e delle
comunicazioni. |
2. Identico. |
|
3. All'onere derivante
dall'applicazione del
presente articolo, si
provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. |
3. Identico. |
|
(Disposizioni per il |
|
1. Ai fini dello sviluppo
del programma di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9
marzo 1994, il termine
previsto dal comma 1
dell'articolo 57 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, è
prorogato al 30 giugno 2002.
Le risorse finanziarie
previste dal comma 2 del
medesimo articolo 57 sono
integrate con l'importo di
12.911.000 euro a valere
sulle agevolazioni
finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, del
citato decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio
1994, e da erogare con le
modalità previste dal comma 3
del citato articolo 57 della
legge 27 dicembre 1997, n.
449. |
|
|
|
| 1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24 |
1. Identico. |
|
dicembre 1985, n. 808,
all'articolo 5 del
decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, agli
articoli 1 e 2 della legge 11
maggio 1999, n. 140, e
all'articolo 144, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, realizzati e gestiti
per mezzo di agenzie od enti,
di diritto pubblico o
privato, istituiti nel
contesto di accordi
internazionali ratificati
dallo Stato ai sensi
dell'articolo 80 della
Costituzione, possono
accedere agli stanziamenti
disposti dalle norme
citate. |
|
2. I programmi di cui
al comma 1 vengono
individuati dal Ministro
delle attività produttive, di
concerto con il Ministro
della difesa, e gli importi
relativi a ciascun anno di
costo gravano, nei limiti del
15 per cento delle quote
autorizzate a norma
dell'articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sullo stanziamento dell'anno
a cui si riferiscono. |
2. I programmi di cui
al comma 1 vengono
individuati dal Ministro
delle attività produttive, di
concerto con il Ministro
della difesa, e gli importi
relativi a ciascun anno di
costo gravano, nei limiti
massimi del 15 per
cento delle quote autorizzate
a norma dell'articolo 11,
comma 3, lettera c),
della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive
modificazioni, sulla parte
disponibile dello
stanziamento. |
|
3. Il Ministro delle
attività produttive è
autorizzato ad intervenire,
con le modalità e le
procedure di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 11
maggio 1999, n. 140, e a
valere sui fondi indicati
dallo stesso comma, per
consentire la disponibilità,
al Ministero della difesa,
dei beni necessari per la
realizzazione dei prodotti
dei settori di cui
all'articolo 1, comma 1,
lettera a), della
citata legge n. 140 del 1999,
mediante assegnazione in
comodato dei beni stessi a
qualificati operatori del
settore, in modo da
costituire presso di essi la
base produttiva necessaria
per ogni caso di emergenza
della difesa nazionale. |
3. Identico. |
|
(Disposizioni in materia di interventi di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 |
| 1. L'ammontare degli interventi di cui all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, volti a favorire la |
|
razionalizzazione,
ristrutturazione e
riconversione produttiva nel
campo civile e duale delle
imprese operanti nel settore
della produzione di materiali
di armamento, è determinato
come segue: a) per i programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti, nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili; b) per gli accordi di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili. |
|
(Disposizioni in materia di produzione di medicamenti e prodotti coperti dai certificati complementari di |
|
1. A decorrere dalla data
di entrata in vigore della
presente legge è consentita
la produzione per
l'esportazione dei
medicamenti e dei prodotti
coperti dai certificati
complementari di protezione
rilasciati ai sensi
dell'articolo 4 della legge
19 ottobre 1991, n. 349,
nonché dell'articolo
4-bis del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127,
introdotto dall'articolo 1
della medesima legge n. 349
del 1991. |
|
(Disposizioni in materia |
|
1. I comuni possono
cedere in proprietà le aree
già concesse in diritto di
superficie nell'ambito dei
piani delle aree destinate a
insediamenti produttivi di
cui all'articolo 27 della
legge 22 ottobre 1971, n.
865. Il corrispettivo delle
aree cedute in proprietà è
determinato con delibera del
consiglio comunale, in misura
pari alla differenza tra il
valore delle aree da cedere
direttamente in diritto di
proprietà e quello delle aree
da cedere in diritto di
superficie, valutati al
momento della trasformazione
di cui al presente comma, con
possibilità di incremento
fino ad un massimo del 50 per
cento di tale
differenza. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi
per il riassetto delle
disposizioni vigenti in
materia di proprietà
industriale, ai sensi e
secondo i princìpi ed i
criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e
nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, sentite le
competenti Commissioni
parlamentari, uno o più
decreti legislativi per il
riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di
proprietà industriale, ai
sensi e secondo i princìpi ed
i criteri direttivi di cui
all'articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e
nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) ripartizione
della materia per settori
omogenei e coordinamento,
formale e sostanziale, delle
disposizioni vigenti per
garantire coerenza giuridica,
logica e sistematica; |
a) identica; |
|
b) adeguamento
della normativa alla
disciplina internazionale
comunitaria intervenuta; |
b) adeguamento
della normativa alla
disciplina internazionale
e comunitaria
intervenuta; |
|
c) adeguamento
della disciplina alle moderne
tecnologie informatiche; |
c) identica; |
|
d) riordino e
potenziamento della struttura
istituzionale preposta alla
gestione della normativa,
anche con attribuzione di
autonomia amministrativa,
finanziaria e gestionale; |
d) identica; |
|
e) introduzione
di appositi strumenti di
semplificazione e riduzione
degli adempimenti
amministrativi; |
e) identica; |
|
f) delegificazione
e rinvio alla normazione
regolamentare della
disciplina dei procedimenti
amministrativi secondi i
criteri di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. |
f) identica. |
|
2. Dall'attuazione
della delega non deriveranno
nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello
Stato. |
2. Identico. |
|
|
|
|
|
|
2) un processo
attraverso il quale viene
prodotto, lavorato o
impiegato materiale
biologico, anche se
preesistente allo stato
naturale, purché abbia i
requisiti di
un'invenzione; c) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché l'esclusione della brevettabilità della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente; d) consentire la possibilità di brevettare un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, purché la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate; tale elemento isolato deve essere il risultato di procedimenti tecnici che l'hanno identificato, purificato, caratterizzato e moltiplicato al di fuori del corpo umano. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere; e) confermare l'esclusione dalla brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; f) prevedere l'esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Tale esclusione riguarda, in particolare: 1) i procedimenti di clonazione di esseri umani; |
|
2) i procedimenti di
modificazione dell'identità
genetica germinale
dell'essere umano; 3) ogni utilizzazione di embrioni umani; 4) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; g) prevedere un meccanismo di salvaguardia per cui, previa comunicazione alla Commissione europea, possa essere estesa, se del caso, l'esclusione dalla brevettabilità anche ad altre invenzioni biotecnologiche per motivi di ordine pubblico e buon costume, tutela della salute e dell'ambiente; h) escludere la possibilità di brevettare una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, senza indicazione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale; considerare ciascuna sequenza autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione; i) consentire la brevettabilità di invenzioni riguardanti piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o razza animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici; l) confermare l'esclusione della brevettabilità delle varietà e delle razze animali, nonché dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; |
|
m) prevedere
l'esclusione della
brevettabilità delle nuove
varietà vegetali rispetto
alle quali l'invenzione
consista esclusivamente nella
modifica genetica di altra
varietà vegetale, anche se
detta modifica è il frutto di
procedimento di ingegneria
genetica; n) prevedere che, nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se una invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana, alla persona da cui è stato prelevato tale materiale, debba essere garantita la possibilità di esprimere il proprio consenso libero e informato a tale prelievo, in base alla normativa vigente; o) prevedere che nell'ambito della procedura di deposito di una domanda di brevetto, se l'invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, debba essere prodotta una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie; p) disciplinare l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, prevedendo che ciò avvenga nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994; q) disciplinare l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, escludendo, in particolare, la possibilità della rivendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione com-merciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita |
|
diretta da parte
dell'allevatore per soggetti
da vita rientranti nella
normale attività agricola; r) prevedere che, dietro pagamento di un canone adeguato, venga assicurato il rilascio di una licenza obbligatoria a favore: 1) del costitutore, per lo sfruttamento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varietà vegetale; 2) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale; s) prevedere che il richiedente il brevetto di un materiale di origine vegetale o animale indichi, ove conosciuto, il luogo geografico di origine del materiale; t) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo, prevede sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni del decreto stesso, secondo i criteri e con i limiti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 2000, n. 422. 3. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della presente legge, una relazione sull'applicazione del decreto medesimo. |
|
|
|
| 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in |
|
vigore della presente
legge, nuove norme dirette ad
assicurare una più rapida ed
efficace definizione dei
procedimenti giudiziari in
materia di concorrenza
sleale, brevetti, modelli
ornamentali e di
utilità, segni distintivi
e diritti d'autore,
secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
vigore della presente
legge, sentite le
competenti Commissioni
parlamentari, uno o più
decreti legislativi
diretti ad assicurare una
più rapida ed efficace
definizione dei procedimenti
giudiziari in materia di
marchi, brevetti,
modelli di utilità,
modelli e disegni e
diritto d'autore, secondo
i seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
|
a) istituire
presso i tribunali aventi
sede nei capoluoghi di
distretto e presso le corti
d'appello, sezioni
specializzate per la
trattazione delle
controversie riguardanti le
materie indicate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di
dotazioni organiche; |
a) istituire
presso un numero
ristretto, comunque non
superiore ad otto, di
tribunali e di altrettante
corti d'appello, sezioni
specializzate per la
trattazione delle
controversie riguardanti le
materie indicate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio
dello Stato né incrementi di
dotazioni organiche; |
|
b) prevedere
altresì che nelle materie
indicate le competenze
riservate dalle leggi vigenti
al presidente del tribunale
ed al presidente della corte
d'appello spettino al
presidente delle rispettive
sezioni specializzate, senza
oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato né
incrementi di dotazioni
organiche; |
b) identica; |
|
c) attribuire
alle sezioni specializzate di
cui alla lettera a) la
pertinente competenza
territoriale. |
c) identica. |
|
2. Nell'emanare le
necessarie disposizioni
transitorie, il Governo avrà
cura di evitare che le
sezioni specializzate cui al
comma 1, lettera a),
siano gravate da un carico
iniziale di procedimenti che
ne impedisca l'efficiente
avvio. |
2. Identico. |
|
|
|
|
1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo
25-bis del decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 95, il termine per
l'inoperabilità del diritto
d'autore scade decorso un
anno dalla data di entrata in
vigore della presente
legge. |
1. In deroga a quanto
previsto dall'articolo
25-bis del decreto
legislativo 2 febbraio 2001,
n. 95, il termine per
l'inoperabilità del diritto
d'autore scade decorsi due
anni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge. |
|
|
|
|
1. Al fine di far fronte
alle esigenze relative
all'attività amministrativa
in tema di proprietà
industriale, con particolare
riguardo all'evoluzione del
sistema nazionale ed
internazionale di tutela,
nonché alle programmate
modifiche del riassetto
organizzativo, è autorizzata
la spesa di 4.015 migliaia
di euro per l'anno 2002 e di
1.135 migliaia di euro per
l'anno 2003. |
Identico. |
|
2. I criteri per
l'utilizzo delle somme di cui
al comma 1 sono determinati
con direttive del Ministro
delle attività produttive. 3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. |
|
NORME IN TEMA DI R.C. |
NORME IN TEMA DI R.C. |
|
|
|
|
1. Il modello di denuncia
di sinistro, previsto
dall'articolo 5 del
decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, si
applica anche nel caso di
danni a persona che
comportino invalidità non
superiore a cinque
punti. |
1. Il modello di denuncia
di sinistro, previsto
dall'articolo 5 del
decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, si
applica anche nel caso di
danni a persona. |
| 2. Nel caso di sinistri con soli danni a cose, il danneggiato può richiedere la riparazione | 2. Nel caso di sinistri derivati dalla circolazione stradale il danneggiato, fatta |
|
del veicolo presso un
autoriparatore, scelto dal
danneggiato stesso
nell'ambito di una lista,
formata sulla base di criteri
approvati dal Ministero delle
attività produttive, che
tenga conto, in particolare,
del livello di distribuzione
territoriale degli
autoriparatori, e comunicata
dall'impresa tenuta al
risarcimento, ovvero ottenere
un risarcimento pecuniario di
importo pari al costo che
l'impresa di assicurazione
avrebbe sostenuto in caso di
riparazione diretta. |
salva la valutazione
in ordine alla
responsabilità, può accettare
la riparazione del veicolo
presso un'impresa di
autoriparazione da lui scelta
nell'ambito della lista
provinciale delle imprese di
autoriparazione di cui al
comma 3 ovvero ottenere il
rimborso dell'importo
indicato nella fattura
rilasciata da altre imprese
di autoriparazione previa
verifica e trattazione da
parte dell'impresa di
assicurazione dei lavori
effettuati. Il rimborso della
fattura deve comunque
avvenire da parte
dell'impresa di assicurazione
tenuta al risarcimento entro
quindici giorni
dall'emissione. E' fatta
salva la facoltà del
danneggiato, previo accordo
con la compagnia di
assicurazione, di non
effettuare la riparazione
qualora sia valutata
l'antieconomicità della
medesima. |
|
3. La lista
provinciale delle imprese di
autoriparazione è formata
dalla camera di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura competente per
territorio in conformità ai
criteri individuati dal
Ministero delle attività
produttive. Sono iscritte
nella lista provinciale le
imprese, in possesso dei
requisiti individuati dal
Ministero delle attività
produttive, comunicate dalle
imprese di assicurazione.
Hanno comunque diritto di
ottenere l'iscrizione nella
lista provinciale le imprese
di autoriparazione in
possesso dei suddetti
requisiti. Le camere di
commercio, industria,
artigianato e agricoltura
trasmettono annualmente la
lista provinciale delle
imprese di autoriparazione al
Ministero delle attività
produttive, che ne verifica
la conformità. |
|
3. E' fatto salvo in
ogni caso il risarcimento di
eventuali ulteriori danni
del danneggiato. |
4. E' fatto
salvo in ogni caso il
risarcimento di eventuali
ulteriori danni. |
|
4. Il comma 4
dell'articolo 5 della legge 5
marzo 2001, n. 57, è
sostituito dal seguente: |
5. Dopo il comma 4
dell'articolo 5 della legge 5
marzo 2001, n. 57, è inserito
il seguente: |
|
"4. L'ammontare del
danno biologico determinato
ai sensi del comma 2 può
essere diversamente
quantificato dal giudice in
misura non superiore al
quinto con equo e motivato
apprezzamento delle
condizioni soggettive del
danneggiato". |
"4-bis.
L'ammontare del danno
biologico liquidato ai sensi
del comma 2, limitatamente
alle invalidità determinate
in misura compresa tra 1 e 5
punti, può essere aumentato
dal giudice in misura non
superiore ad un quinto con
equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive
del danneggiato". |
|
|
|
|
1. All'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 23
dicembre 1976, n. 857,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, dopo la
lettera d) è aggiunta
la seguente: |
1. Identico: |
|
"d-bis) gli
eventuali importi delle
franchigie non corrisposti
dall'assicurato". |
"d-bis) gli
eventuali importi delle
franchigie, richiesti
dalle imprese di
assicurazione, non
corrisposti
dall'assicurato". |
|
2. Al fine di garantire
il recupero delle somme della
franchigia le compagnie
possono pattuire con
l'assicurato idonee forme di
garanzia senza costi
aggiuntivi. |
|
|
|
|
1. Al primo comma
dell'articolo 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990,
dopo le parole: "Fondo di
garanzia per le vittime della
strada" sono aggiunte le
seguenti: "; il danneggiato
non ha diritto al rimborso
delle spese legali sostenute
anteriormente alla scadenza
del termine predetto". |
1. Le spese sostenute
dai soggetti indicati
all'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre
1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1977, n. 39, come
modificato dall'articolo 5,
comma 7, della legge 5 marzo
2001, n. 57, non sono
rimborsabili se corrisposte
anteriormente alla scadenza
del termine previsto
dall'articolo 22 della legge
24 dicembre 1969, n. 990,
fatte salve le spese
mediche. |
|
2. Le disposizioni di
cui al comma 1 non trovano
comunque applicazione qualora
il risarcimento del danno
avvenga con modalità diverse
da quelle previste
dall'articolo 17. |
|
|
|
| 1. E' fatto obbligo a chiunque denuncia un sinistro di dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, | 1. Chiunque, al fine di procurare o accrescere per sé o per altri il vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, falsifica una polizza o la documentazione |
|
n. 443, che le modalità
di svolgimento dello stesso
sono quelle dichiarate nella
denuncia del sinistro. |
richiesta per la
stipulazione di un contratto,
ovvero altera una polizza o
il certificato di
assicurazione o il relativo
contrassegno o l'attestazione
del rischio, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da 310 a
1.550 euro. |
|
2. Dopo il terzo comma
dell'articolo 640 del codice
penale è aggiunto il
seguente: "Si procede altresì d'ufficio se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti". |
2. Alla stessa pena
di cui al comma 1 soggiace
chiunque denuncia un sinistro
non accaduto ovvero accaduto
in modo difforme, ovvero
distrugge, falsifica, altera
o precostituisce elementi di
prova relativi al sinistro al
fine di conseguire o
accrescere per sé o per altri
le somme dovute
dall'assicurazione in forza
del contratto di
assicurazione. |
|
3. Al secondo comma
dell'articolo 640 del codice
penale dopo il numero 2) è
aggiunto il seguente: "2-bis) se il fatto è commesso in danno di una impresa di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti". |
|
|
|
|
1. Per la determinazione
dei premi e delle riserve
tecniche relativi al ramo RC-
auto, anche al fine di
agevolare l'esercizio dei
poteri di controllo da parte
dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse
collettivo (ISVAP),
l'assicuratore individua un
attuario responsabile
nell'ambito della propria
struttura. |
1. Per la determinazione
dei premi e delle riserve
tecniche relativi al ramo RC-
auto, anche al fine di
agevolare l'esercizio dei
poteri di controllo da parte
dell'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse
collettivo (ISVAP),
l'assicuratore individua un
attuario incaricato. |
|
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i servizi assicurativi nel |
| 1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge |
|
12 agosto 1982, n.
576, dati, informazioni e
notizie relativi
all'assicurazione
obbligatoria della
responsabilità civile
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei
natanti. 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di monitorare gli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di natura non regolamentare, sono stabiliti i criteri per la costituzione ed il funzionamento del comitato di cui al presente comma. 3. Dall'attuazione del comma 2 non devono discendere nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente: "5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca-dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca-dati a decorrere dal 1^ gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca-dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP". |
|
5. Il comma 5-ter
dell'articolo 2 del
decreto-legge 28 marzo 2000,
n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
maggio 2000, n. 137, è
abrogato. Eventuali atti
procedimentali adottati
dall'ISVAP, ai sensi della
disposizione predetta, sono
da considerare privi di
efficacia. |
|
DISPOSIZIONI IN TEMA DI |
DISPOSIZIONI IN TEMA DI |
|
|
|
|
1. Per garantire a mezzo
del potenziamento delle
infrastrutture
internazionali, lo sviluppo
del sistema del gas naturale,
la sicurezza degli
approvvigionamenti e la
crescita del mercato
energetico, sono concessi
contributi per il
potenziamento e la
realizzazione di
infrastrutture di
approvvigionamento di gas
naturale da Paesi esteri, in
particolare per la
costruzione del metanodotto
dall'Algeria in Italia
attraverso la Sardegna. |
1. Per garantire a mezzo
del potenziamento delle
infrastrutture
internazionali, lo sviluppo
del sistema del gas naturale,
la sicurezza degli
approvvigionamenti e la
crescita del mercato
energetico, sono concessi
contributi per il
potenziamento e la
realizzazione di
infrastrutture di
approvvigionamento di gas
naturale da Paesi esteri, in
particolare per la
costruzione del metanodotto
dall'Algeria in Italia
attraverso la Sardegna,
per la realizzazione di
terminali di rigassificazione
e per l'avvio degli studi per
la realizzazione di un
elettrodotto dal Nord-Africa
all'Italia. 2. Ai soggetti che investono nella realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, direttamente o attraverso la sottoscrizione di contratti di lungo termine, è riconosciuto il diritto di accesso al sistema nazionale dei metanodotti per un periodo congruo stabilito dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento. |
|
2. Il finanziamento
degli interventi è approvato
con delibera del Comitato
interministeriale per la
programmazione economica, su
proposta del Ministro delle
attività produttive. |
3.Identico. |
|
3. Per gli interventi
di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 9.000
migliaia di euro per l'anno
2002, di 45.000 migliaia di
euro per l'anno 2003 e di
77.000 migliaia di euro per
l'anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. |
4. Identico. |
|
(Fondo per la |
|
1. Il fondo per la
razionalizzazione della rete
di distribuzione dei
carburanti, istituito
dall'articolo 6 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, è integrato, per
l'anno 2002, attraverso un
contributo calcolato su ogni
litro di carburante per
autotrazione venduto negli
impianti di distribuzione a
carico dei titolari di
autorizzazione e dei gestori
dei medesimi impianti nella
misura e secondo le
condizioni, modalità e
termini stabiliti con
provvedimento del Ministro
delle attività produttive, da
emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
|
(Gasdotti |
| 1. Per i gasdotti sottomarini di importazione di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo |
|
23 maggio 2000, n. 164,
sono demandate ad accordi
tra lo Stato italiano e gli
altri Stati interessati,
sentite le imprese di
trasporto interessate.
Conseguentemente, a decorrere
dall'anno termico 1^ ottobre
2002-30 settembre 2003, le
tariffe di trasporto
determinate ai sensi
dell'articolo 23 dello stesso
decreto legislativo per la
rete nazionale dei gasdotti
non si applicano alla parte
di tali gasdotti ubicata
entro il mare territoriale
italiano. 2. Le imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali compensazioni tra i soggetti interessati, ai fini di conseguire quanto disposto dal comma 1 per l'anno termico 1^ ottobre 2001-30 settembre 2002. |
|
|
|
|
1. Il contributo già
previsto dall'articolo 111
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, a favore dell'Ente
per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente
(ENEA), è rideterminato nella
misura di 25.822.844 euro per
l'anno 2002 e di 20.658.275
euro per l'anno 2003. |
Identico. |
|
2. L'erogazione della
quota prevista per l'anno
2002 avviene su presentazione
della relazione di cui al
comma 3 del citato articolo
111, nella quale sono
indicati lo sviluppo della
ricerca e lo stato di
avanzamento della
realizzazione del progetto
dimostrativo di potenza
rispetto al semestre
precedente. 3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento. |
|
4. Nella fase di
realizzazione del progetto
dimostrativo di potenza
devono essere previamente
indicati i soggetti con i
quali è realizzato l'impianto
e il relativo impegno
finanziario. |
|
|
|
|
1. L'iscrizione
all'elenco dei prodotti
esplodenti riconosciuti
idonei all'impiego di
attività estrattive di cui
all'articolo 299 del decreto
del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n.
128, avviene a seguito di
pagamento di un canone annuo,
da determinare con decreto
del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministero delle
attività produttive. Tale
somma è versata all'entrata
del bilancio dello Stato per
essere riassegnata, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, nella misura del 50
per cento al Fondo da
istituire nell'ambito di
apposita unità previsionale
di base dello stato di
previsione del Ministero
delle attività produttive. |
Identico. |
|
2. Il Ministero delle
attività produttive provvede
alle spese per la ricerca
scientifica relativa alla
valutazione della sicurezza
nell'impiego di prodotti
esplodenti, alle spese per
l'aggiornamento dell'elenco e
per l'acquisto, la
costruzione e la gestione di
apparecchiature di prova di
prodotti esplodenti, nei
limiti del Fondo di cui al
comma 1. |
|
(Modifica all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, |
|
1. Alla legge 21
dicembre 2001, n. 443,
all'articolo 1, comma 1,
terzo periodo, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
", nonché a fini di garanzia
della sicurezza strategica e
di contenimento dei costi
dell'approvvigionamento
energetico del Paese". |
|
|
|
|
|
|
|
1. Per l'effettuazione
dei controlli e del
monitoraggio sulla corretta
destinazione ed utilizzazione
di materie prime e di
semilavorati il cui impiego è
soggetto a specifiche
tipologie di qualificazione
per la tutela della salute e
della sicurezza, le
amministrazioni dello Stato
interessate possono avvalersi
dei reparti speciali
dell'Arma dei carabinieri
competenti per materia,
previa intesa con i Ministeri
dai quali dipendono
funzionalmente i predetti
reparti. |
1. Per l'effettuazione
dei controlli e del
monitoraggio sulla corretta
destinazione ed utilizzazione
di materie prime e di
semilavorati il cui impiego è
soggetto a specifiche
tipologie di qualificazione
per la tutela della salute e
della sicurezza, le
amministrazioni dello Stato
interessate possono avvalersi
dei reparti speciali
dell'Arma dei carabinieri
o del Corpo della Guardia
di finanza competenti per
materia, previa intesa con i
Ministeri dai quali dipendono
funzionalmente i predetti
reparti. |
|
2. Per l'esercizio
delle funzioni di cui al
comma 1, i reparti di cui al
medesimo comma 1 hanno
diritto di accesso e di
verifica, secondo le
disposizioni vigenti, presso
i produttori, gli
importatori, i distributori e
gli utilizzatori dei prodotti
di cui al citato comma 1, da
individuare con direttiva del
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle
amministrazioni
interessate. |
2. Identico. |
|
(Termine per il pagamento dei corrispettivi alla cessione dei prodotti alimentari |
| 1. Per le cessioni dei prodotti alimentari deteriorabili a soggetti autorizzati ad immetterli al consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o del ritiro dei prodotti medesimi. Per prodotti alimentari deteriorabili s'intendono quelli come tali definiti da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, e comunque fino alla data di entrata in vigore del suddetto |
|
decreto del Ministro
delle attività produttive,
per prodotti alimentari
deteriorabili si intendono
quelli come tali definibili
ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Ministro della
sanità 16 dicembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 28
dicembre 1993. In caso di
mancato rispetto del termine
di pagamento il cessionario,
senza necessità di
costituzione in mora, è
tenuto al pagamento di
interessi corrispondenti al
tasso ufficiale di sconto,
maggiorato di sette punti
percentuali, salva
pattuizione tra le parti di
interessi moratori in misura
superiore e salva prova del
danno ulteriore. In ogni caso
la mancata corresponsione del
prezzo entro i termini
pattuiti costituisce titolo
per l'ottenimento di decreto
ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo, ai sensi degli
articoli 633 e seguenti del
codice di procedura
civile. |
|
|
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2003, il trattamento
economico del personale già
appartenente ai ruoli di cui
alla tabella C allegata alla
legge 23 febbraio 1968, n.
125, e a quello di cui al
regio decreto 25 gennaio
1937, n. 1203, in servizio
presso il Ministero delle
attività produttive, pari a
2.580 migliaia di euro annui,
è posto a carico del bilancio
di detto Ministero e il
relativo trattamento
previdenziale ed
assistenziale resta
disciplinato dagli articoli
2, primo comma, e 3 della
legge 25 luglio 1971, n.
557. |
1. Identico. |
| 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede, per gli anni 2003-2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze | 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo |
|
per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle
attività produttive. |
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
|
3. A far data dal 1^
gennaio 2003, il trattamento
economico del personale di
cui al comma 1, in posizione
di comando presso altre
amministrazioni, è posto a
carico di queste ultime e il
relativo trattamento
previdenziale ed
assistenziale resta
disciplinato dagli articoli
2, primo comma, e 3
della legge 25 luglio 1971,
n. 557. |
3. A far data dal 1^
gennaio 2003, il trattamento
economico del personale di
cui al comma 1, in posizione
di comando presso altre
amministrazioni, è posto a
carico di queste ultime e il
relativo trattamento
previdenziale ed
assistenziale resta
disciplinato
dall'articolo 2, primo
comma, della legge 25 luglio
1971, n. 557. |
|
4. Con decorrenza 1^
gennaio 2003, il personale di
cui al comma 1 è disciplinato
dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei
dipendenti del comparto
Ministeri, fatto salvo, sotto
forma di assegno personale
riassorbibile, il maggiore
trattamento economico in
godimento alla stessa
data. |
4. Identico. |
|
|
|
|
1. Al fine di dare
attuazione alla decisione dei
Ministri OCSE del luglio
2000, finalizzata a
promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese
multinazionali, di un codice
di comportamento comune, è
istituito, presso il
Ministero delle attività
produttive, un Punto di
contatto nazionale (PCN). |
1. Al fine di dare
attuazione alla decisione dei
Ministri OCSE del giugno
2000, finalizzata a
promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese
multinazionali, di un codice
di comportamento comune, è
istituito, presso il
Ministero delle attività
produttive, un Punto di
contatto nazionale (PCN). |
|
2. Per garantire
l'operatività del PCN di cui
al comma 1, il Ministero
delle attività produttive è
autorizzato a richiedere in
comando da altre
amministrazioni personale
dotato delle qualifiche
professionali richieste fino
ad un massimo di dieci unità.
A tale personale si applica
la disposizione di cui
all'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997,
n. 127. |
2. Identico. |
|
3. Al fine di
garantire il funzionamento
del PCN è autorizzata la
spesa di 285 migliaia di euro
nell'anno 2003 e di 720
migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2004. |
3. Identico. |
| 4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello | 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini |
|
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività
produttive. |
|
|
|
|
1. All'articolo 7,
comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 142, le lettere
d) ed e) sono
abrogate. |
|
(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in |
|
1. Coloro che abbiano
iniziato la frequenza di
corsi di formazione per
l'iscrizione al ruolo degli
agenti di affari in
mediazione, di cui
all'articolo 2 della legge 3
febbraio 1989, n. 39, come
modificato dall'articolo 18
della legge 5 marzo 2001, n.
57, prima della data di
entrata in vigore della
medesima legge n. 57 del
2001, hanno diritto
all'iscrizione nel ruolo
medesimo, anche se privi del
titolo di studio richiesto
dalla lettera e) del
comma 3 del citato articolo 2
della legge n. 39 del 1989,
come sostituita dall'articolo
18 della legge n. 57 del
2001, a condizione che: a) abbiano superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57; b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa; c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. |
|
(Modifica all'articolo 4 |
|
1. All'articolo 4
della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, il comma 2 è
sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attività produttive". 2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attività produttive provvede alla loro eventuale riconferma sulla base dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e della durata dell'incarico liquidatorio. |
|
(Modifica all'articolo 15 |
|
1. Il primo periodo
del comma 5 dell'articolo 15
della legge 31 gennaio 1992,
n. 59, è sostituito dai
seguenti: "In caso di
ritardato od omesso pagamento
del contributo, se detto
pagamento è effettuato entro
trenta giorni dalla scadenza
prevista, si applica una
sanzione pari al 5 per cento
del contributo; per i
versamenti effettuati
successivamente, l'anzidetta
sanzione viene elevata al 15
per cento. In entrambi i casi
sono dovuti gli interessi
legali maturati nel
periodo". |
|
(Modifica all'articolo 18 |
| 1. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come |
|
sostituito dall'articolo
17 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: "nel
rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla
legge 24 novembre 1981, n.
689" sono sostituite dalle
seguenti: "secondo le
disposizioni in materia di
sanzioni amministrative di
cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472". |
|
MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN |
MISURE DI ADEGUAMENTO A DISPOSIZIONI COMUNITARIE IN |
|
|
|
|
1. I fornitori di
servizi INTERNET (INTERNET
Service Provider),
autorizzati ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 103, e del
regolamento di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 4 settembre 1995,
n. 420, nonché ai sensi delle
successive delibere
dell'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni, hanno
diritto a fruire delle
condizioni economiche
applicate agli organismi di
telecomunicazioni titolari di
licenze individuali, sulla
base di listino di
interconnessione pubblicato
da un organismo di
telecomunicazioni notificato
quale avente significativo
potere di mercato
(SPM). 2. Gli accordi di interconnessione tra i fornitori di servizi INTERNET ed un organismo SPM sono stipulati in conformità con le disposizioni del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 23 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 1998. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui i fornitori di servizi INTERNET decidano di applicare le tariffe a canone per connessione temporale illimitata anziché quelle a tempo di connessione, e comunque per ogni altro tipo di tariffa. |
|
4. Le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 si
applicano riconoscendo le
eventuali condizioni di
miglior favore rispetto a
quelle contenute negli
accordi in atto tra
associazioni di fornitori di
servizi INTERNET e gestori di
reti di telecomunicazioni,
per il periodo di tre anni a
decorrere dalla data di
entrata in vigore della
presente legge. |
|
|
|
|
1. L'articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 13
maggio 1998, n. 171, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"6. Se è
disponibile la presentazione
dell'identificazione della
linea chiamante o di quella
collegata, il fornitore di
una rete di telecomunicazioni
pubbliche o di un servizio di
telecomunicazioni accessibili
al pubblico deve informare
gli abbonati e gli utenti
dell'esistenza di tale
servizio e delle possibilità
di cui ai commi 1, 2, 3 e
4". 2. Alla rubrica dell'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e d'emergenza". 3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubbliche o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre adeguate procedure per garantire l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante, linea per linea, per i servizi attivati tramite chiamate d'emergenza, comprese le Forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco. 2-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro". |
|
|
|
|
1. L'ultimo periodo
del comma 4 dell'articolo 9
del decreto del Presidente
della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 187, è sostituito
dal seguente: "Restano ferme
le disposizioni previste dal
decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 155, concernente
l'igiene dei prodotti
alimentari". |
|
|
|
|
1. Il comma 4
dell'articolo 40 della legge
24 aprile 1998, n. 128, è
sostituito dal
seguente: "4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale". |
Frontespizio |
Pareri |