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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITA' SPECIALI E DI |
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1. Le aliquote di
accisa sulle emulsioni
stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
sono prorogate fino al 30
giugno 2002. |
1. Identico. |
1-bis. Le
aliquote di cui al comma 1 si
applicano, fino alla medesima
data del 30 giugno 2002,
anche alle emulsioni
stabilizzate di oli da gas
ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in
misura variabile dal 12 al 15
per cento in peso, prodotte
dal medesimo soggetto che le
utilizza per gli usi di
trazione e di combustione,
limitatamente ai quantitativi
necessari al fabbisogno di
tale soggetto, purché tali
emulsioni presentino le
caratteristiche di cui
all'articolo 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. |
1-ter. La
disposizione di cui al comma
1-bis si applica a
condizione che il fabbisogno
annuo del soggetto ecceda il
quantitativo di litri 100.000
per le emulsioni di oli da
gas con acqua e di
chilogrammi 100.000 per le
emulsioni di olio
combustibile denso con
acqua. 1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione, l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma 1-bis. |
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1. Le disposizioni di
cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono
prorogate fino al 30 giugno
2002. |
1. Identico. |
1-bis.
All'articolo 14, comma 1,
ultimo periodo, della legge
28 dicembre 2001, n.448, le
parole: "data di entrata in
vigore del decreto di cui al
presente comma" sono
sostituite dalle seguenti:
"revisione organica del
regime tributario del
settore". |
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1. Le disposizioni di
cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono
prorogate fino al 30 giugno
2002. |
1. Identico. |
1-bis. Nella
legge 1^ novembre 1973,
n.762, concernente
l'istituzione a favore dei
comuni di Gorizia, Savogna
d'Isonzo e Livigno di un
diritto speciale su generi
che fruiscono di particolari
agevolazioni fiscali,
all'articolo 3, primo comma,
la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;". |
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1. Le disposizioni di
cui all'articolo 6 del
decreto-legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono
prorogate fino al 30 giugno
2002. |
1. Identico. |
1-bis. Gli
assegnatari delle quote di
biodiesel esenti da accisa
ripartite quale anticipazione
del contingente annuo di cui
all'articolo 21 della legge
23 dicembre 2000, n.388,
possono prestare le garanzie
richieste a salvaguardia
degli interessi erariali
mediante apposita cauzione
commisurata al 30 per cento
dell'intero importo
dell'accisa gravante sul
gasolio rapportata al
quantitativo di biodiesel da
immettere in consumo o
attraverso polizza
fideiussoria bancaria o
assicurativa dello stesso
importo. |
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1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002 e fino al 30
giugno 2002, l'aliquota
prevista nell'allegato I al
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi,
emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive
modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato
dagli esercenti le attività
di trasporto merci con
veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5
tonnellate è ridotta della
misura determinata con
riferimento al 31 dicembre
2001. |
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002 e fino al 30
giugno 2002, l'aliquota
prevista nell'allegato I al
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi,
e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per
il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le
attività di trasporto merci
con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5
tonnellate è ridotta della
misura determinata con
riferimento al 31 dicembre
2001. |
2. La riduzione
prevista al comma 1 si
applica, altresì, ai seguenti
soggetti: |
2. Identico. |
a) agli enti
pubblici ed alle imprese
pubbliche locali esercenti
l'attività di trasporto di
cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e
relative leggi regionali di
attuazione; b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997; c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. |
3. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale
entro il 31 luglio 2002, è
eventualmente rideterminata,
per il periodo dal 1^ gennaio
2002 al 30 giugno 2002, la
riduzione di cui al comma 1,
al fine di compensare la
variazione del prezzo di
vendita al consumo del
gasolio per autotrazione,
rilevato settimanalmente dal
Ministero delle attività
produttive, purché e nei
limiti in cui lo scostamento
del medesimo prezzo che
risulti alla fine del
semestre, rispetto al prezzo
rilevato nella prima
settimana di gennaio 2002,
superi mediamente il 10 per
cento in più o in meno
dell'ammontare dell'aliquota
di accisa. Con il medesimo
decreto vengono, altresì,
stabilite le modalità per la
regolazione contabile dei
crediti di imposta. |
3. Identico. |
4. Per ottenere il
rimborso di quanto spettante,
anche mediante la
compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive
modificazioni, i destinatari
del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il
termine del 31 agosto 2002,
apposita dichiarazione ai
competenti uffici
dell'Agenzia delle dogane,
secondo le modalità e con gli
effetti previsti dal
regolamento recante
disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli
esercenti le attività di
trasporto merci, emanato con
decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n.
277. |
4. Per ottenere il
rimborso di quanto spettante,
anche mediante la
compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive
modificazioni, i destinatari
del beneficio di cui ai commi
1 e 2 presentano, entro il
termine del 30
settembre 2002, apposita
dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle
dogane, secondo le modalità e
con gli effetti previsti dal
regolamento recante
disciplina dell'agevolazione
fiscale a favore degli
esercenti le attività di
trasporto merci, emanato con
decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n.
277. |
5. Nell'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 30
giugno 2001, n. 246,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 2001, n. 330, come
successivamente modificato
dall'articolo 8, comma 5, del
decreto legge 1^ ottobre
2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418, sono
apportate le seguenti
modifiche: |
5. Identico. |
a) dopo la
parola: "purché" sono
aggiunte le seguenti: "e nei
limiti in cui"; b) le parole: "il 10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 15 per cento". |
(Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con |
1. All'articolo 10
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni""; b) al comma 3: 1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-bis, e"; 2) la parola: "introdotto" è sostituita dalla seguente: "introdotti". |
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1. Le risorse
finanziarie iscritte nello
stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca da destinare alle
istituzioni scolastiche
possono affluire in apposite
contabilità speciali aperte
presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello
Stato. Alle predette
contabilità possono affluire
anche le risorse finanziarie
assegnate agli uffici
costituenti l'articolazione
territoriale degli uffici
scolastici regionali per il
funzionamento dei medesimi e
per la realizzazione di
eventuali attività e
programmi agli stessi
affidati. 2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è individuato con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente. |
(Modifiche ai commi 15 e 16 dell'articolo 3 della |
1. All'articolo 3
della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per autotrazione"; b) al comma 16: |
1) nel primo periodo,
le parole: "rivendite di
benzine" sono sostituite
dalle seguenti: "rivendite di
carburanti" e le parole:
"pari a lire 800" sono
sostituite dalle seguenti:
"pari a 0,413 euro e
dell'accisa sul gasolio per
autotrazione pari a 0,26
euro"; 2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole: "lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente: "diminuite"; 3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001". |
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1. E' soppressa
l'imposta di consumo sugli
oli lubrificanti prevista
dall'articolo 62 del testo
unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e dall'allegato I
annesso al predetto testo
unico sotto la voce
"IMPOSIZIONI DIVERSE". |
1. E' soppressa
l'imposta di consumo sugli
oli lubrificanti prevista
dall'articolo 62 del testo
unico delle disposizioni
legislative concernenti le
imposte sulla produzione e
sui consumi e relative
sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
dall'allegato I annesso al
predetto testo unico sotto la
voce "IMPOSIZIONI
DIVERSE". |
2. L'articolo 62 del
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi,
emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive
modificazioni, è sostituito
dal seguente: |
2. L'articolo 62 del
testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: |
"Articolo 62. -
(Imposizione sui bitumi di
petrolio) - 1. I bitumi di
petrolio (codice NC 2713
2000) sono sottoposti ad
imposta di consumo secondo
l'aliquota prevista
nell'allegato I. |
"Articolo 62. -
(Imposizione sui bitumi di
petrolio). Identico". |
2. L'imposta di
cui al comma 1 si applica
anche ai bitumi contenuti
nelle preparazioni e negli
altri prodotti o merci
importati o di provenienza
comunitaria, mentre non è
applicabile ai bitumi
utilizzati nella
fabbricazione di pannelli in
genere nonché di elementi
prefabbricati per l'edilizia
ed a quelli impiegati come
combustibile nei cementifici.
Per i bitumi impiegati nella
produzione o autoproduzione
di energia elettrica si
applicano le aliquote
stabilite per l'olio
combustibile destinato a tali
impieghi. 3. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. |
4. Qualora
vengano autorizzate
miscelazioni di bitumi con
altre sostanze, si applica la
disposizione di cui
all'articolo 21, comma
4.". |
3. Le disposizioni del
presente articolo hanno
effetto a decorrere dal 1^
ottobre 2002. |
3. Identico. |
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1. A decorrere dal 1^
ottobre 2002, è istituito un
contributo di riciclaggio e
di risanamento ambientale,
finalizzato a compensare i
maggiori costi dell'attività
di trattamento degli oli
usati, mediante
rigenerazione, per la
produzione di basi
lubrificanti, nonché di
potenziare l'attività di
controllo sugli impianti di
combustione di oli usati, non
altrimenti riciclabili e di
incrementare le misure
compensative destinate a
favorire la riduzione delle
emissioni inquinanti, di cui
all'articolo 8, comma 10,
lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n.448, e
successive modificazioni. |
1. A decorrere dal 1^
ottobre 2002, è istituito un
contributo di riciclaggio e
di risanamento ambientale,
finalizzato a compensare i
maggiori costi dell'attività
di trattamento degli oli
usati, mediante
rigenerazione, per la
produzione di basi
lubrificanti e mediante
riciclaggio, per la
produzione di combustibili a
specifica, nonché di
potenziare l'attività di
controllo sugli impianti di
combustione di oli usati, non
altrimenti riciclabili e di
incrementare le misure
compensative destinate a
favorire la riduzione delle
emissioni inquinanti, di cui
all'articolo 8, comma 10,
lettera f), della legge
23 dicembre 1998, n.448, e
successive modificazioni. |
2. Il contributo di
cui al comma 1 è dovuto nella
misura di 325 euro per 1000
chilogrammi di prodotto di
cui 258 euro per contributo
di risanamento ambientale e
67 euro per contributo di
riciclaggio e si applica: |
2. Identico. |
a) sugli oli
lubrificanti (codice NC da
2710 1981 a 2710 1999), di
prima distillazione e
rigenerati, prodotti nel
territorio nazionale, su
quelli introdotti in
territorio nazionale da Paesi
comunitari e su quelli
introdotti da Paesi terzi; b) sulle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e sui lubrificanti contenuti negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi; c) sugli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), sugli estratti aromatici (codici NC 2713 9090 e 2707 99 99), sulle miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) e sui polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902), da soli o contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti e merci, anche di provenienza comunitaria o da Paesi terzi, quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. |
3. Ai fini
dell'applicazione della
disposizione di cui al comma
2, si considerano miscele di
alchilbenzoli sintetici i
miscugli di idrocarburi
alchilarilici aventi almeno
una catena alchilica con 8 o
più atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del
benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla
temperatura di 15^ Celsius,
contenenti anche impurezze
purché non superiori al 5 per
cento in volume. |
3. Identico. |
4. Obbligato al
pagamento del contributo
è: |
4. Identico. |
a) il
fabbricante, per i prodotti
ottenuti in territorio
nazionale; b) l'acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria; c) l'importatore, per i prodotti di provenienza da Paesi terzi. |
5. Il contributo, che
non si rende dovuto per i
prodotti esportati o
trasferiti in altri Paesi
comunitari, si applica: |
5. Identico. |
a) per i
prodotti nazionali, all'atto
della cessione sia ai diretti
utilizzatori o consumatori
sia a ditte esercenti il
commercio che ne effettuano
la rivendita; b) per i prodotti di provenienza comunitaria, all'atto del ricevimento della merce da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la cessione da parte del venditore residente in altro Stato membro a privati consumatori o a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione; c) per i prodotti provenienti da Paesi terzi, all'atto dell'importazione. |
5-bis. Con
regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze
da adottare entro il 30
giugno 2002 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n.400, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e
con il Ministro delle
attività produttive, sono
determinati: a) le modalità e i termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1; b) la parte del contributo di riciclaggio da destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili; c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla predetta attività; d) i requisiti per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività, fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre forme di incentivazione; |
e) i requisiti
tecnici dei prodotti da
destinare alla combustione
negli impianti di cui al
comma 1; f) i criteri per la ripartizione e per l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di cui alla lettera e); g) le modalità da osservare per l'impiego di oli lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma 7; h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai soggetti i quali alla data di istituzione del predetto contributo detengono a scopo commerciale, in quantità superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati; i) le modalità per il rimborso della differenza tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti immessi in consumo alla data di soppressione della predetta imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il contributo di cui al comma 1; l) le modalità di rimborso del contributo in caso di esportazione o di trasferimento in altri Paesi comunitari. |
6. In relazione
all'esigenza di assicurare
competitività all'attività di
rigenerazione può essere
variata, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e con il Ministro delle
attività produttive, l'entità
della parte del contributo
destinata all'attività di
riciclaggio. |
6. In relazione
all'esigenza di assicurare
competitività all'attività
di trattamento di
rigenerazione e produzione
di combustibili a
specifica può essere
variata, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e con il Ministro delle
attività produttive, l'entità
della parte del contributo
destinata all'attività di
riciclaggio. |
7. Sono esclusi dal
pagamento del contributo di
cui al comma 1 i prodotti
menzionati al comma 2
assoggettati ad accisa ai
sensi dell'articolo 21, comma
2, del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi,
emanato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive
modificazioni, quelli
destinati a subire processi
di trasformazione per la
produzione di prodotti
diversi dagli oli
lubrificanti, nonché quelli
impiegati nella produzione e
nella lavorazione della gomma
naturale e sintetica per la
fabbricazione dei relativi
manufatti, nella produzione
delle materie plastiche e
delle resine artificiali o
sintetiche, comprese le colle
adesive, e nella produzione
degli antiparassitari per le
piante da frutta. |
7. Sono esclusi dal
pagamento del contributo di
cui al comma 1 i prodotti
menzionati al comma 2
assoggettati ad accisa ai
sensi dell'articolo 21, comma
2, del testo unico delle
disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al
decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni,
quelli destinati a subire
processi di trasformazione
per la produzione di prodotti
diversi dagli oli
lubrificanti, nonché quelli
impiegati nella produzione e
nella lavorazione della gomma
naturale e sintetica per la
fabbricazione dei relativi
manufatti, nella produzione
delle materie plastiche e
delle resine artificiali o
sintetiche, comprese le colle
adesive, e nella produzione
degli antiparassitari per le
piante da frutta. |
8. Per il ritardato
pagamento del contributo di
cui al comma 1 si applica,
indipendentemente dal
pagamento del contributo e
dell'interesse legale, la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di
denaro di entità pari al 30
per cento del contributo
dovuto. |
8. Identico. |
9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 6, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione | 9. Per la violazione delle disposizioni adottate a norma del comma 5-bis, si applica, salvo che il fatto non costituisca reato, la sanzione |
amministrativa del
pagamento di una somma di
denaro da 260 euro a 1.550
euro. |
amministrativa del
pagamento di una somma di
denaro da 260 euro a 1.550
euro. |
10. I funzionari
dell'Agenzia delle dogane e
gli appartenenti alla Guardia
di finanza, per
l'accertamento
dell'osservanza delle
disposizioni di cui al
presente articolo e delle
relative norme applicative,
eseguono controlli nei
confronti dei soggetti
indicati al comma 4
avvalendosi dei poteri ad
essi conferiti dall'articolo
18 del testo unico approvato
con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n.504. |
10. I funzionari
dell'Agenzia delle dogane e
gli appartenenti alla Guardia
di finanza, per
l'accertamento
dell'osservanza delle
disposizioni di cui al
presente articolo e delle
relative norme applicative,
eseguono controlli nei
confronti dei soggetti
indicati al comma 4
avvalendosi dei poteri ad
essi conferiti dall'articolo
18 del citato testo
unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995,
n.504. |
11. Al decreto
legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, sono apportate le
seguenti modifiche: |
11. Identico: |
a) nell'articolo
7, comma 3, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: |
a) nell'articolo
7, comma 3, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera: |
"l-bis) il
combustibile derivato da
rifiuti"; |
"l-bis) il
combustibile derivato da
rifiuti qualora non
rivesta le caratteristiche
qualitative individuate da
norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela
ambientale"; |
b) nell'articolo
33, comma 8, è soppressa la
lettera c). |
b) identica. |
(Pagamento differito dei generi di monopolio da parte |
1. Le disposizioni
concernenti il pagamento
differito dei tabacchi
lavorati, introdotte a favore
dei rivenditori dall'articolo
24 della legge 22 dicembre
1957, n.1293, e successive
modificazioni, trovano
applicazione anche nei
confronti dei depositari
autorizzati, titolari dei
depositi fiscali di tabacchi
lavorati di cui al
decreto-legge 30 agosto 1993,
n.331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n.427, secondo
modalità che saranno
stabilite con decreto del
direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato. |
DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE |
DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI GIOCHI E ALTRE MISURE IN VISTA DELL'INTRODUZIONE |
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1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri |
1. Identico. |
oggettivi e determinati
per la ridefinizione in via
amministrativa, fatto salvo
il diritto di recesso del
concessionario, delle
condizioni economiche, e
delle relative garanzie,
previste dalle convenzioni
accessive alle concessioni
per il servizio di raccolta
delle scommesse ippiche e
sportive, nel rispetto, in
particolare, del principio
della riduzione equitativa
della misura vigente del
corrispettivo minimo
garantito nonché della
previsione di un incremento
di tale misura ridefinita,
fino a scadenza della
concessione, direttamente
proporzionato all'effettiva
variazione dei volumi di
raccolta delle scommesse. |
2. La ridefinizione
di cui al comma 1 assicura,
in ogni caso, congrue forme
di adempimento delle somme
corrispettive e delle quote
di prelievo dovute dai
concessionari, per capitale
ed interessi, sino alla data
di entrata in vigore del
presente decreto, con
eventuale ripartizione del
debito nell'arco temporale
residuo delle concessioni. |
2. Identico. |
3. Le concessioni
rinnovate ai sensi
dell'articolo 25 del decreto
del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n.
169, sono riattribuite ai
sensi dell'articolo 2 del
medesimo decreto. Le predette
concessioni restano in
essere, fermo quanto disposto
dall'articolo 1 del presente
decreto, fino alla definitiva
aggiudicazione di quelle
riattribuite. |
3. Previo
procedimento amministrativo
da svolgere nel rispetto
delle garanzie procedimentali
di cui agli articoli da 7 a
13 della legge 7 agosto 1990,
n.241, e successive
modificazioni, sono
individuate le concessioni da
rinnovare ai sensi
dell'articolo 25 del
regolamento recante norme per
il riordino della disciplina
organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle
scomesse relativi alle corse
dei cavalli, nonché per il
riparto dei proventi, di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile
1998, n.169, mediante
riattribuzione ai sensi
dell'articolo 2 del medesimo
decreto. Le predette
concessioni restano in
essere, fermo quanto disposto
dal comma 1 del
presente articolo, fino
alla definitiva
aggiudicazione di quelle
riattribuite. |
3-bis. Dalle
disposizioni dei commi da 1 a
3 non devono derivare
maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. |
|
|
1. Il 31 dicembre
2001, alle ore 18,30, sarà
effettuata una estrazione
straordinaria in lire del
gioco del lotto, alla quale
sarà abbinato il concorso
pronostici Enalotto di cui
all'articolo 1 del decreto
del Ministro delle finanze in
data 29 ottobre 1957,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.49 del 26
febbraio 1958 e successive
modificazioni. |
1. Identico. |
2. L'importo della
giocata minima del lotto è
fissato in 1,00 euro. Gli
importi degli incrementi
delle giocate saranno pari ad
0,50 euro e la giocata
massima non può essere
superiore a 200,00 euro. |
2. Identico. |
3. Il giocatore può
frazionare l'importo in poste
tra le diverse sorti.
Ciascuna posta deve essere
pari ad 0,05 euro o multipli
di 0,05 euro. |
3. Identico. |
4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate, previa esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona, dal | 4. Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, fatta eccezione per quelle conseguite attraverso giocate |
raccoglitore del gioco
del lotto presso il quale è
stata effettuata la giocata,
fatta eccezione per quelle
conseguite attraverso giocate
effettuate presso le
ricevitorie speciali o con
schede del lotto telefonico,
il cui pagamento può essere
richiesto presso qualsiasi
ricevitoria. |
effettuate presso le
ricevitorie speciali o con
schede prepagate del
lotto telefonico, il cui
pagamento può essere
richiesto presso qualsiasi
ricevitoria. |
5. Per le vincite di
importo superiore a 2.300,00
euro e fino a 10.500,00 euro,
gli scontrini vanno
presentati, entro i
suddetti termini, presso
il punto di raccolta ove è
stata effettuata la giocata
vincente o presso un
qualsiasi altro punto, ai
fini della prenotazione al
Concessionario della relativa
vincita. Per le vincite
superiori a 10.500,00 euro
gli scontrini vincenti vanno
presentati direttamente al
Concessionario. |
5. Per le vincite di
importo superiore a 2.300,00
euro e fino a 10.500,00 euro,
gli scontrini vanno
presentati presso il punto di
raccolta ove è stata
effettuata la giocata
vincente o presso un
qualsiasi altro punto, ai
fini della prenotazione al
Concessionario della relativa
vincita. Per le vincite
superiori a 10.500,00 euro
gli scontrini vincenti vanno
presentati direttamente al
Concessionario. |
6. Il premio massimo
cui può dar luogo ogni
scontrino di giocata,
comunque sia ripartito tra le
poste l'importo della
scommessa, non può eccedere
la somma di 1.000.000,00 di
euro. |
6. Identico. |
7. L'importo delle
schede del lotto telefonico
viene fissato in 10,00 euro,
con incrementi di 2,50 euro e
non può essere superiore a
500,00 euro. |
7. L'importo
minimo delle schede
prepagate del lotto
telefonico viene fissato in
10,00 euro, con incrementi di
5 euro e non può essere
superiore a 500,00 euro. |
8. Le disposizioni
contenute nei commi da 2 a 7
del presente articolo hanno
effetto dal 1^ gennaio
2002. |
8. Identico. |
|
|
1. Il prezzo di
vendita dei biglietti delle
lotterie nazionali ad
estrazione differita e delle
lotterie ad estrazione
istantanea, indette dal 1^
gennaio 2002, è fissato,
rispettivamente, in 3,00 euro
ed 1,50 euro. |
Identico. |
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002, l'importo della
giocata minima della
scommessa "Formula 101" è
determinato in 1,00 euro per
due colonne fino ad un'ora
prima delle prove ufficiali.
La giocata minima dopo tale
orario è determinata in 2,00
euro. |
Identico. |
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002, la posta
unitaria di gioco dei
concorsi pronostici di cui al
decreto legislativo 14 aprile
1948, n. 496, è determinata
in 0,50 euro per colonna e la
giocata minima è pari a due
colonne. |
Identico. |
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002, l'unità minima
delle scommesse a
totalizzatore, compresa
quella sulla corsa tris e
quelle alla stessa
assimilabili, è pari a
1,00 euro e la giocata minima
è di 2,00 euro. L'unità
minima delle scommesse a
quota fissa è pari a 3,00
euro. Le scommesse di importo
superiore sono multipli di
3,00 euro. |
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002, l'unità minima
delle scommesse a
totalizzatore è pari a 1,00
euro e la giocata minima è di
2,00 euro. L'unità minima
delle scommesse a quota fissa
è pari a 3,00 euro. Le
scommesse di importo
superiore sono multipli di
3,00 euro. |
|
1-bis.
L'unità della scommessa tris
e di quelle alla stessa
assimilabili è pari a 0,50
euro e la giocata minima è di
1,00 euro. 1-ter. Alle minori entrate recate dal comma 1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento. |
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002, il compenso
dovuto dal giocatore al
ricevitore per la
partecipazione al concorso
pronostici Enalotto è fissato
nella misura dell'8 per cento
del costo al pubblico per
colonna pari a 0,50 euro. |
Identico. |
2. La posta unitaria
di partecipazione al concorso
è di 0,408 euro per
colonna. |
|
|
1. A decorrere dal 1^
gennaio 2002, è abrogato il
quarto comma dell'articolo 14
del regolamento del concorso
pronostici Enalotto, emanato
con decreto del Ministro
delle finanze in data 29
ottobre 1957, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n.49 del 26
febbraio 1958, e successive
modificazioni, concernente
limitazioni alle vincite di
prima e seconda categoria. |
Identico. |
(Termini per la richiesta di collaudo delle sale |
1. All'articolo 52 della
legge 28 dicembre 2001,
n.448, al comma 48, sono
apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: ", contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "chiedano la proroga |
del termine per la
richiesta di collaudo di cui
al citato decreto
direttoriale 11 luglio 2001
ai fini del completamento dei
lavori, possono ottenerla
dall'amministrazione
concedente per un periodo
massimo di novanta giorni,
decorrente dalla data di
scadenza del predetto
termine"; b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La richiesta di proroga, già formulata prima della data di entrata in vigore della presente legge, deve essere espressamente confermata dall'interessato". |
(Disposizioni varie in |
1. Restano fermi i
poteri, anche regolamentari,
del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui agli
articoli 12, comma 2, della
legge 18 ottobre 2001, n.383,
e 16, comma 1, secondo, terzo
e quarto periodo, della legge
13 maggio 1999, n.133. |
2. All'articolo 12,
comma 2, della legge 18
ottobre 2001, n.383, dopo il
secondo periodo è inserito il
seguente: "La posta unitaria
di partecipazione a
scommesse, giochi e concorsi
pronostici è determinata con
decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze". |
|
1. All'articolo 132 del
testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n.917, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone limitrofe intervenuta nel triennio"; b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono sostituite dalle seguenti: "in euro". |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA, DI TRASFERIMENTO DI BENI DEMANIALI, DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA, DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, DI CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI E NORME |
|
|
1. I contribuenti di
cui all'articolo 11, comma 1,
del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75: |
1. Identico. |
a) se hanno già
ottenuto l'assegnazione dei
titoli di Stato emessi ai
sensi dell'articolo
3-bis del decreto-legge
28 giugno 1995, n. 250,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 349, possono
richiedere l'annullamento
delle iscrizioni contabili
corrispondenti a tali titoli
ed il conseguente rimborso
del capitale nominale dei
medesimi; b) se non hanno ancora ottenuto l'assegnazione dei titoli di Stato di cui alla lettera a), possono richiedere il pagamento in contanti dei crediti d'imposta loro spettanti ai sensi della citata normativa, senza l'obbligo di prestazione della garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. |
2. Le modalità di
attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
2. Le modalità di
attuazione delle disposizioni
di cui al comma 1 sono
stabilite con
provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate. |
(Disposizioni in materia di trasferimento di beni |
1. L'articolo 71
della legge 28 dicembre 2001,
n.448, è abrogato. 2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del citato articolo 71 della legge n.448 del 2001. |
(Assistenza tecnica davanti alle commissione |
1. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, recante |
disposizioni sul
processo tributario, dopo le
parole: "della rendita
catastale" sono aggiunte le
seguenti: "e gli
spedizionieri doganali per le
materie concernenti i tributi
amministrati dall'Agenzia
delle dogane". |
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia |
1. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992,
n.545, recante disposizioni
sull'ordinamento degli organi
speciali di giurisdizione
tributaria e
sull'organizzazione degli
uffici di collaborazione,
sono apportate le seguenti
modificazioni: a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c), concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni"; |
b) nell'articolo
11, che disciplina la durata
dell'incarico dei componenti
delle commissioni tributarie,
al comma 1, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo:
"Nei casi di necessità di
servizio, il Ministro
dell'economia e delle finanze
può disporre, su richiesta
del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria,
l'anticipazione
nell'assunzione delle
funzioni, ai sensi del quarto
comma dell'articolo 10
dell'ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12"; c) nell'articolo 17, concernente la composizione del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il consiglio di presidenza è composto da undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici anni"; 2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. I componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono esercitare attività professionale in ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di interferire con le funzioni degli organi di giustizia tributaria"; |
d)
nell'articolo 22, comma 3,
concernente le votazioni per
l'elezione del consiglio di
presidenza, prima delle
parole: "Le schede devono
essere preventivamente
controfirmate", è inserito il
seguente periodo: "Ciascun
elettore può esprimere il
voto per non più di sei
candidati"; e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo la lettera m), è inserita la seguente: "m-bis) dispone, in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;". 2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, come modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27 del citato decreto legislativo n.545 del 1992, spettanti ai componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, da emanare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo, per la determinazione del modello di scheda elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia di componente del consiglio di presidenza della giustizia tributaria con quella in materia di incompatibilità con l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. |
(Indennità di presidio per |
1. Per il biennio
2002-2003, la
rideterminazione della
remunerazione per lo
svolgimento del servizio
nazionale della riscossione,
disposta con decreto dal
Ministro dell'economia e
delle finanze entro il 30
maggio 2002, consegue ad una
analisi dello stato del
servizio di riscossione dei
tributi da concludere entro
il 30 aprile 2002. L'analisi
è condotta congiuntamente da
funzionari degli uffici
competenti del Ministero
dell'economia e delle finanze
e delle Agenzie delle entrate
e delle dogane nonché da
rappresentanti della
categoria delle aziende
concessionarie; le
conclusioni del lavoro di
analisi sono presentate al
Ministro dell'economia e
delle finanze anche per
l'adozione del decreto di cui
al primo periodo del presente
comma. |
2. In attesa della
rideterminazione di cui al
comma 1, per l'anno 2002 è
corrisposta, in via
provvisoria e quale
anticipato importo erogato
sulla futura rideterminazione
a fronte della quale dovrà
essere previsto apposito
nuovo stanziamento in
bilancio, per ogni
concessione del servizio,
comprese quelle gestite in
regime commissariale, una
indennità di presidio
correlata anche ai risultati
di gestione, in luogo degli
aggi erogati a carico del
bilancio dello Stato sulle
riscossioni erariali ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999,
n.112, e successive
modificazioni, nelle misure e
secondo i criteri indicati
nei commi 3, 4, 5 e 6. 3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità previsionali di base potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Per l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. |
4. L'indennità di cui
al comma 2 è corrisposta: a) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel 2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto percentuale di minore riscossione si procede ad una corrispondente riduzione della percentuale spettante; b) per il 10 per cento del suo ammontare in favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001. Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità; c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002 ed entro il 31 ottobre 2002. 5. La percentuale di riscossione relativa all'anno 2001 nonché quella utile ai fini dell'applicazione delle lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con criteri omogenei di raffronto del carico. 6. La determinazione della percentuale di riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle |
entrate di concerto con
il direttore dell'Agenzia
delle dogane sulla base dei
seguenti criteri: a) la percentuale di riscossione per ciascuna gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese o riscosse; b) fissazione della misura dell'indennità per ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni; c) erogazione delle percentuali dell'indennità di cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno 2003. 7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 21 novembre 2000, n.342, le parole: "31 dicembre 2001" e "1^ gennaio 2002" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1^ gennaio 2003". |
(Contributo straordinario al |
1. Al fine di
consentire al Comitato
olimpico nazionale italiano
(CONI) lo svolgimento dei
propri compiti istituzionali
e il potenziamento
dell'attività sportiva è
autorizzata la concessione di
un contributo straordinario
nel limite massimo di
103.291.000 euro per l'anno
2002. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro per
i beni e le attività
culturali, sono individuate
le finalità di utilizzazione
del predetto contributo anche
nel quadro di un piano di
ristrutturazione e
riorganizzazione
dell'istituto. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
1. L'importo
corrispondente alle
agevolazione di cui agli
articoli 3, 4 e 5, valutato
in complessive 210.063
migliaia di euro per l'anno
2002, nonché quello relativo
all'articolo 16, valutato in
72.304 migliaia di euro per
il medesimo anno, è iscritto
nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2002, alla cui
copertura si provvede
mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate
derivanti dal presente
provvedimento. |
1. L'importo corrispondente alle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonché quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. |
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
2. Identico. |
(Disposizioni per la |
1. Agli oneri
relativi alla riduzione
dell'aliquota di accisa sulle
emulsioni stabilizzate
autoprodotte di cui
all'articolo 1 valutati in
100 mila euro per l'anno
2002, al pagamento differito
dei generi di monopolio da
parte dei rivenditori di cui
all'articolo 7-bis
valutati in 13 milioni di
euro a decorrere dall'anno
2002, alle disposizioni in
materia di pubblicità
effettuata con i veicoli di
cui all'articolo 5-bis
valutati in 4,1 milioni di
euro a decorrere dall'anno
2002, alla tassazione ai fini
IRPEF dei soggetti residenti
nel comune di Campione
d'Italia di cui all'articolo
15-quater valutati in 5
milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
quanto a 17,2 milioni di euro
per l'anno 2002 e quanto a
22,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003,
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di
base 6.1.1.1 "Spese generali
di funzionamento" - capitolo
3555 - dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2002 e
corrispondenti unità
previsionali di base per gli
anni successivi, intendendosi
corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile
1999, n.112. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
(Contributo a favore |
1. All'Associazione Festival Internazionale film della montagna e dell'esplorazione "Città di Trento", con sede a Trento, è assegnata la |
somma di 350 mila euro
per l'anno 2002, per
finanziare le spese connesse
e collegate allo svolgimento
della 50^ edizione del
Festival Internazionale della
montagna "Città di
Trento". 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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