XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2278
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n.452, recante
disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per
autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonché sui rimborsi IVA, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2001, N. 452
All'articolo 1, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
"1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano,
fino alla medesima data del 30 giugno 2002, anche alle
emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio
combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal
12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che
le utilizza per gli usi di trazione e di combustione,
limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno di tale
soggetto, purché tali emulsioni presentino le caratteristiche
di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis
si applica a condizione che il fabbisogno annuo del soggetto
ecceda il quantitativo di litri 100.000 per le emulsioni di
oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000 per le emulsioni
di olio combustibile denso con acqua.
1-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalità per l'autoproduzione,
l'impiego ed il controllo delle emulsioni di cui al comma
1-bis".
All'articolo 2:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. All'articolo 14, comma 1, ultimo periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n.448, le parole: "data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma" sono
sostituite dalle seguenti: "revisione organica del regime
tributario del settore"";
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e imposta di consumo sul gas metano per usi
civili".
All'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Nella legge 1^ novembre 1973, n.762,
concernente l'istituzione a favore dei comuni di Gorizia,
Savogna d'Isonzo e Livigno di un diritto speciale su generi
che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali,
all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di
euro 155 per mille litri di petrolio e di gasolio;"".
All'articolo 4:
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel
esenti da accisa ripartite quale anticipazione del contingente
annuo di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000,
n.388, possono prestare le garanzie richieste a salvaguardia
degli interessi erariali mediante apposita cauzione
commisurata al 30 per cento dell'intero importo dell'accisa
gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel
da immettere in consumo o attraverso polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa dello stesso importo";
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e disposizioni concernenti l'esenzione dall'accisa
sul biodiesel".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti:
"testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504";
al comma 4, le parole: "31 agosto 2002" sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2002".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"Art. 5-bis. - (Disposizioni in materia di
pubblicità effettuata con veicoli). - 1. All'articolo 10
della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita
la seguente:
"b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, è
inserito il seguente:
'4-bis. L'imposta non è dovuta altresì per
l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della
ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di
trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola
superficie utile occupata da tali indicazioni.'";
b) al comma 3:
1) dopo le parole: "derivanti dall'attuazione", sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 13, comma 4-bis,
e";
2) la parola: "introdotto" è sostituita dalla seguente:
"introdotti".
Art. 5-ter. - (Contabilità speciali). - 1. Le
risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da
destinare alle istituzioni scolastiche possono affluire in
apposite contabilità speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato. Alle predette contabilità
possono affluire anche le risorse finanziarie assegnate agli
uffici costituenti l'articolazione territoriale degli uffici
scolastici regionali per il funzionamento dei medesimi e per
la realizzazione di eventuali attività e programmi agli stessi
affidati.
2. Il titolare di ciascuna contabilità speciale è
individuato con provvedimento del direttore generale
dell'ufficio scolastico regionale competente.
Art. 5-quater. - (Modifiche ai commi 15 e 16
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n.549, in
materia di accise). - 1. All'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 15, le parole: "delle benzine" sono
sostituite dalle seguenti: "della benzina e del gasolio per
autotrazione";
b) al comma 16:
1) nel primo periodo, le parole: "rivendite di benzine"
sono sostituite dalle seguenti: "rivendite di carburanti" e le
parole: "pari a lire 800" sono sostituite dalle seguenti:
"pari a 0,413 euro e dell'accisa sul gasolio per autotrazione
pari a 0,26 euro";
2) nel secondo periodo, le parole: "tale importo" sono
sostituite dalle seguenti: "tali importi"; le parole: "è
assegnata alla regione la quota" sono sostituite dalle
seguenti: "sono assegnate alle regioni le quote"; le parole:
"lire 800" sono sostituite dalle seguenti: "euro 0,413 per la
benzina e di euro 0,26 per il gasolio per autotrazione"; la
parola: "diminuita" è sostituita dalla seguente:
"diminuite";
3) nel terzo periodo, dopo le parole: "sulle benzine
vendute nell'anno 1995" sono inserite le seguenti: "e sul
gasolio per autotrazione venduto nell'anno 2001"".
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: "testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono
sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";
al comma 2, le parole: "testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti:
"testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504".
All'articolo 7:
al comma 1, dopo le parole: "basi lubrificanti"
sono inserite le seguenti: "e mediante riciclaggio, per
la produzione di combustibili a specifica,";
dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Con regolamento del Ministro dell'economia
e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2002 ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e con il Ministro delle attività produttive, sono
determinati:
a) le modalità e i termini di accertamento,
riscossione e versamento del contributo di cui al comma 1;
b) la parte del contributo di riciclaggio da
destinare a compensare i maggiori costi relativi all'attività
di rigenerazione degli oli usati e quella da destinare al
potenziamento dell'attività di controllo sugli impianti di
combustione degli oli usati non altrimenti riciclabili;
c) i criteri tecnici dei prodotti da sottoporre
ad attività di rigenerazione e di quelli ottenuti dalla
predetta attività;
d) i requisiti per la ripartizione e per
l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli
usati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, delle somme in favore dei soggetti che
svolgono l'attività di rigenerazione in ragione della qualità
e quantità dei prodotti ottenuti dalla predetta attività,
fermo restando che, nel caso di soggetti che svolgono
l'attività di rigenerazione presso stabilimenti aventi sede in
altri Stati membri dell'Unione europea, l'erogazione spetta a
condizione che l'olio lubrificante rigenerato introdotto in
Italia per l'immissione in consumo derivi esclusivamente da
oli usati raccolti in territorio nazionale secondo le vigenti
disposizioni e non abbia beneficiato in detti Paesi di altre
forme di incentivazione;
e) i requisiti tecnici dei prodotti da destinare
alla combustione negli impianti di cui al comma 1;
f) i criteri per la ripartizione e per
l'erogazione da parte del Consorzio obbligatorio degli oli
usati delle somme destinate al potenziamento dell'attività di
controllo sugli impianti di cui alla lettera e);
g) le modalità da osservare per l'impiego di oli
lubrificanti nelle attività di trasformazione di cui al comma
7;
h) i criteri per la ripartizione e l'erogazione
da parte del Consorzio obbligatorio degli oli usati di una
quota del contributo di cui al comma 1 da destinare ai
soggetti i quali alla data di istituzione del predetto
contributo detengono a scopo commerciale, in quantità
superiore a 1.000 chilogrammi, oli e basi rigenerati;
i) le modalità per il rimborso della differenza
tra l'imposta di consumo assolta sugli oli lubrificanti
immessi in consumo alla data di soppressione della predetta
imposta, detenuti in quantità superiore a 1.000 chilogrammi
presso i depositi commerciali di oli minerali, ed il
contributo di cui al comma 1;
l) le modalità di rimborso del contributo in caso
di esportazione o di trasferimento in altri Paesi
comunitari";
al comma 6, le parole: "all'attività di
rigenerazione" sono sostituite dalle seguenti:
"all'attività di trattamento di rigenerazione e produzione
di combustibili a specifica";
al comma 7, le parole: "testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504" sono sostituite dalle seguenti:
"testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504";
al comma 9, le parole: "comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 5-bis";
al comma 10, le parole: "testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504" sono
sostituite dalle seguenti: "citato testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";
al comma 11, lettera a), capoverso, dopo la
parola: "rifiuti" sono aggiunte le seguenti: "qualora
non rivesta le caratteristiche qualitative individuate da
norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi
compatibili con la tutela ambientale".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Pagamento differito dei generi di
monopolio da parte dei rivenditori). - 1. Le disposizioni
concernenti il pagamento differito dei tabacchi lavorati,
introdotte a favore dei rivenditori dall'articolo 24 della
legge 22 dicembre 1957, n.1293, e successive modificazioni,
trovano applicazione anche nei confronti dei depositari
autorizzati, titolari dei depositi fiscali di tabacchi
lavorati di cui al decreto-legge 30 agosto 1993, n.331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n.427, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del
direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato".
Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", di pubblicità effettuata su veicoli, di
contabilità speciali e di generi di monopolio".
All'articolo 8:
al comma 3, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Previo procedimento amministrativo da svolgere
nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui agli
articoli da 7 a 13 della legge 7 agosto 1990, n.241, e
successive modificazioni, sono individuate le concessioni da
rinnovare ai sensi dell'articolo 25 del regolamento recante
norme per il riordino della disciplina organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scomesse relativi alle
corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n.169, mediante riattribuzione ai sensi dell'articolo 2 del
medesimo regolamento" e nel secondo periodo le parole:
"dall'articolo 1 del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "dal comma 1 del presente articolo";
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Dalle disposizioni dei commi da 1 a 3 non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato".
All'articolo 9:
al comma 4, sono soppresse le parole: ", previa
esibizione dello scontrino, entro il sessantesimo giorno
decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale
di zona," e dopo la parola: "schede" è inserita la
seguente: "prepagate";
al comma 5, sono soppresse le parole: ", entro i
suddetti termini,";
al comma 7, le parole: "L'importo delle schede"
sono sostituite dalle seguenti: "L'importo minimo delle
schede prepagate" e le parole: "di 2,50 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "di 5 euro".
All'articolo 13:
al comma 1, sono soppresse le parole: ",
compresa quella sulla corsa tris e quelle alla stessa
assimilabili,";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'unità della scommessa tris e di quelle
alla stessa assimilabili è pari a 0,50 euro e la giocata
minima è di 1,00 euro.
1-ter. Alle minori entrate recate dal comma
1-bis valutate in 42,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002 si provvede con parte delle maggiori entrate
recate dal presente provvedimento".
Dopo l'articolo 15, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - (Termini per la richiesta di
collaudo delle sale Bingo). - 1. All'articolo 52 della
legge 28 dicembre 2001, n.448, al comma 48, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: ",
contestualmente" fino a: "novanta giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "chiedano la proroga del termine per la
richiesta di collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11
luglio 2001 ai fini del completamento dei lavori, possono
ottenerla dall'amministrazione concedente per un periodo
massimo di novanta giorni, decorrente dalla data di scadenza
del predetto termine";
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
"La richiesta di proroga, già formulata prima della data di
entrata in vigore della presente legge, deve essere
espressamente confermata dall'interessato".
Art. 15-ter. - (Disposizioni varie in materia di
giochi). - 1. Restano fermi i poteri, anche regolamentari,
del Ministro dell'economia e delle finanze di cui agli
articoli 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n.383, e
16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n.133.
2. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n.383, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
"La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze".
Art. 15-quater. - (Campione d'Italia). - 1.
All'articolo 132 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: "in lire italiane"
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "in
euro, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, sulla base
di un tasso convenzionale di cambio stabilito ogni tre anni
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto
conto anche della variazione dei prezzi al consumo nelle zone
limitrofe intervenuta nel triennio";
b) al comma 2, le parole: "in lire italiane" sono
sostituite dalle seguenti: "in euro"".
Alla rubrica del capo II sono soppresse le seguenti
parole: "aumento delle poste dei".
All'articolo 16:
al comma 2, le parole: "con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate".
Dopo l'articolo 16, sono inseriti i seguenti:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di
trasferimento di beni demaniali). - 1. L'articolo 71 della
legge 28 dicembre 2001, n.448, è abrogato.
2. Sono privi di effetto tutti gli atti e i
provvedimenti eventualmente adottati in applicazione del
citato articolo 71 della legge n.448 del 2001.
Art. 16-ter. - (Assistenza tecnica davanti alle
commissione tributarie). - 1. All'articolo 12, comma 2,
secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n.546, e successive modificazioni, recante disposizioni sul
processo tributario, dopo le parole: "della rendita catastale"
sono aggiunte le seguenti: "e gli spedizionieri doganali per
le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia
delle dogane".
Art. 16-quater. - (Interventi per l'ulteriore
potenziamento della giustizia tributaria). - 1. Al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.545, recante disposizioni
sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria e sull'organizzazione degli uffici di
collaborazione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 8, comma 1, lettera c),
concernente l'incompatibilità con l'esercizio delle funzioni
di componente delle commissioni tributarie per i dipendenti
dell'amministrazione finanziaria, le parole da: "del
Dipartimento delle entrate" fino alla fine della lettera sono
sostituite dalle seguenti: "delle Agenzie delle entrate, delle
dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300, e successive modificazioni";
b) nell'articolo 11, che disciplina la durata
dell'incarico dei componenti delle commissioni tributarie, al
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi
di necessità di servizio, il Ministro dell'economia e delle
finanze può disporre, su richiesta del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione
delle funzioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 10
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n.12";
c) nell'articolo 17, concernente la composizione
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il consiglio di presidenza è composto da
undici componenti eletti dai giudici tributari e da quattro
componenti eletti dal Parlamento, due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori di
università in materie giuridiche o i soggetti abilitati alla
difesa dinanzi alle commissioni tributarie che risultino
iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno dodici
anni";
2) dopo il comma 2-bis, è inserito il
seguente:
"2-ter. I componenti del consiglio di presidenza
della giustizia tributaria eletti dal Parlamento, finché sono
in carica, non possono esercitare attività professionale in
ambito tributario, né alcuna altra attività suscettibile di
interferire con le funzioni degli organi di giustizia
tributaria";
d) nell'articolo 22, comma 3, concernente le
votazioni per l'elezione del consiglio di presidenza, prima
delle parole: "Le schede devono essere preventivamente
controfirmate", è inserito il seguente periodo: "Ciascun
elettore può esprimere il voto per non più di sei
candidati";
e) nell'articolo 24, comma 1, concernente le
attribuzioni del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria, dopo la lettera m), è inserita la
seguente:
"m-bis) dispone, in caso di necessità,
l'applicazione di componenti presso altra commissione
tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito
regionale, per la durata massima di un anno;".
2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 17, comma
2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, come
modificato dal presente articolo, non devono derivare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono
conseguentemente ridotte le indennità di cui all'articolo 27
del citato decreto legislativo n.545 del 1992, spettanti ai
componenti del consiglio di presidenza. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, da emanare
entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto-legge, sono
adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente articolo, per la determinazione del modello di scheda
elettorale e per il coordinamento della disciplina in materia
di componente del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria con quella in materia di incompatibilità con
l'esercizio delle funzioni di giudice tributario. Entro i
successivi novanta giorni sono indette le elezioni per il
rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia
tributaria.
Art. 16-quinquies. - (Indennità di presidio per il
funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei
tributi). - 1. Per il biennio 2002-2003, la
rideterminazione della remunerazione per lo svolgimento del
servizio nazionale della riscossione, disposta con decreto dal
Ministro dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio
2002, consegue ad una analisi dello stato del servizio di
riscossione dei tributi da concludere entro il 30 aprile 2002.
L'analisi è condotta congiuntamente da funzionari degli uffici
competenti del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
Agenzie delle entrate e delle dogane nonché da rappresentanti
della categoria delle aziende concessionarie; le conclusioni
del lavoro di analisi sono presentate al Ministro
dell'economia e delle finanze anche per l'adozione del decreto
di cui al primo periodo del presente comma.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma
1, per l'anno 2002 è corrisposta, in via provvisoria e quale
anticipato importo erogato sulla futura rideterminazione a
fronte della quale dovrà essere previsto apposito nuovo
stanziamento in bilancio, per ogni concessione del servizio,
comprese quelle gestite in regime commissariale, una indennità
di presidio correlata anche ai risultati di gestione, in luogo
degli aggi erogati a carico del bilancio dello Stato sulle
riscossioni erariali ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni,
nelle misure e secondo i criteri indicati nei commi 3, 4, 5 e
6.
3. All'onere relativo all'erogazione dell'indennità
di cui al comma 2, non superiore a 350 milioni di euro per
l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del citato
decreto legislativo n. 112 del 1999. Nell'esercizio successivo
lo stanziamento di competenza delle corrispondenti unità
previsionali di base potrà essere incrementato in misura non
superiore al tasso di inflazione programmato previsto nel
Documento di programmazione economico-finanziaria. Per
l'eventuale eccedenza, si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n.468, e
successive modificazioni.
4. L'indennità di cui al comma 2 è corrisposta:
a) per il 10 per cento del suo ammontare in
favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono
percentuali di riscossione erariale, rispetto alla media dei
carichi del triennio precedente e al netto delle riscossioni
su avvisi bonari, almeno pari alla riscossione conseguita nel
2001, al netto delle riscossioni su avvisi bonari, rispetto
alla media dei carichi del triennio precedente. Per ogni punto
percentuale di minore riscossione si procede ad una
corrispondente riduzione della percentuale spettante;
b) per il 10 per cento del suo ammontare in
favore delle gestioni che per l'anno 2002 conseguono
percentuali di riscossione erariale superiori all'anno 2001.
Per ogni punto percentuale di maggiore riscossione rispetto
alla predetta percentuale si procede alla corresponsione di un
importo pari al 2 per cento dell'ammontare dell'indennità;
c) per l'80 per cento del suo ammontare mediante
assegnazioni periodiche da effettuarsi entro il 30 giugno 2002
ed entro il 31 ottobre 2002.
5. La percentuale di riscossione relativa all'anno
2001 nonché quella utile ai fini dell'applicazione delle
lettere a) e b) del comma 4 sono calcolate con
criteri omogenei di raffronto del carico.
6. La determinazione della percentuale di
riscossione nonché le modalità di erogazione delle percentuali
di indennità avviene entro il 30 aprile 2002 con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il
direttore dell'Agenzia delle dogane sulla base dei seguenti
criteri:
a) la percentuale di riscossione per ciascuna
gestione va determinata, previa verifica dei dati effettuata
con le singole concessioni, sul carico triennale affidato in
riscossione depurato delle partite fallite, sgravate, sospese
o riscosse;
b) fissazione della misura dell'indennità per
ciascuna concessione in rapporto percentuale pari a quello con
cui ciascuna concessione ha usufruito del meccanismo di
salvaguardia di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive
modificazioni;
c) erogazione delle percentuali dell'indennità di
cui al comma 4, lettere a) e b), in acconto, in
misura non inferiore al 40 per cento dell'intero ammontare
entro il 31 ottobre 2002 ed a saldo entro il 30 giugno
2003.
7. All'articolo 77, comma 1, lettere a), b) e
d), della legge 21 novembre 2000, n.342, le parole: "31
dicembre 2001" e "1^ gennaio 2002" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2002" e "1^
gennaio 2003".
Art. 16-sexies. - (Contributo straordinario al
CONI). - 1. Al fine di consentire al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva è
autorizzata la concessione di un contributo straordinario nel
limite massimo di 103.291.000 euro per l'anno 2002. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, sono individuate le finalità di utilizzazione del
predetto contributo anche nel quadro di un piano di
ristrutturazione e riorganizzazione dell'istituto.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
All'articolo 17:
al comma 1, la parola: "agevolazione" è
sostituita dalla seguente: "agevolazioni" e sono
soppresse le parole: ", alla cui copertura si provvede
mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente provvedimento".
Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:
"Art. 17-bis. - (Disposizioni per la copertura
finanziaria). - 1. Agli oneri relativi alla riduzione
dell'aliquota di accisa sulle emulsioni stabilizzate
autoprodotte di cui all'articolo 1 valutati in 100 mila euro
per l'anno 2002, al pagamento differito dei generi di
monopolio da parte dei rivenditori di cui all'articolo
7-bis valutati in 13 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002, alle disposizioni in materia di pubblicità
effettuata con i veicoli di cui all'articolo 5-bis
valutati in 4,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002,
alla tassazione ai fini IRPEF dei soggetti residenti nel
comune di Campione d'Italia di cui all'articolo
15-quater valutati in 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, si provvede quanto a 17,2 milioni di euro per
l'anno 2002 e quanto a 22,1 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di
base 6.1.1.1 "Spese generali di funzionamento" - capitolo 3555
- dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002 e corrispondenti unità
previsionali di base per gli anni successivi, intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 17-ter. - (Contributo a favore dell'Associazione
Festival Internazionale "Città di Trento"). - 1.
All'Associazione Festival Internazionale film della
montagna e dell'esplorazione "Città di Trento", con sede a
Trento, è assegnata la somma di 350 mila euro per l'anno 2002,
per finanziare le spese connesse e collegate allo svolgimento
della 50^ edizione del Festival Internazionale della montagna
"Città di Trento".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 350 mila euro per il 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente:
"Disposizioni in materia di IVA, di trasferimento di beni
demaniali, di giustizia tributaria, di funzionamento del
servizio nazionale della riscossione dei tributi, di
contributi ad enti e associazioni e norme finali".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", sulla pubblicità effettuata con veicoli, sulle
contabilità speciali, sui generi di monopolio, sul
trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia tributaria,
sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei
tributi e su contributi ad enti ed associazioni".
DECRETO-LEGGE
28 DICEMBRE 2001, N. 452