XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2215




Decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2001.


Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring
Freedom".


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Visti gli articoli 5 e 6 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1^ agosto 1949, n. 465;

          Visto l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

          Vista la risoluzione n. 1368 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 settembre 2001 che ha definito gli eventi dell'11 settembre scorso come atti di terrorismo internazionale, di minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, riconoscendo la legittimità della difesa individuale e collettiva dall'attacco armato contro un Paese membro delle Nazioni Unite, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite;

          Visti gli esiti del dibattito parlamentare;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alla operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom":
          Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;


emana

il seguente decreto-legge:


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Articolo 1.

(Partecipazione di
personale militare
all'operazione
multinazionale
denominata "Enduring
Freedom").
Articolo 1.

(Partecipazione di
personale militare
all'operazione
multinazionale
denominata "Enduring
Freedom").

1. E' autorizzata, a decorrere dal 18 novembre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la spesa per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom".
Identico.
2. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi, al personale militare è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. L'indennità è corrisposta in lire, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1^ gennaio al 31 maggio 2001, nella misura prevista per il trattamento economico all'estero con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.
4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
6. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 5, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.


Articolo 2.

(Personale in stato di
prigionia o disperso).
Articolo 2.

(Personale in stato di
prigionia o disperso).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 5, si applicano anche al personale militare in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
Identico.

Articolo 3.

(Disposizioni
varie).
Articolo 3.

(Disposizioni
varie).

1. Al personale di cui all'articolo 1:

a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio.
Identico.

Articolo 4.

(Personale civile).
Articolo 4.

(Personale civile).

1. Al personale civile eventualmente impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili.
Identico.


Articolo 5.

(Norme di salvaguardia
del personale).
Articolo 5.

(Norme di salvaguardia
del personale).

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non può partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.
1. Identico.
2. Il personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.
2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Articolo 6.

(Prolungamento delle
ferme).
Articolo 6.

(Prolungamento delle
ferme).

1. In relazione alle esigenze connesse con l'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.
Identico.


Articolo 7.

(Disposizioni in materia
contabile).
Articolo 7.

(Disposizioni in materia
contabile).

1. In relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività del contingente, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.
Identico.
2. Nei limiti temporali ed in relazione all'operazione di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di lire 15.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione.
3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002.


Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENALE
Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
PENALE


Articolo 8.

(Applicazione della legge
penale militare di
guerra).
Articolo 8.

(Applicazione della legge
penale militare di
guerra).

1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata "Enduring Freedom", di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.
1. Al corpo di spedizione italiano che partecipa alla campagna per il ripristino ed il mantenimento della legalità internazionale, denominata "Enduring Freedom", di cui all'articolo 1, comma 1, si applica il codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente decreto.

Articolo 9.

(Disposizioni
processsuali).
Articolo 9.

(Disposizioni
processsuali).

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.
2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.
3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.
4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;
Identico.
c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo
consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI
Capo III

DISPOSIZIONI FINALI


Articolo 10.

(Disposizioni di
convalida).
Articolo 10.

(Disposizioni di
convalida).

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Identico.

Articolo 11.

(Copertura
finanziaria).
Articolo 11.

(Copertura
finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Identico.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 1^ dicembre 2001.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Martino, Ministro della difesa.
Ruggiero, Ministro degli affari esteri.
Castelli, Ministro della giustizia.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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