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1. E' autorizzata, a
decorrere dal 18 novembre
2001 e fino al 31 dicembre
2001, la spesa per la
partecipazione di personale
militare all'operazione
multinazionale denominata
"Enduring Freedom". |
Identico. |
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2. Con decorrenza
dalla data di entrata nel
territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio
aereo dei Paesi interessati e
fino alla data di uscita
dagli stessi, al personale
militare è corrisposta, in
aggiunta allo stipendio o
alla paga ed agli altri
assegni a carattere fisso e
continuativo, l'indennità di
missione prevista dal regio
decreto 3 giugno 1926, n.
941, nella misura del 90 per
cento per tutta la durata del
periodo. L'indennità è
corrisposta in lire, sulla
base della media dei cambi
registrati nel periodo dal 1^
gennaio al 31 maggio 2001,
nella misura prevista per il
trattamento economico
all'estero con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi
e Oman. 3. Ai fini della corresponsione del trattamento economico di cui al comma 2 i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente. 4. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. 5. Al personale militare è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente. |
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6. Nei casi di
decesso e di invalidità per
causa di servizio si
applicano, rispettivamente,
l'articolo 3 della legge 3
giugno 1981, n. 308, e
successive modificazioni, e
le disposizioni in materia di
pensione privilegiata
ordinaria di cui al testo
unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari
dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive
modificazioni. Il trattamento
previsto per i casi di
decesso e di invalidità si
cumula con quello
assicurativo di cui al comma
5, nonché con la speciale
elargizione e con
l'indennizzo privilegiato
aeronautico previsti,
rispettivamente, dalla legge
3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio
1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto 1927, n.
1835, e successive
modificazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento
vigente. Nei casi di
infermità contratta in
servizio si applica
l'articolo 4-ter del
decreto-legge 29 dicembre
2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 27, come
modificato dall'articolo
3-bis del decreto-legge
19 luglio 2001, n. 294,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
agosto 2001, n. 339. |
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1. Le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 2 e
5, si applicano anche al
personale militare in stato
di prigionia o disperso. Il
tempo trascorso in stato di
prigionia o quale disperso è
computato per intero ai fini
del trattamento di
pensione. |
Identico. |
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1. Al personale di cui
all'articolo 1: a) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, per il rilascio del passaporto di servizio; b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro; c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative. 2. Al personale militare impiegato nel territorio nazionale in attività di supporto all'operazione di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni in materia di limiti al numero massimo di ore di lavoro straordinario, entro le ordinarie risorse di bilancio. |
Identico. |
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1. Al personale civile
eventualmente impiegato
nell'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, si
applicano le disposizioni del
presente decreto per quanto
compatibili. |
Identico. |
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1. Il personale militare
che ha presentato domanda di
partecipazione ai concorsi
interni banditi dal Ministero
della difesa per il personale
in servizio e che non può
partecipare alle varie fasi
concorsuali in quanto
impiegato nell'operazione di
cui all'articolo 1, comma 1,
ovvero impegnato fuori dal
territorio nazionale per
attività connesse alla
predetta operazione, è
rinviato al primo concorso
utile successivo, fermo
restando il possesso dei
requisiti di partecipazione
previsti dal bando di
concorso per il quale ha
presentato domanda. |
1. Identico. |
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2. Il personale di
cui al comma 1, qualora
vincitore del concorso e
previo superamento del
relativo corso ove previsto,
sono attribuite la stessa
anzianità assoluta dei
vincitori del concorso per il
quale ha presentato domanda e
l'anzianità relativa
determinata dal posto che
avrebbe occupato nella
relativa graduatoria. |
2. Al personale
di cui al comma 1, qualora
vincitore del concorso e
previo superamento del
relativo corso ove previsto,
sono attribuite la stessa
anzianità assoluta dei
vincitori del concorso per il
quale ha presentato domanda e
l'anzianità relativa
determinata dal posto che
avrebbe occupato nella
relativa graduatoria. |
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1. In relazione alle
esigenze connesse con
l'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, il
periodo di ferma dei
volontari in ferma annuale di
cui all'articolo 16, comma 2,
del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, può
essere prolungato da un
minimo di ulteriori sei mesi
ad un massimo di ulteriori
nove mesi. |
Identico. |
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1. In relazione
all'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, in
caso di urgenti esigenze
connesse con l'operatività
del contingente, gli Stati
maggiori di Forza armata, e
per essi i competenti
Ispettorati di Forza armata,
accertata l'impossibilità di
provvedere attraverso
contratti accentrati già
operanti, possono disporre
l'attivazione delle procedure
d'urgenza previste dalla
vigente normativa per
l'acquisizione di beni e
servizi. |
Identico. |
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2. Nei limiti
temporali ed in relazione
all'operazione di cui
all'articolo 1, comma 1, il
Ministero della difesa è
autorizzato, in caso di
necessità ed urgenza, anche
in deroga alle vigenti
disposizioni di contabilità
generale dello Stato e ai
capitolati d'oneri, a
ricorrere ad acquisti e
lavori da eseguire in
economia, entro il limite
complessivo di lire 15.000
milioni, a valere sullo
stanziamento di cui
all'articolo 11, in relazione
alle esigenze di revisione
generale di mezzi da
combattimento e da trasporto,
di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e
integrative e di acquisizione
di apparati di
comunicazione. 3. Gli stanziamenti disposti dal presente decreto e non impegnati nell'esercizio finanziario 2001 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2002. |
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DISPOSIZIONI IN MATERIA |
DISPOSIZIONI IN MATERIA |
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1. Al corpo di
spedizione italiano che
partecipa alla campagna per
il ripristino ed il
mantenimento della legalità
internazionale, denominata
"Enduring Freedom", di
cui all'articolo 1, comma 1,
si applica il codice penale
militare di guerra, approvato
con regio decreto 20 febbraio
1941, n. 303, salvo quanto
previsto dall'articolo 9. |
1. Al corpo di
spedizione italiano che
partecipa alla campagna per
il ripristino ed il
mantenimento della legalità
internazionale, denominata
"Enduring Freedom", di
cui all'articolo 1, comma 1,
si applica il codice penale
militare di guerra, approvato
con regio decreto 20 febbraio
1941, n. 303, salvo quanto
previsto dall'articolo 9
del presente decreto. |
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1. Non si applicano le
disposizioni contenute nel
Libro IV del codice penale
militare di guerra sulla
procedura penale militare di
guerra, approvato con regio
decreto 20 febbraio 1941, n.
303. 2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. 3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma. 4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace; b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace; |
Identico. |
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c)
ammutinamento, previsto
dall'articolo 175 del codice
penale militare di pace; d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice; e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra; f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. 5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo |
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consentano, si procede
all'interrogatorio da parte
del pubblico ministero, ai
sensi dell'articolo 388 del
codice di procedura penale, e
all'udienza di convalida
davanti al giudice per le
indagini preliminari, ai
sensi dell'articolo 391 del
codice di procedura penale, a
distanza mediante un
collegamento videotelematico
od audiovisivo, realizzabile
anche con postazioni
provvisorie, tra l'ufficio
del pubblico ministero ovvero
l'aula ove si svolge
l'udienza di convalida e il
luogo della temporanea
custodia, con modalità tali
da assicurare la contestuale,
effettiva e reciproca
visibilità delle persone
presenti in entrambi i luoghi
e la possibilità di udire
quanto viene detto e senza
aggravio di spese processuali
per la copia degli atti. Il
difensore o il suo sostituto
e l'imputato possono
consultarsi riservatamente,
per mezzo di strumenti
tecnici idonei. Un ufficiale
di polizia giudiziaria è
presente nel luogo in cui si
trova la persona arrestata o
fermata, ne attesta
l'identità dando atto che non
sono posti impedimenti o
limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle facoltà a lui
spettanti e redige verbale
delle operazioni svolte.
Senza pregiudizio per la
tempestività
dell'interrogatorio,
l'imputato ha altresì diritto
di essere assistito, nel
luogo dove si trova, da un
altro difensore di fiducia
ovvero da un ufficiale
presente nel luogo. Senza
pregiudizio per i
provvedimenti conseguenti
all'interrogatorio medesimo,
dopo il rientro nel
territorio nazionale,
l'imputato ha diritto ad
essere ulteriormente
interrogato nelle forme
ordinarie. 6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare. |
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1. Sono convalidati gli
atti adottati, le attività
svolte e le prestazioni
effettuate fino alla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
Identico. |
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1. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
1, valutato complessivamente
in lire 71.682 milioni per
l'anno 2001, si provvede
mediante utilizzo del fondo
di riserva per le spese
impreviste, ai sensi
dell'articolo 1, comma 63,
della legge 28 dicembre 1995,
n. 549. |
Identico. |
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2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
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