XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2215
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 1^ dicembre 2001, n.421, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring
Freedom", è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2.
1. Al codice penale militare di guerra, approvato con
regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Corpi di spedizione all'estero) - Sino
alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla
materia penale militare, sono soggetti alla legge penale
militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di
spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal
momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato
o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per
gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi
comunicata la destinazione alla spedizione.
Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni
all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di
guerra si applica anche al personale militare di comando e
controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel
territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri
paesi, dal momento in cui è ad esso comunicata l'assegnazione
a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione
del servizio";
b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito
dal seguente:
"Agli effetti delle disposizioni del presente codice,
sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso
anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o
partecipante alla stessa spedizione o campagna";
c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono
aggiunti i seguenti:
"Costituisce altresì reato militare ai fini del presente
codice, ogni altra violazione della legge penale commessa
dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o
violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in
luogo militare, e prevista come delitto contro:
1) la personalità dello Stato;
2) la pubblica amministrazione;
3) l'amministrazione della giustizia;
4) l'ordine pubblico;
5) l'incolumità pubblica;
6) la fede pubblica;
7) la moralità pubblica e il buon costume;
8) la persona;
9) il patrimonio.
Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione
della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze
armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in
offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o
di altro militare o di appartenente alla popolazione civile
che si trova nei territori di operazioni all'estero.
Costituisce infine reato militare ogni altra violazione
della legge penale prevista quale delitto in materia di
controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione,
uso e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo
militare";
d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:
"Art. 165. - (Applicazione della legge penale militare
di guerra in relazione ai conflitti armati) - Le
disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di
conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello
stato di guerra";
e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:
"Art. 184-bis. - (Cattura di ostaggi) - Il militare
che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle
norme sui conflitti armati internazionali è punito con la
reclusione militare da due a dieci anni.
La stessa pena si applica al militare che minaccia di
ferire o di uccidere una persona non in armi o non in
atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non
estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di
persone o cose.
Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185";
f) all'articolo 185, primo comma, le parole: "fino
a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a cinque
anni";
g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:
"Art. 185-bis. - (Altre offese contro persone protette
dalle convenzioni internazionali) - Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, il militare che, per cause non
estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri
trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre
condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi
gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non
giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di
guerra o di civili o di altre persone protette dalle
convenzioni internazionali medesime, è punito con la
reclusione militare da uno a cinque anni";
h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo,
18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;
i) la rubrica del Titolo II del libro primo è
sostituita dalla seguente: "(Comandante supremo)"; la
rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente:
"(Comandante supremo)"; alla rubrica dell'articolo 47
sono aggiunte, in fine, le parole: ". Reato militare ai
fini del codice penale militare di guerra".
Art. 3.
1. In relazione all'operazione multinazionale
denominata "Enduring Freedom", il codice penale militare
di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello
stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla
presente legge.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1^ DICEMBRE 2001, N. 421
All'articolo 5, comma 2, le parole: "Il personale
di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Al
personale di cui al comma 1".
All'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "del presente decreto".
DECRETO-LEGGE 1^ DICEMBRE 2001, N. 421