XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2104




Decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 12 novembre
2001.


Disposizioni urgenti in materia di personale
sanitario.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate ad assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza nella gestione del personale del Servizio sanitario nazionale;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2001;
          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e dell'economia e delle finanze;


emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

(Prestazioni aggiuntive
programmabili da parte degli
infermieri
professionali
dipendenti ed emergenza
infermieristica).
Articolo 1.

(Prestazioni aggiuntive
programmabili da parte degli
infermieri
dipendenti ed emergenza
infermieristica).

1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, previa autorizzazione della Regione e nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale di cui all'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:
1. In caso di accertata impossibilità a coprire posti di infermiere e di tecnico sanitario di radiologia medica mediante il ricorso a procedure concorsuali, le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo in base a specifiche direttive emanate dalle regioni e nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse, hanno facoltà, non oltre il 31 dicembre 2003:

a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro;
a) di riammettere in servizio infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di lavoro da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001;
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 17 del CCNL 1^ settembre 1995, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
b) di stipulare contratti di lavoro, a tempo determinato, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001, per la durata massima di un anno, rinnovabile, con le modalità ed i criteri indicati dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.

2. Fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'Amministrazione di appartenenza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie per anziani e gli Istituti di riabilitazione, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo, previa autorizzazione della Regione, possono remunerare agli infermieri dipendenti prestazioni orarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie del rapporto di dipendenza; tali prestazioni sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL.
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
3. Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e i tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalla stessa Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno da almeno sei mesi;
a) identica;

b) essere esenti da limitazioni anche parziali o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente;
b) identica;

c) non beneficiare, nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le assenze per malattia.
c) identica.

4. L'Amministrazione interessata utilizza in via prioritaria le prestazioni aggiuntive per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza e l'attività delle sale operatorie.
4. Identico.
5. La tariffa di tali prestazioni aggiuntive a favore dell'Amministrazione di appartenenza e i tetti massimi individuali della stessa sono determinati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali in sede decentrata, in misura compatibile con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
5. Identico.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 5 si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sino all'entrata in vigore di una specifica disciplina contrattuale e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2003.
6. Identico.
7. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il 7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati e finanziati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché le modalità di nomina della commissione esaminatrice e di espletamento dell'esame finale. I predetti corsi sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle Regioni.
operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle Regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i princìpi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale.
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere autonomamente alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
9. Il conseguimento del master di primo livello di tipo specialistico in Scienze infermieristiche e delle professioni sanitarie, organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509, costituisce titolo valutabile ai fini della carriera.
10. I diplomi conseguiti dagli infermieri in base alla normativa precedente all'istituzione dei corsi di laurea in infemieristica e che abbiano consentito l'iscrizione agli albi professionali IPASVI, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica in Scienze infermieristiche, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".
10. I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università. All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n.264, alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono inserite le seguenti: "ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie,".
10-bis. Gli infermieri generici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e private, alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano, a domanda, al corso di riqualificazione professionale. I predetti corsi, la cui direzione è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica, sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle Regioni.
10-ter. Gli infermieri generici che hanno partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria "C" ad esaurimento.
10-quater. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e
socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato proveniente dagli altri Paesi dell'Unione europea.
10-quinquies. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione.

11. In ogni caso restano fermi i vincoli finanziari previsti dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8 agosto 2001.
11. Identico.
11-bis. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n.396, ai biologi iscritti all'ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione nel rispetto delle seguenti condizioni: con effetto immediato per i biologi che dirigono un laboratorio di analisi chimico-clinico da almeno tre anni; per gli altri biologi dopo una frequenza di almeno tre mesi presso un punto prelievi di un laboratorio di analisi chimico-clinico appartenente al Servizio sanitario nazionale o accreditato, al fine di acquisire le elementari norme di primo soccorso.
Articolo 1-bis.

(Modifica al decreto legislativo 19 settembre
1994, n.626).

1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".


Articolo 1-ter.

(Istituzione dei profili professionali di caposala e
di ostetrica capo).

1. Nell'ambito dei profili professionali infermieristici sono istituiti i profili di caposala e di ostetrica capo con funzioni di direzione, di coordinamento e di gestione dell'assistenza infermieristica, ostetrica ed alberghiera e delle risorse umane e materiali.
2. Sono validi ai fini dell'accesso ai predetti profili i seguenti titoli:

a) il certificato di abilitazione alle funzioni direttive conseguito in base alla pregressa normativa;

b) il conseguimento del master in management organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;
c) il possesso di specifici requisiti di esperienza e qualificazione professionale, maturati nell'ultimo quinquennio.

3. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano il trattamento economico e individuano le modalità di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Presso i Collegi professionali di appartenenza sono tenuti gli elenchi degli appartenenti ai profili indicati al comma 1.
5. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220, è abrogato.


Articolo 1-quater.

(Disposizioni particolari per le province autonome di
Trento
e di Bolzano).

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Articolo 2.

(Entrata in vigore).

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 12 novembre 2001.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sirchia,Ministro della salute.
Frattini, Ministro per la funzione pubblica.
La Loggia,Ministro per gli affari regionali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli:Castelli.



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