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1. In caso di
accertata impossibilità a
coprire posti di infermiere e
di tecnico sanitario di
radiologia medica mediante il
ricorso a procedure
concorsuali, le Aziende unità
sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere, previa
autorizzazione della Regione
e nei limiti delle risorse
finanziarie connesse alle
corrispondenti vacanze di
organico ricomprese nella
programmazione triennale di
cui all'articolo 39, commi 19
e 20-bis, della legge
27 dicembre 1997, n.449, e
successive modificazioni,
hanno facoltà, non oltre il
31 dicembre 2003: |
1. In caso di
accertata impossibilità a
coprire posti di infermiere e
di tecnico sanitario di
radiologia medica mediante il
ricorso a procedure
concorsuali, le Aziende unità
sanitarie locali e le Aziende
ospedaliere, gli istituti
di ricovero e cura a
carattere scientifico, le
residenze sanitarie
assistenziali e le case di
riposo in base a
specifiche direttive emanate
dalle regioni e nei limiti di
bilancio annualmente posti
dalle stesse, hanno
facoltà, non oltre il 31
dicembre 2003: |
a) di
riammettere in servizio
infermieri e tecnici sanitari
di radiologia medica che
abbiano volontariamente
risolto il rapporto di
lavoro; |
a) di
riammettere in servizio
infermieri e tecnici sanitari
di radiologia medica che
abbiano volontariamente
risolto il rapporto di lavoro
da non oltre cinque anni
nel rispetto della procedura
di cui all'articolo 24 del
CCNL integrativo del 20
settembre 2001; |
b) di
stipulare contratti di
lavoro, a tempo determinato,
anche al di fuori delle
ipotesi previste
dall'articolo 17 del CCNL 1^
settembre 1995, per la durata
massima di un anno,
rinnovabile, con le modalità
ed i criteri indicati dai
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello
stesso articolo. |
b) di
stipulare contratti di
lavoro, a tempo determinato,
anche al di fuori delle
ipotesi previste
dall'articolo 31 del CCNL
integrativo del 20 settembre
2001, per la durata
massima di un anno,
rinnovabile, con le modalità
ed i criteri indicati dai
commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello
stesso articolo. |
2. Fermo restando il
vincolo finanziario di cui al
comma 1 e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, le
Aziende unità sanitarie
locali, le Aziende
ospedaliere, le Residenze
sanitarie per anziani e gli
Istituti di riabilitazione,
previa autorizzazione della
Regione, possono remunerare
agli infermieri dipendenti
prestazioni orarie aggiuntive
rese al di fuori dell'impegno
di servizio, rispetto a
quelle proprie del rapporto
di dipendenza; tali
prestazioni sono
assimilabili, ai soli fini
fiscali e contributivi, alla
libera professione ancorché
resa all'Amministrazione di
appartenenza. |
2. Fermo restando
quanto previsto dal
comma 1, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003, le
Aziende unità sanitarie
locali, le Aziende
ospedaliere, le residenze
sanitarie per anziani e gli
Istituti di riabilitazione,
gli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico
e le case di riposo,
previa autorizzazione della
Regione, possono remunerare
agli infermieri dipendenti
prestazioni orarie aggiuntive
rese al di fuori dell'impegno
di servizio, rispetto a
quelle proprie del rapporto
di dipendenza; tali
prestazioni sono rese in
regime libero professionale e
sono assimilate, ancorché
rese all'amministrazione di
appartenenza, al lavoro
subordinato, ai soli fini
fiscali e contributivi ivi
compresi i premi e i
contributi versati
all'INAIL. |
3. Sono ammessi a
svolgere prestazioni
aggiuntive gli infermieri
dipendenti dalla stessa
Amministrazione, in possesso
dei seguenti requisiti: |
3. Sono ammessi a
svolgere prestazioni
aggiuntive gli infermieri
e i tecnici sanitari di
radiologia medica
dipendenti dalla stessa
Amministrazione, in possesso
dei seguenti requisiti: |
a) essere in
servizio con rapporto di
lavoro a tempo pieno da
almeno sei mesi; |
a) identica; |
b) essere esenti
da limitazioni anche parziali
o prescrizioni alle mansioni
come certificate dal medico
competente; |
b) identica; |
c) non
beneficiare, nel mese in cui
è richiesta la prestazione
aggiuntiva, di istituti
normativi o contrattuali che
comportino la riduzione, a
qualsiasi titolo, dell'orario
di servizio, comprese le
assenze per malattia. |
c) identica. |
4. L'Amministrazione
interessata utilizza in via
prioritaria le prestazioni
aggiuntive per garantire gli
standard assistenziali
nei reparti di degenza e
l'attività delle sale
operatorie. |
4. Identico. |
5. La tariffa di tali
prestazioni aggiuntive a
favore dell'Amministrazione
di appartenenza e i tetti
massimi individuali della
stessa sono determinati,
previa consultazione delle
organizzazioni sindacali in
sede decentrata, in misura
compatibile con il vincolo
finanziario di cui al comma
1. |
5. Identico. |
6. Le disposizioni di
cui ai commi 1, lettera
b), 2 e 5 si applicano,
ai sensi dell'articolo 2,
comma 3, del decreto
legislativo 30 marzo 2001,
n.165, sino all'entrata in
vigore di una specifica
disciplina contrattuale e,
comunque, non oltre la data
del 31 dicembre 2003. |
6. Identico. |
7. Il Ministro della salute individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il | 7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di |
Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, le
figure professionali operanti
nell'area socio-sanitaria ad
alta integrazione sanitaria
che possono essere formate
attraverso corsi organizzati
e finanziati a cura
delle Regioni. Con lo stesso
decreto sono stabiliti
standard minimi di
insegnamento teorico e di
addestramento pratico, nonché
le modalità di nomina della
commissione esaminatrice e di
espletamento dell'esame
finale. I predetti corsi
sono svolti dalle Aziende
sanitarie e dalle altre
strutture sanitarie pubbliche
e private autorizzate dalle
Regioni. |
operatori professionali
dell'area sanitaria nonché,
di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche
sociali, le figure
professionali operanti
nell'area socio-sanitaria ad
alta integrazione sanitaria
che possono essere formate
attraverso corsi organizzati
a cura delle Regioni. Con lo
stesso decreto sono stabiliti
standard minimi di
insegnamento teorico e di
addestramento pratico,
nonché i princìpi per la
composizione della
commissione esaminatrice e
per l'espletamento
dell'esame finale. |
8. Fino a quando non
si procederà ai sensi del
comma 7, per l'operatore
socio-sanitario restano
confermate le disposizioni di
cui all'accordo intervenuto
il 22 febbraio 2001 in sede
di Conferenza Stato-regioni
tra il Ministro della salute,
il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. Con la stessa
procedura è disciplinata, per
l'operatore socio-sanitario
la formazione complementare
in assistenza sanitaria che
consente a detto operatore di
collaborare con l'infermiere
o con l'ostetrica e di
svolgere autonomamente
alcune attività assistenziali
in base all'organizzazione
dell'unità funzionale di
appartenenza e conformemente
alle direttive del
responsabile dell'assistenza
infermieristica od ostetrica
o sotto la sua
supervisione. |
8. Fino a quando non
si procederà ai sensi del
comma 7, per l'operatore
socio-sanitario restano
confermate le disposizioni di
cui all'accordo intervenuto
il 22 febbraio 2001 in sede
di Conferenza Stato-regioni
tra il Ministro della salute,
il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano. Con la stessa
procedura è disciplinata, per
l'operatore socio-sanitario
la formazione complementare
in assistenza sanitaria che
consente a detto operatore di
collaborare con l'infermiere
o con l'ostetrica e di
svolgere alcune attività
assistenziali in base
all'organizzazione dell'unità
funzionale di appartenenza e
conformemente alle direttive
del responsabile
dell'assistenza
infermieristica od ostetrica
o sotto la sua
supervisione. |
9. Il conseguimento
del master di primo
livello di tipo specialistico
in Scienze infermieristiche,
organizzato dalle università
ai sensi dell'articolo 3,
comma 8, del decreto del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n.509, costituisce titolo
valutabile ai fini della
carriera. |
9. Il conseguimento
del master di primo
livello di tipo specialistico
in Scienze infermieristiche
e delle professioni
sanitarie, organizzato
dalle università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n.509, costituisce titolo
valutabile ai fini della
carriera. |
10. I diplomi
conseguiti dagli
infermieri in base alla
normativa precedente
all'istituzione dei corsi di
laurea in infemieristica e
che abbiano consentito
l'iscrizione agli albi
professionali IPASVI, sono
validi ai fini dell'accesso
ai corsi di laurea
specialistica in Scienze
infermieristiche, ai
master ed agli altri
corsi di formazione post-base
attivati dalle università.
All'articolo 1, comma 1,
della legge 2 agosto 1999,
n.264, alla lettera a),
dopo la parola:
"architettura" sono inserite
le seguenti: "ai corsi di
laurea specialistica delle
professioni sanitarie,". |
10. I diplomi,
conseguiti in base alla
normativa precedente,
dagli appartenenti alle
professioni sanitarie di cui
alle leggi 26 febbraio 1999,
n. 42, e 10 agosto 2000, n.
251, sono validi ai fini
dell'accesso ai corsi di
laurea specialistica, ai
master ed agli altri
corsi di formazione post-base
di cui al decreto del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, attivati dalle
università. All'articolo 1,
comma 1, della legge 2 agosto
1999, n.264, alla lettera
a), dopo la parola:
"architettura" sono inserite
le seguenti: "ai corsi di
laurea specialistica delle
professioni sanitarie,". |
10-bis. Gli
infermieri generici in
servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato
presso le Aziende sanitarie e
le altre strutture sanitarie
pubbliche e private, alla
data di entrata in vigore del
presente decreto partecipano,
a domanda, al corso di
riqualificazione
professionale. I predetti
corsi, la cui direzione è
affidata ad un dirigente
dell'assistenza
infermieristica, sono svolti
dalle Aziende sanitarie e
dalle altre strutture
sanitarie pubbliche e private
autorizzate dalle Regioni. |
10-ter. Gli
infermieri generici che hanno
partecipato con esito
positivo al corso di
riqualificazione
professionale sono inquadrati
nella categoria "C" ad
esaurimento. |
10-quater. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e |
socio-sanitarie possono
assumere personale sanitario
diplomato o laureato
proveniente dagli altri Paesi
dell'Unione europea. |
10-quinquies.
Il Ministro della salute può
autorizzare le regioni a
compiere gli atti istruttori
di verifica per il rilascio
del decreto ministeriale di
riconoscimento dei titoli
abilitanti per l'esercizio in
Italia della specifica
professione. |
11. In ogni caso restano
fermi i vincoli finanziari
previsti dall'Accordo tra
Governo, Regioni e Province
autonome dell'8 agosto
2001. |
11. Identico. |
11-bis.
Ferme restando le competenze
previste dall'articolo 3,
lettera g), della legge
24 maggio 1967, n.396, ai
biologi iscritti all'ordine
professionale è consentita
l'esecuzione del prelievo
capillare e venoso
propedeutico alle analisi
chimico-cliniche ed ogni atto
strumentale per la loro
effettuazione nel rispetto
delle seguenti condizioni:
con effetto immediato per i
biologi che dirigono un
laboratorio di analisi
chimico-clinico da almeno tre
anni; per gli altri biologi
dopo una frequenza di almeno
tre mesi presso un punto
prelievi di un laboratorio di
analisi chimico-clinico
appartenente al Servizio
sanitario nazionale o
accreditato, al fine di
acquisire le elementari norme
di primo soccorso. |
(Modifica al decreto legislativo 19 settembre |
1. All'articolo 2,
comma 1, lettera d),
numero 1), del decreto
legislativo 19 settembre
1994, n.626, dopo le parole:
"o in clinica del lavoro"
sono inserite le seguenti: "o
in igiene e medicina
preventiva o in medicina
legale e delle
assicurazioni". |
(Istituzione dei profili professionali di caposala e |
1. Nell'ambito dei
profili professionali
infermieristici sono
istituiti i profili di
caposala e di ostetrica capo
con funzioni di direzione, di
coordinamento e di gestione
dell'assistenza
infermieristica, ostetrica ed
alberghiera e delle risorse
umane e materiali. |
2. Sono validi ai
fini dell'accesso ai predetti
profili i seguenti titoli: |
a) il
certificato di abilitazione
alle funzioni direttive
conseguito in base alla
pregressa normativa; |
b) il
conseguimento del
master in
management organizzato
dalle università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del
decreto del Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999,
n.509; |
c) il
possesso di specifici
requisiti di esperienza e
qualificazione professionale,
maturati nell'ultimo
quinquennio. |
3. I contratti
collettivi nazionali di
lavoro disciplinano il
trattamento economico e
individuano le modalità di
conferimento delle funzioni
di cui al comma 1, nonché i
requisiti e i criteri per la
valutazione dei titoli di cui
alla lettera c) del
comma 2. 4. Presso i Collegi professionali di appartenenza sono tenuti gli elenchi degli appartenenti ai profili indicati al comma 1. 5. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220, è abrogato. |
(Disposizioni particolari per le province autonome di |
1. Le disposizioni
del presente decreto sono
applicabili alle province
autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi
statuti. |
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