XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2104
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante
disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, è
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato
alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402
All'articolo 1, comma 1:
all'alinea, dopo le parole: "aziende
ospedaliere," sono inserite le seguenti: "gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, le residenze
sanitarie assistenziali e le case di riposo";
le parole da: "previa autorizzazione della
regione" fino a: "e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "in base a specifiche direttive
emanate dalle regioni e nei limiti di bilancio annualmente
posti dalle stesse";
alla lettera a), dopo le parole: "il
rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non
oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui
all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre
2001";
alla lettera b), le parole: "dall'articolo
17 del CCNL 1^ settembre 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20
settembre 2001".
All'articolo 1, comma 2:
le parole: "il vincolo finanziario di cui al
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quanto
previsto dal comma 1,";
dopo le parole: "gli istituti di
riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case
di riposo,";
le parole: "sono assimilabili, ai soli fini
fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa
all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle
seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono
assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza,
al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi
compresi i premi e i contributi versati all'INAIL".
All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli
infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici
sanitari di radiologia medica".
All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal
seguente:
"7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua,
con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di
operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad
alta integrazione sanitaria che possono essere formate
attraverso corsi organizzati a cura delle regioni. Con lo
stesso decreto sono stabiliti standard minimi di
insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i
princìpi per la composizione della commissione esaminatrice e
per l'espletamento dell'esame finale".
All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola:
"autonomamente" è soppressa.
All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze
infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle
professioni sanitarie".
All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base
alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni
sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10
agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi
di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi
di formazione post-base di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, attivati dalle università".
All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i
seguenti:
"10-bis. Gli infermieri generici in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende
sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e private,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
partecipano, a domanda, al corso di riqualificazione
professionale. I predetti corsi, la cui direzione è affidata
ad un dirigente dell'assistenza infermieristica, sono svolti
dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie
pubbliche e private autorizzate dalle regioni.
10-ter. Gli infermieri generici che hanno
partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione
professionale sono inquadrati nella categoria "C" ad
esaurimento.
10-quater. Le Aziende unità sanitarie locali, le
Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono
attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere
personale sanitario diplomato o laureato proveniente dagli
altri Paesi dell'Unione europea.
10-quinquies. Il Ministro della salute può
autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di
verifica per il rilascio del decreto ministeriale di
riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia
della specifica professione".
All'articolo 1, dopo il comma 11 è aggiunto il
seguente:
"11-bis. Ferme restando le competenze previste
dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 maggio 1967,
n.396, ai biologi iscritti all'ordine professionale è
consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso
propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto
strumentale per la loro effettuazione nel rispetto delle
seguenti condizioni: con effetto immediato per i biologi che
dirigono un laboratorio di analisi chimico-clinico da almeno
tre anni; per gli altri biologi dopo una frequenza di almeno
tre mesi presso un punto prelievi di un laboratorio di analisi
chimico-clinico appartenente al Servizio sanitario nazionale o
accreditato, al fine di acquisire le elementari norme di primo
soccorso".
All'articolo 1, nella rubrica, la parola:
"professionali" è soppressa.
Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626) - 1. All'articolo 2, comma 1,
lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n.626, dopo le parole: "o in clinica del
lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".
Art. 1-ter. - (Istituzione dei profili
professionali di caposala e di ostetrica capo) - 1.
Nell'ambito dei profili professionali infermieristici sono
istituiti i profili di caposala e di ostetrica capo con
funzioni di direzione, di coordinamento e di gestione
dell'assistenza infermieristica, ostetrica ed alberghiera e
delle risorse umane e materiali.
2. Sono validi ai fini dell'accesso ai predetti
profili i seguenti titoli:
a) il certificato di abilitazione alle funzioni
direttive conseguito in base alla pregressa normativa;
b) il conseguimento del master in
management organizzato dalle università ai sensi
dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n.509;
c) il possesso di specifici requisiti di
esperienza e qualificazione professionale, maturati
nell'ultimo quinquennio.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro
disciplinano il trattamento economico e individuano le
modalità di conferimento delle funzioni di cui al comma 1,
nonché i requisiti e i criteri per la valutazione dei titoli
di cui alla lettera c) del comma 2.
4. Presso i Collegi professionali di appartenenza
sono tenuti gli elenchi degli appartenenti ai profili indicati
al comma 1.
5. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220, è
abrogato.
Art. 1-quater. - (Disposizioni particolari per le
province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le
disposizioni del presente decreto sono applicabili alle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti".