XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2104




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il decreto-legge 12 novembre 2001, n.402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
        2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2001, N. 402


              All'articolo 1, comma 1:

                all'alinea, dopo le parole: "aziende ospedaliere," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le residenze sanitarie assistenziali e le case di riposo";

                le parole da: "previa autorizzazione della regione" fino a: "e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "in base a specifiche direttive emanate dalle regioni e nei limiti di bilancio annualmente posti dalle stesse";

                alla lettera a), dopo le parole: "il rapporto di lavoro" sono inserite le seguenti: "da non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001";

                alla lettera b), le parole: "dall'articolo 17 del CCNL 1^ settembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 31 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001".


          All'articolo 1, comma 2:

                le parole: "il vincolo finanziario di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quanto previsto dal comma 1,";

                dopo le parole: "gli istituti di riabilitazione," sono inserite le seguenti: "gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e le case di riposo,";

                le parole: "sono assimilabili, ai soli fini fiscali e contributivi, alla libera professione ancorché resa all'amministrazione di appartenenza" sono sostituite dalle seguenti: "sono rese in regime libero professionale e sono assimilate, ancorché rese all'amministrazione di appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli fini fiscali e contributivi ivi compresi i premi e i contributi versati all'INAIL".


          All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: "gli infermieri" sono inserite le seguenti: "e i tecnici sanitari di radiologia medica".


          All'articolo 1, il comma 7 è sostituito dal seguente:

          "7. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le figure di operatori professionali dell'area sanitaria nonché, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area socio-sanitaria ad alta integrazione sanitaria che possono essere formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni. Con lo stesso decreto sono stabiliti standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento pratico, nonché i princìpi per la composizione della commissione esaminatrice e per l'espletamento dell'esame finale".


              All'articolo 1, comma 8, secondo periodo, la parola: "autonomamente" è soppressa.


          All'articolo 1, comma 9, dopo le parole: "Scienze infermieristiche" sono inserite le seguenti: "e delle professioni sanitarie".


          All'articolo 1, comma 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: "I diplomi, conseguiti in base alla normativa precedente, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alle leggi 26 febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto 2000, n. 251, sono validi ai fini dell'accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attivati dalle università".


          All'articolo 1, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

              "10-bis. Gli infermieri generici in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le Aziende sanitarie e le altre strutture sanitarie pubbliche e private, alla data di entrata in vigore del presente decreto, partecipano, a domanda, al corso di riqualificazione professionale. I predetti corsi, la cui direzione è affidata ad un dirigente dell'assistenza infermieristica, sono svolti dalle Aziende sanitarie e dalle altre strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate dalle regioni.
          10-ter. Gli infermieri generici che hanno partecipato con esito positivo al corso di riqualificazione professionale sono inquadrati nella categoria "C" ad esaurimento.
          10-quater. Le Aziende unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, le altre istituzioni e enti che svolgono attività sanitarie e socio-sanitarie possono assumere personale sanitario diplomato o laureato proveniente dagli altri Paesi dell'Unione europea.
          10-quinquies. Il Ministro della salute può autorizzare le regioni a compiere gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della specifica professione".


          All'articolo 1, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

          "11-bis. Ferme restando le competenze previste dall'articolo 3, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n.396, ai biologi iscritti all'ordine professionale è consentita l'esecuzione del prelievo capillare e venoso propedeutico alle analisi chimico-cliniche ed ogni atto strumentale per la loro effettuazione nel rispetto delle seguenti condizioni: con effetto immediato per i biologi che dirigono un laboratorio di analisi chimico-clinico da almeno tre anni; per gli altri biologi dopo una frequenza di almeno tre mesi presso un punto prelievi di un laboratorio di analisi chimico-clinico appartenente al Servizio sanitario nazionale o accreditato, al fine di acquisire le elementari norme di primo soccorso".


          All'articolo 1, nella rubrica, la parola: "professionali" è soppressa.

              Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

          "Art. 1-bis. - (Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626) - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, dopo le parole: "o in clinica del lavoro" sono inserite le seguenti: "o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni".

          Art. 1-ter. - (Istituzione dei profili professionali di caposala e di ostetrica capo) - 1. Nell'ambito dei profili professionali infermieristici sono istituiti i profili di caposala e di ostetrica capo con funzioni di direzione, di coordinamento e di gestione dell'assistenza infermieristica, ostetrica ed alberghiera e delle risorse umane e materiali.
              2. Sono validi ai fini dell'accesso ai predetti profili i seguenti titoli:

                a) il certificato di abilitazione alle funzioni direttive conseguito in base alla pregressa normativa;

                b) il conseguimento del master in management organizzato dalle università ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509;

                c) il possesso di specifici requisiti di esperienza e qualificazione professionale, maturati nell'ultimo quinquennio.

              3. I contratti collettivi nazionali di lavoro disciplinano il trattamento economico e individuano le modalità di conferimento delle funzioni di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per la valutazione dei titoli di cui alla lettera c) del comma 2.
              4. Presso i Collegi professionali di appartenenza sono tenuti gli elenchi degli appartenenti ai profili indicati al comma 1.
              5. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n.220, è abrogato.

          Art. 1-quater. - (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".




Frontespizio Testo del decreto legge