|
|
|
|
1. Le elezioni per il
rinnovo dei Comitati degli
italiani all'estero (COMITES)
sono rinviate rispetto alla
scadenza prevista
dall'articolo 8 della legge 8
maggio 1985, n.205, come
modificato dall'articolo 9
della legge 5 luglio 1990,
n.172. Tali elezioni avranno
luogo entro il 30 giugno
2003. |
Identico. |
|
2. I componenti dei
Comitati degli italiani
all'estero restano in carica
fino all'entrata in funzione
dei nuovi Comitati. |
|
|
|
|
1. Il termine di cui
all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 gennaio
2001, n.5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n.66, è prorogato
al 30 giugno 2002. |
Identico. |
|
|
|
|
1. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 36,
primo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923,
n.2440, e successive
modifiche, i residui delle
spese correnti relativi
all'unità previsionale di
base 4.1.2.5 "Radiodiffusione
televisiva locale" - capitolo
3121 dello stato di
previsione della spesa del
Ministero delle
comunicazioni, possono essere
pagati entro il 31 dicembre
2002. |
1. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 36,
primo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923,
n.2440, e successive
modifiche, i residui delle
spese correnti relativi
all'unità previsionale di
base 4.1.2.5 "Radiodiffusione
televisiva locale" - capitolo
3121 dello stato di
previsione della spesa del
Ministero delle
comunicazioni, possono essere
utilizzati entro il 31
dicembre 2002. |
|
(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per 1. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle ubicate nei centri storici. |
|
|
|
| 1. Il termine di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n.488, relativo all'avvio del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1^ gennaio 2003. I | 1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 1^ |
|
destinatari delle
agevolazioni sono individuati
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Le tariffe sono fissate con
decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, che entra in
vigore il giorno della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. |
gennaio 2003. Le
autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 27, comma 7,
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive
modificazioni, per il periodo
1^ gennaio-31 dicembre 2002,
sono destinate al rimborso
delle riduzioni tariffarie
applicate nel medesimo
periodo dalla società per
azioni Poste Italiane alle
spedizioni postali di cui
all'articolo 41, comma 1,
della citata legge n. 448 del
1998, e successive
modificazioni. I
destinatari delle
agevolazioni sono individuati
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Le tariffe sono fissate con
decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia
e delle finanze, che entra in
vigore il giorno della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. 1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. |
|
|
|
|
1. Il termine di entrata
in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n.327, recante
testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica
utilità, è prorogato al 30
giugno 2002. |
Identico. |
|
1. Il termine di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato al 30 giugno 2002. |
|
|
|
|
1. All'articolo 8 del
decreto legislativo 30 giugno
1999, n.233, sono apportate
le seguenti modifiche: |
Identico. |
| a) al comma 2 le parole: " Con effetto dal 1^ settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Con effetto dalla costituzione dei nuovi |
|
organi collegiali locali
e regionali e del Consiglio
superiore della pubblica
istruzione"; b) al comma 3 le parole: "Entro la data di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2002". |
|
|
|
|
1. Il termine per la
presentazione della conferma
delle domande di cui
all'articolo 2 della legge 29
marzo 2001, n.137, ai fini
del riconoscimento
dell'ulteriore indennizzo di
cui all'articolo 1 della
medesima legge, scade il 31
maggio 2002. |
1. Identico. |
|
1-bis. Le
somme iscritte nell'unità
previsionale di base 15.1.2.2
"Collettività italiana
all'estero" -capitolo 4065 -
dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri
per l'anno 2001, per le
finalità di cui alla legge 16
marzo 2001, n. 72, recante
"Interventi a tutela del
patrimonio storico e
culturale delle comunità
degli esuli italiani
dall'Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia", possono essere
impegnate entro il 31
dicembre 2002. |
|
(Proroga del termine per la domanda di 1. Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002. |
|
|
|
|
1. I docenti stabili
della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, in
servizio presso la Scuola
alla data di entrata in
vigore del presente decreto,
sono confermati fino al 31
dicembre 2002. |
Identico. |
|
(Proroga dei termini per 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.564, che non hanno presentato la domanda di |
|
accredito della
contribuzione figurativa per
i periodi anteriori al 1^
gennaio 2001 secondo le
modalità previste
dall'articolo 3, comma 3, del
medesimo decreto legislativo,
e successive modificazioni,
possono esercitare tale
facoltà entro il 31 marzo
2002. (Proroga di termini relativi alla disciplina 1. I termini di cui all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.142, sono prorogati al 30 giugno 2002. (Proroga di termini relativi ad adempimenti delle 1. Le società a responsabilità limitata, costituite antecedentemente al 1^ gennaio 2002, hanno termine sino al 31 dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo, secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 agosto 1998, n.213, ferma restando la contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto legislativo. |
|
(Differimento di termini di scadenze previste dalla 1. I termini per la presentazione al Ministero delle attività produttive della documentazione finale di spesa e della documentazione di collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della legge 30 novembre 1998, n.416, sono differiti al 31 dicembre 2002. (Etichettatura di sfarinati e paste 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.187, le parole: "Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2002". |
|
(Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro province da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria colpiti dal sisma del 26 settembre 1. Per i giovani soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n.364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n.434, e successive modificazioni, si applicano nei territori delle regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre 1997, fino al 31 dicembre 2002. (Minoranze linguistiche 1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.345, sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel medesimo articolo. 2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n.482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo. |
|
(Differimento di interventi nel settore della 1. Al fine di differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa: a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003, finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature scientifiche universitarie; b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della ricerca universitaria; c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca. |
|
2. All'onere
derivante dall'attuazione
delle disposizioni di cui al
comma 1 per il triennio
2001-2003, pari a 6,5
miliardi di lire per l'anno
2001, a 61.717 migliaia di
euro per l'anno 2002 e a
63.782 migliaia di euro per
l'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno finanziario 2001, allo
scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e
tecnologica. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
Frontespizio |
Testo articoli |