XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2091
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, recante
proroghe e differimenti di termini, è convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N.411
All'articolo 1, la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Comitato degli italiani all'estero".
All'articolo 3, comma 1, la parola: "pagati" è
sostituita dalla seguente: "utilizzati".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Adeguamenti alle prescrizioni
antincendio per le strutture ricettive esistenti) - 1. Le
attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione
incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2
della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività
ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il
termine del 31 dicembre 2004. Nel termine di centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno
provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, ad aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto
ministeriale 9 aprile 1994 relative alle attività ricettive
esistenti, avendo particolare riguardo alle esigenze di quelle
ubicate nei centri storici".
All'articolo 4:
al comma 1, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Il termine di cui all'articolo 41, comma 1,
della legge 23 dicembre 1998, n.448, e successive
modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per
le spedizioni postali, è prorogato al 1^ gennaio 2003";
dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni, per
il periodo 1^ gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al
rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo
periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle
spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della
citata legge n.448 del 1998, e successive modificazioni";
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Fino all'entrata in vigore delle
agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n.448, e successive modificazioni, alle spedizioni di
prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da
librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31
agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.90 del 18
aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le
autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della
legge 23 dicembre 1999, n.488, e successive modificazioni".
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Edilizia) - 1. Il termine di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n.380, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, è prorogato
al 30 giugno 2002".
All'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Le somme iscritte nell'unità previsionale
di base 15.1.2.2 "Collettività italiana all'estero" - capitolo
4065 - dello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri per l'anno 2001, per le finalità di cui alla legge 16
marzo 2001, n.72, recante "Interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunità degli esuli italiani
dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia", possono essere
impegnate entro il 31 dicembre 2002".
Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:
"Art. 7-bis. - (Proroga del termine per la domanda di
ricostruzione del rapporto assicurativo) - 1. Il termine
per la presentazione della domanda di ricostruzione del
rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi
diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o
religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n.30, scade il
30 giugno 2002".
Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Proroga dei termini per la domanda di
accredito della contribuzione figurativa) - 1. I soggetti
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16
settembre 1996, n.564, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1^ gennaio 2001 secondo le modalità previste
dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e
successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà
entro il 31 marzo 2002.
Art. 8-ter. - (Proroga di termini relativi alla
disciplina delle cooperative) - 1. I termini di cui
all'articolo 6, comma 1, e all'articolo 7, comma 1, della
legge 3 aprile 2001, n.142, sono prorogati al 30 giugno
2002.
Art. 8-quater. - (Proroga di termini relativi ad
adempimenti delle società a responsabilità limitata) - 1.
Le società a responsabilità limitata, costituite
antecedentemente al 1^ gennaio 2002, hanno termine sino al 31
dicembre 2004 per adeguare l'ammontare delle quote e del
capitale alle disposizioni dettate dall'articolo 2474, primo,
secondo e terzo comma, del codice civile, come modificato
dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 24 agosto 1998, n.213, ferma restando la
contabilizzazione in euro prescritta dal citato decreto
legislativo.
Art. 8-quinquies. - (Differimento di termini di
scadenze previste dalla legge n.416 del 1998, in materia di
metanizzazione del Mezzogiorno) - 1. I termini per la
presentazione al Ministero delle attività produttive della
documentazione finale di spesa e della documentazione di
collaudo, già previsti dall'articolo 1, commi 1, 2 e 4, della
legge 30 novembre 1998, n.416, sono differiti al 31 dicembre
2002.
Art. 8-sexies. - (Etichettatura di sfarinati e paste
alimentari) - 1. All'articolo 12, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.187, le parole:
"Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al
30 giugno 2002".
Art. 8-septies. - (Proroga del termine per la
prestazione del servizio militare nelle loro province da parte
dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Umbria
colpiti dal sisma del 26 settembre 1997) - 1. Per i giovani
soggetti all'obbligo di leva e per i militari in servizio di
leva le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, commi 1
e 2, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n.364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n.434, e
successive modificazioni, si applicano nei territori delle
regioni Marche ed Umbria, nei limiti delle richieste di
personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino
la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi
necessari a fronteggiare la crisi sismica del 26 settembre
1997, fino al 31 dicembre 2002.
Art. 8-octies. - (Minoranze linguistiche storiche) -
1. I termini di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n.345, sono
prorogati di tre mesi a decorrere dalla scadenza fissata nel
medesimo articolo.
2. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per
l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1,
della legge 15 dicembre 1999, n.482, recante "Norme in materia
di tutela delle minoranze linguistiche storiche", non
utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate
nell'esercizio successivo.
Art. 8-nonies. - (Differimento di interventi nel
settore della ricerca scientifica) - 1. Al fine di
differire gli interventi nel settore della ricerca scientifica
utilizzando le risorse finanziarie stanziate dalla legge 23
dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa:
a) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, di 41.317
migliaia di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
finalizzata all'incremento dell'importo per il finanziamento
di progetti di ricerca universitaria di rilevante interesse
nazionale e di grandi attrezzature scientifiche
universitarie;
b) di lire 4,5 miliardi per l'anno 2001, di 1.291
migliaia di euro per l'anno 2002 e di 1.807 migliaia di euro
per l'anno 2003, per interventi straordinari a sostegno della
ricerca universitaria;
c) di 19.109 migliaia di euro per l'anno 2002 e
di 20.658 migliaia di euro per l'anno 2003 per il
potenziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 per il triennio 2001-2003, pari
a 6,5 miliardi di lire per l'anno 2001, a 61.717 migliaia di
euro per l'anno 2002 e a 63.782 migliaia di euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio".
DECRETO-LEGGE
23 NOVEMBRE 2001, N. 411