XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2495




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impegnati in progetti di lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie nell'ambito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, o proprie degli enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, beneficiari delle procedure di terziarizzazione, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 65 del 20 aprile 2001, sono inquadrati nei ruoli provinciali del profilo di appartenenza a decorrere dal 1^ gennaio 2003.


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, è rideterminata la consistenza organica regionale del personale ATA.


Art. 3.

        1. Il personale di cui all'articolo 1 è assegnato, in via provvisoria, all'istituzione scolastica in cui presta servizio alla data del 31 dicembre 2002 e parteciperà alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2003-2004.

Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 278.370.200 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



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