XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2495
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, impegnati in progetti di
lavori socialmente utili, riconducibili a funzioni ausiliarie
nell'ambito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA), nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a
carico del Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, o proprie degli enti
utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla
base della normativa vigente, beneficiari delle procedure di
terziarizzazione, ai sensi del decreto del Ministro della
pubblica istruzione n. 65 del 20 aprile 2001, sono inquadrati
nei ruoli provinciali del profilo di appartenenza a decorrere
dal 1^ gennaio 2003.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, è rideterminata la consistenza organica
regionale del personale ATA.
Art. 3.
1. Il personale di cui all'articolo 1 è assegnato, in via
provvisoria, all'istituzione scolastica in cui presta servizio
alla data del 31 dicembre 2002 e parteciperà alle operazioni
di mobilità per l'anno scolastico 2003-2004.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 278.370.200 euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.