XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2487




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge promuove un progetto speciale relativo ai beni culturali su un'area caratterizzata da una diffusa presenza di siti archeologici, fortificazioni, castelli, rocche, torri e di contesti ambientali e naturalistici di grande pregio situati nei comuni di Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Massarosa, Vecchiano, San Giuliano Terme, per la parte relativa a Ripafratta e al Monte Castellare, e Lucca, per la parte relativa al Castello di Nozzano.
        2. Il progetto di cui al comma 1 ha le seguenti finalità:

                a) tutelare, conservare, valorizzare e, dove possibile, consentire la fruizione pubblica e il riuso dei beni culturali, oggetto della presente legge;

                b) promuovere ed avviare tramite specifici finanziamenti nuove ricerche di carattere storico;

                c) promuovere e sostenere, sulla base di presupposti scientifici, campagne di scavo sia in nuovi siti che in siti precedentemente individuati;

                d) creare itinerari culturali, ambientali, escursionistici con particolare riguardo alla valorizzazione anche delle antiche strade;

                e) creare sistemi museali e centri di documentazione, anche virtuali da inserire nella rete informatica, avvalendosi delle nuove tecnologie di comunicazione, in materia di patrimonio storico-artistico, archeologico e di restauro.

        3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 il Ministero per i beni e le attività culturali con il concorso della regione Toscana, delle province di Lucca e di Pisa e dei comuni interessati e mediante l'utilizzo dello strumento dell'accordo di programma, definisce progetti, priorità, strumenti e impegni finanziari di ciascun ente.
        4. Obiettivo della presente legge è, inoltre, promuovere lo studio e la fruizione dei beni culturali di cui al comma 1 collocati in un contesto territoriale omogeneo ed integrato, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135.


Art. 2.

        1. Ai fini del recupero, della tutela, della fruizione e del riuso dei beni storico-artistici di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
        2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, emana, d'intesa con la regione Toscana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto recante la definizione dei criteri di finanziamento del progetto speciale di cui all'articolo 1 e in particolare:

                a) l'individuazione dei soggetti pubblici e privati cui la regione, d'intesa con le sovrintendenze competenti, può affidare la realizzazione del progetto o di parti del medesimo;

                b) le forme di finanziamento cui la regione deve attenersi e che possono includere anche finanziamenti in conto capitale nel caso di tutela, conservazione e restauro di manufatti e dimore storiche messe a disposizione del pubblico da parte di soggetti privati.

        3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 3.

        1. Sulla base di un progetto di massima predisposto dalla regione Toscana, sentite le province, i comuni e le sovrintendenze interessate, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a sottoscrivere un accordo di programma con i soggetti interessati.
        2. La regione Toscana e le province di Lucca e di Pisa provvedono entro il medesimo termine di cui al comma 1 al censimento dei beni artistici di cui all'articolo 1, al fine della loro successiva catalogazione, tramite l'utilizzazione di strumenti informatici.
        3. Con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2 ogni anno i soggetti interessati provvedono alla verifica del programma e al suo aggiornamento.



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