XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2487
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge promuove un progetto speciale
relativo ai beni culturali su un'area caratterizzata da una
diffusa presenza di siti archeologici, fortificazioni,
castelli, rocche, torri e di contesti ambientali e
naturalistici di grande pregio situati nei comuni di Stazzema,
Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio,
Massarosa, Vecchiano, San Giuliano Terme, per la parte
relativa a Ripafratta e al Monte Castellare, e Lucca, per la
parte relativa al Castello di Nozzano.
2. Il progetto di cui al comma 1 ha le seguenti
finalità:
a) tutelare, conservare, valorizzare e, dove
possibile, consentire la fruizione pubblica e il riuso dei
beni culturali, oggetto della presente legge;
b) promuovere ed avviare tramite specifici
finanziamenti nuove ricerche di carattere storico;
c) promuovere e sostenere, sulla base di
presupposti scientifici, campagne di scavo sia in nuovi siti
che in siti precedentemente individuati;
d) creare itinerari culturali, ambientali,
escursionistici con particolare riguardo alla valorizzazione
anche delle antiche strade;
e) creare sistemi museali e centri di
documentazione, anche virtuali da inserire nella rete
informatica, avvalendosi delle nuove tecnologie di
comunicazione, in materia di patrimonio storico-artistico,
archeologico e di restauro.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2
il Ministero per i beni e le attività culturali con il
concorso della regione Toscana, delle province di Lucca e di
Pisa e dei comuni interessati e mediante l'utilizzo dello
strumento dell'accordo di programma, definisce progetti,
priorità, strumenti e impegni finanziari di ciascun ente.
4. Obiettivo della presente legge è, inoltre, promuovere
lo studio e la fruizione dei beni culturali di cui al comma 1
collocati in un contesto territoriale omogeneo ed integrato,
anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 5 della legge
29 marzo 2001, n. 135.
Art. 2.
1. Ai fini del recupero, della tutela, della fruizione e
del riuso dei beni storico-artistici di cui all'articolo 1 è
autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, emana,
d'intesa con la regione Toscana, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto recante la
definizione dei criteri di finanziamento del progetto speciale
di cui all'articolo 1 e in particolare:
a) l'individuazione dei soggetti pubblici e
privati cui la regione, d'intesa con le sovrintendenze
competenti, può affidare la realizzazione del progetto o di
parti del medesimo;
b) le forme di finanziamento cui la regione deve
attenersi e che possono includere anche finanziamenti in conto
capitale nel caso di tutela, conservazione e restauro di
manufatti e dimore storiche messe a disposizione del pubblico
da parte di soggetti privati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali. Per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
1. Sulla base di un progetto di massima predisposto dalla
regione Toscana, sentite le province, i comuni e le
sovrintendenze interessate, il Ministero per i beni e le
attività culturali provvede entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge a sottoscrivere un
accordo di programma con i soggetti interessati.
2. La regione Toscana e le province di Lucca e di Pisa
provvedono entro il medesimo termine di cui al comma 1 al
censimento dei beni artistici di cui all'articolo 1, al fine
della loro successiva catalogazione, tramite l'utilizzazione
di strumenti informatici.
3. Con le stesse procedure di cui ai commi 1 e 2 ogni anno
i soggetti interessati provvedono alla verifica del programma
e al suo aggiornamento.