XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2484




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per "panificio" si intende l'impresa iscritta all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, che esercita l'attività di produzione del pane attraverso tutte le diverse fasi produttive, dalla formazione dell'impasto alla sua completa cottura.
        2. Sono denominate "rivendite di pane" le imprese che provvedono soltanto alla vendita o al completamento della cottura e alla vendita del pane prodotto da altri.


Art. 2.

        1. Per "pane da forno tradizionale" si intende il pane realizzato dai panifici di cui al comma 1 dell'articolo 1, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, senza che siano utilizzate le sostanze aggiunte e gli ingredienti particolari di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
        2. E' vietato l'uso della denominazione di "pane casereccio", "pane cotto a legna", "pane cotto artigianalmente" al fine di indicare il pane realizzato ai sensi del comma 1.


Art. 3.

        1. I panifici e le rivendite di pane, di cui all'articolo 1, nonché gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, sono obbligati, a tutela del consumatore, a distinguere in modo chiaro e visibile il pane denominato "pane da forno tradizionale" di cui all'articolo 2, da quello realizzato utilizzando le sostanze aggiunte e gli ingredienti particolari di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.



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