XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2484
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per "panificio" si intende l'impresa iscritta all'albo
di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni, che esercita l'attività di
produzione del pane attraverso tutte le diverse fasi
produttive, dalla formazione dell'impasto alla sua completa
cottura.
2. Sono denominate "rivendite di pane" le imprese che
provvedono soltanto alla vendita o al completamento della
cottura e alla vendita del pane prodotto da altri.
Art. 2.
1. Per "pane da forno tradizionale" si intende il pane
realizzato dai panifici di cui al comma 1 dell'articolo 1, in
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 della
legge 4 luglio 1967, n. 580, e successive modificazioni, senza
che siano utilizzate le sostanze aggiunte e gli ingredienti
particolari di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 502.
2. E' vietato l'uso della denominazione di "pane
casereccio", "pane cotto a legna", "pane cotto
artigianalmente" al fine di indicare il pane realizzato ai
sensi del comma 1.
Art. 3.
1. I panifici e le rivendite di pane, di cui all'articolo
1, nonché gli esercizi che vendono il pane promiscuamente ad
altri generi, sono obbligati, a tutela del consumatore, a
distinguere in modo chiaro e visibile il pane denominato "pane
da forno tradizionale" di cui all'articolo 2, da quello
realizzato utilizzando le sostanze aggiunte e gli ingredienti
particolari di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998,
n. 502.