XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2473




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere è vietata.
        2. I gestori pubblicitari che trasgrediscono al divieto previsto dal comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5 mila euro a 50 mila euro.
        3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono devoluti ad una apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinati ad integrare le spese finalizzate alle iniziative a tutela dei cittadini dal fenomeno dell'usura.



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