XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2473
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere
è vietata.
2. I gestori pubblicitari che trasgrediscono al divieto
previsto dal comma 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5
mila euro a 50 mila euro.
3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi
quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, sono devoluti ad una apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per essere destinati ad
integrare le spese finalizzate alle iniziative a tutela dei
cittadini dal fenomeno dell'usura.