XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2471
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ALBI
Art. 1.
1. In ogni provincia è costituito l'ordine degli
informatici, avente sede nel comune capoluogo, di seguito
denominato "ordine".
Art. 2.
1. Ogni ordine provvede alla formazione di un albo dei
dottori informatici e di un albo dei tecnici informatici.
Quando gli iscritti complessivi nei due albi non raggiungano
il numero di venticinque, essi sono iscritti nei rispettivi
albi di un capoluogo vicino, che è determinato dal presidente
della corte di appello. Con analogo provvedimento possono
riunirsi in un unico albo dei dottori informatici ed in un
unico albo dei tecnici informatici, nella sede stabilita dal
consiglio dell'ordine, gli iscritti di diverse province, in
ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di
iscrizioni richiesto.
Art. 3.
1. Ciascun albo contiene per ogni singolo iscritto il
cognome ed il nome, la data di nascita e la residenza.
2. L'iscrizione all'albo ha luogo per ordine alfabetico.
Accanto ad ogni nome sono annotate la data e la natura del
titolo che abilita all'esercizio della professione con
l'eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso
è stato rilasciato, nonché la data dell'iscrizione.
3. Chi è iscritto all'albo deve comunicare al consiglio
dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale
cambiamento di residenza.
Art. 4.
1. Per essere iscritto all'albo dei dottori informatici o
all'albo dei tecnici informatici occorre aver superato il
rispettivo esame di Stato, fatte salve le disposizioni
transitorie di cui all'articolo 50.
Art. 5.
1. Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica
le professioni di dottore informatico e di tecnico informatico
è necessario aver superato il rispettivo esame di Stato.
2. Le perizie e gli incarichi disciplinati dall'articolo
49 possono essere conferiti solo agli iscritti all'albo.
Art. 6.
1. Non si può essere iscritti agli albi di cui
all'articolo 2 se non in seguito alla presentazione di
apposita domanda, sottoscritta e redatta in carta legale.
Art. 7.
1. La domanda di iscrizione all'albo dei dottori
informatici o all'albo dei tecnici informatici deve essere
presentata alla presidenza dell'ordine.
2. L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare
alla domanda la ricevuta comprovante il versamento della tassa
di concessione governativa e i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale
di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della
domanda;
e) certificato in cui si attesti di aver superato
l'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 4, salve le
disposizioni di cui all'articolo 50;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver
domandato l'iscrizione in altro albo dei dottori informatici o
in altro albo dei tecnici informatici.
3. Non può essere iscritto agli albi di cui all'articolo 2
chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti
civili.
Art. 8.
1. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione,
il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di
iscrizione ad uno degli albi di cui all'articolo 2.
2. La deliberazione deve essere motivata e presa a
maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in seguito a
relazione di un consigliere allo scopo delegato dal
presidente.
Art. 9.
1. La deliberazione di cui all'articolo 8 è comunicata
all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nello stesso
termine è data comunicazione con lettera ufficiale al
procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente.
Art. 10.
1. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine
l'interessato ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale
entro un mese dalla notificazione della medesima.
2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale,
qualora ritenga che la deliberazione di cui al comma 1 sia
contraria a disposizioni legislative o regolamentari, può
ricorrere nel termine di cui al medesimo comma.
Art. 11.
1. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è
dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa né
in via giudiziaria.
Art. 12.
1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale
sono sostenute da tutti gli ordini in proporzione al numero
degli iscritti.
2. L'ammontare delle spese è determinato dal consiglio
nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esse tra i
vari consigli dell'ordine, ai sensi del comma 1, e detta le
modalità per il versamento della quota spettante a ciascun
consiglio dell'ordine.
3. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri
regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico
di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente
articolo.
Art. 13.
1. Il consiglio nazionale stabilisce con il proprio
regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai
ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo
funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 14.
1. La cancellazione da un albo di cui all'articolo 2,
oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma
dell'articolo 30, comma 1, lettera b), è pronunciata dal
consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico
ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o
del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivate,
ovvero di condanna che costituisce impedimento
all'iscrizione.
Art. 15.
1. Nel caso di cancellazione dall'albo è data
comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha
facoltà di proporre ricorso presso il consiglio nazionale.
Art. 16.
1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni
individuali, a norma degli articoli 14 e 15, il consiglio
dell'ordine, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede
alla revisione degli albi di cui all'articolo 2, apportandovi
le variazioni che fossero necessarie. I provvedimenti adottati
sono comunicati agli interessati i quali hanno diritto di
ricorrere presso il consiglio nazionale.
Art. 17.
1. Ciascuno degli albi di cui all'articolo 2, stampato a
cura e a spese dell'ordine, è inviato alla corte d'appello, ai
tribunali, agli uffici territoriali del Governo ed alle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi
sede nel distretto dell'ordine. E' inviato inoltre ai
Ministeri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli
dell'ordine. Ciascun albo può inoltre essere trasmesso a
quegli enti pubblici e privati ai quali il consiglio reputi
opportuno darne notizia e, dietro pagamento, deve esserne
rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
2. Agli uffici ed enti cui devono essere obbligatoriamente
trasmessi gli albi ai sensi del comma 1, sono altresì
comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di
iscrizione e di cancellazione dagli albi medesimi.
Art. 18.
1. Ciascun soggetto può essere iscritto ad un solo ordine
dei dottori informatici. Chi si trova iscritto nell'ordine di
una provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione
in un altro, presentando domanda corredata dai documenti di
cui all'articolo 7, e da un certificato rilasciato dal
presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da
cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni relative alla
prima iscrizione;
b) che l'istante è in regola con il pagamento di
cui all'articolo 30, comma 1, lettera d), ed
eventualmente di quello stabilito ai sensi dell'articolo
12.
2. Avvenuta l'iscrizione all'albo corrispondente del nuovo
ordine, il presidente di questo ultimo ne dà avviso al
presidente dell'albo di provenienza onde provveda alla
cancellazione.
Art. 19.
1. Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto
apposita attestazione.
2. L'iscrizione in un albo ha effetto su tutto il
territorio della Repubblica.
Capo II
ORDINE, CONSIGLIO DELL'ORDINE
E CONSIGLIO NAZIONALE
Sezione I
Ordine
Art. 20.
1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale, salvo
per quanto riguarda l'elezione del consiglio dell'ordine, è
indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante
comunicazione a ciascun iscritto, con lettera, della prima e
della eventuale seconda convocazione. L'avviso deve contenere
l'ordine del giorno dell'adunanza.
2. La validità delle adunanze è data, in prima
convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli
iscritti; la seconda convocazione non può aver luogo prima del
giorno successivo alla prima convocazione ed è valida
qualunque sia il numero degli iscritti presenti.
Art. 21.
1. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
2. Le adunanze ordinarie sono convocate nel termine
stabilito dall'articolo 24 e provvedono all'elezione dei
membri del consiglio dell'ordine, all'elezione dei membri
designati per il consiglio nazionale ed all'approvazione del
conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio
preventivo per l'anno successivo. Nell'adunanza ordinaria può
altresì essere posto in discussione qualsiasi altro argomento
che sia indicato nell'ordine del giorno.
3. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il
consiglio ritiene opportuna la loro convocazione o quando, da
almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta
scritta motivata.
4. Le adunanze sono convocate con le modalità indicate
nell'articolo 20.
Art. 22.
1. Le adunanze sia ordinarie che straordinarie sono
presiedute dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso
di assenza del presidente e, qualora sia stato nominato, del
vice-presidente, assume la presidenza il consigliere più
anziano tra i presenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario
del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane
tra i consiglieri presenti.
3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei
votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su
proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti,
deliberi che essa abbia luogo a scrutinio segreto e salvo nei
casi di cui all'articolo 24.
Sezione II
Consiglio dell'ordine
Art. 23.
1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un
consiglio dell'ordine.
Art. 24.
1. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti
dall'assemblea congiunta degli iscritti agli albi di cui
all'articolo 2, convocati in adunanza ordinaria entro il mese
di gennaio.
2. Tutti gli iscritti agli albi di cui all'articolo 2
possono essere eletti componenti del consiglio dell'ordine.
Art. 25.
1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se
gli iscritti complessivi agli albi di cui all'articolo 2 non
superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta ma non
i cento; di nove se superano i cento ma non i trecento; di
undici se superano i trecento ma non i cinquecento; di
quindici se superano i cinquecento.
Art. 26.
1. I membri del consiglio dell'ordine devono essere
iscritti ad uno degli albi di cui all'articolo 2 e durano in
carica due anni. Essi sono rieleggibili.
Art. 27.
1. La ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine
fra iscritti all'albo dei dottori informatici ed iscritti
all'albo dei tecnici informatici avviene proporzionalmente al
numero degli iscritti in ciascun albo; l'eventuale
arrotondamento è effettuato a favore del numero di
rappresentanti dell'albo dei dottori informatici. Gli iscritti
a ciascun albo provvedono indipendentemente all'elezione dei
loro rappresentanti in seno al consiglio dell'ordine.
Art. 28.
1. Avverso i risultati delle elezioni ciascun
professionista iscritto in un albo può proporre reclamo al
consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. Il reclamo non ha in alcun caso effetto sospensivo.
Art. 29.
1. Il consiglio dell'ordine si riunisce ogni volta che il
presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta
almeno due membri del consiglio dell'ordine.
Art. 30.
1. Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni
attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni
legislative o regolamentari vigenti:
a) vigila sul mantenimento della disciplina fra
gli iscritti affinché il loro compito sia adempiuto con
probità e diligenza;
b) decide i provvedimenti disciplinari;
c) cura che siano repressi l'uso abusivo del
titolo di dottore informatico e tecnico informatico e
l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove
occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
d) determina il contributo annuale da
corrispondere da parte di ogni iscritto per il funzionamento
dell'ordine ed eventualmente per il funzionamento del
consiglio nazionale, nonché le modalità del pagamento del
contributo stesso;
e) compila ogni triennio la tariffa professionale,
la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende
accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni
degli iscritti nell'ordine;
f) esprime i pareri che fossero richiesti dalle
pubbliche amministrazioni, attinenti alla professione di
dottore informatico o di tecnico informatico.
Art. 31.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta
legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.
2. In caso di assenza del presidente e, qualora sia stato
nominato, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne
fa le veci.
Art. 32.
1. Il segretario del consiglio dell'ordine riceve le
domande di iscrizione agli albi di cui all'articolo 2,
annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai
richiedenti; stende le deliberazioni consiliari eccetto quelle
relative ai giudizi disciplinari, che sono compilate dai
relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la
corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni
dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la
biblioteca.
2. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano
ne fa le veci.
Art. 33.
1. Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli
altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il
contributo; paga i mandati firmati dal presidente e
controfirmati dal segretario. Deve, altresì, tenere i seguenti
registri:
a) registro a madre e figlia per le somme
riscosse;
b) registro contabile di entrata ed uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell'ordine.
2. In caso di necessità, il presidente designa un
consigliere per sostituire il tesoriere-economo.
Art. 34.
1. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con
regolamenti interni l'esercizio delle proprie attribuzioni.
Sezione III
Consiglio nazionale
Art. 35.
1. Il consiglio nazionale è costituito presso il Ministero
della giustizia. Esso è composto di undici membri eletti dai
consigli degli ordini, sei dei quali rappresentanti degli albi
dei dottori informatici, cinque degli albi dei tecnici
informatici. Ogni consiglio dell'ordine non può designare più
di un candidato per ciascun albo. Per l'elezione del
rappresentante di ciascun albo, a ciascun consiglio spetta un
voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino
a duecento iscritti nei propri albi, ed un voto ogni cento
iscritti o frazione di cento oltre i duecento iscritti. In
caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano
per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della
votazione, indicando il numero degli iscritti ai propri albi,
il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, la data di
nascita del candidato designato, ad una commissione nominata
dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato di
appello, che la presiede, e da due professionisti, la quale,
verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una
graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati
e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni
sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero
della giustizia e sono comunicati alla segreteria del
consiglio nazionale.
3. I membri del consiglio nazionale, durano in carica tre
anni e sono immediatamente rieleggibili. La decorrenza della
nomina si computa dalla data di pubblicazione del
bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione
degli eletti.
4. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le
elezioni almeno un mese prima del giorno in cui scade il
consiglio nazionale in carica. Fino all'insediamento del nuovo
consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.
Art. 36.
1. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un
presidente, un vice-presidente e un segretario.
Art. 37.
1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri
compiti conferitigli dalla presente legge:
a) esprime il parere, laddove richiesto, su
progetti di legge e di regolamento che interessano la
professione;
b) coordina e promuove l'attività dei consigli
dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento
ed al perfezionamento professionale;
c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli
dell'ordine;
d) decide sulla riunione degli albi provinciali e
sulla loro separazione;
e) designa i rappresentanti dell'ordine presso
commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed
internazionale;
f) determina la misura del contributo da
corrispondere annualmente da parte degli iscritti agli albi
per le spese di funzionamento;
g) decide in via amministrativa sui ricorsi
avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia
di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia
disciplinare e decide inoltre, sui ricorsi relativi alle
elezioni dei consigli dell'ordine;
h) formula il regolamento per la trattazione dei
ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con
decreto del Ministro della giustizia.
Art. 38.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine convoca il
consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e quando ne
facciano richiesta almeno cinque membri.
2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale
occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
3. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente
ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione
all'albo, e in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta
dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del
presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal
segretario.
Art. 39.
1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate
entro un mese agli interessati ed al pubblico ministero presso
il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato
appartiene, nonché al consiglio dell'ordine e al Ministero
della giustizia.
Art. 40.
1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di
iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia
disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio
dell'ordine possono essere impugnate davanti al tribunale del
luogo dove ha sede il consiglio che ha emesso la
deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero,
entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della
deliberazione stessa.
2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con
sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.
L'appello della sentenza del tribunale è deciso con la
osservanza delle medesime forme.
Capo III
GIUDIZI DISCIPLINARI
Art. 41.
1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere
d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del
pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti
abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.
Art. 42.
1. Il presidente, assumendo le informazioni che reputa
opportune, verifica i fatti che formano oggetto
dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del
presidente, il consiglio dell'ordine decide se vi sia motivo
per il giudizio disciplinare.
2. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore
e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a
comparire dinanzi al consiglio dell'ordine in un termine non
minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare
eventualmente documenti a suo discarico.
3. Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito
alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio
dell'ordine delibera.
4. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un
legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 43.
1. Le sanzioni disciplinari, che il consiglio dell'ordine
può pronunciare contro gli iscritti agli albi, sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dell'esercizio della professione
per un tempo non superiore a sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo.
2. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le
mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è
dato con lettera del presidente per delega del consiglio
dell'ordine.
3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo, per
le mancanze commesse.
4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo
sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale
giudiziario.
Art. 44.
1. Nel caso di condanna a pena detentiva, il consiglio
dell'ordine, a seconda delle circostanze, può decidere la
cancellazione dall'albo o pronunciarsi per la sospensione:
quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso mandato di
cattura e fino alla sua revoca.
2. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe
l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 7, è sempre
ordinata la cancellazione dall'albo, a norma dell'articolo
14.
Art. 45.
1. Chi sia stato cancellato da un albo, a seguito di
giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua
domanda:
a) nel caso previsto dall'articolo 44, quando
abbia ottenuto la riabilitazione secondo le norme del codice
di procedura penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni
dalla cancellazione dall'albo.
2. La domanda deve essere corredata dalle prove
giustificative e, ove non sia accolta, l'interessato può
ricorrere al consiglio nazionale.
Art. 46.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia
disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal
procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 10.
Art. 47.
1. L'incolpato che sia membro del consiglio dell'ordine, è
soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio
dell'ordine viciniore, da determinare, in caso di
contestazione, dal presidente della corte di appello.
2. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine è
ammesso ricorso al consiglio nazionale.
Art. 48.
1. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui
all'articolo 30, comma 1, lettera d), e delle spese di
cui all'articolo 12 dà luogo a giudizio disciplinare.
Capo IV
OGGETTO E LIMITI DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE INFORMATICO E
DI TECNICO INFORMATICO
Art. 49.
1. Competono a chi esercita la professione di tecnico
informatico l'analisi ed il progetto di sistemi informatici,
l'ingegneria dell'hardware e il supporto di rete.
2. Competono a chi esercita a professione di dottore
informatico, oltre a tutto ciò che è di competenza del tecnico
informatico, le attività di strategia, di pianificazione, di
gestione di sistemi informativi, di consulenza informatica, di
gestione dei progetti, di gestione dei servizi in conto terzi,
di direzione e gestione di livello di servizio nei centri
elaborazione dati, di valutazione delle prestazioni, di
gestione sistemistica, di auditin, di gestione
multidisciplinare, di addestramento e sua gestione, di
controllo di qualità, di supporti tecnici per basi di dati, di
hardware, di comunicazioni, di ambiente, di sicurezza e
pianificazione dei rischi, di ingegneria della conoscenza, di
interfaccia uomo-macchina e di grafica.
3. Gli incarichi relativi all'attività professionale del
dottore informatico e del tecnico informatico sono affidati
dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni
agli iscritti ai rispettivi albi. Qualora esse intendano
conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne
enunciano i motivi nel relativo provvedimento.
Art. 50.
1. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei dottori
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i
laureati in scienze dell'informazione, in informatica ed
ingegneria informatica, nonché i laureati in matematica,
fisica o ingegneria anteriormente al 1969. Entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge possono
fare richiesta di iscrizione all'albo dei dottori informatici
i possessori di un diploma di laurea che dimostrino alla data
di entrata in vigore della legge una medesima esperienza
lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a
cinque anni, previo superamento dell'esame di Stato.
2. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei tecnici
informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i
diplomati universitari in informatica ed ingegneria
informatica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge possono fare richiesta di iscrizione
all'albo dei tecnici informatici i possessori di un diploma di
maturità che dimostrino alla data di entrata in vigore della
legge medesima una esperienza lavorativa nel settore
informatico di durata non inferiore a cinque anni, previo
superamento dell'esame di Stato.
3. L'iscrizione ad uno degli albi di cui all'articolo 2 in
base alle norme di cui alla presente legge non dà diritto ad
alcun titolo accademico.
Art. 51.
1. Gli esami di Stato e l'iscrizione agli albi di dottore
informatico e di tecnico informatico sono differenziati. Le
commissioni per l'esame di Stato di dottore informatico sono
formate da iscritti all'albo dei dottori informatici; quelle
relative all'esame di Stato di tecnico informatico possono
essere formate sia da iscritti all'albo dei tecnici
informatici sia da iscritti all'albo dei dottori
informatici.
2. In sede di prima applicazione della presente legge è
tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per
l'iscrizione all'albo di dottore informatico al quale sono
ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in
scienze dell'informazione, in informatica o ingegneria
informatica alla data di emanazione del decreto di cui al
comma 3, e dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo di
tecnico informatico al quale sono ammessi coloro che siano in
possesso del diploma universitario in informatica o ingegneria
informatica alla stessa data di emanazione del decreto di cui
al medesimo comma 3. Tale sessione speciale degli esami di
Stato consiste nella presa d'atto formale dei titoli
accademici richiesti per l'ammissione.
3. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale
degli esami di Stato per l'iscrizione agli albi di dottore
informatico e di tecnico informatico sono stabilite con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.