XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2471




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

ALBI


Art. 1.

        1. In ogni provincia è costituito l'ordine degli informatici, avente sede nel comune capoluogo, di seguito denominato "ordine".


Art. 2.

        1. Ogni ordine provvede alla formazione di un albo dei dottori informatici e di un albo dei tecnici informatici. Quando gli iscritti complessivi nei due albi non raggiungano il numero di venticinque, essi sono iscritti nei rispettivi albi di un capoluogo vicino, che è determinato dal presidente della corte di appello. Con analogo provvedimento possono riunirsi in un unico albo dei dottori informatici ed in un unico albo dei tecnici informatici, nella sede stabilita dal consiglio dell'ordine, gli iscritti di diverse province, in ciascuna delle quali non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto.


Art. 3.

        1. Ciascun albo contiene per ogni singolo iscritto il cognome ed il nome, la data di nascita e la residenza.
        2. L'iscrizione all'albo ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome sono annotate la data e la natura del titolo che abilita all'esercizio della professione con l'eventuale indicazione dell'autorità da cui il titolo stesso è stato rilasciato, nonché la data dell'iscrizione.
        3. Chi è iscritto all'albo deve comunicare al consiglio dell'ordine, mediante lettera raccomandata, l'eventuale cambiamento di residenza.

Art. 4.

        1. Per essere iscritto all'albo dei dottori informatici o all'albo dei tecnici informatici occorre aver superato il rispettivo esame di Stato, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 50.


Art. 5.

        1. Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni di dottore informatico e di tecnico informatico è necessario aver superato il rispettivo esame di Stato.
        2. Le perizie e gli incarichi disciplinati dall'articolo 49 possono essere conferiti solo agli iscritti all'albo.


Art. 6.

        1. Non si può essere iscritti agli albi di cui all'articolo 2 se non in seguito alla presentazione di apposita domanda, sottoscritta e redatta in carta legale.


Art. 7.

        1. La domanda di iscrizione all'albo dei dottori informatici o all'albo dei tecnici informatici deve essere presentata alla presidenza dell'ordine.
        2. L'interessato, per ottenere l'iscrizione, deve allegare alla domanda la ricevuta comprovante il versamento della tassa di concessione governativa e i seguenti documenti:

                a) certificato di nascita;

                b) certificato di cittadinanza italiana;

                c) certificato di residenza;
                d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;

                e) certificato in cui si attesti di aver superato l'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 4, salve le disposizioni di cui all'articolo 50;

                f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l'iscrizione in altro albo dei dottori informatici o in altro albo dei tecnici informatici.

        3. Non può essere iscritto agli albi di cui all'articolo 2 chi, per qualsiasi titolo, non abbia il godimento dei diritti civili.


Art. 8.

        1. Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il consiglio dell'ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione ad uno degli albi di cui all'articolo 2.
        2. La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere allo scopo delegato dal presidente.


Art. 9.

        1. La deliberazione di cui all'articolo 8 è comunicata all'interessato nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera ufficiale al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.


Art. 10.

        1. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine l'interessato ha diritto di ricorrere al consiglio nazionale entro un mese dalla notificazione della medesima.
        2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale, qualora ritenga che la deliberazione di cui al comma 1 sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari, può ricorrere nel termine di cui al medesimo comma.

Art. 11.

        1. Contro la deliberazione del consiglio nazionale non è dato alcun mezzo di impugnazione, né in via amministrativa né in via giudiziaria.


Art. 12.

        1. Le spese per il funzionamento del consiglio nazionale sono sostenute da tutti gli ordini in proporzione al numero degli iscritti.
        2. L'ammontare delle spese è determinato dal consiglio nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esse tra i vari consigli dell'ordine, ai sensi del comma 1, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun consiglio dell'ordine.
        3. I consigli dell'ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.


Art. 13.

        1. Il consiglio nazionale stabilisce con il proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.


Art. 14.

        1. La cancellazione da un albo di cui all'articolo 2, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'articolo 30, comma 1, lettera b), è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivate, ovvero di condanna che costituisce impedimento all'iscrizione.

Art. 15.

        1. Nel caso di cancellazione dall'albo è data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di proporre ricorso presso il consiglio nazionale.


Art. 16.

        1. Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma degli articoli 14 e 15, il consiglio dell'ordine, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla revisione degli albi di cui all'articolo 2, apportandovi le variazioni che fossero necessarie. I provvedimenti adottati sono comunicati agli interessati i quali hanno diritto di ricorrere presso il consiglio nazionale.


Art. 17.

        1. Ciascuno degli albi di cui all'articolo 2, stampato a cura e a spese dell'ordine, è inviato alla corte d'appello, ai tribunali, agli uffici territoriali del Governo ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi sede nel distretto dell'ordine. E' inviato inoltre ai Ministeri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché al consiglio nazionale ed agli altri consigli dell'ordine. Ciascun albo può inoltre essere trasmesso a quegli enti pubblici e privati ai quali il consiglio reputi opportuno darne notizia e, dietro pagamento, deve esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
        2. Agli uffici ed enti cui devono essere obbligatoriamente trasmessi gli albi ai sensi del comma 1, sono altresì comunicati i provvedimenti individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dagli albi medesimi.


Art. 18.

        1. Ciascun soggetto può essere iscritto ad un solo ordine dei dottori informatici. Chi si trova iscritto nell'ordine di una provincia, può chiedere il trasferimento dell'iscrizione in un altro, presentando domanda corredata dai documenti di cui all'articolo 7, e da un certificato rilasciato dal presidente dell'ordine al quale il richiedente appartiene, da cui risulti:

                a) la data e le altre indicazioni relative alla prima iscrizione;

                b) che l'istante è in regola con il pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera d), ed eventualmente di quello stabilito ai sensi dell'articolo 12.
        2. Avvenuta l'iscrizione all'albo corrispondente del nuovo ordine, il presidente di questo ultimo ne dà avviso al presidente dell'albo di provenienza onde provveda alla cancellazione.


Art. 19.

        1. Il consiglio dell'ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
        2. L'iscrizione in un albo ha effetto su tutto il territorio della Repubblica.


Capo II

ORDINE, CONSIGLIO DELL'ORDINE
E CONSIGLIO NAZIONALE


Sezione I

Ordine


Art. 20.

        1. La convocazione dell'ordine in adunanza generale, salvo per quanto riguarda l'elezione del consiglio dell'ordine, è indetta dal presidente del consiglio dell'ordine, mediante comunicazione a ciascun iscritto, con lettera, della prima e della eventuale seconda convocazione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno dell'adunanza.
        2. La validità delle adunanze è data, in prima convocazione, dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione non può aver luogo prima del giorno successivo alla prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli iscritti presenti.


Art. 21.

        1. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
        2. Le adunanze ordinarie sono convocate nel termine stabilito dall'articolo 24 e provvedono all'elezione dei membri del consiglio dell'ordine, all'elezione dei membri designati per il consiglio nazionale ed all'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno successivo. Nell'adunanza ordinaria può altresì essere posto in discussione qualsiasi altro argomento che sia indicato nell'ordine del giorno.
        3. Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il consiglio ritiene opportuna la loro convocazione o quando, da almeno un quarto degli iscritti, ne sia fatta richiesta scritta motivata.
        4. Le adunanze sono convocate con le modalità indicate nell'articolo 20.


Art. 22.

        1. Le adunanze sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal presidente del consiglio dell'ordine; in caso di assenza del presidente e, qualora sia stato nominato, del vice-presidente, assume la presidenza il consigliere più anziano tra i presenti.
        2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio dell'ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri presenti.
        3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
        4. Ogni votazione è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che essa abbia luogo a scrutinio segreto e salvo nei casi di cui all'articolo 24.

Sezione II

Consiglio dell'ordine


Art. 23.

        1. Ciascun ordine degli informatici è retto da un consiglio dell'ordine.


Art. 24.

        1. I componenti del consiglio dell'ordine sono eletti dall'assemblea congiunta degli iscritti agli albi di cui all'articolo 2, convocati in adunanza ordinaria entro il mese di gennaio.
        2. Tutti gli iscritti agli albi di cui all'articolo 2 possono essere eletti componenti del consiglio dell'ordine.


Art. 25.

        1. Il consiglio dell'ordine è composto di cinque membri se gli iscritti complessivi agli albi di cui all'articolo 2 non superano i cinquanta; di sette se superano i cinquanta ma non i cento; di nove se superano i cento ma non i trecento; di undici se superano i trecento ma non i cinquecento; di quindici se superano i cinquecento.


Art. 26.

        1. I membri del consiglio dell'ordine devono essere iscritti ad uno degli albi di cui all'articolo 2 e durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili.


Art. 27.

        1. La ripartizione dei membri del consiglio dell'ordine fra iscritti all'albo dei dottori informatici ed iscritti all'albo dei tecnici informatici avviene proporzionalmente al numero degli iscritti in ciascun albo; l'eventuale arrotondamento è effettuato a favore del numero di rappresentanti dell'albo dei dottori informatici. Gli iscritti a ciascun albo provvedono indipendentemente all'elezione dei loro rappresentanti in seno al consiglio dell'ordine.


Art. 28.

        1. Avverso i risultati delle elezioni ciascun professionista iscritto in un albo può proporre reclamo al consiglio nazionale entro dieci giorni dalla proclamazione.
        2. Il reclamo non ha in alcun caso effetto sospensivo.


Art. 29.

        1. Il consiglio dell'ordine si riunisce ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno due membri del consiglio dell'ordine.


Art. 30.

        1. Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dalla presente legge o da altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti:

                a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito sia adempiuto con probità e diligenza;

                b) decide i provvedimenti disciplinari;

                c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di dottore informatico e tecnico informatico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;

                d) determina il contributo annuale da corrispondere da parte di ogni iscritto per il funzionamento dell'ordine ed eventualmente per il funzionamento del consiglio nazionale, nonché le modalità del pagamento del contributo stesso;
                e) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, si intende accettata dalle parti ed ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti nell'ordine;

                f) esprime i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni, attinenti alla professione di dottore informatico o di tecnico informatico.


Art. 31.

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine rappresenta legalmente l'ordine ed il consiglio stesso.
        2. In caso di assenza del presidente e, qualora sia stato nominato, del vice-presidente, il consigliere più anziano ne fa le veci.


Art. 32.

        1. Il segretario del consiglio dell'ordine riceve le domande di iscrizione agli albi di cui all'articolo 2, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che sono compilate dai relatori; tiene i registri prescritti dal consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine e del consiglio; ha in consegna l'archivio e la biblioteca.
        2. In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.


Art. 33.

        1. Il tesoriere-economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario. Deve, altresì, tenere i seguenti registri:

                a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;

                b) registro contabile di entrata ed uscita;
                c) registro dei mandati di pagamento;

                d) inventario del patrimonio dell'ordine.

        2. In caso di necessità, il presidente designa un consigliere per sostituire il tesoriere-economo.


Art. 34.

        1. Il consiglio dell'ordine può disciplinare con regolamenti interni l'esercizio delle proprie attribuzioni.


Sezione III

Consiglio nazionale


Art. 35.

        1. Il consiglio nazionale è costituito presso il Ministero della giustizia. Esso è composto di undici membri eletti dai consigli degli ordini, sei dei quali rappresentanti degli albi dei dottori informatici, cinque degli albi dei tecnici informatici. Ogni consiglio dell'ordine non può designare più di un candidato per ciascun albo. Per l'elezione del rappresentante di ciascun albo, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cinquanta iscritti o frazione di cinquanta fino a duecento iscritti nei propri albi, ed un voto ogni cento iscritti o frazione di cento oltre i duecento iscritti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
        2. Ogni consiglio dell'ordine comunica il risultato della votazione, indicando il numero degli iscritti ai propri albi, il nome, la data e il luogo di iscrizione all'albo, la data di nascita del candidato designato, ad una commissione nominata dal Ministro della giustizia e composta da un magistrato di appello, che la presiede, e da due professionisti, la quale, verificata l'osservanza delle norme di legge, forma una graduatoria di candidati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. I risultati delle operazioni sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio nazionale.
        3. I membri del consiglio nazionale, durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili. La decorrenza della nomina si computa dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale che dà notizia della proclamazione degli eletti.
        4. I consigli dell'ordine devono essere convocati per le elezioni almeno un mese prima del giorno in cui scade il consiglio nazionale in carica. Fino all'insediamento del nuovo consiglio nazionale, rimane in carica il consiglio uscente.


Art. 36.

        1. Il consiglio nazionale elegge nel suo seno un presidente, un vice-presidente e un segretario.


Art. 37.

        1. Il consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dalla presente legge:

                a) esprime il parere, laddove richiesto, su progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

                b) coordina e promuove l'attività dei consigli dell'ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

                c) vigila sul regolare funzionamento dei consigli dell'ordine;

                d) decide sulla riunione degli albi provinciali e sulla loro separazione;

                e) designa i rappresentanti dell'ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;

                f) determina la misura del contributo da corrispondere annualmente da parte degli iscritti agli albi per le spese di funzionamento;
                g) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine in materia di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e decide inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine;

                h) formula il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvare con decreto del Ministro della giustizia.


Art. 38.

        1. Il presidente del consiglio dell'ordine convoca il consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno, e quando ne facciano richiesta almeno cinque membri.
        2. Per la validità delle adunanze del consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
        3. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione all'albo, e in caso di pari anzianità, il maggiore di età.
        4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
        5. Il segretario redige il verbale sotto la direzione del presidente. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.


Art. 39.

        1. Le decisioni del consiglio nazionale sono notificate entro un mese agli interessati ed al pubblico ministero presso il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene, nonché al consiglio dell'ordine e al Ministero della giustizia.


Art. 40.

        1. Le deliberazioni del consiglio nazionale in materia di iscrizione agli albi e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e di eleggibilità a componente del consiglio dell'ordine possono essere impugnate davanti al tribunale del luogo dove ha sede il consiglio che ha emesso la deliberazione, dall'interessato e dal pubblico ministero, entro il termine perentorio di un mese dalla notifica della deliberazione stessa.
        2. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello della sentenza del tribunale è deciso con la osservanza delle medesime forme.


Capo III

GIUDIZI DISCIPLINARI


Art. 41.

        1. Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere d'ufficio, o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione.


Art. 42.

        1. Il presidente, assumendo le informazioni che reputa opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio dell'ordine decide se vi sia motivo per il giudizio disciplinare.
        2. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine in un termine non minore di quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico.
        3. Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio dell'ordine delibera.
        4. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Art. 43.

        1. Le sanzioni disciplinari, che il consiglio dell'ordine può pronunciare contro gli iscritti agli albi, sono:

                a) l'avvertimento;

                b) la censura;

                c) la sospensione dell'esercizio della professione per un tempo non superiore a sei mesi;

                d) la cancellazione dall'albo.

        2. L'avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze commesse e nell'esortarlo a non ricadervi. Esso è dato con lettera del presidente per delega del consiglio dell'ordine.
        3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo, per le mancanze commesse.
        4. La censura, la sospensione e la cancellazione dall'albo sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.


Art. 44.

        1. Nel caso di condanna a pena detentiva, il consiglio dell'ordine, a seconda delle circostanze, può decidere la cancellazione dall'albo o pronunciarsi per la sospensione: quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato emesso mandato di cattura e fino alla sua revoca.
        2. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 7, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma dell'articolo 14.


Art. 45.

        1. Chi sia stato cancellato da un albo, a seguito di giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

                a) nel caso previsto dall'articolo 44, quando abbia ottenuto la riabilitazione secondo le norme del codice di procedura penale;
                b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo.

        2. La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere al consiglio nazionale.


Art. 46.

        1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia disciplinare possono essere impugnate dall'incolpato e dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 10.


Art. 47.

        1. L'incolpato che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinare, in caso di contestazione, dal presidente della corte di appello.
        2. Contro la deliberazione del consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al consiglio nazionale.


Art. 48.

        1. Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'articolo 30, comma 1, lettera d), e delle spese di cui all'articolo 12 dà luogo a giudizio disciplinare.


Capo IV

OGGETTO E LIMITI DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE INFORMATICO E
DI TECNICO INFORMATICO


Art. 49.

        1. Competono a chi esercita la professione di tecnico informatico l'analisi ed il progetto di sistemi informatici, l'ingegneria dell'hardware e il supporto di rete.
        2. Competono a chi esercita a professione di dottore informatico, oltre a tutto ciò che è di competenza del tecnico informatico, le attività di strategia, di pianificazione, di gestione di sistemi informativi, di consulenza informatica, di gestione dei progetti, di gestione dei servizi in conto terzi, di direzione e gestione di livello di servizio nei centri elaborazione dati, di valutazione delle prestazioni, di gestione sistemistica, di auditin, di gestione multidisciplinare, di addestramento e sua gestione, di controllo di qualità, di supporti tecnici per basi di dati, di hardware, di comunicazioni, di ambiente, di sicurezza e pianificazione dei rischi, di ingegneria della conoscenza, di interfaccia uomo-macchina e di grafica.
        3. Gli incarichi relativi all'attività professionale del dottore informatico e del tecnico informatico sono affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti ai rispettivi albi. Qualora esse intendano conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, ne enunciano i motivi nel relativo provvedimento.


Art. 50.

        1. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei dottori informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i laureati in scienze dell'informazione, in informatica ed ingegneria informatica, nonché i laureati in matematica, fisica o ingegneria anteriormente al 1969. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare richiesta di iscrizione all'albo dei dottori informatici i possessori di un diploma di laurea che dimostrino alla data di entrata in vigore della legge una medesima esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, previo superamento dell'esame di Stato.
        2. Possono richiedere l'ammissione all'albo dei tecnici informatici, previo superamento del relativo esame di Stato, i diplomati universitari in informatica ed ingegneria informatica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge possono fare richiesta di iscrizione all'albo dei tecnici informatici i possessori di un diploma di maturità che dimostrino alla data di entrata in vigore della legge medesima una esperienza lavorativa nel settore informatico di durata non inferiore a cinque anni, previo superamento dell'esame di Stato.
        3. L'iscrizione ad uno degli albi di cui all'articolo 2 in base alle norme di cui alla presente legge non dà diritto ad alcun titolo accademico.


Art. 51.

        1. Gli esami di Stato e l'iscrizione agli albi di dottore informatico e di tecnico informatico sono differenziati. Le commissioni per l'esame di Stato di dottore informatico sono formate da iscritti all'albo dei dottori informatici; quelle relative all'esame di Stato di tecnico informatico possono essere formate sia da iscritti all'albo dei tecnici informatici sia da iscritti all'albo dei dottori informatici.
        2. In sede di prima applicazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo di dottore informatico al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze dell'informazione, in informatica o ingegneria informatica alla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, e dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo di tecnico informatico al quale sono ammessi coloro che siano in possesso del diploma universitario in informatica o ingegneria informatica alla stessa data di emanazione del decreto di cui al medesimo comma 3. Tale sessione speciale degli esami di Stato consiste nella presa d'atto formale dei titoli accademici richiesti per l'ammissione.
        3. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale degli esami di Stato per l'iscrizione agli albi di dottore informatico e di tecnico informatico sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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