XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2469




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori č trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari. I ricercatori universitari assumono la denominazione di "professori universitari di terza fascia", conservando l'anzianitą pregressa e il trattamento economico in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
        2. I professori universitari di terza fascia, nella unitą della funzione docente, sono utilizzati didatticamente dagli organi didattici ai quali afferiscono, nell'ambito del monte ore previsto dalla normativa vigente e del settore disciplinare di appartenenza o dei settori affini, con deliberazioni assunte con il consenso degli interessati; hanno elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltą, di corso di laurea, di dipartimento e di scuola di specializzazione, salvo che per le deliberazioni che concernono le persone dei professori di prima e seconda fascia.
        3. L'elettorato passivo dei professori di terza fascia e la loro partecipazione agli organi di governo accademico č definita dagli statuti delle universitą.
        4. I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte le cariche accademiche salvo che a quella di rettore.



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