XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2469
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attesa della riforma organica dello stato giuridico
della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori č
trasformato in terza fascia del ruolo dei professori
universitari. I ricercatori universitari assumono la
denominazione di "professori universitari di terza fascia",
conservando l'anzianitą pregressa e il trattamento economico
in godimento. Le stesse disposizioni si applicano agli
assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. I professori universitari di terza fascia, nella unitą
della funzione docente, sono utilizzati didatticamente dagli
organi didattici ai quali afferiscono, nell'ambito del monte
ore previsto dalla normativa vigente e del settore
disciplinare di appartenenza o dei settori affini, con
deliberazioni assunte con il consenso degli interessati; hanno
elettorato attivo per tutte le cariche accademiche e
partecipano con diritto di voto ai consigli di facoltą, di
corso di laurea, di dipartimento e di scuola di
specializzazione, salvo che per le deliberazioni che
concernono le persone dei professori di prima e seconda
fascia.
3. L'elettorato passivo dei professori di terza fascia e
la loro partecipazione agli organi di governo accademico č
definita dagli statuti delle universitą.
4. I professori di seconda fascia sono eleggibili a tutte
le cariche accademiche salvo che a quella di rettore.