XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2462
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
"Art. 3-bis.- (Requisiti generali per
l'ammissione a concorsi e scrutini) - 1. Non è ammesso ai
concorsi ed agli scrutini il personale, di ogni qualifica,
della Polizia di Stato, che espleta servizio
tecnico-scientifico o tecnico e quello sanitario che alla data
del relativo bando abbia riportato:
a) nell'anno precedente la sanzione disciplinare
della pena pecuniaria;
b) nei due anni precedenti la sanzione
disciplinare della deplorazione;
c) nei tre anni precedenti la sanzione della
sospensione dal servizio.
2. La sospensione cautelare dal servizio o
l'iscrizione nel registro degli indagati di cui all'articolo
335 del codice di procedura penale comporta la sospensione
dagli scrutini e dagli esami sino alla definizione del
procedimento disciplinare conseguente all'azione penale.
3. Si applicano gli articoli 94 e 95 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3".
Art. 2.
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal
seguente:
"Art. 11. - (Procedimento disciplinare connesso
all'azione penale). - 1. Quando l'appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato è iscritto nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale, il
procedimento disciplinare, per gli stessi fatti, è sospeso
fino alla definizione del procedimento penale con
provvedimento non più impugnabile".
Art. 3.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Promozione a vice questore aggiunto). - 1.
La promozione a vice questore aggiunto si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale con la qualifica di commissario capo che
abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio
nella qualifica".
Art. 4.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Nomina a primo dirigente). - 1. La
nomina a primo dirigente della Polizia di Stato si consegue
mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si
prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni
anno.
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i vice
questori aggiunti della Polizia di Stato con almeno cinque
anni di anzianità nella qualifica".
Art. 5.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Procedura concorsuale). - 1. Il concorso
per esami per la nomina a primo dirigente di cui all'articolo
7 è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno
da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame si svolge secondo le modalità previste
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
e consiste in tre prove scritte nelle seguenti materie:
a) diritto e procedura penale;
b) diritto amministrativo e costituzionale;
c) diritto civile.
3. Il punteggio dell'esame è espresso in
sessantesimi. La votazione finale è data dalla media dei voti
riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il
candidato che non consegue almeno la votazione di trenta
sessantesimi in ogni prova.
4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati
dichiarati tre volte non idonei".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 5 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis.- (Commissione esaminatrice). - 1.
La commissione del concorso per esami per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato di cui
all'articolo 8, nominata con decreto del Ministro
dell'interno, è composta da tre professori ordinari docenti
presso le università degli studi nelle materie oggetto di
esame. Assume la funzione di presidente il professore con
maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di
Stato.
2. I lavori della commissione devono terminare
improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione delle
prove. In casi di comprovata esigenza il Ministro dell'interno
proroga, con apposito decreto, di un ulteriore mese, i lavori
della commissione. Al termine la commissione compila la
graduatoria finale che è approvata con decreto del Ministro
dell'interno. Ai fini della formazione della graduatoria del
concorso, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine,
l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e l'età".
Art. 7.
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Nomina a dirigente superiore). - 1. La
nomina a dirigente superiore della Polizia di Stato si
consegue mediante concorso per esami, nel limite dei posti che
si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni
anno.
2. Sono ammessi al concorso i primi dirigenti della
Polizia di Stato con almeno quattro anni di anzianità nella
qualifica".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 7 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis.- (Procedura concorsuale). - 1.
Il concorso per esami per la nomina a dirigente superiore
di cui all'articolo 9 è indetto annualmente con decreto del
Ministro dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale
del personale.
2. L'esame, si svolge secondo le modalità previste
dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni,
e consiste in tre prove scritte nelle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) procedura penale;
c) diritto amministrativo.
3. Il punteggio dell'esame è espresso in
sessantesimi. La votazione finale è data dalla media dei voti
riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il
candidato che non consegue almeno la votazione di trenta
sessantesimi in ogni prova.
4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati
dichiarati tre volte non idonei".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, introdotto dall'articolo 8 della
presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 9-ter.- (Commissione esaminatrice). - 1.
La commissione del concorso per esami per l'accesso alla
qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato di cui
all'articolo 9-bis, nominata con decreto del Ministro
dell'interno è composta da tre professori ordinari docenti
presso le università degli studi nelle materie oggetto di
esame. Assume la funzione di presidente il professore con
maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario del ruolo direttivo della Polizia di
Stato.
2. I lavori della commissione devono terminare
improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione dello
prove. In casi di comprovata esigenza il Ministro dell'interno
proroga, con apposito decreto, di un mese, i lavori della
commissione. Al termine la commissione compila la graduatoria
finale che è approvata con decreto del Ministro dell'interno.
Ai fini della formazione della graduatoria del concorso, a
parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di
qualifica, l'anzianità di servizio e l'età".
Art. 10.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Promozione a commissario capo del ruolo
direttivo speciale). - 1. La promozione a commissario capo
del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il
personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo
speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica".
Art. 11.
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. (Promozione a vice questore aggiunto del
ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a vice
questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale
è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo
del ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e
sei mesi di effettivo servizio nella qualifica".
Art. 12.
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 33. (Promozione a direttore tecnico capo). - 1.
La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico
principale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di
servizio effettivo nella qualifica".
Art. 13.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"Art. 34. - (Nomina alla qualifica di primo dirigente
tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente
tecnico nei ruoli del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene per
concorso per esami, con modalità analoghe a quelle indicate
dagli articoli 4 e 5, nelle materie professionali individuate
con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale
che riveste la qualifica di direttore tecnico capo con almeno
cinque anni di effettivo servizio compiuto nella
qualifica".
Art. 14.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore tecnico). - 1. La promozione a dirigente
superiore tecnico si consegue per concorso per esami, con
modalità analoghe a quelle indicate dagli articoli 6 e 7,
nelle materie professionali individuate con decreto del
Ministro dell'interno, riservato al personale che riveste la
qualifica di primo dirigente tecnico con almeno quattro anni
di effettivo servizio compiuto nella qualifica".
Art. 15.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. La promozione a direttore tecnico principale del
ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il
personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo
speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio compiuto nella qualifica.
2. La promozione a direttore tecnico capo del ruolo
speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale
con la qualifica di direttore tecnico principale del ruolo
speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio compiuto nella qualifica".
Art. 16.
1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Promozione a medico capo). - 1. La
promozione a medico capo si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale
con la qualifica di medico principale che abbia compiuto
cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica".
Art. 17.
1. L'articolo 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 50. - (Promozione alla nomina di primo dirigente
medico). - 1. La promozione a primo dirigente medico si
consegue per concorso per esami, nei limiti dei posti
disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo le
modalità indicate dagli articoli 4 e 5, e nelle materie
indicate con decreto del Ministro dell'interno, riservato al
personale che alla data del bando riveste la qualifica di
medico capo ed ha maturato almeno cinque anni di effettivo
servizio".
Art. 18.
1. L'articolo 51 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 51. - (Promozione alla qualifica di dirigente
superiore medico). - 1. La promozione a dirigente superiore
medico si consegue per concorso per esami, nei limiti dei
posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno,
secondo le modalità indicate dagli articoli 6 e 7, e nelle
materie indicate con decreto del Ministro dell'interno,
riservato al personale che alla data del bando riveste la
qualifica di primo dirigente medico ed ha maturato almeno
quattro anni di effettivo servizio".
Art. 19.
1. L'articolo 24-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24-sexies.- (Promozione a sovrintendente).
- 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica".
Art. 20.
1. L'articolo 24-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal
seguente:
"Art. 24-septies.- (Promozione a sovrintendente
capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente
capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica".
Art. 21.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni, è sostituita dalla
seguente:
"b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, da espletare con il
sistema automatizzato delle risposte multiple, riservato al
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia in possesso, alla data del bando che indice il
concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque
anni e del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis,
comma 1, lettera d). Il trenta per cento dei posti è
riservato, con le stesse modalità concorsuali, agli
appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del
titolo di studio".
Art. 22.
1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
"Art. 31. - (Promozione a ispettore capo). - 1. La
promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale
è ammesso il personale con la qualifica di ispettore che abbia
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica".
Art. 23.
1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal
seguente:
"Art. 31-bis.- (Promozione alla qualifica di
ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore
superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di
ispettore capo che abbia compiuto almeno cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica".
Art. 24.
1. L'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 31-quater. (Ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario"). - 1.
Conseguono la qualifica di ispettore superiore-sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario", gli
ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza
dopo otto anni di effettivo servizio nella qualifica, previo
scrutinio, a ruolo aperto, per merito assoluto".
Art. 25.
1. La lettera a) dell'articolo 20-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, e successive modificazioni, è sostituita dalla
seguente:
"a) nel limite del settanta per cento dei posti
disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo
professionale, mediante concorso interno con il metodo dei
quesiti a risposta multipla, cui sono ammessi gli appartenenti
al ruolo di operatori e collaboratori tecnici provenienti dai
profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,
che abbiano compiuto, alla data del bando, almeno quattro anni
di effettivo servizio nella qualifica;".
Art. 26.
1. L'articolo 20-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20-sexies.- (Promozione alla qualifica di
revisore tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di
revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice
revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica".
Art. 27.
1. L'articolo 20-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal
seguente:
"Art. 20-septies. - (Promozione alla qualifica di
revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla qualifica
di revisore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i revisori
tecnici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica".
Art. 28.
1. L'articolo 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal
seguente:
"Art. 25-ter. - (Concorso interno per la nomina a vice
perito tecnico). - 1. Il concorso interno per titoli di
servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
b), consiste in una prova scritta e in un colloquio, ed
è riservato al personale del ruolo dei revisori tecnici
proveniente da profili professionali omogenei a quello per il
quale concorre, con anzianità effettiva nella qualifica non
inferiore a tre anni se in possesso del titolo di studio di
istruzione secondaria, ovvero a sei anni in caso di mancanza
del citato titolo di studio".
Art. 29.
1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal
seguente:
"Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di perito
tecnico superiore). - 1. La promozione alla qualifica di
perito tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto riservato al personale che
riveste la qualifica di perito tecnico capo con almeno sei
anni e sei mesi di effettivo servizio compiuto nella
qualifica".
Art. 30
1. L'articolo 31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è
sostituito dal seguente:
"Art. 31-quinquies. - (Perito tecnico superiore
"sostituto direttore tecnico") - 1. Conseguono la qualifica
di perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico" i
periti tecnici dopo otto anni di effettivo scrutinio, a ruolo
aperto, per merito assoluto".
Art. 31.
1. Nei procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria
amministrativa promossi da appartenenti alle Forze dell'ordine
di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il tribunale amministrativo regionale
adito decide in camera di consiglio entro un mese dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro un mese dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide
con le medesime modalità ed i medesimi termini previsti dal
presente comma.
Art. 32.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) il settimo comma dell'articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
c) gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive
modificazioni;
d) l'articolo 35 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, e successive modificazioni.