XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2461
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti
organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso
ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi
all'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea,
che abbiano sostenuto con successo almeno un esame di
profitto, le università presso le quali gli studenti stessi
sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno
accademico 2000-2001 consentono per l'anno accademico
2001-2002 l'iscrizione al secondo anno del relativo corso,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Gli studenti di cui al comma 1 beneficiari, per l'anno
accademico 2000-2001, di provvidenze pubbliche per il diritto
allo studio continuano a fruire di tali provvidenze ove
abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario
frequentato nel predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1 che nell'anno
accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi
universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per
motivi di studio.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.