XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2461




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia degli atti preclusivi all'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, che abbiano sostenuto con successo almeno un esame di profitto, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 2000-2001 consentono per l'anno accademico 2001-2002 l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Gli studenti di cui al comma 1 beneficiari, per l'anno accademico 2000-2001, di provvidenze pubbliche per il diritto allo studio continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
        3. Agli studenti di cui al comma 1 che nell'anno accademico 2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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