XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2445




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I grandi invalidi di guerra affetti dalle invaliditā specificate nelle lettere A), A-bis), B), C), D) ed E) della tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", nonché i grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, possono ottenere, per la gravitā delle menomazioni da cui sono affetti, un accompagnatore militare da scegliere tra i militari di leva o, in opzione, un assegno mensile congruo all'assunzione di un accompagnatore civile.
        2. Gli importi dell'assegno di cui al comma 1 sono fissati:

                a) in 3.000 euro mensili per i soggetti di cui alla lettera A), numero 1), della citata tabella E, allegata al testo unico, affetti anche dalla perdita anatomica o funzionale dei due arti superiori o inferiori o da totale sorditā;

                b) in 3.000 euro mensili per i soggetti di cui alla lettera A), numero 2), della citata tabella E, allegata al testo unico, affetti dalla perdita anatomica o funzionale dei quattro arti;

                c) in 2.500 euro mensili per i soggetti di cui alla lettera A), numero 1), della citata tabella E, allegata al testo unico, affetti anche dalla perdita anatomica o funzionale di un arto, fino al limite di una mano o di un piede;

                d) in 2.000 euro mensili per gli invalidi di cui alla lettera A), numeri 1), 3) e 4), secondo comma, della citata tabella E, allegata al testo unico;

                e) in 1.500 euro mensili per gli invalidi di cui alla lettera A-bis), numero 1), della citata tabella E, allegata al testo unico;
                f) in 1.000 euro mensili per gli invalidi di cui alla lettera A-bis), numero 2), della citata tabella E, allegata al testo unico;

                g) in 500 euro mensili per gli invalidi di cui alle lettere B), C), D) ed E), della citata tabella E, allegata al testo unico.

        3. Alle somme relative agli assegni di cui al comma 2 si applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
        4. I benefėci derivanti dal presente articolo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono corrisposti previa domanda degli interessati.
        5. I competenti dipartimenti provinciali del tesoro, sulla base di idonea documentazione comprovante l'assunzione dell'accompagnatore e la relativa retribuzione corrisposta per l'attivitā di assistenza prestata, fornita da soggetti interessati ai benefėci di cui al comma 1, provvedono mensilmente alla liquidazione degli importi; gli stessi uffici sono tenuti ad effettuare periodici controlli.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12.911.000 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione