XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2445
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I grandi invalidi di guerra affetti dalle invaliditā
specificate nelle lettere A), A-bis), B), C), D) ed
E) della tabella E allegata al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico",
nonché i grandi invalidi per servizio di cui al secondo comma
dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, possono
ottenere, per la gravitā delle menomazioni da cui sono
affetti, un accompagnatore militare da scegliere tra i
militari di leva o, in opzione, un assegno mensile congruo
all'assunzione di un accompagnatore civile.
2. Gli importi dell'assegno di cui al comma 1 sono
fissati:
a) in 3.000 euro mensili per i soggetti di cui
alla lettera A), numero 1), della citata tabella E,
allegata al testo unico, affetti anche dalla perdita anatomica
o funzionale dei due arti superiori o inferiori o da totale
sorditā;
b) in 3.000 euro mensili per i soggetti di cui
alla lettera A), numero 2), della citata tabella E,
allegata al testo unico, affetti dalla perdita anatomica o
funzionale dei quattro arti;
c) in 2.500 euro mensili per i soggetti di cui
alla lettera A), numero 1), della citata tabella E,
allegata al testo unico, affetti anche dalla perdita anatomica
o funzionale di un arto, fino al limite di una mano o di un
piede;
d) in 2.000 euro mensili per gli invalidi di cui
alla lettera A), numeri 1), 3) e 4), secondo comma,
della citata tabella E, allegata al testo unico;
e) in 1.500 euro mensili per gli invalidi di cui
alla lettera A-bis), numero 1), della citata tabella E,
allegata al testo unico;
f) in 1.000 euro mensili per gli invalidi di cui
alla lettera A-bis), numero 2), della citata tabella E,
allegata al testo unico;
g) in 500 euro mensili per gli invalidi di cui
alle lettere B), C), D) ed E), della citata
tabella E, allegata al testo unico.
3. Alle somme relative agli assegni di cui al comma 2 si
applica l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni.
4. I benefėci derivanti dal presente articolo decorrono
dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono
corrisposti previa domanda degli interessati.
5. I competenti dipartimenti provinciali del tesoro, sulla
base di idonea documentazione comprovante l'assunzione
dell'accompagnatore e la relativa retribuzione corrisposta per
l'attivitā di assistenza prestata, fornita da soggetti
interessati ai benefėci di cui al comma 1, provvedono
mensilmente alla liquidazione degli importi; gli stessi uffici
sono tenuti ad effettuare periodici controlli.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 12.911.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004 nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.