XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2438
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
princìpi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti
legislativi diretti a:
a) prevedere la istituzione di una Scuola
superiore delle professioni legali, di seguito denominata
"Scuola", con sede in Roma, diretta, in particolare, alla
formazione della figura professionale degli avvocati, dei
giudici, dei notai e dei pubblici ministeri;
b) prevedere che la Scuola abbia un direttore
nominato dal Ministro della giustizia, di intesa con il
Consiglio superiore della magistratura;
c) prevedere che la Scuola abbia un consiglio
scientifico composto da sedici membri, di cui quattro
magistrati nominati dal Consiglio superiore della
magistratura, tre professori o esperti di processi formativi
nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, tre funzionari amministrativi o tecnici
dell'Amministrazione giudiziaria nominati dal Ministro della
giustizia, tre avvocati nominati dal Consiglio nazionale
forense e tre notai nominati dal Consiglio nazionale
dell'Ordine professionale dei notai;
d) prevedere che il consiglio scientifico abbia la
responsabilità di programmare l'attività formativa della
Scuola e di verificarne l'efficacia;
e) prevedere che il consiglio scientifico della
Scuola predisponga annualmente per il Ministro della giustizia
un rendiconto delle attività svolte;
f) prevedere strutture interne alla Scuola che
siano in grado di progettare ed attuare gli interventi
formativi di livello nazionale e locale, di predisporre il
materiale didattico necessario per le singole iniziative,
nonché di sviluppare e gestire programmi di autoformazione e
di formazione interattiva a distanza basati sull'uso delle
moderne tecnologie telematiche;
g) prevedere che la Scuola organizzi annualmente
incontri dei direttori delle scuole di specializzazione
forense e notarile al fine di stimolare la uniformità di
programmi e di assicurare l'effettuazione di verifiche sulla
efficacia dei programmi in atto;
h) prevedere, all'interno della Scuola, strutture
in grado di garantire che le operazioni di reclutamento del
personale togato, amministrativo e tecnico siano effettuate
secondo termini stabiliti da apposite commissioni aventi un
mandato pluriennale e formate in modo da realizzare un
graduale avvicendamento dei componenti.