XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2437
PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Fermo restando l'obbligo del pubblico ministero di
esercitare l'azione penale ai sensi dell'articolo 112 della
Costituzione, ciascun procuratore generale di corte d'appello,
sentiti i procuratori del distretto, formula proposte motivate
di priorità di esercizio dell'azione penale che tengano
specificatamente conto dei fenomeni criminali del distretto.
Nel formulare le loro proposte i procuratori generali
individuano anche le possibili connessioni tra tipi di reati
da perseguire e mezzi d'indagine da utilizzare, tenendo conto
anche dei criteri di priorità indicati nell'articolo 227 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
2. I procuratori generali inviano le loro motivate
proposte al procuratore generale presso la Corte di
cassazione, il quale le trasmette al Ministro della giustizia,
con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di indagine.
3. Il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e
delle finanze inviano al Ministro della giustizia le loro
proposte, con riferimento sia alle priorità sia ai mezzi di
indagine.
4. Il Ministro della giustizia, sulla base delle
informazioni ricevute, sottopone all'approvazione del
Parlamento una coerente e motivata proposta sulle priorità da
seguire nell'esercizio dell'azione penale.
5. I soggetti che partecipano alla definizione delle
priorità effettuano un monitoraggio sulla efficacia operativa
delle priorità decise dal Parlamento e sulle eventuali carenze
riscontrate e ne comunicano annualmente i risultati al
Ministro della giustizia. Nell'ambito delle loro attività di
monitoraggio i procuratori generali verificano anche
l'efficacia dell'azione penale promossa dai singoli sostituti
del distretto e di quella promossa da gruppi di sostituti che
si occupano congiuntamente di singoli casi, tenendo
analiticamente conto degli esiti giudiziari di tali
iniziative.
6. Con cadenza annuale i procuratori generali forniscono
al Ministro della giustizia i risultati della loro attività di
monitoraggio sull'esercizio dell'azione penale, sull'uso dei
mezzi di indagine riguardanti il loro distretto e sull'uso
delle misure restrittive della libertà personale.
7. Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato della giustizia, ivi incluse le
risultanze del monitoraggio relativo all'esercizio dell'azione
penale ed alle sue risultanze giudiziarie, all'uso dei mezzi
d'indagine e all'uso delle misure restrittive della libertà
personale.
8. Il Ministro della giustizia, anche sulla base delle
segnalazioni ricevute dai procuratori generali e dagli altri
Ministri interessati, può proporre al Parlamento modifiche
alle priorità precedentemente fissate in occasione della sua
relazione annuale sullo stato della giustizia oppure in
qualsiasi altra occasione lo reputi necessario.
9. Al fine di ristabilire il principio dell'unità
dell'azione penale e della struttura unitaria degli uffici del
pubblico ministero, i procuratori della Repubblica ed i
procuratori generali, nell'ambito delle loro competenze,
assicurano che nelle attività di indagine i sostituti si
attengano alle indicazioni concernenti le priorità e l'uso dei
mezzi di indagine, per rendere maggiormente efficace l'azione
repressiva ed eliminare le disfunzioni che si connettono al
fenomeno della personalizzazione delle funzioni del pubblico
ministero.