XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2436




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Unificazione di funzioni di vigilanza).

        1. Le funzioni di vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e sulle forme pensionistiche complementari, attribuite dalla legislazione vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), sono trasferite alla Banca d'Italia, che le esercita avvalendosi del proprio personale e della propria organizzazione, nel rispetto esclusivo del proprio ordinamento.


Art. 2.

(Soppressione di enti).

        1. L'ISVAP, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, e la COVIP, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono soppressi.
        2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per disciplinare la destinazione e il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente in servizio presso l'ISVAP e la COVIP alla medesima data. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) passaggio alla Banca d'Italia dei dipendenti degli enti soppressi, che la Banca stessa vorrà utilizzare per lo svolgimento dei compiti di vigilanza;

                b) assegnazione del restante personale ad altre amministrazioni del settore pubblico allargato, comprese le autorità di regolazione e di garanzia;
                c) previsione di norme e procedure di tutela dei lavoratori analoghe a quelle applicate nei casi di trasferimento di azienda, ai sensi degli articoli 2112 del codice civile e 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni.

        3. La Banca d'Italia succede nei diritti, nelle attribuzioni, nelle situazioni giuridiche attive e passive, dei quali gli enti soppressi sono titolari in forza di leggi, provvedimenti amministrativi, contratti o a qualsiasi altro titolo.


Art. 3.

(Disposizioni transitorie).

        1. In attesa dell'approvazione delle modifiche necessarie per adeguare l'ordinamento della Banca d'Italia allo svolgimento dei nuovi compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, il Governatore della Banca d'Italia ha facoltà di nominare, determinandone i relativi poteri, uno o più commissari incaricati di garantire la continuità dell'attività di vigilanza, già esercitata dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2.


Art. 4.

(Norme abrogate).

        1. Le disposizioni disciplinanti l'ordinamento degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 e quelle comunque non compatibili con l'attribuzione alla Banca d'Italia delle funzioni di vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione sono abrogate.
        2. Sono altresì abrogati i seguenti articoli della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni:

                a) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 19 e 21 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;

                b) l'articolo 17 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche di cui all'articolo 3 della presente legge;
                c) l'articolo 20 a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.


Art. 5.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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