XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2436
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Unificazione di funzioni di vigilanza).
1. Le funzioni di vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo e sulle forme pensionistiche
complementari, attribuite dalla legislazione vigente alla
competenza, rispettivamente, dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)
e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP),
sono trasferite alla Banca d'Italia, che le esercita
avvalendosi del proprio personale e della propria
organizzazione, nel rispetto esclusivo del proprio
ordinamento.
Art. 2.
(Soppressione di enti).
1. L'ISVAP, istituito con legge 12 agosto 1982, n. 576, e
la COVIP, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, sono soppressi.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante le norme occorrenti per
disciplinare la destinazione e il trattamento giuridico ed
economico del personale dipendente in servizio presso l'ISVAP
e la COVIP alla medesima data. Il decreto legislativo sarà
informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) passaggio alla Banca d'Italia dei dipendenti
degli enti soppressi, che la Banca stessa vorrà utilizzare per
lo svolgimento dei compiti di vigilanza;
b) assegnazione del restante personale ad altre
amministrazioni del settore pubblico allargato, comprese le
autorità di regolazione e di garanzia;
c) previsione di norme e procedure di tutela dei
lavoratori analoghe a quelle applicate nei casi di
trasferimento di azienda, ai sensi degli articoli 2112 del
codice civile e 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre
1990, n. 428, e successive modificazioni.
3. La Banca d'Italia succede nei diritti, nelle
attribuzioni, nelle situazioni giuridiche attive e passive,
dei quali gli enti soppressi sono titolari in forza di leggi,
provvedimenti amministrativi, contratti o a qualsiasi altro
titolo.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie).
1. In attesa dell'approvazione delle modifiche necessarie
per adeguare l'ordinamento della Banca d'Italia allo
svolgimento dei nuovi compiti ad essa attribuiti dalla
presente legge, il Governatore della Banca d'Italia ha facoltà
di nominare, determinandone i relativi poteri, uno o più
commissari incaricati di garantire la continuità dell'attività
di vigilanza, già esercitata dagli enti soppressi ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 4.
(Norme abrogate).
1. Le disposizioni disciplinanti l'ordinamento degli enti
soppressi ai sensi dell'articolo 2 e quelle comunque non
compatibili con l'attribuzione alla Banca d'Italia delle
funzioni di vigilanza sulle assicurazioni e sui fondi pensione
sono abrogate.
2. Sono altresì abrogati i seguenti articoli della legge
12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni:
a) gli articoli 9, 10, 11, 13, 14, 19 e 21 a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge;
b) l'articolo 17 a decorrere dalla data di entrata
in vigore delle modifiche di cui all'articolo 3 della presente
legge;
c) l'articolo 20 a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 2, comma
2, della presente legge.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.