XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2429
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le pensioni in godimento del personale militare, del
personale delle Forze di polizia ed equiparato giā in servizio
effettivo o permanente alle dipendenze dello Stato, che ha
riportato o riporta un'invaliditā o mutilazione per causa di
servizio, č aumentato di un quinto.
2. Il trattamento di cui al comma 1 č esente ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.