XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2429




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le pensioni in godimento del personale militare, del personale delle Forze di polizia ed equiparato giā in servizio effettivo o permanente alle dipendenze dello Stato, che ha riportato o riporta un'invaliditā o mutilazione per causa di servizio, č aumentato di un quinto.
        2. Il trattamento di cui al comma 1 č esente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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