XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2426 - 1933 - 1952-A




TESTO
del disegno di legge n.
2426
TESTO
delle Commissioni


Art. 1.
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
1. Identico.
2. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 25 del Protocollo stesso.
2. Identico.
3. Il deposito dello strumento di ratifica, unitamente a quello della Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, avverrà contestualmente alle notifiche di cui all'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.
3. Il deposito dello strumento di ratifica avverrà, unitamente a quello della Unione europea e degli altri Stati membri della stessa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo di Kyoto.


Art. 2.
Art. 2.

1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una relazione contenente:
1. In attesa e in preparazione delle decisioni e delle norme che saranno adottate dall'Unione europea in materia di politiche e misure comuni e coordinate di attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di individuare le politiche e le misure nazionali che consentano di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni con il minor costo, entro il 30 settembre 2002 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) un piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra, nell'ambito delle risorse di bilancio preordinate allo scopo, e una relazione contenente:

a) la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 a) identica;
del 10 febbraio 1999, con l'individuazione delle politiche e delle misure finalizzate:

1) al raggiungimento dei migliori risultati in termini di riduzione delle emissioni mediante il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema economico nazionale e un maggiore utilizzo delle fonti di energia rinnovabili;
1) identico;

2) all'aumento della superficie forestale;
2) identico;

3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati ˆâ1(joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development mechanism);
3) alla piena utilizzazione dei meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto per la realizzazione di iniziative congiunte con gli altri Paesi industrializzati ˆâ1(joint implementation), e con quelli in via di sviluppo (clean development mechanism), prevedendo in particolare che, ai fini dell'adempimento degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni, sia considerata anche la partecipazione delle imprese italiane operanti nel settore della produzione di energia ad iniziative pubbliche o private realizzate nei Paesi con economia in transizione dell'Europa orientale, destinate alla costruzione, ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti di produzione di energia mediante l'impiego di tecnologie finalizzate alla riduzione o all'eliminazione delle emissioni di anidride carbonica;
4) all'accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l'introduzione dell'idrogeno quale combustibile nei sistemi energetico e dei trasporti nazionali, nonché per la realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, di impianti per l'utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia e di impianti per la produzione di energia dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas;

b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del b) identica.
Ministro dell'ambiente 20 luglio 2000, n. 337, nonché degli ulteriori programmi pilota finanziati con la presente legge.

2. Il piano di azione nazionale di cui al comma 1 è deliberato dal CIPE.
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento più efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto.
3. Identico.
3. Ai fini di cui al comma 2 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.
4. Ai fini di cui al comma 3 è autorizzata la spesa annua di 25 milioni di euro, per il triennio 2002-2004.


Art. 3.
Art. 3.

1. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, fatta a Bonn il 20 luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003.
Identico.


Art. 4.
Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e 1. Identico.
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in 68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti, per i sottoindicati importi espressi in migliaia di euro:

a) Ministero dell'economia e delle finanze: 43.110 per il 2003; 13.258 per il 2004;
a) identica;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 6.890 per il 2003; 6.890 per il 2004;
b) identica;

c) Ministero degli affari esteri: 10.000 per il 2004;
c) Ministero degli affari esteri: 10.147 per il 2004;

d) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: 12.242 per il 2004;
d) identica;

e) Ministero dell'interno: 10.000 per il 2003; 10.000 per il 2004;
e) identica;

f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 8.000 per il 2004;
f) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 8.000 per il 2003; 7.853 per il 2004;

g) Ministero per i beni e le attività culturali: 6.130 per il 2004;
g) identica;

h) Ministero della salute: 1.480 per il 2004.
h) identica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Identico.



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