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1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a
ratificare il Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, fatto
a Kyoto l'11 dicembre
1997. |
1. Identico. |
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2. Piena ed intera
esecuzione è data al
Protocollo di cui al comma 1,
a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in
conformità con quanto
previsto dall'articolo 25 del
Protocollo stesso. |
2. Identico. |
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3. Il deposito dello
strumento di ratifica,
unitamente a quello della
Unione europea e degli altri
Stati membri della stessa,
avverrà contestualmente alle
notifiche di cui all'articolo
4 del Protocollo di Kyoto. |
3. Il deposito dello
strumento di ratifica
avverrà, unitamente a
quello della Unione europea e
degli altri Stati membri
della stessa,
conformemente a quanto
disposto dall'articolo 4
del Protocollo di Kyoto. |
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1. In attesa e in
preparazione delle decisioni
e delle norme che saranno
adottate dall'Unione europea
in materia di politiche e
misure comuni e coordinate di
attuazione del Protocollo di
cui all'articolo 1, comma 1,
al fine di individuare le
politiche e le misure
nazionali che consentano di
raggiungere gli obiettivi di
riduzione delle emissioni con
il minor costo, entro il 30
settembre 2002 il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto
con i Ministri interessati,
presenta al Comitato
interministeriale per la
programmazione economica
(CIPE) una relazione
contenente: |
1. In attesa e in
preparazione delle decisioni
e delle norme che saranno
adottate dall'Unione europea
in materia di politiche e
misure comuni e coordinate di
attuazione del Protocollo di
cui all'articolo 1, comma 1,
al fine di individuare le
politiche e le misure
nazionali che consentano di
raggiungere gli obiettivi di
riduzione delle emissioni con
il minor costo, entro il 30
settembre 2002 il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri
interessati, presenta al
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica (CIPE) un piano
di azione nazionale per la
riduzione dei livelli di
emissione dei gas serra,
nell'ambito delle risorse di
bilancio preordinate allo
scopo, e una relazione
contenente: |
| a) la proposta di revisione della delibera CIPE n. 137 del 19 novembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 |
a) identica; |
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del 10 febbraio 1999, con
l'individuazione delle
politiche e delle misure
finalizzate: |
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1) al raggiungimento
dei migliori risultati in
termini di riduzione delle
emissioni mediante il
miglioramento dell'efficienza
energetica del sistema
economico nazionale e un
maggiore utilizzo delle fonti
di energia rinnovabili; |
1) identico; |
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2) all'aumento della
superficie forestale; |
2) identico; |
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3) alla piena
utilizzazione dei meccanismi
istituiti dal Protocollo di
Kyoto per la realizzazione di
iniziative congiunte con gli
altri Paesi industrializzati
ˆâ1(joint implementation),
e con quelli in via di
sviluppo (clean
development mechanism); |
3) alla piena
utilizzazione dei meccanismi
istituiti dal Protocollo di
Kyoto per la realizzazione di
iniziative congiunte con gli
altri Paesi industrializzati
ˆâ1(joint implementation),
e con quelli in via di
sviluppo (clean
development mechanism),
prevedendo in particolare
che, ai fini dell'adempimento
degli impegni quantificati di
limitazione e riduzione delle
emissioni, sia considerata
anche la partecipazione delle
imprese italiane operanti nel
settore della produzione di
energia ad iniziative
pubbliche o private
realizzate nei Paesi con
economia in transizione
dell'Europa orientale,
destinate alla costruzione,
ristrutturazione e messa in
sicurezza di impianti di
produzione di energia
mediante l'impiego di
tecnologie finalizzate alla
riduzione o all'eliminazione
delle emissioni di anidride
carbonica; |
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4)
all'accelerazione delle
iniziative di ricerca e
sperimentazione per
l'introduzione dell'idrogeno
quale combustibile nei
sistemi energetico e dei
trasporti nazionali, nonché
per la realizzazione di
impianti per la produzione di
energia con biomasse, di
impianti per l'utilizzazione
del solare termico, di
impianti eolici e
fotovoltaici per la
produzione di energia e di
impianti per la produzione di
energia dal combustibile
derivato dai rifiuti solidi
urbani e dal biogas; |
| b) lo stato di attuazione dei programmi finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in attuazione del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33, e del regolamento di cui al decreto del |
b) identica. |
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Ministro dell'ambiente 20
luglio 2000, n. 337, nonché
degli ulteriori programmi
pilota finanziati con la
presente legge. |
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2. Il piano di azione
nazionale di cui al comma 1 è
deliberato dal CIPE. |
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2. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, entro il 30
marzo di ogni anno, individua
con proprio decreto, di
concerto con i Ministri
interessati e sentita la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, i programmi pilota da
attuare a livello nazionale e
internazionale per la
riduzione delle emissioni e
l'impiego di piantagioni
forestali per l'assorbimento
del carbonio. I programmi
pilota hanno l'obiettivo di
definire i modelli di
intervento più efficaci dal
punto di vista dei costi, sia
a livello interno che
nell'ambito delle iniziative
congiunte previste dai
meccanismi istituiti dal
Protocollo di Kyoto. |
3.
Identico. |
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3. Ai fini di cui al
comma 2 è autorizzata la
spesa annua di 25 milioni di
euro, per il triennio
2002-2004. |
4. Ai fini di
cui al comma 3 è
autorizzata la spesa annua di
25 milioni di euro, per il
triennio 2002-2004. |
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1. Al fine di ottemperare
all'impegno adottato dalla
Sesta Conferenza delle Parti
della Convenzione sui
cambiamenti climatici, fatta
a Bonn il 20 luglio 2001, in
materia di aiuti ai Paesi in
via di sviluppo, come
stabilito dalle decisioni
FCCC/CP/2001/L14 e
FCCC/CP/2001/L15, è
autorizzata la spesa annua di
68 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2003. |
Identico. |
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| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e |
1. Identico. |
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delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela
del territorio. |
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2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
3, valutato in 68 milioni di
euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede,
per gli anni 2003 e 2004,
mediante utilizzo delle
proiezioni per gli anni
medesimi dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti
accantonamenti, per i
sottoindicati importi
espressi in migliaia di
euro: |
2. All'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo
3, valutato in 68 milioni di
euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni
per gli anni 2003 e 2004
dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente
utilizzando i seguenti
accantonamenti, per i
sottoindicati importi
espressi in migliaia di
euro: |
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a) Ministero
dell'economia e delle
finanze: 43.110 per il 2003;
13.258 per il 2004; |
a) identica; |
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b) Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali: 6.890 per il 2003;
6.890 per il 2004; |
b) identica; |
|
c) Ministero
degli affari esteri: 10.000
per il 2004; |
c) Ministero
degli affari esteri:
10.147 per il 2004; |
|
d) Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca: 12.242 per il
2004; |
d) identica; |
|
e) Ministero
dell'interno: 10.000 per il
2003; 10.000 per il 2004; |
e) identica; |
|
f) Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti: 8.000 per il 2003;
8.000 per il 2004; |
f) Ministero
delle infrastrutture e dei
trasporti: 8.000 per il 2003;
7.853 per il 2004; |
|
g) Ministero per
i beni e le attività
culturali: 6.130 per il
2004; |
g) identica; |
|
h) Ministero
della salute: 1.480 per il
2004. |
h) identica. |
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3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
3. Identico. |
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