XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2422




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Inapplicabilità del patteggiamento).

        1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si applica nel caso dei reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 600-sexies, 601, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale.


Art. 2.

(Modifica all'articolo 600-ter
del codice penale).

        1. Il primo comma dell'articolo 600-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Chiunque sfrutta, impiega o utilizza, anche a fini privati, minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da ventiseimila euro a duecentoventiseimila euro".


Art. 3.

(Obblighi per i gestori ed operatori
di servizi sulla rete INTERNET).

        1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, dei portali web e dei provider, i gestori dei server e tutti gli operatori di telecomunicazione hanno l'obbligo di conservare i file di accesso al logo per almeno cinque anni.
        2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
        3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-bis a 600-septies del codice penale.


Art. 4.

(Compiti delle regioni e delle province
autonome).

        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e coordinano iniziative per contrastare qualsiasi forma di sfruttamento sessuale a danno di minori, intervenendo con azioni efficaci volte a:

                a) sensibilizzare le autorità locali affinché mettano a punto strategie per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei minori;

                b) proteggere i minori dall'abuso perpetrato attraverso la rete INTERNET, i mezzi radio-televisivi e gli altri mezzi di comunicazione;

                c) realizzare statistiche concernenti i tipi di abusi, le tendenze demografiche ed i gruppi vulnerabili;

                d) promuovere e coordinare l'informazione e le azioni sulle misure di contrasto e di prevenzione per quanto riguarda la violenza sessuale nei confronti dei minori nonché favorire la cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate in tali settori;

                e) prevenire tutte le forme di violenza e di sfruttamento sessuale dei minori, la pornografia infantile e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 5.

(Compiti delle aziende sanitarie locali).

        1. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il competente servizio materno infantile, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l'unità di prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, che, di intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:

                a) organizza, in collaborazione con le università e con gli ordini dei medici chirurghi, corsi di formazione e di aggiornamento dei medici scolastici;

                b) promuove e coordina programmi di sensibilizzazione, di informazione e di sostegno, incentrati sulla prevenzione, sull'assistenza sanitaria alle vittime e alle loro famiglie e sui rischi giudiziari in cui possono incorrere gli autori dei reati contro i minori oggetto della presente legge.



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