XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2422
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Inapplicabilità del patteggiamento).
1. L'articolo 444 del codice di procedura penale non si
applica nel caso dei reati previsti dagli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 600-sexies, 601, 609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies del codice penale.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 600-ter
del codice penale).
1. Il primo comma dell'articolo 600-ter del codice
penale è sostituito dal seguente:
"Chiunque sfrutta, impiega o utilizza, anche a fini
privati, minori degli anni diciotto al fine di realizzare
esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa
da ventiseimila euro a duecentoventiseimila euro".
Art. 3.
(Obblighi per i gestori ed operatori
di servizi sulla rete INTERNET).
1. I responsabili dei motori di telecomunicazione, dei
portali web e dei provider, i gestori dei
server e tutti gli operatori di telecomunicazione hanno
l'obbligo di conservare i file di accesso al logo per
almeno cinque anni.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui
al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, sono puniti con la
reclusione da uno a tre anni.
3. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di
denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui alla legge
3 agosto 1998, n. 269, ed agli articoli da 600-bis a
600-septies del codice penale.
Art. 4.
(Compiti delle regioni e delle province
autonome).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono e coordinano iniziative per contrastare
qualsiasi forma di sfruttamento sessuale a danno di minori,
intervenendo con azioni efficaci volte a:
a) sensibilizzare le autorità locali affinché
mettano a punto strategie per la salvaguardia dell'integrità
psicofisica dei minori;
b) proteggere i minori dall'abuso perpetrato
attraverso la rete INTERNET, i mezzi radio-televisivi e gli
altri mezzi di comunicazione;
c) realizzare statistiche concernenti i tipi di
abusi, le tendenze demografiche ed i gruppi vulnerabili;
d) promuovere e coordinare l'informazione e le
azioni sulle misure di contrasto e di prevenzione per quanto
riguarda la violenza sessuale nei confronti dei minori nonché
favorire la cooperazione tra le organizzazioni di volontariato
e le autorità pubbliche impegnate in tali settori;
e) prevenire tutte le forme di violenza e di
sfruttamento sessuale dei minori, la pornografia infantile e
le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile.
Art. 5.
(Compiti delle aziende sanitarie locali).
1. Presso ogni azienda sanitaria locale (ASL) entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
competente servizio materno infantile, nell'ambito delle
ordinarie dotazioni di bilancio, istituisce l'unità di
prevenzione e di sostegno contro l'abuso sui minori, che, di
intesa con gli altri servizi della ASL e del territorio:
a) organizza, in collaborazione con le università
e con gli ordini dei medici chirurghi, corsi di formazione e
di aggiornamento dei medici scolastici;
b) promuove e coordina programmi di
sensibilizzazione, di informazione e di sostegno, incentrati
sulla prevenzione, sull'assistenza sanitaria alle vittime e
alle loro famiglie e sui rischi giudiziari in cui possono
incorrere gli autori dei reati contro i minori oggetto della
presente legge.