XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2420




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, è inserito il seguente:

        "1-bis. Una quota pari alla metà degli scrutatori da nominare è riservata ai giovani in attesa di prima occupazione e ai disoccupati. Sono esclusi dal sorteggio di cui al comma 1 coloro che hanno partecipato, come scrutatori o presidenti di seggio, ad una delle due consultazioni elettorali precedenti".



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