XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2420
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge 8 marzo
1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 30
aprile 1999, n. 120, è inserito il seguente:
"1-bis. Una quota pari alla metà degli scrutatori da
nominare è riservata ai giovani in attesa di prima occupazione
e ai disoccupati. Sono esclusi dal sorteggio di cui al comma 1
coloro che hanno partecipato, come scrutatori o presidenti di
seggio, ad una delle due consultazioni elettorali
precedenti".