XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2409
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998 n. 286, è inserito il seguente:
"4-bis. Allo straniero che risiede regolarmente e
stabilmente in Italia da almeno cinque anni è riconosciuto
l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative, e
nelle altre elezioni locali, nonché il diritto di partecipare
alle consultazioni referendarie per le leggi in materia di
autonomie locali".
Art. 2.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono adottate le necessarie modifiche e
integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le procedure di
cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 1 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.