XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 2406 - 2562 - 3354-A




TESTO
della proposta di legge
n. 2406
TESTO
della Commissione


Modifica all'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di interventi dello Stato nel sistema fieristico
nazionale.
Interventi dello Stato
nel sistema fieristico
nazionale.


Art. 1.
Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "Fiera del Levante di Bari e della Fiera di Verona" sono sostituite dalle seguenti: "Fiera del Levante di Bari, della Fiera di Verona e della Fiera di Bologna".
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di assicurare la funzionalitą dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, č istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la mobilitą al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro delle attivitą produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalitą di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2003-2005, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitą previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. A decorrere dall'anno 2006, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 1l, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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