1. Al comma 3
dell'articolo 45 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: "Fiera del Levante di
Bari e della Fiera di Verona"
sono sostituite dalle
seguenti: "Fiera del Levante
di Bari, della Fiera di
Verona e della Fiera di
Bologna".
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1. Fermo restando
quanto previsto all'articolo
45, comma 3, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, allo
scopo di assicurare la
funzionalitą dei sistemi
fieristici di rilevanza
nazionale, č istituito,
presso il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, il Fondo per la
mobilitą al servizio delle
fiere, con una dotazione
finanziaria annua pari a 3
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e
2005.
2. A valere sulle
risorse del Fondo di cui al
comma 1, anche in deroga
all'articolo 72 della legge
27 dicembre 2002, n. 289,
sono concessi contributi in
conto capitale per la
realizzazione di
infrastrutture al servizio
dei sistemi fieristici di
rilevanza nazionale.
3. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, da adottare,
di concerto con il Ministro
delle attivitą produttive,
sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro
trenta giorni dalla entrata
in vigore della presente
legge, sono stabilite le
modalitą di riparto delle
risorse del Fondo. Tali
risorse, per un importo pari
a 1 milione di euro annui,
sono destinate, per il
triennio 2003-2005, alla
realizzazione di
infrastrutture al servizio
della Fiera di Bologna.
4. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1,
pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unitą
previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
2003, allo scopo
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