XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2403
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge ha come finalità:
a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei
consumi magnetici da esso derivanti sul territorio
nazionale;
b) la tutela dall'inquinamento luminoso dei siti
degli osservatori astronomici e astrofisici e delle zone
circostanti;
c) la salvaguardia dei bioritmi naturali delle
piante e degli animali dai fenomeni di inquinamento
luminoso;
d) il miglioramento dell'ambiente, della qualità
della vita e delle condizioni di fruizione dei centri urbani e
dei beni ambientali, monumentali ed architettonici;
e) la redazione dei piani regolatori comunali per
l'illuminazione;
f) il miglioramento dell'efficienza globale degli
impianti e l'ottimizzazione dei costi di esercizio di
manutenzione.
2. Ai fini della presente legge per "inquinamento
luminoso" si intende ogni forma di irradiazione di luce
artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente
dedicata ed ogni forma di irradiazione diretta verso la volta
celeste.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge e le
relative norme di attuazione sono emanate in conformità alla
normativa europea vigente in materia e sono soggette a
periodico aggiornamento al fine dell'adeguamento alle
indicazioni tecniche stabilite in sede di Unione europea.
Art. 2.
(Compiti dello Stato).
1. Allo Stato competono:
a) la funzione di indirizzo, promozione e
coordinamento generale dell'attività
di progettazione, produzione, installazione ed uso degli
impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati,
esistenti sul territorio nazionale;
b) la divulgazione delle problematiche oggetto
della presente legge anche in collaborazione, sotto il profilo
promozionale, con l'Ente nazionale per l'energia elettrica
(ENEL-Spa), la Società astronomica italiana (SAIt), l'Ente
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente
(ENEA), l'Associazione italiana di illuminazione (AIDI) e
l'Associazione nazionale produttori di illuminazione;
c) il controllo periodico aereofotogrammetrico,
anche a mezzo di satelliti, dello stato notturno del
territorio nazionale, con cadenza triennale, al fine di
verificare l'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso
nonché lo stato di attuazione della presente legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che può
svolgerle, per quanto concerne le funzioni di cui alle lettere
a) e b), di intesa con gli altri Ministeri o enti
interessati, e, per quanto concerne la funzione di cui alla
lettera c), di intesa con la SAIt, che riferisce al
Ministero stesso ogni tre anni.
Art. 3.
(Compiti delle regioni).
1. Alle regioni competono:
a) l'adeguamento ai criteri della presente legge
dei regolamenti previsti per i singoli settori edili e
industriali e gli eventuali capitolati tipo per
l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo;
b) l'erogazione di contributi in favore di
soggetti pubblici o privati nel rispetto dei criteri stabiliti
dalla presente legge, e tenendo conto di quanto stabilito
dalle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni,
e 9 gennaio 1991, n. 10, per l'attuazione del Piano
energetico nazionale, nonché delle eventuali leggi regionali
vigenti in materia;
c) l'adozione del regolamento regionale per la
riduzione e la prevenzione dell'inquinamento luminoso, di cui
all'articolo 7;
d) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli
osservatori astronomici e astrofisici professionali e non
professionali nonché l'individuazione delle zone di
particolare protezione di cui all'articolo 16;
e) la divulgazione delle problematiche e della
disciplina relativa alla riduzione e alla prevenzione
dell'inquinamento luminoso, in conformità alle modalità
indicate dagli articoli 15 e 17;
f) l'incentivazione dell'adeguamento degli
impianti di illuminazione esterna esistenti, in conformità
alle leggi 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, e
9 gennaio 1991, n. 10, ai fini dell'attuazione del Piano
energetico nazionale;
g) la funzione di indirizzo, promozione e
coordinamento delle iniziative di aggiornamento scientifico,
tecnico e professionale, in collaborazione sia con gli enti
del settore, indistintamente a tutti i soggetti che hanno
competenze e responsabilità nella produzione, progettazione,
realizzazione ed installazione nel settore dell'illuminazione
esterna di qualsiasi tipo, ai gestori degli osservatori
astronomici e astrofisici professionali e non professionali
nonché alle associazioni di astrofisici presenti sul
territorio regionale;
h) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle
aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e successive modificazioni;
i) il controllo nei confronti dei comuni ai fini
del rispetto degli adempimenti previsti dalla presente legge e
dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. In caso di
inosservanza da parte dei comuni dei termini e delle modalità,
previsti dal regolamento stesso, relativi agli adempimenti di
cui al citato articolo 7, comma 2, lettere e) ed
f), il competente organo
regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente
normativa in materia.
Art. 4.
(Compiti delle province).
1. Alle province competono:
a) il controllo sul corretto e razionale uso
dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei
comuni e degli enti od organismi sovracomunali ricadenti nel
territorio di competenza nonché la divulgazione dei princìpi e
delle norme stabiliti dalla presente legge;
b) la redazione e la pubblicazione, in
collaborazione con i competenti uffici regionali, di cui
all'articolo 16, e con la SAIt, dell'elenco dei comuni nel cui
territorio è ubicato un osservatorio astronomico da
tutelare;
c) l'istituzione di uno sportello informatizzato,
di supporto tecnico-finanziario ai soggetti privati ed alle
aziende, per l'adeguamento degli impianti non rispondenti ai
requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento
regionale di cui all'articolo 7.
Art. 5.
(Compiti dei comuni).
1. Ai comuni competono:
a) la redazione, entro un anno dalla data in
entrata in vigore della presente legge, di piani regolatori
dell'illuminazione che disciplinino le nuove istallazioni in
conformità ai requisiti stabiliti dalla medesima legge, fermo
restando il disposto di cui alla lettera h) del presente
comma ed al comma 1 dell'articolo 7;
b) il dovere di subordinare la regolarità
dell'installazione di nuovi impianti di illuminazione esterna,
anche a scopo pubblicitario, al rilascio dell'autorizzazione
da parte del sindaco. A tale fine il progetto deve essere
redatto da una delle
figure professionali previste per tale settore impiantistico,
prevedendo la collaborazione di un architetto, per la
rilevanza ambientale ed architettonica delle scelte tecniche.
I piani devono essere, altresì, approvati dalle soprintendenze
per i beni architettonici e per il paesaggio, per il
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico e per i
beni archeologici competenti per territorio. Dal progetto deve
inoltre risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti
stabiliti dalla presente legge e, al termine dei lavori,
l'impresa installatrice deve rilasciare al comune la
dichiarazione di conformità dell'impianto prevista dagli
articoli 7 e 10 della presente legge, oppure, ove previsto, il
certificato di collaudo in analogia con il disposto della
legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, per gli
impianti esistenti agli interni degli edifici. La procedura di
cui alla presente lettera si applica anche agli impianti di
illuminazione pubblica. La cura e gli oneri dei collaudi sono
a carico dei committenti degli impianti;
c) l'effettuazione di controlli periodici attuati
di propria iniziativa o su richiesta degli osservatori
astronomici e astrofisici, al fine di garantire il rispetto e
l'attuazione della presente legge sui territori di propria
competenza da parte di soggetti pubblici e privati; l'adozione
di apposite ordinanze, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore delle presente legge, per la ottimale applicazione dei
princìpi relativi al contenimento sia dell'inquinamento
luminoso sia dei consumi energetici derivanti
dall'illuminazione esterna, con specifiche indicazioni ai fini
del rilascio delle licenze edilizie;
d) l'applicazione, ove previsto, delle sanzioni
amministrative di cui all'articolo 14 e l'impiego dei relativi
proventi per i fini di cui al medesimo articolo;
e) la redazione e l'approvazione del regolamento
comunale di cui all'articolo 8 entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) l'integrazione, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento comunale di cui all'articolo
8, del regolamento
edilizio recante disposizioni per la disciplina delle nuove
installazioni in conformità agli articoli 10 e 11 e al
regolamento comunale;
g) la promozione e l'incentivazione, anche di
concerto con i gestori degli osservatori astronomici e
astrofisici professionali e non professionali e con le locali
associazioni di astrofili, dell'adeguamento della
progettazione, installazione e gestione degli impianti privati
di illuminazione esterna alle norme di cui agli articoli 10 e
11 ed al regolamento comunale di cui all'articolo 8;
h) la vigilanza sul rispetto delle misure
stabilite per gli impianti di illuminazione esterna dal
regolamento comunale di cui all'articolo 8 e dagli articoli 7,
10 e 11;
i) gli ulteriori atti eventualmente previsti dagli
articoli 7 e 15;
l) la collaborazione con le regioni ai fini della
divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa
alla riduzione e alla prevenzione dell'inquinamento
luminoso.
Art. 6.
(Compiti degli osservatori astronomici e
astrofisici).
1. Gli osservatori astronomici e astrofisici,
professionali e non professionali oggetto di tutela ai sensi
della presente legge:
a) procedono periodicamente al monitoraggio
dell'inquinamento luminoso dei siti di loro competenza e delle
zone circostanti comprese nella fascia territoriale di cui
all'articolo 15, comma 1, e individuano le sorgenti di luce
non rispondenti ai criteri dettati dalla presente legge;
b) indicano le sorgenti di luce non rispondenti ai
requisiti previsti dalla presente legge e richiedono
l'intervento delle autorità territoriali competenti affinché
tali sorgenti siano modificate o sostituite, o comunque
uniformate ai criteri stabiliti
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
medesima legge e, decorso inutilmente tale termine, entro due
mesi dalla notifica della constatata inadempienza;
c) collaborano con gli enti territoriali per una
migliore e puntuale attuazione della presente legge anche in
relazione alle concrete esigenze degli stessi enti.
2. Oltre gli osservatori astronomici e astrofisici
professionali, sono tutelati quelli non professionali pubblici
di rilevanza regionale o interprovinciale che svolgono lavori
di ricerca scientifica o di divulgazione.
3. L'elenco degli osservatori di cui al presente articolo
è tenuto ed aggiornato dalla SAIt, di concerto con l'Unione
astrofili italiani (UAI).
Art. 7.
(Regolamento regionale per la riduzione e la prevenzione
dell'inquinamento luminoso).
1. Il regolamento regionale disciplina le attività che
competono alle regioni, alle province e comuni al fine di
ridurre e prevenire l'inquinamento luminoso, ed, in
particolare, di prevenire i danni all'ambiente provocati
dall'illuminazione esterna.
2. Il regolamento regionale è adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
stabilisce:
a) le norme tecniche per la progettazione,
l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione
esterna pubblici e privati;
b) le tipologie degli impianti di illuminazione
esterna disciplinati dalla presente legge, compresi quelli a
scopo pubblicitario;
c) i criteri per l'individuazione delle zone di
particolare protezione degli osservatori di cui all'articolo
16, comma 3, nonché le misure da applicare nelle medesime
zone;
d) le modalità ed i termini per l'adeguamento
degli impianti esistenti alle norme tecniche di cui alla
lettera a);
e) i termini e i criteri per l'integrazione dei
regolamenti edilizi comunali con le disposizioni contenute nel
regolamento stesso;
f) i criteri per la predisposizione del
regolamento comunale dell'illuminazione pubblica e privata di
cui all'articolo 8.
3. L'approvazione del regolamento regionale comporta, in
caso di prescrizioni e di vincoli, l'automatica variazione
degli strumenti urbanistici vigenti, generali ed attuativi, in
conformità alle prescrizioni e ai vincoli stabiliti.
4. Il regolamento regionale è aggiornato di norma ogni tre
anni.
5. Le modifiche alle norme tecniche di cui al comma 2,
lettera a), del presente articolo, sono apportate
mediante deliberazione della giunta regionale, su proposta
della commissione tecnica di cui all'articolo 9.
6. Il regolamento regionale può, altresì, recare modifiche
alle norme tecniche ed alle linee generali dettate dagli
articoli 10 e 11, fermi restando i valori massimi di emissione
luminosa ivi stabiliti nonché le misure minime atte a
garantire un efficace contenimento dell'inquinamento luminoso
e un risparmio energetico.
7. In caso di mancata adozione del regolamento regionale
nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, si
applicano le norme di cui agli articoli 10 e 11, fermo
restando l'obbligo di aggiornamento periodico degli elenchi di
cui all'articolo 16.
8. Dalla data di entrata in vigore del regolamento
regionale di cui al presente articolo, cessano di avere
efficacia, per la regione interessata, le disposizioni di cui
agli articoli 10 e 11.
9. Dell'adozione del regolamento regionale è data notizia
nel Bollettino ufficiale della regione (BUR), con la
indicazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità di
consultazione dello stesso, stabiliti ai sensi del
comma 10, affinché chiunque sia interessato possa prenderne
visione.
10. Il regolamento regionale è depositato presso gli
uffici regionali competenti nonché presso le sedi delle
province e dei comuni, ed è disponibile per la consultazione
nel mese successivo alla data di pubblicazione nel BUR di cui
al comma 9.
Art. 8.
(Regolamento comunale dell'illuminazione pubblica
privata).
1. Il regolamento comunale dell'illuminazione pubblica e
privata disciplina la realizzazione e la gestione degli
impianti pubblici e privati di illuminazione esterna, nel
rispetto delle norme tecniche contenute nel regolamento
regionale, e fissa i seguenti obiettivi:
a) tutela degli osservatori astronomici e
astrofisici, della ricerca e della divulgazione
dell'astronomia;
b) risparmio energetico;
c) sicurezza delle persone e del traffico
veicolare;
d) miglioramento della compatibilità ambientale
dell'illuminazione esterna;
e) miglioramento della qualità della vita e delle
condizioni di fruizione dei centri urbani e dei beni
ambientali, monumentali ed architettonici in relazione agli
impianti di illuminazione esterna;
f) ottimizzazione dei costi di esercizio degli
impianti di illuminazione esterna e manutenzione degli
stessi.
2. Il regolamento comunale dell'illuminazione pubblica e
privata indica, altresì, le modalità ed i termini per
l'adeguamento degli impianti pubblici e privati esistenti alle
norme di compatibilità ambientali.
Art. 9.
(Commissione tecnica regionale per la redazione del
regolamento regionale).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita,
con decreto del presidente della giunta regionale, la
commissione tecnica per la redazione e i successivi
aggiornamenti del regolamento regionale, di seguito denominata
"commissione". Alla commissione è demandata, in particolare,
l'individuazione delle zone di particolare protezione di cui
all'articolo 16, comma 3, e dei relativi limiti.
2. La commissione è composta da:
a) l'assessore regionale competente per
l'ambiente, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il direttore generale dell'agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente, o un suo delegato, con
funzioni di segretario;
c) un funzionario del settore competente per la
tutela dei beni paesistici, culturali ed ambientali della
regione;
d) due rappresentanti dell'associazione degli
illuminotecnici;
e) due rappresentanti delle università situate
nella regione;
f) un rappresentante dell'UAI;
g) un rappresentante dell'AIDI;
h) un rappresentante designato unitariamente dalle
associazioni ambientaliste e protezioniste riconosciute dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed
operanti nella regione;
i) due tecnici esperti designati dall'assessorato
regionale competente per l'ambiente.
3. La commissione dura in carica per la durata dell'intera
legislatura e fino all'insediamento della nuova
commissione.
4. In caso di mancata designazione di parte dei suoi
componenti, la commissione è convocata con i membri già
designati purché essi siano in numero non inferiore alla metà
più uno del totale.
5. Ai componenti della commissione compete un'indennità
forfettaria di 100 euro per seduta fino ad un massimo di due
sedute mensili.
Art. 10.
(Regolamentazione delle sorgenti di luce e
dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione
esterna).
1. Per l'attuazione delle finalità stabilite dall'articolo
1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e
privati, in fase di progettazione o di appalto sono eseguiti a
norma "antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico". Per quelli in fase di esecuzione, ove possibile,
è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti
luce verso l'alto, secondo i criteri di cui al presente
articolo.
2. A decorrere dal termine di cui al comma 1 è vietata la
diffusione sul mercato nazionale, per uso esterno, da parte
delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di ottiche
e di sorgenti di luce non rispondenti ai criteri di cui al
presente articolo.
3. Sono considerati "antinquinamento luminoso e a ridotto
consumo energetico" solo gli impianti aventi un'intensità
luminosa massima di 0 cd per lumen a 90^ ed oltre. Gli
stessi devono essere equipaggiati di lampade con la più alta
efficienza possibile in relazione allo stato della tecnologia
ed al tipo di impiego previsto e di appositi dispositivi in
grado di ridurre, dopo le ore 24, l'emissione di luce degli
impianti in misura non inferiore al 30 per cento, e non
superiore al 50 per cento rispetto al pieno regime di
operatività. Le disposizioni relative ai dispositivi per la
sola riduzione dei consumi sono facoltative per i soggetti
privati, fatta salva la verifica del progetto in merito a:
a) la sovrapposizione ad impianti di illuminazione
pubblica esistenti o in corso di progettazione o di
realizzazione;
b) l'installazione in complessi o in prossimità di
complessi di rilevante valore storico, artistico,
architettonico o ambientale nonché presso strutture in cui
siano esercitate attività relative all'ordine
pubblico, all'amministrazione della giustizia e della
difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
globi, lanterne e similari, devono essere munite da parte
delle case costruttrici, importatrici o fornitrici, di
appositi dispositivi in grado di limitare al massimo la
dispersione di luce verso l'alto e comunque non oltre 30 cd
per 1.000 lumen a 90^ ed oltre. E' concessa deroga per
le sorgenti di luce internalizzate e non inquinanti, per
quelle con emissione non superiore a 1.200 lumen cadauna
per impianti di modesta entità, ovvero fino a cinque centri
con singolo punto luce, per quelle di uso temporaneo o che
vengano spente dopo le ore 20 nel periodo di ora solare e dopo
le ore 22 nel periodo di ora legale. Le insegne luminose non
dotate di illuminazione propria devono essere illuminate
dall'alto verso il basso.
5. Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o
similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in
materiale trasparente e liscio al fine di ridurre i fenomeni
di dispersione della luce e consentire l'effettivo controllo
del flusso luminoso.
6. L'uso di riflettori, fari e torri-faro deve
uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto
stabilito dal presente articolo; le case costruttrici,
importatrici o fornitrici, devono certificare, tra le
caratteristiche tecniche delle sorgenti di luce
commercializzate, la loro rispondenza ai requisiti stabiliti
dalla presente legge mediante apposizione sul prodotto della
dicitura: "ottica antinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico" e allegare, inoltre, le raccomandazioni di uso
corretto.
7. Nell'illuminazione di impianti sportivi e di grandi
aree di qualunque tipologia devono essere impiegati criteri e
mezzi per evitare fenomeni di dispersione della luce verso
l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.
8. Le disposizioni relative alla sola modifica
dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori
indicati dal presente articolo, devono essere attuate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 11.
(Linee generali per la redazione di un piano regolatore
comunale dell'illuminazione pubblica).
1. I comuni redigono un piano regolatore
dell'illuminazione pubblica finalizzato al perseguimento dei
seguenti obiettivi:
a) la sicurezza del traffico stradale veicolare,
con particolare riguardo alla visibilità dei percorsi;
b) la sicurezza fisica e psicologica delle
persone;
c) l'integrazione diurna e notturna degli impianti
nel territorio comunale;
d) il miglioramento della qualità della vita
sociale con l'incentivazione delle attività serali;
e) il miglioramento della fruibilità degli spazi
urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;
f) l'adeguamento dell'illuminazione alle esigenze
architettoniche e ambientali, curando le opportune scelte di
colore, direzione e intensità della luce, in rapporto alle
costruzioni circostanti;
g) l'ottimizzazione dei costi di servizio e di
manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
h) il conseguimento di un risparmio energetico
migliorando l'efficienza globale degli impianti mediante l'uso
di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e
dispositivi di controllo del flusso luminoso finalizzati a un
migliore rendimento, in relazione alle scelte adottate;
i) il contenimento dell'inquinamento luminoso
atmosferico e stradale nonché dell'invasività della luce;
l) la realizzazione dei modelli di gestione
tecnologicamente integrati ai fini della manutenzione, del
contenimento
energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e
dell'adeguamento ai diversi stili di vita.
2. Il piano regolatore deve, altresì, indicare adeguate
metodologie di intervento in merito a:
a) l'individuazione delle caratteristiche
ambientali, storiche, urbanistiche, architettoniche, di
relazione e di attività dei luoghi;
b) il rilievo grafico, documentale e fotografico
della situazione esistente nell'illuminazione con diagnostica
e archiviazione su supporto informatico, eseguito dalla
società committente su consulenza del progettista o eseguito
da un progettista con incarico specifico, di:
1) il numero e le caratteristiche dei punti luce;
2) la tipologia dei sostegni e degli apparecchi di
illuminazione impiegati, nonché la valutazione del loro
impatto visivo;
3) la tipologia e la modalità di posa delle linee
elettriche;
4) l'illuminamento, l'uniformità, l'abbagliamento, la
resa dei colori e altre caratteristiche significative;
c) la formulazione di una soluzione integrata,
comprendente il piano delle tipologie illuminotecniche, della
distribuzione dei punti luce, delle prestazioni richieste per
le singole zone, delle tipologie di riferimento costruttive e
impiantistiche e dell'inserimento ambientale, della
distribuzione dei servizi per funzioni diverse logicamente e
fisicamente integrabili nell'impianto di illuminotecnica,
nonché delle modalità di gestione funzionale e di
manutenzione.
3. Il piano regolatore deve altresì valutare l'efficacia
dell'intervento e delle risorse pubbliche e private,
individuando parametri significativi per la formulazione del
giudizio di opportunità e convenienza sull'intervento, con
particolare attenzione
alle diverse componenti coinvolte, quali enti pubblici, enti
territoriali, istituzioni culturali e di promozione,
associazioni commerciali ed imprenditoriali, privati singoli
od organizzati.
4. Il piano regolatore deve essere redatto in conformità
ai criteri indicati nell'allegato I annesso alla presente
legge.
Art. 12.
(Norme finanziarie).
1. Per gli interventi di cui alla presente legge è
autorizzata la spesa annua di 2.500.000 euro per gli anni
2002, 2003 e 2004. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Le somme stanziate ai sensi del comma 1 sono
distribuite sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) comuni ricadenti nelle aree naturali
protette;
b) comuni ricadenti nelle zone di protezione degli
osservatori astronomici e astrofisici tutelati ai sensi della
presente legge;
c) comuni di cui all'articolo 11, comma 1;
d) comuni in cui l'attuazione di un piano
regolatore dell'illuminazione pubblica e delle relative
installazioni risultino fondamentali ai fini della
valorizzazione del territorio e dei beni storici, artistici,
architettonici e ambientali, anche in relazione all'incremento
e alla razionalizzazione dei flussi turistici;
e) comuni che nel piano regolatore
dell'illuminazione e nelle relative installazioni
prevedano sistemi di gestione che, pur garantendo
qualitativamente le soglie di sicurezza sia per la
circolazione veicolare sia per la circolazione pedonale,
regolino l'accensione e l'intensità dei corpi illuminanti non
solo in funzione delle fasce orarie ma anche in funzione della
presenza di persone e di mezzi;
f) comuni che nel piano regolatore
dell'illuminazione e nelle relative installazioni prevedano
sistemi di gestione integrati fra soggetti pubblici e soggetti
privati, al fine di ridurre le sovrapposizioni o le
incongruenze degli impianti di illuminotecnica;
g) comuni che predispongano bandi di project
financing per la realizzazione e la gestione di impianti di
illuminazione pubblica con le caratteristiche previste dalla
presente legge.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti il Ministro delle attività produttive e il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di
educazione ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986,
n. 349, e successive modificazioni. A tale fine è autorizzata
la spesa di lire 500.000 euro annui a decorrere dall'anno
2002.
Art. 13.
(Contributi agli enti locali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio appositamente istituiti, previa determinazione della
giunta regionale di specifici criteri e modalità, concede
contributi per l'adeguamento degli impianti pubblici di
illuminazione esistenti alle norme della presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in via
prioritaria:
a) ai comuni che alla data di entrata in vigore
del regolamento regionale hanno
già adottato propri regolamenti in materia di inquinamento
luminoso;
b) ai comuni il cui territorio ricade in tutto o
in parte all'interno delle zone di particolare protezione
individuate ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 3.
3. Le regioni possono altresì concedere contributi agli
enti gestori dei parchi naturali e delle altre aree protette
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), per la
realizzazione degli spazi e per l'acquisto della
strumentazione da destinare all'osservazione astronomica ai
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a). Tali
contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio
previsto, non possono superare il 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile e, comunque, non possono essere concessi
per un importo superiore a 12.500 euro per ogni area.
4. Per ottenere i contributi di cui al comma 1, i comuni e
gli enti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita domanda
alla regione competente entro il 28 febbraio di ogni anno, con
l'indicazione degli interventi da realizzare nonché della
relativa spesa.
5. Entro i due mesi successivi alla scadenza del termine
di cui al comma 4, la giunta regionale determina i criteri e
le modalità di concessione, ai fini del riparto dei
contributi.
Art. 14.
(Sanzioni per le zone tutelate).
1. Chiunque, nelle fasce di rispetto dei siti degli
osservatori astronomici e astrofisici tutelati dalla presente
legge, impiega impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai
criteri indicati negli articoli 10 e 15 è soggetta, qualora
non modifichi gli stessi entro quarantacinque giorni
dall'invito dei comandi di polizia municipale del comune
competente, alla sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma di importo compreso tra 150 euro
e 250 euro.
2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di importo compreso tra 250 euro e 1.000 euro
qualora gli impianti di cui al comma 1 costituiscano notevole
fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni
che sono fornite dagli osservatori astronomici e astrofisici
competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la
durata della notte anche per esclusivi scopi pubblicitari o
non funzionali alla necessità di illuminazione dei luoghi.
3. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono
impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti di
illuminazione pubblica ai criteri di cui alla presente
legge.
4. I soggetti pubblici, ivi compresi i comuni, che
omettano di uniformarsi ai criteri di cui alla presente legge,
entro i periodi di tempo ivi indicati, sono sospesi dal
beneficio di riduzione del costo di energia elettrica
impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino a
quando non si adeguino ai citati criteri e, comunque, entro e
non oltre cinque anni dalla scadenza del periodo indicato.
5. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 4 è
adottato con decreto del Ministro delle attività produttive,
previa ispezione e su segnalazione degli osservatori
astronomici e astrofisici territorialmente competenti.
Art. 15.
(Disposizioni relative alle zone tutelate).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le sorgenti di luce non rispondenti ai
criteri stabiliti dalla medesima e ricadenti nel territorio
dei comuni competenti, entro il raggio di 30 chilometri, in
linea d'area, dalla sede degli osservatori astronomici e
astrofisici di cui all'allegato II annesso alla presente
legge, devono essere sostituite o modificate in maniera tale
da ridurre l'inquinamento luminoso ed il consumo energetico
mediante l'uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa
pressione.
2. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui al
comma 1 i soggetti pubblici e privati possono procedere, in
via immediata, all'installazione di appositi schermi
sull'armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri delle
lampade, nonché delle stesse, purché assicurino
caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente
articolo e dall'articolo 10.
3. Per la riduzione del consumo energetico, i soggetti
interessati possono procedere, in assenza di regolazione di
flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle
sorgenti di luce dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e
dopo le ore 24 nel periodo di ora legale. Le disposizioni
relative alla diminuzione dei consumi energetici sono
facoltative per i soggetti privati e per le strutture in cui
sono esercitate attività relative all'ordine pubblico e
all'amministrazione della giustizia e della difesa.
4. Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come
globi, lanterne e similari, devono essere scherniate o
comunque dotate di idonei dispositivi in grado di contenere e
dirigere a terra il flusso luminoso comunque non oltre 15 cd
per 1000 lumen a 90^ ed oltre, nonché di vetri di
protezione trasparenti. E' concessa deroga, secondo specifiche
indicazioni concordate tra i comuni interessati e gli
osservatori astronomici e astrofisici competenti, per le
sorgenti di luce internalizzate e non inquinanti, per quelle
con emissione non superiore a 1000 lumen cadauna fino a
un massimo di cinque punti luminosi, per quelle di uso
temporaneo o che vengano spente normalmente dopo le ore 20 nel
periodo di ora solare e dopo le ore 22 nel periodo di ora
legale, nonché per quelle di cui sia prevista la sostituzione
entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le insegne luminose non dotate di
illuminazione propria devono essere illuminate dall'alto verso
il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non
specifico e indispensabile uso notturno devono essere spenti
dopo le ore 23.
5. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi,
piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi
industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono
avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione
alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd
per 1000 lumen a 90^ ed oltre.
6. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere
privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata
dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti
possibile, e per strutture di particolare e comprovato valore
architettonico, i fasci di luce devono rimanere di almeno un
metro al di sotto del bordo superiore della superficie da
illuminare e, comunque, entro il perimetro degli stessi
provvedendo allo spegnimento parziale o totale, ovvero alla
diminuzione della potenza impiegata dopo le ore 24.
7. Le disposizioni relative alla sola modifica
dell'inclinazione delle sorgenti di luce, secondo i valori
indicati, devono essere applicate entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. E' fatto divieto nei comuni di cui al comma 1 di
utilizzare, per esclusivi fini pubblicitari, fasci di luce
roteanti o fissi di qualsiasi tipo.
Art. 16.
(Elenco degli osservatori astronomici e astrofisici e
individuazione delle zone di particolare protezione).
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è
istituito, presso il settore competente per l'ecologia di ogni
regione, l'elenco delle aree da sottoporre a particolare
protezione, in cui sono indicati:
a) gli osservatori astronomici e astrofisici
professionali;
b) gli osservatori astronomici e astrofisici non
professionali e i siti di osservazione ove si svolgono
attività di divulgazione culturale e scientifica di rilevante
interesse regionale;
c) i parchi naturali e le aree protette sottoposti
a tutela.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato con
deliberazione della giunta regionale ed è pubblicato nel BUR.
L'aggiornamento è effettuato ogni qualvolta si renda
necessario e, comunque, almeno una volta l'anno, sentita la
commissione di cui all'articolo 9.
3. La commissione, sentito il parere dei comuni
interessati, entro un mese dalla data di entrata in vigore del
regolamento regionale, individua, mediante cartografia in
scala 1:25.000, le zone di particolare protezione degli
osservatori astronomici e astrofisici, dei parchi naturali e
delle aree protette. Tale elenco è adottato mediante delibera
della giunta regionale e pubblicato nel BUR. Copia della
documentazione cartografica è inviata ai comuni
interessati.
4. La zona di particolare protezione non può, comunque,
avere una estensione inferiore a quanto disposto ai sensi
dell'articolo 15, comma 1.
Art. 17.
(Misure minime di protezione).
1. Nelle zone di particolare protezione di cui
all'articolo 15 devono essere rispettati, per la realizzazione
di nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati,
i seguenti parametri:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego
di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione
luminosa consentita 0 cd/klm a 90^ ed oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con l'impiego
di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm a 90^ 0
cd/klm a 95^ ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed
ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 25
cd/klm a 90^ - 5 cd/klm a 95^;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego
di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo
e torri faro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90^ ed
oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata
di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere
monumentale o particolare e comprovato valore artistico:
divieto assoluto di illuminare dal basso verso l'alto con
obbligo di spegnimento alle ore 24 e luminanza massima di l
cd/mq;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata
di edifici e di monumenti di particolare e comprovato valore
artistico e per gli impianti di facciata di edifici e di
monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria a
sistemi ad emissione rigorosamente controllata dall'alto verso
il basso con fasci di luce entro il perimetro delle superfici
illuminate e spegnimento totale alle ore 23 nel periodo di ora
solare e alle ore 24 nel periodo di ora legale o, qualora ciò
non risulti possibile, flusso diretto verso l'emisfero
superiore e non intercettato dalla struttura illuminata,
purché non superiore del 5 per cento del flusso nominale
fuoriuscente dal corpo illuminato nel caso di superficie o
sagoma irregolare e del 2 per cento in caso di superficie
regolare;
g) per le insegne pubblicitarie: spegnimento alle
ore 23 nel periodo di ora solare ed alle ore 24 nel periodo di
ora legale;
h) divieto assoluto, per esclusivi fini
pubblicitari e se non giustificato da motivi di ordine
pubblico, dell'uso di fasci luminosi fissi o roteanti di
qualsiasi tipo e potenza o di proiezione di immagini sul cielo
o sul territorio o sugli edifici;
i) divieto assoluto di illuminare a scopo
pubblicitario gli edifici.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a),
b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti
dei dispositivi indicati dall'articolo 15 per il risparmio
energetico,
ma con orario di applicazione dopo le ore 23 e con l'uso di
sole lampade al sodio.
3. Fino alla data di cui all'articolo 15, comma 7, nelle
zone di particolare protezione, individuato ai sensi del
medesimo articolo, i comuni promuovono, anche di intesa con i
gestori degli osservatori astronomici e astrofisici con le
locali associazioni di astrofili, l'adeguamento degli impianti
pubblici e privati di illuminazione esterna ai criteri tecnici
di cui al comma 2 del presente articolo ed al citato
articolo 15.
Art. 18.
(Autorizzazioni amministrative).
1. Per la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione
esterni o per la ristrutturazione di quelli esistenti ovvero
per la sostituzione parziale di apparecchi di illuminazione,
ivi comprese le insegne pubblicitarie, anche al fine
dell'adeguamento degli impianti alle norme di cui all'articolo
15, i soggetti pubblici e privati devono disporre ed inviare
all'Ufficio tecnico comunale (UTC) un apposito progetto,
redatto da un professionista abilitato. Dal progetto deve
risultare la rispondenza dell'impianto ai requisiti stabiliti
dalla presente legge.
2. L'UTC, entro due mesi dalla richiesta di cui al comma
1, autorizza o meno l'esecuzione dell'opera. La mancata
autorizzazione deve essere circostanziatamene motivata.
3. Al termine dei lavori, l'impresa installatrice deve
attestare sotto la propria responsabilità, con apposita
comunicazione trasmessa all'UTC competente entro due mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, la rispondenza delle
sorgenti di luce ai criteri stabiliti dalla presente legge,
fermi restando gli adempimenti previsti dalla legge 5 marzo
1990, n. 46, e successive modificazioni.
4. L'impresa installatrice deve rilasciare al committente
o all'appaltante un'apposita certificazione, avente valore
legale, di
rispondenza delle sorgenti luminose ai criteri stabiliti
dalla presente legge.
5. Al fine di formulare il proprio parere in merito, i
soggetti di cui all'allegato II annesso alla presente legge,
nonché gli enti preposti alla gestione delle relative fasce di
appartenenza previste dallo stesso allegato possono, a
richiesta, ottenere copia della documentazione delle
autorizzazioni rilasciate dall'UTC e delle relative
certificazioni.
Art. 19.
(Norme per l'utilizzo di fonti energetiche alternative e
rinnovabili nella regione Puglia).
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
alla presente legge, la regione Puglia, unitamente alle
amministrazioni provinciali e comunali, promuove l'utilizzo di
fonti alternative e rinnovabili per la produzione dell'energia
elettrica necessaria all'alimentazione degli impianti di
illuminazione esterna, pubblici e privati, presenti sul
proprio territorio.
2. Allo scopo di cui al comma 1 gli enti locali operanti
sul territorio regionale si avvalgono del supporto tecnico
dell'IDA, dell'UAI, dell'AIDI, delle associazioni di
astrofili, nonché dell'ENEA e delle associazioni di categoria
operanti nel settore del risparmio energetico e delle fonti
energetiche alternative e rinnovabili, quali la Federazione
italiana per l'uso razionale dell'energia e la Sezione
italiana della Società internazionale dell'energia solare.
Art. 20.
(Deroghe).
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo
15, le seguenti installazioni:
a) le sorgenti di luce già strutturalmente
schermate, quali porticati, logge, gallerie, ed, in generale,
le installazioni che per il loro posizionamento non possono
diffondere luce verso l'alto;
b) le sorgenti di luce, non a funzionamento
continuo, che non risultino, comunque, attive oltre due ore
dal tramonto del sole;
c) gli impianti per le manifestazioni all'aperto e
gli impianti itineranti con carattere di temporaneità e
provvisorietà che abbiano ottenuto le autorizzazioni di cui
all'articolo 18, per un limite massimo di tre giorni al mese
per ogni comune interessato, purché senza giostre luminose e
proiettori laser;
d) gli impianti di uso saltuario ed eccezionale,
purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o ad
interventi di emergenza;
e) i porti, gli aeroporti e le strutture, militari
e civili, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di
segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza
della navigazione marittima ed aerea.
Art. 21.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento regionale, per la progettazione, l'installazione e
la gestione dei nuovi impianti di illuminazione esterna
pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
15, comma 2, per le zone tutelate, devono essere osservati i
seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego
di ottiche ed armature di tipo stradale: massima emissione
luminosa consentita 5 cd/klm a 90^ - 0 cd/klm a 95^ ed
oltre;
b) per gli impianti di illuminazione con impiego
di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm a 90^ - 0
cd/klm a 95^ ed oltre;
c) per gli impianti con ottiche aperte ed
ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione consentita 35
cd/klm a 90^ - 5 cd/klm a 100^;
d) per gli impianti di illuminazione con impiego
di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di qualsiasi tipo
e torri-faro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90^ - 0
cd/klm a 95^ ed oltre;
e) per gli impianti di illuminazione di facciata
di edifici privati o pubblici che non abbiano carattere
monumentale o particolare e comprovato valore artistico:
impiego di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del
flusso entro il perimetro o le sagome degli stessi con
luminanza massima di 1 cd/klm e spegnimento o riduzione della
potenza impegnata di almeno il 30 per cento, alle ore 23 nel
periodo di ora solare ed alle ore 24 nel periodo di ora
legale;
f) per gli impianti di illuminazione di facciata
di edifici di particolare e comprovato valore artistico e di
monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera
e) con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle
ore 24, oppure, in particolari manifestazioni o ricorrenze e
per non più di un mese l'anno, oltre tale orario, previa
espressa autorizzazione del comune;
g) per gli impianti di illuminazione di facciata
di edifici o di monumenti con sagoma irregolare: flusso
diretto verso l'emisfero superiore, e non intercettato dalla
struttura illuminata, purché non superiore del 10 per cento
del flusso nominale fuoriuscente dal corpo illuminato;
spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24;
h) per le insegne pubblicitarie di non specifico e
indispensabile uso notturno: spegnimento alle ore 24; per le
insegne di esercizio commerciali o di altro genere di attività
che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all'orario di
chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce
interna: divieto di illuminazione dal basso verso l'alto;
i) divieto assoluto, per esclusivi fini
pubblicitari e se non giustificato da motivi di ordine
pubblico, dell'uso di fasci luminosi fissi o roteanti di
qualsiasi tipo e
potenza o di proiezione di immagini sul cielo o sul
territorio o sugli edifici;
l) divieto assoluto di illuminare a scopo
pubblicitario gli edifici.
2. Tutti gli impianti di cui al comma 1, lettere a),
b), c) e d), devono essere obbligatoriamente muniti
di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in
misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per
cento dopo le ore 23 nel periodo di ora solare e dopo le ore
24 nel periodo di ora legale e di lampade con rapporto l/w non
inferiore a 90^.
3. Per favorire la conoscenza delle problematiche relative
all'inquinamento luminoso e per assicurare la corretta
applicazione delle norme di riduzione e di prevenzione
dell'inquinamento stesso, le regioni provvedono ad organizzare
campagne promozionali, convegni e seminari ed a promuovere
altre iniziative di carattere divulgativo, anche in
collaborazione con le province, i comuni, gli osservatori
astronomici e astrofisici professionali e non professionali,
le associazioni di astrofili e gli enti e le associazioni
operanti nel settore dell'illuminazione.
4. Per contribuire alla sensibilizzazione della
popolazione alle problematiche relative all'inquinamento
luminoso, su richiesta dei responsabili degli osservatori
astronomici e astrofisici professionali e non professionali e
delle associazioni di astrofili, in coincidenza con
particolari fenomeni astronomici e comunque per non più di
dieci giorni l'anno, i sindaci dei comuni interessati
dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della
circolazione veicolare e dell'ordine pubblico, nelle zone di
protezione di cui all'articolo 16, lo spegnimento integrale
oppure la riduzione del flusso luminoso degli impianti
pubblici di illuminazione esterna.
5. Gli enti gestori dei parchi naturali e delle aree
protette di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c),
possono individuare nel territorio di loro competenza,
avvalendosi anche della collaborazione delle locali
associazioni di astrofili, delle apposite aree, lontane da
fonti di inquinamento luminoso, da adibire a punti di
osservazione astronomica. In tali aree sono istituiti centri
visita o centri didattici dotati di strumentazione astronomica
per consentire, anche mediante convenzioni con le locali
associazioni di astrofili, lo svolgimento di visite guidate,
di osservazioni scientifiche, di attività didattiche e di
corsi rivolti alle scuole nonché ai visitatori. Per
l'allestimento delle aree gli enti gestori possono richiedere
contributi alla regione competente secondo le modalità
indicate dall'articolo 13, comma 4.
ALLEGATO I
(articolo 11, comma 4)
CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE
COMUNALE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
1. Caratteristiche del comune e del suo territorio
1.1 Caratteristiche geomorfologiche
Individuazione delle parti di territorio che sono situate
in pianura, vicino al mare ovvero in una zona montagnosa o
collinare.
1.2 Estensione territoriale
Lettura della superficie complessiva del territorio
finalizzata a suddividere le dotazioni impiantistiche e di
servizio in sezioni omogenee in funzione dei rioni, delle
strade principali, del centro storico, delle zone di
espansione e similari.
1.3 Caratteristiche climatiche (pioggia, nebbia, vento,
neve)
La presenza di particolari condizioni meteorologiche
prevalenti condiziona le analisi relative alle prospettive di
attività e di valorizzazione del territorio, nonché alle
scelte dei dispositivi di impianto, e costituisce un dato
imprescindibile nell'impostazione progettuale.
1.4 Agenti inquinanti/corrosivi (industrie,
salinità)
La presenza di elementi particolarmente aggressivi
orienta la scelta degli appropriati involucri resistenti agli
agenti inquinanti e/o corrosivi e alla salinità.
2. Caratteristiche storico-ambientali
2.1 Individuazione delle tipologie urbanistiche omogenee e
loro caratteristiche ai fini dell'illuminazione e della
dotazione di servizi integrati.
2.1.1 Centro storico:
a) studio dell'impatto visivo diurno degli elementi
di impianto;
b) studio delle tonalità e delle rese cromatiche
della luce artificiale in relazione ai materiali degli edifici
ed alle scelte generali di piano;
c) ottimizzazione del comfort illuminotecnico
e ambientale in ogni zona omogenea per qualità architettonica,
tipologia e densità di frequentazione, con scelta bilanciata
tra le specifiche modalità di
illuminamento e dei loro effetti in relazione alle attività
permanenti e temporanee previste;
d) analisi di servizi implementabili, delle
conseguenti installazioni impiantistiche, del loro grado di
integrabilità nel sistema di gestione illuminotecnica.
2.1.2. Nuclei abitativi con particolari caratteristiche
storiche o etniche.
2.1.3. Ampliamenti in zone connotate da un'epoca insediativa
omogenea.
2.1.4. Aree tipicamente residenziali.
2.1.5. Aree verdi urbane.
2.1.6. Aree verdi extraurbane.
2.1.7. Aree verdi inserite in complessi storici o
monumentali.
2.1.8. Aree esclusivamente pedonali e commerciali.
2.1.9. Aree industriali e artigianali.
3. Aree e siti oggetto di specifica installazione
illuminotecnica e impiantistica di servizio.
Si intendono come tali tutte quelle realtà del tessuto
urbano non riconducibili, a causa della loro elevata valenza
storica, architettonica, ambientale e memoriale, ad alcuna
delle strade o aree definite dagli orientamenti generali del
piano. Rientrano in tale categoria tutti quei siti, sia di
modesta estensione, sia interessanti una rilevante porzione
del tessuto viario del centro storico, ritenuti meritevoli di
attenzione specifica con riferimento all'illuminazione, per i
quali non si ritengono proponibili soluzioni che ricorrano a
normali produzioni commerciali di apparecchi illuminanti o che
comunque richiedano apparecchi normalmente non utilizzati per
l'illuminazione stradale, veicolare o pedonale, o per i quali
sia opportuno prevedere modalità di gestione differenziata e
dinamica.
3.1. Anagrafe dei siti.
L'identificazione dei siti deve avvenire con l'esplicito
supporto di consulenti specialistici, interni o esterni
all'amministrazione, secondo opportune metodologie, e
documentato con l'uso di strumenti informatici.
3.1.1. Metodologia diagnostica.
La classificazione dei siti è attuata secondo un preciso
schema logico che prevede, nell'ordine:
a) l'individuazione sulla cartografia delle aree in
cui possono ricadere siti con le caratteristiche definite al
punto 2;
b) l'analisi dettagliata delle aree evidenziando
prioritariamente eventuali situazioni "estese" che richiedano
l'applicazione di una soluzione installativa specifica e
complessa, con criteri di omogeneità totale o per singole aree
(gruppi di strade e piazze di centri storici, canali, ponti,
portici e similari);
c) l'individuazione dei singoli elementi
significativi, quali componenti storici, architettonici, di
arredo, di memoria, di voto, di orientamento nel paesaggio
urbano. La classificazione deve comprendere, per ciascuno dei
siti individuati, elementi oggettivi atti a meglio qualificare
l'eventuale e successivo momento progettuale:
I) datazione storica del sito e cronologia dei
principali eventi che ne hanno eventualmente modificato la
funzione e l'aspetto;
II) connotazione architettonica e artistica, incluse le
tipologie dei principali materiali utilizzati;
III) rilevazione delle esigenze funzionali;
IV) evoluzione funzionale e semantica nel tempo;
V) rilievo storico delle forme di illuminazione in
relazione alle attività documentate nel tempo;
VI) analisi dei vincoli artistici ambientali,
architettonici, storici;
VII) valutazione delle tradizioni comportamentali e
percettive e delle loro possibili evoluzioni.
3.1.2. Criteri di intervento
I progetti nell'ambito di questi siti devono presentare
una struttura particolare, diversa da quella utilizzata per le
altre aree a traffico veicolare, o pedonale, essenzialmente
basata su opportuni parametri illuminotecnici.
Ogni progettista sviluppa alcune indicazioni generali:
a) considerare l'illuminazione un fatto culturale
prima che tecnico: umile accostamento alla storia, alle
tradizioni, all'ambiente geografico ed umano, alla vocazione
socio-economica-religiosa del sito per decidere "se e come
illuminare";
b) considerare la luce come un segno: il compito
principale è, in questo caso, quello di segnalare graficamente
l'ambiente, senza alcuna funzione utilitaria;
c) valutare l'effettivo impatto ambientale
dell'evento illuminotecnico, nelle sue vesti diurna e
notturna, studiando e documentando accuratamente ogni
dettaglio: intensità luminosa, resa cromatica, effetti
d'ombra, impatto visivo degli oggetti;
d) contenere i volumi di luce entro geometrie
strettamente indispensabili per il compito visivo evitando
intrusioni permanenti
nella sfera privata (facciate e finestre di abitazioni),
verso la volta celeste e verso l'ambiente della flora e della
fauna notturna;
e) adottare, ovunque possibile, sistemi di
gestione e controllo differenziati e autonomi, prevedendo la
massima integrazione con tutti gli impianti atti a definire la
qualità abitativa e ambientale;
f) scegliere apparecchi e impianti comunque
rispondenti alle normative CEI e CIE privilegiando i criteri
di sicurezza, rapidità di manutenzione e sostituzione, elevata
efficienza e durata.
3.1.3. Individuazione di edifici con particolare
destinazione.
a) storici e monumentali;
b) di culto;
c) caratteristici della città.
3.1.4. Storia dell'illuminazione del comune:
a) documentazione di archivio descrittiva degli
elementi caratteristici dell'illuminazione esistente nel
tempo;
b) individuazione di particolari modelli di
sostegni e apparecchi di illuminazione.
RILIEVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI
(Eseguito dalla società committente su consulenza del
progettista o eseguito dal progettista con incarico
specifico)
a) proprietà degli impianti (ENEL, comune,
altri);
b) alimentazioni, potenze elettriche impegnate,
tipo di distribuzione elettrica;
c) tipologie degli apparecchi utilizzati;
d) lampade impiegate: potenza, rendimento, tonalità
di colore, resa dei colori;
e) tipo delle installazioni: a palo, a sospensione,
a parete;
f) illuminamenti presenti sulle varie tipologie di
strade, piazze, prospetti e similari;
g) presenza di non uniformità nell'illuminazione,
di abbagliamenti molesti disabilitanti, di inquinamenti
luminosi evidenti, sia di tipo globale sia localizzato in
ambito pubblico e privato;
h) interferenze dell'illuminazione commerciale e/o
sportiva al traffico veicolare, disturbo visivo.
4. ASPETTI PROGETTUALI DEL PIANO
4.1. Impostazioni generali.
4.1.1. Censimento della rete viaria esistente:
a) rilievo delle strade presenti e di quelle
previste nelle realizzazioni future (analisi del piano urbano
del traffico, se esistente);
b) rilievo delle aree pedonalizzate: miste a un
limitato traffico motorizzato; esclusivamente pedonali; parchi
pubblici; piste ciclabili.
4.1.2 Classificazione delle strade secondo la normativa
UNI sulla base del codice della strada.
4.1.3. Determinazione delle luminanze e degli
illuminamenti da realizzare sulle tipologie di strade
individuate.
4.1.4. Introduzione e verifica delle varie tipologie di
illuminamento per le zone pedonali e miste.
4.1.5. Comfort: uniformità longitudinale (Ul) e
trasversale e globale (Uo). Contenimento degli abbagliamenti,
scelta delle sorgenti luminose.
4.1.6. Illuminazione con guida visiva: lungo le
tangenziali, agli svincoli, nel centro storico, in connessione
con gli aspetti urbanistici.
4.1.7. Determinazione delle differenze cromatiche e delle
intensità della luce artificiale come valorizzazione delle
tipologie di strade e di luoghi.
4.1.8. Illuminazione mirata ai diversi contesti urbani,
regole per l'illuminazione privata e commerciale.
4.1.9 Scelta delle luminanze ottimali per l'illuminazione
dei prospetti degli edifici e dei monumenti secondo le
dinamiche fruitive individuate.
4.1.10 Ottimizzazione dimensionale, cromatica e luminosa
della segnaletica stradale e turistica nel relativo
illuminamento verticale (mappa della visibilità e della
percorribilità).
5. SCELTE TECNICHE PER I FUTURI IMPIANTI E PER I PREVEDIBILI
RIFACIMENTI
5.1. Tipologia di impianto più uniforme possibile per zone
omogenee.
5.1.1. Classe di isolamento (I o II) e grado di
protezione (IP).
5.1.2. Criterio di scelta delle protezioni per la
sicurezza elettrica e la sicurezza illuminotecnica.
5.1.3. Geometria e tipologia (su palo, a parete, con
sospensioni).
5.1.4. Tipo di posa dei circuiti (aerei, sotterranei).
5.1.5. Apparecchi di illuminazione (ottiche direzionali,
scelta dei rendimenti e delle prestazioni
illuminotecniche).
5.1.6. Ottimizzazione del rendimento illuminotecnico
globale dato dal rapporto tra flusso utile e energia spesa.
5.1.7. Punti di consegna dell'energia con aree di
pertinenza dei relativi quadri elettrici , con ottimizzazione
tecnica ed economica della suddivisione degli impianti in aree
omogenee.
5.1.8. Regolazione dei circuiti di alimentazione degli
impianti con regolatori di flusso, dimostrando come tali
disposizioni circuitali comportino un consistente risparmio
energetico, avendo contemporaneamente una migliore qualità
dell'illuminazione.
5.1.9. Manutenzione programmata con codifica dei punti
luminosi, con gestione informatizzata e sistemi di
monitoraggio continuo degli apparecchi di illuminazione.
5.1.10. Cablaggio integrato per l'erogazione dei servizi
atti a valorizzare le potenzialità del territorio e a
supportare le attività permanenti e temporanee, con
indicazione dei princìpi fondamentali di gestione tecnica e
funzionale.
DOCUMENTI COSTITUENTI IL PIANO
1) relazione sulle specifiche del comune e della sua
collocazione;
2) relazione sulle caratteristiche storico-ambientali;
3) planimetria con relazione sulle tipologie di impianti
esistenti (proprietà, apparecchi di illuminazione, sorgenti
luminose, installazione, situazione illuminotecnica);
4) relazione scritto-grafica su edifici o zone di
particolare destinazione o interesse diverse da quelle della
zona in cui sono inserite;
5) planimetrie dell'area comunale (scale coerenti con i
piani regionali generali) riportanti la zonizzazione delle
aree con caratteristiche omogenee di illuminazione in
relazione alle tipologie urbanistiche;
6) planimetria con l'individuazione e la classificazione
delle strade e tipologia dell'illuminazione e degli impianti
previsti (colore della luce, guida ottica del traffico, e
similari);
7) sezioni e profili significativi in scala adeguata;
8) tabelle di modalità di gestione tecnica e funzionale
per zone significative;
9) localizzazione dei nuovi impianti, dei punti di
consegna dell'energia, dei quadri elettrici, sistemi di
controllo centralizzati, con indicazione delle caratteristiche
progettuali con riferimento alla geometria e alla tipologia
dell'impianto e del tipo di posa dei circuiti;
10) tabulazione grafica dei mezzi trasmissivi individuati
e della collaborazione delle eventuali interfacce utente;
11) stima economica di massima dei costi di capitale e di
gestione con articolazione in stralci, in rapporto alle
disponibilità finanziarie e alle oggettive priorità di
intervento.
ALLEGATO II
(articolo 15, comma 1)
ELENCO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI E
PROFESSIONALI DA TUTELARE CON RELATIVE FASCE DI
APPARTENENZA
Fascia di 5 km di raggio.
Osservatorio di Farra d'Isonzo (GO);
Osservatorio Montereale Valcellina (PN);
Stazione astronomica di Remanzacco (UD);
Osservatorio astronomico di Vignui (BL);
Osservatorio astronomico Don Paolo Chiavacci (TV);
Osservatorio astronomico Sarafino Zani (BS);
Osservatorio astronomico di Campo dei Fiori (VA);
Osservatorio astronomico comunale di Grosseto;
Osservatorio astronomico comunale di Acquaviva delle
Fonti (BA);
Osservatorio astronomico Agrifoglio (PA);
Osservatorio astronomico comunale del Monte Armidda
(NU).
Fascia di 10 km di raggio.
Osservatorio astronomico di Alpette (TO);
Osservatorio astronomico Col Drusciè (BL);
Osservatorio astronomico di Sormano (CO);
Osservatorio astronomico Pian dei Termini (PT);
Osservatorio astronomico di Frasso Sabino - Ara (RI);
Osservatorio astronomico di Colle Leone (TE);
Osservatorio astronomico Ferrari - Merlo di Lerma
(AL);
Osservatorio astronomico dell'università di Perugia.
Fascia di 15 km di raggio.
Osservatorio astronomico di Teramo.
Fascia di 25 km di raggio.
Osservatorio astronomico di Asiago (VI).
Osservatorio astronomico di Torino sezione staccata
osservatorio astronomico di Merate (CO).
Osservatorio astronomico di Loiano (BO).
Osservatorio astronomico di Toppo di Castelgrande
(PZ).
Osservatorio astronomico di Serra La Nave (CT).
Osservatorio astronomico di Campo Imperatore (AQ).
Osservatorio astronomico di Campo Catino (FR).