XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2401




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il Ministro della salute può autorizzare enti, imprese, istituti universitari e laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione di piante di cui al comma 1 per scopi commerciali, scientifici, sperimentali o didattici";

            b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano a colui che, per farne uso personale, coltivi piante di cannabis indica per fronteggiare un documentato stato di necessità medica";

            c) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

        "7-bis. La Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della salute, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di informazione degli operatori sanitari su proprietà, impiego e effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta cannabis indica";
            d) all'articolo 41, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

                "d-bis) da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico, che ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente a tali preparati";

            e) all'articolo 43:

                1) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        "2-ter. Le ricette per le prescrizioni di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica di cui alla tabella I, n. 6), e II, previste dall'articolo 14, sono compilate in duplice copia a ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale e in triplice copia a ricalco su modello predisposto dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da tipografie autorizzate e completato con il timbro personale del medico";

                2) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

        "3-ter. La prescrizione di farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica, di cui alla tabella I, n. 6), e II, previste dall'articolo 14, può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico da cui è rilasciata";

                3) dopo il comma 5-ter, è aggiunto il seguente:

        "5-quater. Chiunque è autorizzato a trasportare farmaci contenenti sostanze di cui alle tabelle I, n. 6), e II, previste dall'articolo 14, purché munito di dichiarazione medica per l'effettuazione di terapie domiciliari";
            f) all'articolo 45:

                1) il comma 1 è abrogato;

                2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di prescrizione di farmaci contenenti sostanze di cui alle tabelle I, n. 6), e II, previste dall'articolo 14";

                3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Salvo il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 52 ad euro 258";

                g) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-bis. Chiunque si sia procurato sostanze di cui alla tabella I, n. 6), e II, di cui all'articolo 14, per farne uso personale a causa di uno stato di necessità medica non è punibile";

                h) l'articolo 83 è abrogato.


Art. 2.

        1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono disciplinate le attività di individuazione di aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante di cannabis indica, la cui produzione è finalizzata esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di preparati medicinali attraverso disposizioni di attuazione dei titoli II e II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Art. 3.

        1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute istituisce una commissione composta da medici italiani e stranieri con il compito di stilare un rapporto, da trasmettere entro sei mesi dalla data della sua istituzione al Ministero della salute che provvede alla sua pubblicazione. Nel rapporto devono essere descritte le evidenze scientifiche acquisite e i possibili sviluppi della ricerca sugli utilizzi in campo medico dei cannabinoidi naturali e sintetici.


Art. 4.

        1. Le sostanze "dronabinol" e "nabilone" sono inserite nella X edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana, di cui al decreto del Ministero della sanità 9 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre 1998.



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