XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2401
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Il Ministro della salute può autorizzare enti,
imprese, istituti universitari e laboratori pubblici aventi
fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione di piante di
cui al comma 1 per scopi commerciali, scientifici,
sperimentali o didattici";
b) all'articolo 28 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo
non si applicano a colui che, per farne uso personale, coltivi
piante di cannabis indica per fronteggiare un
documentato stato di necessità medica";
c) all'articolo 38, dopo il comma 7, è aggiunto il
seguente:
"7-bis. La Direzione generale della valutazione dei
medicinali e della farmacovigilanza del Ministero della
salute, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali di
informazione degli operatori sanitari su proprietà, impiego e
effetti indesiderati dei medicinali, promuove la conoscenza e
la diffusione di informazioni sull'impiego appropriato dei
farmaci contenenti princìpi naturali o sintetici della pianta
cannabis indica";
d) all'articolo 41, comma 1, dopo la lettera
d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) da parte di operatori sanitari, per
quantità terapeutiche di farmaci contenenti princìpi naturali
o sintetici derivati dalla pianta cannabis indica,
accompagnate da dichiarazione sottoscritta da un medico, che
ne prescriva l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare di
pazienti affetti da sintomatologia che risponda favorevolmente
a tali preparati";
e) all'articolo 43:
1) dopo il comma 2-bis, è inserito il
seguente:
"2-ter. Le ricette per le prescrizioni di farmaci
contenenti princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta
cannabis indica di cui alla tabella I, n. 6), e II,
previste dall'articolo 14, sono compilate in duplice copia a
ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario
nazionale e in triplice copia a ricalco su modello predisposto
dal Ministero della salute, prodotto e distribuito da
tipografie autorizzate e completato con il timbro personale
del medico";
2) dopo il comma 3-bis, è inserito il
seguente:
"3-ter. La prescrizione di farmaci contenenti
princìpi naturali o sintetici derivati dalla pianta
cannabis indica, di cui alla tabella I, n. 6), e II,
previste dall'articolo 14, può comprendere fino a due
preparazioni o dosaggi per cura di durata non superiore a un
mese. La ricetta deve contenere l'indicazione del domicilio
professionale e del numero di telefono professionale del
medico da cui è rilasciata";
3) dopo il comma 5-ter, è aggiunto il
seguente:
"5-quater. Chiunque è autorizzato a trasportare
farmaci contenenti sostanze di cui alle tabelle I, n. 6), e
II, previste dall'articolo 14, purché munito di dichiarazione
medica per l'effettuazione di terapie domiciliari";
f) all'articolo 45:
1) il comma 1 è abrogato;
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica
anche nel caso di prescrizione di farmaci contenenti sostanze
di cui alle tabelle I, n. 6), e II, previste dall'articolo
14";
3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo il fatto costituisca reato, il
contravventore alle disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione amministrativa da euro 52 ad euro
258";
g) all'articolo 73 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"7-bis. Chiunque si sia procurato sostanze di cui
alla tabella I, n. 6), e II, di cui all'articolo 14, per farne
uso personale a causa di uno stato di necessità medica non è
punibile";
h) l'articolo 83 è abrogato.
Art. 2.
1. Con regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sono disciplinate le attività di individuazione di
aree idonee e le modalità di effettiva coltivazione di piante
di cannabis indica, la cui produzione è finalizzata
esclusivamente a soddisfare il fabbisogno nazionale di
preparati medicinali attraverso disposizioni di attuazione dei
titoli II e II del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
Art. 3.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro della salute istituisce una
commissione composta da medici italiani e stranieri con il
compito di stilare un rapporto, da trasmettere entro sei mesi
dalla data della sua istituzione al Ministero della salute che
provvede alla sua pubblicazione. Nel rapporto devono essere
descritte le evidenze scientifiche acquisite e i possibili
sviluppi della ricerca sugli utilizzi in campo medico dei
cannabinoidi naturali e sintetici.
Art. 4.
1. Le sostanze "dronabinol" e "nabilone" sono inserite
nella X edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica
italiana, di cui al decreto del Ministero della sanità 9
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266
del 13 novembre 1998.